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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/12/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
C.F. N. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA MM
OPPONENTE
E
codice fiscale, Partita IVA n. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Alban e Giordano P.IVA_1
NC
OPPOSTA
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO con domanda riconvenzionale
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 26 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
190/2018 emesso da questo Tribunale, contestando di non aver mai ricevuto in consegna l'auto in leasing, consegnata nella specie ed a sua insaputa dal concessionario OV Sport Car spa a tale e disconoscendo le Persona_1 proprie sottoscrizioni apposte sul contratto di leasing con e/o CP_1 affermando che il contratto sarebbe stato riempito su modulo firmato in bianco.
L'opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito: a) di autorizzare la chiamata in causa di OV Sport Car spa a titolo di manleva;
b) di dichiarare nullo il contratto di leasing per mancata consegna del bene;
c) di condannare al rimborso CP_1 delle somme pagate per i ratei di leasing pari ad € 4.006,07; d) di condannare
OV Sport Car spa a restituire l'acconto ricevuto di € 2.000 e a rimborsare la somma di € 4.316,47 per spese di noleggio auto;
e) in via riconvenzionale, di condannare e OV Sport Car in solido tra loro al risarcimento dei CP_1 danni da illegittima segnalazione in Crif quantificati in euro10.000,00; f) in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo per incertezza del credito e determinare l'esatto dare-avere tra le parti. Ha concluso come in atti, vinte le spese.
La si è costituita con comparsa di costituzione e risposta, deducendo CP_1 che: a) ha sottoscritto il contratto di leasing incluso l'attestato Parte_1 di consegna dell'auto e pagato i primi sette canoni mensili del contratto di leasing senza nulla contestare;
b) dopo aver ricevuto l'atto di diffida a seguito della risoluzione contrattuale, l'auto in leasing è stata restituita alla proprietaria CP_1
c) le firme di apposte sul contratto di leasing sono state
[...] Parte_1 autenticate dall'incaricato del concessionario OV Sport Car;
d) Per_1 non è un terzo a cui l'auto in leasing sarebbe stata consegnata all'insaputa
[...] dell'opponente ma è il marito di . ha pertanto chiesto Parte_1 CP_1 al Tribunale adito, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la sua conferma nel merito o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 9.837,24 con rigetto di tutte le domande avversarie e vittoria delle spese legali.
Previa istruzione, precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene per la decisione.
^^^
Pagina 2 di 5 La presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale delle ordinanze in atti alla quali ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto e qui confermate in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Orbene, va ricordato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (da ultimo, Cass. Sez. un. 8 marzo 1996 n. 1835). In questo giudizio, ciascuna delle parti assume la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.: ne consegue che spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (cfr. Cass. 3 marzo 1994 n. 2124). Il giudizio, pertanto, da' luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c., cosi' che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cassazione civile sez. I, 22 febbraio 2002, n. 2573).
Tenendo presenti i predetti principi, la documentazione versata in atti da parte opposta è idonea a corroborare il proprio credito.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad
Pagina 3 di 5 allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito:
Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n.
15659 del 15/07/2011. La corte di appello ha applicato esattamente questa regola Part dando per scontato che l'opponente avesse dedotto ex art. 1460 c.c., un'eccezione di inadempimento totale;
va però detto che la stessa soluzione si sarebbe dovuta applicare - atteso il suddetto ed ormai costante orientamento di legittimità - pur in presenza di un'eccezione di inadempimento meramente incompleto o inesatto (“non rite”)” (Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, 15 aprile 2014, n. 8736).
Nel caso, di specie, quindi, dinanzi all'eccezione di inadempimento sollevata da parte opposta era onere dell'opponente dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione.
Tale prova non è stata fornita ma addirittura smentita dalle risultanze processuali.
All'udienza del 14.12.2018 il Giudice ha interrogato liberamente l'opponente che ha riconosciuto come proprie le firme sul contratto di Parte_1 leasing. È seguita la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto previo rigetto dell'istanza di chiamata in causa di OV Sport
Car spa.
nelle more del presente giudizio, previa visione del tenore Parte_1 letterale dell'ordinanza del 27 maggio 2019, ha promosso avanti questo Tribunale, autonomo giudizio RG N. 1961/2024
contro
OV Sport Car, CP_1 CP_2
e , avente ad oggetto la querela di falso del contratto di
[...] Persona_1 leasing, a suo dire firmato in bianco o su fogli dattiloscritti riempiti successivamente.
Detto autonomo giudizio è stato deciso con la sentenza n. 1011/2024 del Tribunale di Castrovillari (doc. 15 di depositato in data 21.5.25) che ha rigettato CP_1 la domanda di querela di falso promossa da Pt_1
La sentenza de qua, versata in atti da parte attrice, viene acquisita al processo poiché necessaria e propedeutica alla definizione del presente giudizio.
Pagina 4 di 5 L'opposizione non merita accoglimento.
Come sopra detto ha formalmente riconosciuto come proprie Parte_1 tutte le sottoscrizioni apposte sul contratto di leasing, tra cui anche quella apposta in calce all'attestato di consegna del veicolo.
Il contratto di leasing sottoscritto da costituisce pertanto prova Parte_1 scritta del credito vantato da nei confronti dell'opponente, neppure CP_1 contestato nel quantum debeatur da controparte, che ha basato l'opposizione sulla mancata consegna del veicolo. ha ricevuto in consegna l'autovettura oggetto di leasing, Parte_1 apponendo la propria firma sul relativo attestato di consegna (doc. 2 pag 6 di CP_1
che la stessa ha confermato, si ribadisce, come autografa.
[...]
A ciò si aggiunge il rigetto dell'azione di querela di falso per le motivazioni stilate dal Tribunale, che a titolo esemplificativo si considerano i vi riportate. Segue il rigetto della domanda.
Il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo rende superflua l'analisi della riconvenzionale posta in essere.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1305/2018 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara il decreto ingiuntivo n. 190/2018 definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 opposta che liquida in Euro 2.560,00 (460,00 studio, 400,00 introduttiva, 850,00 istruttoria, 850,00 decisionale) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 11 dicembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1305 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
C.F. N. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA MM
OPPONENTE
E
codice fiscale, Partita IVA n. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Alban e Giordano P.IVA_1
NC
OPPOSTA
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO con domanda riconvenzionale
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 26 maggio 2025, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 5 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
190/2018 emesso da questo Tribunale, contestando di non aver mai ricevuto in consegna l'auto in leasing, consegnata nella specie ed a sua insaputa dal concessionario OV Sport Car spa a tale e disconoscendo le Persona_1 proprie sottoscrizioni apposte sul contratto di leasing con e/o CP_1 affermando che il contratto sarebbe stato riempito su modulo firmato in bianco.
L'opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito: a) di autorizzare la chiamata in causa di OV Sport Car spa a titolo di manleva;
b) di dichiarare nullo il contratto di leasing per mancata consegna del bene;
c) di condannare al rimborso CP_1 delle somme pagate per i ratei di leasing pari ad € 4.006,07; d) di condannare
OV Sport Car spa a restituire l'acconto ricevuto di € 2.000 e a rimborsare la somma di € 4.316,47 per spese di noleggio auto;
e) in via riconvenzionale, di condannare e OV Sport Car in solido tra loro al risarcimento dei CP_1 danni da illegittima segnalazione in Crif quantificati in euro10.000,00; f) in subordine, di revocare il decreto ingiuntivo per incertezza del credito e determinare l'esatto dare-avere tra le parti. Ha concluso come in atti, vinte le spese.
La si è costituita con comparsa di costituzione e risposta, deducendo CP_1 che: a) ha sottoscritto il contratto di leasing incluso l'attestato Parte_1 di consegna dell'auto e pagato i primi sette canoni mensili del contratto di leasing senza nulla contestare;
b) dopo aver ricevuto l'atto di diffida a seguito della risoluzione contrattuale, l'auto in leasing è stata restituita alla proprietaria CP_1
c) le firme di apposte sul contratto di leasing sono state
[...] Parte_1 autenticate dall'incaricato del concessionario OV Sport Car;
d) Per_1 non è un terzo a cui l'auto in leasing sarebbe stata consegnata all'insaputa
[...] dell'opponente ma è il marito di . ha pertanto chiesto Parte_1 CP_1 al Tribunale adito, la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la sua conferma nel merito o comunque la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 9.837,24 con rigetto di tutte le domande avversarie e vittoria delle spese legali.
Previa istruzione, precisate le conclusioni, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., viene per la decisione.
^^^
Pagina 2 di 5 La presente motivazione è destinata a ricalcare in parte il tenore letterale delle ordinanze in atti alla quali ci si riporta integralmente ed il cui contenuto deve intendersi ivi trascritto e qui confermate in mancanza di elementi sopravvenuti che giustifichino un mutamento delle valutazioni in essa contenute.
Orbene, va ricordato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (da ultimo, Cass. Sez. un. 8 marzo 1996 n. 1835). In questo giudizio, ciascuna delle parti assume la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della regola di ripartizione dell'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c.: ne consegue che spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (cfr. Cass. 3 marzo 1994 n. 2124). Il giudizio, pertanto, da' luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c., cosi' che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cassazione civile sez. I, 22 febbraio 2002, n. 2573).
Tenendo presenti i predetti principi, la documentazione versata in atti da parte opposta è idonea a corroborare il proprio credito.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ormai chiarito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad
Pagina 3 di 5 allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Questo orientamento è stato più volte successivamente ribadito:
Cass. n. 2387 del 09/02/2004; n. 15677 del 03/07/2009; n. 3373 del 12/02/2010; n.
15659 del 15/07/2011. La corte di appello ha applicato esattamente questa regola Part dando per scontato che l'opponente avesse dedotto ex art. 1460 c.c., un'eccezione di inadempimento totale;
va però detto che la stessa soluzione si sarebbe dovuta applicare - atteso il suddetto ed ormai costante orientamento di legittimità - pur in presenza di un'eccezione di inadempimento meramente incompleto o inesatto (“non rite”)” (Cass. civ. Sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, 15 aprile 2014, n. 8736).
Nel caso, di specie, quindi, dinanzi all'eccezione di inadempimento sollevata da parte opposta era onere dell'opponente dimostrare di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione.
Tale prova non è stata fornita ma addirittura smentita dalle risultanze processuali.
All'udienza del 14.12.2018 il Giudice ha interrogato liberamente l'opponente che ha riconosciuto come proprie le firme sul contratto di Parte_1 leasing. È seguita la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto previo rigetto dell'istanza di chiamata in causa di OV Sport
Car spa.
nelle more del presente giudizio, previa visione del tenore Parte_1 letterale dell'ordinanza del 27 maggio 2019, ha promosso avanti questo Tribunale, autonomo giudizio RG N. 1961/2024
contro
OV Sport Car, CP_1 CP_2
e , avente ad oggetto la querela di falso del contratto di
[...] Persona_1 leasing, a suo dire firmato in bianco o su fogli dattiloscritti riempiti successivamente.
Detto autonomo giudizio è stato deciso con la sentenza n. 1011/2024 del Tribunale di Castrovillari (doc. 15 di depositato in data 21.5.25) che ha rigettato CP_1 la domanda di querela di falso promossa da Pt_1
La sentenza de qua, versata in atti da parte attrice, viene acquisita al processo poiché necessaria e propedeutica alla definizione del presente giudizio.
Pagina 4 di 5 L'opposizione non merita accoglimento.
Come sopra detto ha formalmente riconosciuto come proprie Parte_1 tutte le sottoscrizioni apposte sul contratto di leasing, tra cui anche quella apposta in calce all'attestato di consegna del veicolo.
Il contratto di leasing sottoscritto da costituisce pertanto prova Parte_1 scritta del credito vantato da nei confronti dell'opponente, neppure CP_1 contestato nel quantum debeatur da controparte, che ha basato l'opposizione sulla mancata consegna del veicolo. ha ricevuto in consegna l'autovettura oggetto di leasing, Parte_1 apponendo la propria firma sul relativo attestato di consegna (doc. 2 pag 6 di CP_1
che la stessa ha confermato, si ribadisce, come autografa.
[...]
A ciò si aggiunge il rigetto dell'azione di querela di falso per le motivazioni stilate dal Tribunale, che a titolo esemplificativo si considerano i vi riportate. Segue il rigetto della domanda.
Il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo rende superflua l'analisi della riconvenzionale posta in essere.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1305/2018 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione; dichiara il decreto ingiuntivo n. 190/2018 definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 opposta che liquida in Euro 2.560,00 (460,00 studio, 400,00 introduttiva, 850,00 istruttoria, 850,00 decisionale) per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 11 dicembre 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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