Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1392
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'impugnata sentenza

    La Corte ritiene condivisibile il giudizio espresso dai primi giudici.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 27, terzo comma, del D.P.R. n. 131/1986

    La Corte, richiamando la giurisprudenza costante e l'orientamento della S.C., ritiene che la sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento di un immobile, anche se subordinatamente al pagamento del corrispettivo, sia soggetta ad imposta proporzionale. Si applica l'art. 27 del d.P.R. n. 131 del 1986, secondo cui non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell'acquirente o dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1392
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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