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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1787/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3102/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254872881001 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720240254872881001 con la quale l'Agenzia delle Entrate gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 347,34 a titolo di imposta di registro dovuta in relazione ad un contratto di locazione pluriennale, con riferimento all'anno 2020
A fondamento del ricorso il contribuente ha dedotto che il contratto di locazione è stato registrato con scelta da parte del locatore dell'imposta sostitutiva stabilita per la cedolare secca, facoltà prevista per i locali ad uso diverso dall'abitazione, limitatamente ai contratti di locazione stipulati nell'anno 2019, dall'art. 1 comma
59 della L. 15/2018, che ha esteso il regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del d. lgs. 23/2011 anche ai contratti aventi ad oggetto immobili commerciali.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, risultando la cartella di pagamento impugnabile esclusivamente per vizi propri, mentre le doglianze relative al merito della pretesa dell'amministrazione avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato l'infondatezza del ricorso, rilevando che l'art. 1 comma
59 della legge 415/2018 avrebbe esteso per i soli contratti stipulati nel 2019 il regime opzionale della “cedolare secca” previsto per i fabbricati a destinazione abitativa, a favore degli immobili commerciali classificati catastalmente come C1.
Secondo la prospettazione difensiva della resistente, tuttavia, l'applicazione della cedolare secca sarebbe esclusa per i contratti conclusi con conduttori che svolgono attività d'impresa non limitata alla vendita o la rivendita di prodotti.
La previsione di cui all'art. 1 comma 59 della legge n. 15/2018 interesserebbe, quindi, la locazione di immobili di categoria catastale C/1, quali negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciali di vendita o rivendita di prodotti, restando escluse, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati.
Nella specie l'attività svolta dal conduttore (codice attività 532000) risulterebbe classificata come “altre attività postali e di corriere”, sicché sarebbe preclusa la possibilità di avvalersi del regime sostitutivo della “cedolare secca”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata e merita pertanto accoglimento.
Dalla stessa cartella di pagamento emerge che l'imposta dovuta è stata liquidata con avviso di liquidazione n. 19/3T/007551/000/001/2020, notificato al contribuente il 07.03.2024.
A fronte dell'eccezione dell'Agenzia delle Entrate il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notificazione dell'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata.
Devono quindi trovare applicazione nella specie i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “La cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del
"thema decidendum”” (Cass. n. 8737/2021). La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto
(Cass. n. 25995/2017).
In difetto di contestazione in ordine alla rituale notifica dell'avviso di liquidazione, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, attesa la contumacia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente, liquidate in euro
233,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3102/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240254872881001 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720240254872881001 con la quale l'Agenzia delle Entrate gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 347,34 a titolo di imposta di registro dovuta in relazione ad un contratto di locazione pluriennale, con riferimento all'anno 2020
A fondamento del ricorso il contribuente ha dedotto che il contratto di locazione è stato registrato con scelta da parte del locatore dell'imposta sostitutiva stabilita per la cedolare secca, facoltà prevista per i locali ad uso diverso dall'abitazione, limitatamente ai contratti di locazione stipulati nell'anno 2019, dall'art. 1 comma
59 della L. 15/2018, che ha esteso il regime della cedolare secca di cui all'articolo 3 del d. lgs. 23/2011 anche ai contratti aventi ad oggetto immobili commerciali.
L'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, risultando la cartella di pagamento impugnabile esclusivamente per vizi propri, mentre le doglianze relative al merito della pretesa dell'amministrazione avrebbero dovuto essere fatte valere mediante impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro.
Nel merito, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato l'infondatezza del ricorso, rilevando che l'art. 1 comma
59 della legge 415/2018 avrebbe esteso per i soli contratti stipulati nel 2019 il regime opzionale della “cedolare secca” previsto per i fabbricati a destinazione abitativa, a favore degli immobili commerciali classificati catastalmente come C1.
Secondo la prospettazione difensiva della resistente, tuttavia, l'applicazione della cedolare secca sarebbe esclusa per i contratti conclusi con conduttori che svolgono attività d'impresa non limitata alla vendita o la rivendita di prodotti.
La previsione di cui all'art. 1 comma 59 della legge n. 15/2018 interesserebbe, quindi, la locazione di immobili di categoria catastale C/1, quali negozi e botteghe ovvero locali per attività commerciali di vendita o rivendita di prodotti, restando escluse, ad esempio, le locazioni di immobili ad uso uffici o studi privati.
Nella specie l'attività svolta dal conduttore (codice attività 532000) risulterebbe classificata come “altre attività postali e di corriere”, sicché sarebbe preclusa la possibilità di avvalersi del regime sostitutivo della “cedolare secca”.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata e merita pertanto accoglimento.
Dalla stessa cartella di pagamento emerge che l'imposta dovuta è stata liquidata con avviso di liquidazione n. 19/3T/007551/000/001/2020, notificato al contribuente il 07.03.2024.
A fronte dell'eccezione dell'Agenzia delle Entrate il ricorrente non ha contestato di aver ricevuto la notificazione dell'atto prodromico alla cartella di pagamento impugnata.
Devono quindi trovare applicazione nella specie i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “La cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del
"thema decidendum”” (Cass. n. 8737/2021). La cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di credito tributario, avente titolo in un precedente avviso di accertamento notificato a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere da essi invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto
(Cass. n. 25995/2017).
In difetto di contestazione in ordine alla rituale notifica dell'avviso di liquidazione, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, attesa la contumacia.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore della resistente, liquidate in euro
233,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, 28 gennaio 2026
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini