CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 26059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26059 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL SS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/11/2022 del TRIBUNALE di MONZA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lettefeeetite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26059 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Giulio Romano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a SI MI con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 20/07/2018, irrevocabile 1'11/11/2018. 2. Avverso detto provvedimento SI MI, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 stesso codice. Lamenta la difesa che il condannato non ha ricevuto avviso della fissazione dell'udienza del 15 novembre 2022, alla quale si è provveduto alla revoca del beneficio. Con conseguente nullità di ordine generale e di carattere assoluto dell'attività svolta e dell'ordinanza depositata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 stesso codice. Ci si duole dell'omesso avviso della suddetta udienza anche all'avv. ES AR RO, difensore d'ufficio di MI. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 163, 168 cod. pen., 666 e 674 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione ai presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale e assorbente, è fondato. 1=ir La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 stesso codice. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha, infatti, la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524, Sez. 1, n. 54859 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv. 274556 e Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397, nella quale ultima si evidenzia che in tema di ricorso per cassazione deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio). Orbene, nel caso in esame, non risulta in atti la notfica a SI MI. Si impone, conseguentemente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto individuato, al Tribunale di Monza.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.
lettefeeetite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26059 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 23/03/2023 Letta la requisitoria del dott. Giulio Romano, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a SI MI con la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 20/07/2018, irrevocabile 1'11/11/2018. 2. Avverso detto provvedimento SI MI, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione. 2.1. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 stesso codice. Lamenta la difesa che il condannato non ha ricevuto avviso della fissazione dell'udienza del 15 novembre 2022, alla quale si è provveduto alla revoca del beneficio. Con conseguente nullità di ordine generale e di carattere assoluto dell'attività svolta e dell'ordinanza depositata. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 stesso codice. Ci si duole dell'omesso avviso della suddetta udienza anche all'avv. ES AR RO, difensore d'ufficio di MI. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si censura il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 163, 168 cod. pen., 666 e 674 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione ai presupposti per la revoca della sospensione condizionale della pena. Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, pregiudiziale e assorbente, è fondato. 1=ir La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 stesso codice. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha, infatti, la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi". Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524, Sez. 1, n. 54859 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv. 274556 e Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397, nella quale ultima si evidenzia che in tema di ricorso per cassazione deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio). Orbene, nel caso in esame, non risulta in atti la notfica a SI MI. Si impone, conseguentemente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce del principio di diritto individuato, al Tribunale di Monza.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2023.