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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1392/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5367/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2321/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016001SC0000002270001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2321.14.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – per l'annullamento di avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, n. 2016/001/
SC/000000227/0/001, per imposta proporzionale di registro e imposte ipo-catastali, anno 2018, dovute per la registrazione della sentenza civile n. 227/2016 pronunciata dal Tribunale di Catania, pubblicata il
14.01.2016, avente ad oggetto la richiesta di esecuzione di un contratto preliminare di compravendita, si sensi dell'art. 2932 c.c., subordinando il trasferimento al versamento del saldo prezzo, proponeva appello, in data 25/10/2024, il contribuente lamentando difetto di motivazione dell'impugnata sentenza e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 131/1986. Insiste sulla illegittimità dell'atto impositivo posto che il trasferimento della proprietà dell'immobile era sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo residuo;
lamenta, altresì, l'applicazione delle aliquote proporzionali, anziché quella fissa. Chiede, in riforma della sentenza appellata, l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
L'Ufficio deposita, in data 23/12/2024, controdeduzioni insistendo sulla legittimità dell'atto impositivo in quanto applicabile il comma 3 dell'art. 27 del D.P.R. n. 131/1986; chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il condivisibile giudizio espresso dai primi Giudici che, dopo esame degli atti, hanno osservato che, per giurisprudenza costante, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, anche se subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale a nulla rilevando la mancata esecuzione del trasferimento.
Quanto deciso è, peraltro, in linea con l'orientamento della S.C. che, con l'ordinanza n. 27902/2018, e più di recente l'ordinanza n. 13705/2022, ha ribadito che, in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente.
Nel nostro caso, la sentenza del Tribunale civile dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., subordinava il trasferimento delle unità immobiliari al versamento, da parte del convenuto in favore dell'attore, del saldo prezzo pari ad euro 30.000,00. Come sostenuto dall'Ufficio, seppur la predetta condizione sospensiva non si è ancora verificata, non avendo il convenuto promissario acquirente effettuato alcun pagamento né proceduto ad alcuna azione volta a dare esecuzione alla sentenza tassata, può essere risolta da chi ne ha interesse ed, infatti, il venditore può attivarsi per recuperare il saldo prezzo ( oggetto della sospensione) tramite atti esecutivi, ovvero può chiedere la revoca della sentenza per inadempimento della controparte.
Non si può, pertanto, che rigettare l'appello compensando, per la particolarità della fattispecie trattata, le spese di causa di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5367/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2321/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA e pubblicata il 26/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016001SC0000002270001 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 172/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso la sentenza n. 2321.14.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania che rigettava il ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – per l'annullamento di avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni, n. 2016/001/
SC/000000227/0/001, per imposta proporzionale di registro e imposte ipo-catastali, anno 2018, dovute per la registrazione della sentenza civile n. 227/2016 pronunciata dal Tribunale di Catania, pubblicata il
14.01.2016, avente ad oggetto la richiesta di esecuzione di un contratto preliminare di compravendita, si sensi dell'art. 2932 c.c., subordinando il trasferimento al versamento del saldo prezzo, proponeva appello, in data 25/10/2024, il contribuente lamentando difetto di motivazione dell'impugnata sentenza e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 131/1986. Insiste sulla illegittimità dell'atto impositivo posto che il trasferimento della proprietà dell'immobile era sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del corrispettivo residuo;
lamenta, altresì, l'applicazione delle aliquote proporzionali, anziché quella fissa. Chiede, in riforma della sentenza appellata, l'annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato.
L'Ufficio deposita, in data 23/12/2024, controdeduzioni insistendo sulla legittimità dell'atto impositivo in quanto applicabile il comma 3 dell'art. 27 del D.P.R. n. 131/1986; chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non può trovare accoglimento e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere confermata.
Non si ravvisano, infatti, elementi per modificare il condivisibile giudizio espresso dai primi Giudici che, dopo esame degli atti, hanno osservato che, per giurisprudenza costante, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, anche se subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale a nulla rilevando la mancata esecuzione del trasferimento.
Quanto deciso è, peraltro, in linea con l'orientamento della S.C. che, con l'ordinanza n. 27902/2018, e più di recente l'ordinanza n. 13705/2022, ha ribadito che, in materia d'imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano dalla mera volontà dell'acquirente ovvero dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente.
Nel nostro caso, la sentenza del Tribunale civile dispone, ai sensi dell'art. 2932 c.c., subordinava il trasferimento delle unità immobiliari al versamento, da parte del convenuto in favore dell'attore, del saldo prezzo pari ad euro 30.000,00. Come sostenuto dall'Ufficio, seppur la predetta condizione sospensiva non si è ancora verificata, non avendo il convenuto promissario acquirente effettuato alcun pagamento né proceduto ad alcuna azione volta a dare esecuzione alla sentenza tassata, può essere risolta da chi ne ha interesse ed, infatti, il venditore può attivarsi per recuperare il saldo prezzo ( oggetto della sospensione) tramite atti esecutivi, ovvero può chiedere la revoca della sentenza per inadempimento della controparte.
Non si può, pertanto, che rigettare l'appello compensando, per la particolarità della fattispecie trattata, le spese di causa di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA rigetta l'appello proposto dal contribuente e conferma la sentenza impugnata. Spese liquidate come in motivazione.