Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Sentenza 16 luglio 2024
Decreto cautelare 25 settembre 2024
Improcedibile
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/08/2025, n. 6804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6804 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06804/2025REG.PROV.COLL.
N. 07091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7091 del 2024, proposto dal Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Muccitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Neoagroenergie s.r.l. e Retina Op Undici S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Sciaudone, Rosaria Arancio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00502/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Neoagroenergie s.r.l. e di Retina Op Undici s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
Neoagroenergie s.r.l. è un’impresa attiva, tra l’altro, nel ramo della produzione di energia elettrica e termica da fonti energetiche rinnovabili, assimilate e convenzionali, che con istanza assunta al prot. n. 195288 del 27 ottobre 2022 ha attivato presso il Comune di Latina la procedura abilitativa semplificata di cui agli artt. 6 e 8, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, per la costruzione di un impianto di produzione di biometano c.d. agricolo (che cioè utilizza materie provenienti da attività agricola, forestale, di allevamento, alimentare e agroindustriale non costituenti rifiuto). Si tratta, in particolare, di una centrale dalla capacità produttiva pari a 500 smc/h, ottenuti mediante raffinazione di biogas proveniente da fermentazione anaerobica, da realizzarsi in località Borgo Carso, sul terreno censito nel locale catasto foglio n. 70, particella n. 109.
Ad avviso della ricorrente in primo grado, la predetta richiesta, come le successive varianti del 21 dicembre 2022 e del 26 maggio 2023, si sono consolidate senza che pervenisse da parte del Comune di Latina o di altra Autorità alcuna richiesta di integrazione documentale o eccezione ostativa. Pertanto, sulla base del silenzio così formatosi, il progetto de quo, giusta istanza allibrata al prot. n. BMT278968 del 24 marzo 2023, ha partecipato alla procedura competitiva pubblica indetta da Gestore dei servizi energetici (GSE) s.p.a. ai sensi del d.m. 15 settembre 2022, per l’assegnazione degli incentivi pubblici alla produzione di biometano.
Il Comune di Latina ha, quindi, chiesto documenti integrativi sul progetto in parola a mezzo del messaggio di posta elettronica del 5 ottobre 2023, cui Neoagroenergie s.r.l. ha fornito riscontro con la nota assunta al prot. n. 161878, del 12 ottobre 2023. Nel frattempo, detta società, ai sensi dell’art. 6, comma 7-bis, d.lgs. n. 28 del 2011, ha pubblicato sul BURL n. 85 del 24 ottobre 2023 un avviso relativo all’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla propria istanza.
Successivamente, l’Amministrazione civica con nota prot. n. 185785 del 16 novembre 2023 ha comunicato all’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 21-novies, l. 7 agosto 1990 n. 241, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silentium. In particolare, il Comune di Latina ha ritenuto sussistenti i presupposti per un intervento di secondo grado ad esito eliminatorio in quanto: 1) la documentazione inviata nella citata nota del 12 ottobre 2023 sarebbe carente; 2) come accertato dalla Polizia locale con verbale prot. n. 171873 del 27 ottobre 2023 non sarebbero stati iniziati i lavori di costruzione dell’impianto; 3) risulterebbero anche assenti gli elaborati tecnici per la connessione redatti da GSE s.p.a., ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28 cit., come pure la relazione di valutazione impatto mobilità (VIM) e la relazione sulle emissioni odorigene di cui all’art. 268, comma 1, lett. f-bis), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; 4) via Casal delle palme, ove è prevista l’ubicazione dell’impianto in oggetto, sarebbe inidonea al passaggio di mezzi pesanti e al volume di traffico che sarebbe generato in previsione, stanti le numerose criticità legate alle caratteristiche del tracciato; 5) non consta siano state rilasciate l’autorizzazione sismica del Genio civile regionale, l’autorizzazione antincendi del Comando provinciale vigili del fuoco di Latina, l’autorizzazione della Provincia di Latina in merito alle emissioni in atmosfera. Pertanto, secondo l’Amministrazione procedente, il provvedimento abilitativo tacito, attesa la mancata rispondenza delle dichiarazioni all’effettività degli atti depositati, si pone in violazione delle norme edilizie e urbanistiche, oltre che di sicurezza, e su di esso non è preclusa la possibilità di intervenire in autotutela, dato che “la semplificazione presuppone comunque la legittimità dell’intervento e dunque la conformità/compatibilità con le normative in materia urbanistica e di sicurezza”.
Con nota prot. n. 188480 del 22 novembre 2023 Neoagroenergie s.r.l. ha inviato al Comune di Latina documentazione integrativa a sostegno della legittimità del silenzio-assenso formatosi.
L’Amministrazione civica, tuttavia, con nota prot. 195972 del 29 novembre 2023 ha disposto l’annullamento d’ufficio della procedura abilitativa semplificata di cui alla citata istanza del 27 ottobre 2022. Tale negativa determinazione è stata motivata con il fatto cha la documentazione allegata all’istanza fosse carente degli atti ivi analiticamente enumerati, che soltanto in parte sono stati fatti pervenire con la successiva nota del 22 novembre 2023, peraltro oltre i termini procedimentali, come comprovato dalla pubblicazione sul BURL n. 85 del 24 ottobre 2023 dell’avviso previsto dall’art. 6, commi 4 e 7-bis, d.lgs. n. 28 cit. Il Comune di Latina, quindi, ha rappresentato che “la documentazione mancante risultava necessaria ai fini del perfezionamento della pratica” ed “era d’obbligo il suo inserimento a corredo della stessa all’atto della sua presentazione”, dato che la procedura autorizzativa semplificata si intende perfezionata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 28 cit., “per effetto del decorso di trenta giorni dal deposito della dichiarazione del privato, ma resta priva di effetti qualora tale deposito sia carente della documentazione prevista”. Pertanto, per tali ragioni, come pure per quelle già partecipate nella comunicazione di avvio del 16 novembre 2023, il Comune di Latina ha annullato in autotutela la suddetta procedura, rimuovendone gli effetti ampliativi.
In relazione a quanto sopra, con il ricorso all’esame, notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il 13 febbraio 2024, Neoagroenergie s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione dell’art. 6, d.lgs. n. 28 cit., della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, del d.m. 10 settembre 2010 e della l. reg. 20 giugno 2018 n. 37, perché si è formato il silenzio assenso sull’istanza di cui è causa, senza che nel termine di trenta giorni previsto dalla legge l’Amministrazione abbia notificato l’ordine di non effettuare l’intervento a motivo della riscontrata carenza di una o più delle condizioni prescritte, sì che l’attività di costruzione dell’impianto deve ritenersi definitivamente assentita e il Comune di Latina ha agito in carenza di potere;
II) violazione degli artt. 97 Cost., 6, d.lgs. n. 28 cit., 3, 21-octies e 21-novies, l. n. 241 del 1990, dei principi in tema di autotutela e di quelli sul legittimo affidamento, nonché eccesso di potere, poiché l’esercizio del potere di secondo grado è avvenuto senza che la procedura sottostante potesse considerarsi illegittima e senza alcuna indicazione dell’interesse pubblico, diverso dal mero ripristino della legalità ed ascrivibile alla sicurezza pubblica ed all’ambiente, ad impedire la realizzazione di un impianto comunque di pubblica utilità e senza alcuna particolare considerazione circa l’interesse della società ricorrente inciso dal provvedimento di autotutela, che peraltro si fonda su mere carenze documentali e non su vizi o elementi di incompatibilità progettuale;
III) violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., 1-3 e 10-bis, l. n. 241 cit., del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti l’annullamento, perché taluni documenti richiesti sono riferibili a una fase progettuale più avanzata di quella esistente al momento della presentazione dell’istanza e in altra parte sono state già prodotte nel corpo della relazione tecnica di accompagnamento o nella nota di riscontro alla comunicazione di avvio, sì che le carenze riscontrate sono insussistenti, tenuto conto che il silenzio-assenso si forma anche quando l’attività oggetto del provvedimento non sia conforme alle norme;
IV) violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., 41 della Carta europea dei diritti fondamentali della UE, 7, 10 e 10-bis, l. n. 241 cit., perché il Comune di Latina ha assegnato alla ricorrente un termine di soli cinque giorni, a fronte dei dieci prescritti dalla legge, per presentare memorie e documenti pur di non incorrere nella decadenza temporale dal potere di autotutela.
A sostegno delle proprie ragioni, Neoagroenergie s.r.l. ha anche chiesto il risarcimento del danno.
Il T.a.r., con la decisione 16 luglio, 2024, n. 502 ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati, respingendo la domanda risarcitoria.
Il Comune di Latina ha proposto appello.
Nel giudizio di secondo grado si sono costituite le Neoagroenergie e Retina Op Undici, chiedendo di dichiarare l’appello inammissibile e, in ogni caso, infondato e riproponendo, in subordine, ai sensi dell’art. 101, comma 2 c.p.a., le censure già presentate nel giudizio di primo grado, e non esaminate in quanto dichiarate assorbite nella decisione impugnata.
Con memoria del 10 aprile 2025 il Comune di Latina, dopo aver rappresentato di avere, in data 24 febbraio 2025, con il provvedimento prot. n. 40699, avviato il procedimento di riesame della PAS, ha chiesto a questo Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La causa è stata decisa all’esito dell’udienza pubblica del 12 giugno 2025.
In via preliminare, il Collegio ritiene che debba essere accolta l’istanza, formulata con la memoria del 27 febbraio 2025, di estromissione della Neoagroenergie dal presente giudizio.
Ciò in base alla considerazione per cui, con atto del 30 luglio 2024, il progetto di Neoagroenergie – oggetto della presente controversia – è stato ceduto a Retina Op Undici s.r.l.
Tanto premesso, l’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’art. 35, la cui rubrica reca «pronunce di rito», dispone che il ricorso è dichiarato «improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione» (comma 1, lett. c.).
Come noto, l'interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex multis, cfr. Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, il processo amministrativo ha natura soggettiva. Se, pertanto, la parte dichiara di non avere interesse alla decisione di merito, deve essere emanata una sentenza di rito che dia atto della mancanza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità del ricorso proposto ( ex plurimis , cfr. Cons. St., Sez. VI, n. 4204/2019; Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402).
La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO