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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/10/2025, n. 3740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3740 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4367/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv SOLLECITO COSTANZA Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive per mansione superiore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'11.4.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' Controparte_2
con la qualifica di operatore socio sanitario dall'1.9.2020 e prima di
[...] ausiliario specializzato, esponeva di essere stata inquadrato nella categoria A, ma di aver svolto mansioni rientranti nella categoria BS quale operatore socio sanitario in relazione al periodo 15.5.2019 – 30-8-2020.
Chiedeva pertanto che la convenuta, previo riconoscimento del CP_2 inquadramento superiore, fosse condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di differenze retributive quale differenza tra la qualifica posseduta e quella rivendicata. Il si costituiva in giudizio, contestava in fatto e diritto quanto CP_1 sostenuto dal ricorrente, e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all' art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall' art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo, si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass., sez, Lav. n. 20692/04).
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del dlgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass. n.1433/96,
n.14621/99).
In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire
e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06).
Sempre in via preliminare va evidenziato che il ricorrente ha già ottenuto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni da oss (cat.BS) in relazione al periodo 2013 -2019 con la sentenza del Tribunale n.3575/21 e, dal settembre
2020 la qualifica gli è stata assegnata formalmente dalla convenuta. Ciò posto, deve rilevarsi che le mansioni svolte dal ricorrente anche in relazione al periodo per cui è causa, sono rimaste uguali a quelle svolte dal 2013 e sono state tutte confermate dalle univoche e concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi.
Costoro hanno riferito che il ricorrente svolge attività di supporto al personale infermieristico, di cura, assistenza materiale e igiene personale dei pazienti;
si occupa della attività di sterilizzazione e sanificazione, trasporto campioni biologici con contenitori, trasporto dei pazienti, aiuto di costoro quando non deambulanti autonomamente. Hanno soggiunto che ha collaborato con personale infermieristico anche nella somministrazione dei farmaci.
Hanno infine riferito che il ricorrente era inserito regolarmente nel turno unico del reparto e che a volte ha sostituito anche oss assenti per malattia.
Ciò detto va rilevato che nel CCNL Comparto Sanità Pubblica, allegato dal ricorrente e la cui applicabilità al caso di specie è pacifica, appartengono alla
Categoria A “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva
e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”.
In particolare, secondo il CCNL del 20.9.2001 Comparto Sanità Pubblica
l'Ausiliario Specializzato, ovvero il profilo professionale di appartenenza dell'odierna ricorrente, “Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. … L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
Appartengono, invece, alla Categoria B «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima».
Nel livello BS (nel quale chiede di essere inquadrato il ricorrente) rientrano «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione». E tra i profili professionali inseriti all'interno del livello BS vi è anche quello di Operatore sociosanitario, il quale «svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio- assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo».
Come può notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie, la differenza tra
“Ausiliario ” e “Operatore sociosanitario” risiede principalmente nel Parte_2 fatto che il primo operante nei servizi socio-assistenziali si limita all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, mentre il secondo rivolge la propria attività in favore della persona e del suo ambiente di vita.
Invero, nella declaratoria di Operatore Socio-sanitario è centrale la relazione del lavoratore con il paziente, e che essa consiste nell'assistenza diretta attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di tipo ambientale.
Come può evincersi agevolmente dalla lettura delle due declaratorie sopra riportate, la differenza tra i lavoratori appartenenti alla cat. A e quelli appartenenti alla cat. B vanno ricercate innanzitutto nel differente grado di capacità (nel primo caso sono richieste solo «capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici», mentre nel secondo «capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali») e di autonomia e responsabilità (per la cat. A è sufficiente che l'autonomia esecutiva e la responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, sia
«riferita al corretto svolgimento della propria attività», mentre per la cat. B
l'autonomia e la responsabilità di esplicano «nell'ambito di prescrizioni di massima»), nonché nel tipo di conoscenze necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati (per la cat. A non è richiesta alcuna conoscenza teorica, mentre per la cat. B è necessario che i lavoratori posseggano «conoscenze teoriche di base» in rapporto ai compiti da svolgere).
Ancora più marcata è la differenza delle mansioni rientranti nei due profili professionali di “ausiliario specializzato” e di “operatore tecnico addetto all'assistenza”. Ed infatti:
- il primo si limita a svolgere attività semplici di tipo manuale, come l'utilizzazione di macchinari e attrezzature, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali, oltre operazioni elementari e di supporto. Di norma, cioè, l'ausiliario non ha contatti diretti con i pazienti ma, se opera nei servizi socio-assistenziali (come l'odierno ricorrente), rientra fra i suoi compiti anche l'accompagnamento o lo spostamento dei degenti;
- il secondo espleta invece tutte le attività alberghiere relative alla degenza, comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature. In sostanza, mentre l'ausiliario deve limitarsi esclusivamente a trasportare i pazienti, l'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge ogni attività
(ovviamente di tipo “alberghiero” e non sanitario) connessa alla degenza, per cui si occupa anche dell'igiene degli ammalati.
Come detto, le attività svolte dal ricorrente - così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni, anche infermieri in servizio nel medesimo reparto, nonché accertate giudizialmente in relazione a un periodo immediatamente antecedente a quello del presente giudizio - appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale di “Operatore Socio-sanitario” e non già a quello (inferiore) di mero “Ausiliario Specializzato”. Esse difatti sono consistite, tra l'altro, nello svolgimento di attività di cura e assistenza alla persona. E difatti l'istruttoria ha chiaramente confermato il fatto che la ricorrente, è stata assegnata in via prevalente a compiti non più meramente “semplici” e “manuali”, ma anche alla cura personale dei degenti sotto il profilo delle esigenze di tipo “alberghiero”; ha svolto infatti tutta una serie di altri compiti di sicuro riconducibili al novero di quelle “attività alberghiere relative alla degenza” (circostanza questa confermata dai testi escussi) che, come detto, in base al c.c.n.l. qualificano sul piano oggettivo il c.d. “debito lavorativo” del dipendente.
Del resto i testi hanno confermato che il ricorrente ha svolto le medesime attività sia prima (già dal 2013 come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale
n.3575/21) che dopo il conferimento della mansioni di oss avvenuto con decorrenza 1.9.2020.
Si può, dunque, ritenere, alla luce delle risultanze dell'istruttoria sopra esaminate, che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo anche in relazione al periodo 15.5.2019 – 30.8.2020. CP_3
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 cit., risulta che le mansioni assegnate, per quantità e qualità, sarebbero state in sostanza senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dalla ricorrente e la circostanza risulta confermata dal fatto che il ricorrente, come detto, ha svolto sempre gli stessi compiti anche prima della propria nomina a oss.; alcuna differenza, né da punto di vista quantitativo, né da quello qualitativo, vi è stata nello svolgimento delle mansioni tra prima e dopo la nomina ad oss del 2020, e con quanto fatto nel periodo 2013 -2019 (coperto dal giudicato).
La convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente e quanto gli sarebbe spettato con la qualifica di operatore sanitario, profilo BS, per il periodo 15.3.2019 -
30.8.2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto HI , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_4
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha svolto Parte_1 mansioni riconducibili alla cat. Bs del c.c.n.l. comparto Sanità, nei limiti di cui in motivazione;
2. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra il livello di inquadramento effettivo e quello spettante oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo per il periodo 15.3.2019 -30.8.2020;
3. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€2.800,00 per compensi oltre iva e cpa con distrazione.
Bari,13/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 4367/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.GERONIMO MICHELE giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv SOLLECITO COSTANZA Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rivendicazione differenze retributive per mansione superiore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato l'11.4.2023, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente dell' Controparte_2
con la qualifica di operatore socio sanitario dall'1.9.2020 e prima di
[...] ausiliario specializzato, esponeva di essere stata inquadrato nella categoria A, ma di aver svolto mansioni rientranti nella categoria BS quale operatore socio sanitario in relazione al periodo 15.5.2019 – 30-8-2020.
Chiedeva pertanto che la convenuta, previo riconoscimento del CP_2 inquadramento superiore, fosse condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di differenze retributive quale differenza tra la qualifica posseduta e quella rivendicata. Il si costituiva in giudizio, contestava in fatto e diritto quanto CP_1 sostenuto dal ricorrente, e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all' art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall' art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
La normativa in esame ha riconfermato anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti il principio secondo cui lo “esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore (...)” (art. 52, ultima parte del primo comma).
Invece, quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 contiene due diversi ordini di disposizioni.
In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo, si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata né dalla lettera della disposizione in esame, né dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass., sez, Lav. n. 20692/04).
Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103
c.c., la condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore.
L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del dlgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass. n.1433/96,
n.14621/99).
In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire
e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06).
Sempre in via preliminare va evidenziato che il ricorrente ha già ottenuto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni da oss (cat.BS) in relazione al periodo 2013 -2019 con la sentenza del Tribunale n.3575/21 e, dal settembre
2020 la qualifica gli è stata assegnata formalmente dalla convenuta. Ciò posto, deve rilevarsi che le mansioni svolte dal ricorrente anche in relazione al periodo per cui è causa, sono rimaste uguali a quelle svolte dal 2013 e sono state tutte confermate dalle univoche e concordanti dichiarazioni rese dai testi escussi.
Costoro hanno riferito che il ricorrente svolge attività di supporto al personale infermieristico, di cura, assistenza materiale e igiene personale dei pazienti;
si occupa della attività di sterilizzazione e sanificazione, trasporto campioni biologici con contenitori, trasporto dei pazienti, aiuto di costoro quando non deambulanti autonomamente. Hanno soggiunto che ha collaborato con personale infermieristico anche nella somministrazione dei farmaci.
Hanno infine riferito che il ricorrente era inserito regolarmente nel turno unico del reparto e che a volte ha sostituito anche oss assenti per malattia.
Ciò detto va rilevato che nel CCNL Comparto Sanità Pubblica, allegato dal ricorrente e la cui applicabilità al caso di specie è pacifica, appartengono alla
Categoria A “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva
e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività”.
In particolare, secondo il CCNL del 20.9.2001 Comparto Sanità Pubblica
l'Ausiliario Specializzato, ovvero il profilo professionale di appartenenza dell'odierna ricorrente, “Svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa. … L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”.
Appartengono, invece, alla Categoria B «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima».
Nel livello BS (nel quale chiede di essere inquadrato il ricorrente) rientrano «i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione». E tra i profili professionali inseriti all'interno del livello BS vi è anche quello di Operatore sociosanitario, il quale «svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio- assistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo».
Come può notarsi dal raffronto tra le riportate declaratorie, la differenza tra
“Ausiliario ” e “Operatore sociosanitario” risiede principalmente nel Parte_2 fatto che il primo operante nei servizi socio-assistenziali si limita all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, mentre il secondo rivolge la propria attività in favore della persona e del suo ambiente di vita.
Invero, nella declaratoria di Operatore Socio-sanitario è centrale la relazione del lavoratore con il paziente, e che essa consiste nell'assistenza diretta attraverso interventi igienico-sanitari e di carattere sociale attinenti a tutti gli aspetti della vita del paziente, anche di tipo ambientale.
Come può evincersi agevolmente dalla lettura delle due declaratorie sopra riportate, la differenza tra i lavoratori appartenenti alla cat. A e quelli appartenenti alla cat. B vanno ricercate innanzitutto nel differente grado di capacità (nel primo caso sono richieste solo «capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici», mentre nel secondo «capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali») e di autonomia e responsabilità (per la cat. A è sufficiente che l'autonomia esecutiva e la responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, sia
«riferita al corretto svolgimento della propria attività», mentre per la cat. B
l'autonomia e la responsabilità di esplicano «nell'ambito di prescrizioni di massima»), nonché nel tipo di conoscenze necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati (per la cat. A non è richiesta alcuna conoscenza teorica, mentre per la cat. B è necessario che i lavoratori posseggano «conoscenze teoriche di base» in rapporto ai compiti da svolgere).
Ancora più marcata è la differenza delle mansioni rientranti nei due profili professionali di “ausiliario specializzato” e di “operatore tecnico addetto all'assistenza”. Ed infatti:
- il primo si limita a svolgere attività semplici di tipo manuale, come l'utilizzazione di macchinari e attrezzature, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali, oltre operazioni elementari e di supporto. Di norma, cioè, l'ausiliario non ha contatti diretti con i pazienti ma, se opera nei servizi socio-assistenziali (come l'odierno ricorrente), rientra fra i suoi compiti anche l'accompagnamento o lo spostamento dei degenti;
- il secondo espleta invece tutte le attività alberghiere relative alla degenza, comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature. In sostanza, mentre l'ausiliario deve limitarsi esclusivamente a trasportare i pazienti, l'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge ogni attività
(ovviamente di tipo “alberghiero” e non sanitario) connessa alla degenza, per cui si occupa anche dell'igiene degli ammalati.
Come detto, le attività svolte dal ricorrente - così come descritte in ricorso e confermate dai testimoni, anche infermieri in servizio nel medesimo reparto, nonché accertate giudizialmente in relazione a un periodo immediatamente antecedente a quello del presente giudizio - appaiono evidentemente riconducibili proprio al profilo professionale di “Operatore Socio-sanitario” e non già a quello (inferiore) di mero “Ausiliario Specializzato”. Esse difatti sono consistite, tra l'altro, nello svolgimento di attività di cura e assistenza alla persona. E difatti l'istruttoria ha chiaramente confermato il fatto che la ricorrente, è stata assegnata in via prevalente a compiti non più meramente “semplici” e “manuali”, ma anche alla cura personale dei degenti sotto il profilo delle esigenze di tipo “alberghiero”; ha svolto infatti tutta una serie di altri compiti di sicuro riconducibili al novero di quelle “attività alberghiere relative alla degenza” (circostanza questa confermata dai testi escussi) che, come detto, in base al c.c.n.l. qualificano sul piano oggettivo il c.d. “debito lavorativo” del dipendente.
Del resto i testi hanno confermato che il ricorrente ha svolto le medesime attività sia prima (già dal 2013 come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale
n.3575/21) che dopo il conferimento della mansioni di oss avvenuto con decorrenza 1.9.2020.
Si può, dunque, ritenere, alla luce delle risultanze dell'istruttoria sopra esaminate, che le mansioni in oggetto sono senz'altro riconducibili al livello retributivo anche in relazione al periodo 15.5.2019 – 30.8.2020. CP_3
Quanto al requisito della prevalenza, postulato dall'art. 52 cit., risulta che le mansioni assegnate, per quantità e qualità, sarebbero state in sostanza senz'altro assorbenti nell'ambito dell'attività complessivamente svolta dalla ricorrente e la circostanza risulta confermata dal fatto che il ricorrente, come detto, ha svolto sempre gli stessi compiti anche prima della propria nomina a oss.; alcuna differenza, né da punto di vista quantitativo, né da quello qualitativo, vi è stata nello svolgimento delle mansioni tra prima e dopo la nomina ad oss del 2020, e con quanto fatto nel periodo 2013 -2019 (coperto dal giudicato).
La convenuta deve essere pertanto condannata al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dal ricorrente e quanto gli sarebbe spettato con la qualifica di operatore sanitario, profilo BS, per il periodo 15.3.2019 -
30.8.2020.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto HI , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_4
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che ha svolto Parte_1 mansioni riconducibili alla cat. Bs del c.c.n.l. comparto Sanità, nei limiti di cui in motivazione;
2. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive tra il livello di inquadramento effettivo e quello spettante oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo per il periodo 15.3.2019 -30.8.2020;
3. condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di
€2.800,00 per compensi oltre iva e cpa con distrazione.
Bari,13/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi