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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica: MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2936/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Turi - Via XX Settembre 5 70010 Turi BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network E Finance Spa - 05863840962
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 2024-00002954 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2390/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09/08/2024, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 2024/00002954 relativo a TARSU-TARES-TARI annualità 2013 e 2014, emesso dalla Credit Network
Finance S.p.A., concessionaria della riscossione per il Comune di Turi.
Il ricorrente chiedeva di annullare il sollecito deducendo:
l'improponibilità e nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti;
la nullità dell'ingiunzione fiscale per intervenuta prescrizione e decadenza;
la violazione degli obblighi motivazionali ex art. 3, comma 3, L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000.
Si costituiva in giudizio la Credit Network & Finance S.p.A., eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che può essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1. Esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono, infatti, di includere tra gli atti autonomamente impugnabili, innanzi al giudice tributario, tutti quegli atti che, pur essendo "atipici" in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano, comunque, la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco della richiamata norma di rito: in questo senso devono trovare conferma i risultati ai quali è pervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine ad atti innominati concernenti diversi tributi (cfr. Cass. n. 22869 del 2004, in tema di TOSAP, e n. 22015 del 2006, in tema di tributi doganali).
Nel merito va osservato però che è stata fornita la prova - attraverso la produzione in giudizio delle copie degli avvisi di ricevimento, della successiva intimazione di pagamento e delle rispettive notifiche - che la pretesa tributaria a cui si riferisce il sollecito risulta comunque notificata ritualmente, senza che i relativi atti siano stati non impugnati nei termini.
Sul punto va evidenziato che parte ricorrente dopo la produzione documentale di parte resistente ha fatto oggetto di censura la documentazione allegata e le modalità con cui sono stati notificati gli atti, ma non in maniera convincente.
Infatti, dal puntuale esame degli avvisi di accertamento e intimazione di pagamento, e le relative notifiche
è possibile evincere la perfetta riconducibilità delle notifiche ai rispettivi atti e la loro ritualità.
La ricorrente ha contestato la notifica disconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento. E' sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 11708 del 27/05/2011).
Peraltro, sugli avvisi v'è apposta la firma dell'incaricato alla distribuzione e della persona che l'agente postale ha rinvenuto sul luogo di consegna e che ha ritirato l'atto.
Il ricorrente ha disconosciuto la firma ma il disconoscimento non ha giuridico effetto.
La copia conforme dell'avviso della raccomandata va ritenuta equipollente all'originale ed è, al pari di quest'ultimo, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso, della cui proposizione parte ricorrente non ha fornito alcuna prova.
Alla rituale notifica di detti atti consegue l'inammissibilità di ogni contestazione relativa al credito tributario, compresa decadenza e prescrizione, trattandosi di questioni che andavano fatte valere impugnando tali atti nel termine perentorio di gg. 60 di cui all'art. 21 d.p.r. 546/1992.
Ne risulta maturata alcuna prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi, atteso l'effetto interruttivo legato alla notifica della ingiunzione di pagamento.
Invero, in materia di riscossione delle imposte, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi propri degli atti conseguenti (nella specie, del sollecito di pagamento) e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (cfr., in fattispecie analoga, Cass. 701/2014).
A tale proposito, con il dedotto difetto di motivazione, il contribuente lamenta che il sollecito sarebbe carente di indicazioni sulla pretesa tributaria.
La doglianza è infondata.
Il sollecito riporta: le annualità e la natura dei tributi;
la descrizione della pretesa;
le date di notifica degli avvisi presupposti;
la ripartizione di imposta, sanzioni e interessi.
La motivazione risulta idonea a consentire al contribuente piena conoscenza della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dallo stesso ricorso.
Conseguentemente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €880,00, in favore della resistente con attribuazione al procuratore antistatario
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore
11:30 in composizione monocratica: MORFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2936/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore 1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Turi - Via XX Settembre 5 70010 Turi BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Credit Network E Finance Spa - 05863840962
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 2024-00002954 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2390/2025 depositato il 22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09/08/2024, Ricorrente_1 impugnava il sollecito di pagamento n. 2024/00002954 relativo a TARSU-TARES-TARI annualità 2013 e 2014, emesso dalla Credit Network
Finance S.p.A., concessionaria della riscossione per il Comune di Turi.
Il ricorrente chiedeva di annullare il sollecito deducendo:
l'improponibilità e nullità dell'atto per mancata notifica degli atti presupposti;
la nullità dell'ingiunzione fiscale per intervenuta prescrizione e decadenza;
la violazione degli obblighi motivazionali ex art. 3, comma 3, L. 241/1990 e art. 7 L. 212/2000.
Si costituiva in giudizio la Credit Network & Finance S.p.A., eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che può essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1. Esigenze imprescindibili di tutela del contribuente impongono, infatti, di includere tra gli atti autonomamente impugnabili, innanzi al giudice tributario, tutti quegli atti che, pur essendo "atipici" in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano, comunque, la stessa sostanza e svolgano la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco della richiamata norma di rito: in questo senso devono trovare conferma i risultati ai quali è pervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte in ordine ad atti innominati concernenti diversi tributi (cfr. Cass. n. 22869 del 2004, in tema di TOSAP, e n. 22015 del 2006, in tema di tributi doganali).
Nel merito va osservato però che è stata fornita la prova - attraverso la produzione in giudizio delle copie degli avvisi di ricevimento, della successiva intimazione di pagamento e delle rispettive notifiche - che la pretesa tributaria a cui si riferisce il sollecito risulta comunque notificata ritualmente, senza che i relativi atti siano stati non impugnati nei termini.
Sul punto va evidenziato che parte ricorrente dopo la produzione documentale di parte resistente ha fatto oggetto di censura la documentazione allegata e le modalità con cui sono stati notificati gli atti, ma non in maniera convincente.
Infatti, dal puntuale esame degli avvisi di accertamento e intimazione di pagamento, e le relative notifiche
è possibile evincere la perfetta riconducibilità delle notifiche ai rispettivi atti e la loro ritualità.
La ricorrente ha contestato la notifica disconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento. E' sufficiente, per il perfezionamento della notifica, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza ulteriori adempimenti ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (Cass. n. 11708 del 27/05/2011).
Peraltro, sugli avvisi v'è apposta la firma dell'incaricato alla distribuzione e della persona che l'agente postale ha rinvenuto sul luogo di consegna e che ha ritirato l'atto.
Il ricorrente ha disconosciuto la firma ma il disconoscimento non ha giuridico effetto.
La copia conforme dell'avviso della raccomandata va ritenuta equipollente all'originale ed è, al pari di quest'ultimo, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso, della cui proposizione parte ricorrente non ha fornito alcuna prova.
Alla rituale notifica di detti atti consegue l'inammissibilità di ogni contestazione relativa al credito tributario, compresa decadenza e prescrizione, trattandosi di questioni che andavano fatte valere impugnando tali atti nel termine perentorio di gg. 60 di cui all'art. 21 d.p.r. 546/1992.
Ne risulta maturata alcuna prescrizione successivamente alla notifica degli avvisi, atteso l'effetto interruttivo legato alla notifica della ingiunzione di pagamento.
Invero, in materia di riscossione delle imposte, ove gli atti impositivi presupposti siano diventati definitivi, essendo stati notificati e non impugnati entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi propri degli atti conseguenti (nella specie, del sollecito di pagamento) e non già censure proprie dei suddetti atti impositivi presupposti (cfr., in fattispecie analoga, Cass. 701/2014).
A tale proposito, con il dedotto difetto di motivazione, il contribuente lamenta che il sollecito sarebbe carente di indicazioni sulla pretesa tributaria.
La doglianza è infondata.
Il sollecito riporta: le annualità e la natura dei tributi;
la descrizione della pretesa;
le date di notifica degli avvisi presupposti;
la ripartizione di imposta, sanzioni e interessi.
La motivazione risulta idonea a consentire al contribuente piena conoscenza della pretesa e l'esercizio del diritto di difesa, come dimostrato dallo stesso ricorso.
Conseguentemente il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e del pregio dell'opera prestata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in €880,00, in favore della resistente con attribuazione al procuratore antistatario