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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10922 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4443/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies, III comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 4443/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) domiciliato in S.Maria Parte_1 C.F._1
Capua Vetere alla Via Turati n.26, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola PURGATO, c.f.
, del Foro di S. Maria C.V. con lui elettivamente C.F._2 domiciliato in Caserta alla Via Moneta n. 3
RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., ope legis rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici domicilia alla via P.IVA_2
A. Diaz,11
- RESISTENTE –
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1.3.2024, deduceva: - di essere stato ammesso Parte_1 al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento n. 115 del 25.10.2016 nel giudizio tributario – R.G.4446/2016 innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Caserta, nominando suo difensore l'Avv. Rossi Lucio Modesto
Maria; - che, nella istanza di ammissione del 9.8.2016, indicava, quale reddito di riferimento, quello dell'anno 2014, pari a zero, non essendo, alla data di proposizione dell'istanza, scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015; - che, con ordinanza n.18/2018 del
20.3.2018, la presso la C.T.P. di Controparte_2
Caserta disponeva la revoca dell'ordinanza di ammissione su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate di Caserta del 07.02.2018 che comunicava l'irrilevanza del reddito dell'anno 2014, occorrendo far riferimento al reddito dell'anno 2015 di € 20.223,00; - che avverso il provvedimento di revoca n.18/2018, veniva proposto ricorso al Presidente della CTP di Caserta;
- che con decreto n. 115 del 14.09.2018, il Presidente della C.T.P. di Caserta, ritenuto ammissibile il ricorso, lo rigettava ritenendo corretto il decreto di revoca dovendosi assumere “il reddito afferente l'anno d'imposta 2015, anno immediatamente precedente a quello di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio”; - che avverso detto decreto esso ricorrente proponeva ricorso per Cassazione ex art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 nominando quale suo difensore l'Avv. Rossi, riproponendo i medesimi motivi di opposizione;
- che per tale giudizio richiedeva di essere ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato per procedimenti civili, a mezzo di istanza del
13.12.2018 rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua
Vetere ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 115/2002; - che il COA di S. Maria
Capua Vetere, esaminata l'istanza, con delibera prot. 2019/451 del 14.1.2019, lo ammetteva al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 126 D.P.R. n.
115/2002, in via provvisoria e anticipata;
- che la Corte Suprema di
Cassazione – Sez. 6 Civ. – con ordinanza n. 15460/2020 del 21.07.2020, rigettava il ricorso;
- che, per effetto del provvedimento della Corte Suprema,
- 2 -
il decreto n. 115/2018 della CTP di Caserta, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti reddituali nell'anno
2015, in relazione ad una controversia tributaria, diveniva definitivo;
- che, a seguito di tale definitività l'Avv. Lucio M.M. Rossi presentava al Presidente della CTP di Caserta, che quel provvedimento aveva emesso, “Istanza di liquidazione” dell'onorario spettante al difensore, per l'attività svolta nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 115/2002; - che con decreto n. 57 del 8.4.2021, la C.T.P. di Caserta dichiarava inammissibile l'istanza; - che, avverso detto decreto n.57/2021, l'Avv. Rossi proponeva ricorso ex art.702/bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli che, con ordinanza del 10.11.2021, lo dichiarava inammissibile, ritenendo che l'opposizione non poteva essere rivolta al Tribunale di Napoli “né sotto il profilo della competenza funzionale, né sotto quello della competenza territoriale”; - che avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per la sua cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 D.Lgs.n.150/2011 e 170
D.P.R.115/2002; - che la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n.3027/2023 del 1.2.2023, accoglieva il ricorso affermando il seguente principio di diritto: “Spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex art.15 del D.lgs. n.150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario;- che, per l'effetto, la Suprema Corte cassava il provvedimento impugnato “con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso
Magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”; - che a tale fine, l'Avv. Rossi provvedeva a riassumere il giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli, al quale si richiedeva, in accoglimento della opposizione, di dichiarare la illegittimità del decreto della C.T.P. di Caserta n. 57 del
8.4.2022 e, per l'effetto, di dichiarare il tenuto al Controparte_1 pagamento della somma di € 2.050,00 oltre accessori a titolo di compenso per
- 3 -
il giudizio di Cassazione definito con ordinanza n.15460/2020 oltre alle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 3027/2023; che, il Tribunale di Napoli – IV Sez. Civ., con sentenza n. l213 depositata il 31.1.2024, riteneva il ricorso in Cassazione manifestamente infondato e, per l'effetto, disponeva, con la medesima sentenza la revoca dell'ammissione al beneficio disposta in via provvisoria dal COA in favore dell' ed il rigetto del ricorso, ponendo, a carico del Pt_1 ricorrente Avv. ROSSI Lucio Modesto Maria le spese di lite relative al giudizio ed a quello innanzi alla Corte di Cassazione che liquidava in complessivi € 1.907,50, oltre accessori;
che la sentenza aveva violato il principio del contraddittorio;
che il giudice aveva revocato il beneficio non avendone la competenza che invece era del Presidente della C.T.P. di Caserta.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità della revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposta con la sentenza n.
1213/2024 e la condanna del alle spese di lite. CP_1
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva il che eccepiva l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa veniva rinviata all'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc.
Preliminarmente si osserva che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza, anziché con decreto, non comporta cambiamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta appunto quello ordinario e generale dell'opposizione di cui all'art. 170 d.P.R.
n. 115/2002 (Cassazione civile sez. III, 22/07/2025, n.20780).
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che il giudice può sempre revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando non ne sussistono i presupposti.
Ritiene questo giudice che, con la sentenza che ha revocato il beneficio, non vi sia stata una violazione del contraddittorio nei confronti dell' in Pt_1
- 4 -
quanto quest'ultimo era comunque rappresentato dal suo difensore Avv. Rossi il quale riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli proprio per far dichiarare la illegittimità del decreto della C.T.P. di Caserta n. 57 del 8.4.2022 che aveva dichiarato l'inammissibilità della istanza di liquidazione, istanza che proponeva in quanto l' era stato appunto ammesso al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato in via provvisoria.
Si ritiene poi che sia infondata la doglianza del ricorrente secondo cui il giudice civile non era competente a revocare il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Invero, con il ricorso avente ad oggetto l'opposizione al decreto n. 57 del
8.4.2021, il difensore dell' , come si evince dalla sentenza in atti, aveva Pt_1 chiesto anche di liquidare l'attività svolta da esso difensore a carico dell'Erario.
Ne consegue che il giudice che ha emesso la sentenza oggi impugnata ha dovuto necessariamente effettuare una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la liquidazione, giungendo alla condivisibile conclusione che il beneficio andava revocato in quanto la questione sottoposta al vaglio della
Suprema Corte di Cassazione era manifestamente infondata. Invero, dinanzi alla Corte di Cassazione, il difensore dell' ha riproposto i motivi di Pt_1 opposizione già precedentemente sostenuti.
Orbene, la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda.
Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività.
Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si
- 5 -
ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo - al contrario - del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24
Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la domanda fosse manifestamente infondata poiché è principio consolidato quello secondo cui ai sensi dell'art. 76 DP 115/2002, i presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio sono quelli relativi all'anno antecedente all'istanza.
Infine, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nel caso di specie, il giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Cassazione era proprio il giudice che ha revocato il beneficio (S.U. SS.UU. 20.2.2020 n. 4315) il quale quindi ha agito legittimamente. La circostanza che la revoca sia avvenuta con sentenza piuttosto che con separato decreto non rileva poiché l'interessato per opporsi ha comunque avuto la possibilità di impugnare il provvedimento nelle forme di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
- 6 -
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento indeterminato complessità bassa), in relazione ai valori minimi di riferimento, per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies, III comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 4443/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f. ) domiciliato in S.Maria Parte_1 C.F._1
Capua Vetere alla Via Turati n.26, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Nicola PURGATO, c.f.
, del Foro di S. Maria C.V. con lui elettivamente C.F._2 domiciliato in Caserta alla Via Moneta n. 3
RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., ope legis rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ), presso i cui uffici domicilia alla via P.IVA_2
A. Diaz,11
- RESISTENTE –
Oggetto: altri istituti e leggi speciali
Conclusioni: come da verbale di udienza.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1.3.2024, deduceva: - di essere stato ammesso Parte_1 al Patrocinio a Spese dello Stato con provvedimento n. 115 del 25.10.2016 nel giudizio tributario – R.G.4446/2016 innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Caserta, nominando suo difensore l'Avv. Rossi Lucio Modesto
Maria; - che, nella istanza di ammissione del 9.8.2016, indicava, quale reddito di riferimento, quello dell'anno 2014, pari a zero, non essendo, alla data di proposizione dell'istanza, scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2015; - che, con ordinanza n.18/2018 del
20.3.2018, la presso la C.T.P. di Controparte_2
Caserta disponeva la revoca dell'ordinanza di ammissione su segnalazione dell'Agenzia delle Entrate di Caserta del 07.02.2018 che comunicava l'irrilevanza del reddito dell'anno 2014, occorrendo far riferimento al reddito dell'anno 2015 di € 20.223,00; - che avverso il provvedimento di revoca n.18/2018, veniva proposto ricorso al Presidente della CTP di Caserta;
- che con decreto n. 115 del 14.09.2018, il Presidente della C.T.P. di Caserta, ritenuto ammissibile il ricorso, lo rigettava ritenendo corretto il decreto di revoca dovendosi assumere “il reddito afferente l'anno d'imposta 2015, anno immediatamente precedente a quello di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio”; - che avverso detto decreto esso ricorrente proponeva ricorso per Cassazione ex art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115/2002 nominando quale suo difensore l'Avv. Rossi, riproponendo i medesimi motivi di opposizione;
- che per tale giudizio richiedeva di essere ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato per procedimenti civili, a mezzo di istanza del
13.12.2018 rivolta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua
Vetere ai sensi dell'art. 124 del D.P.R. n. 115/2002; - che il COA di S. Maria
Capua Vetere, esaminata l'istanza, con delibera prot. 2019/451 del 14.1.2019, lo ammetteva al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 126 D.P.R. n.
115/2002, in via provvisoria e anticipata;
- che la Corte Suprema di
Cassazione – Sez. 6 Civ. – con ordinanza n. 15460/2020 del 21.07.2020, rigettava il ricorso;
- che, per effetto del provvedimento della Corte Suprema,
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il decreto n. 115/2018 della CTP di Caserta, di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento dei limiti reddituali nell'anno
2015, in relazione ad una controversia tributaria, diveniva definitivo;
- che, a seguito di tale definitività l'Avv. Lucio M.M. Rossi presentava al Presidente della CTP di Caserta, che quel provvedimento aveva emesso, “Istanza di liquidazione” dell'onorario spettante al difensore, per l'attività svolta nel giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 115/2002; - che con decreto n. 57 del 8.4.2021, la C.T.P. di Caserta dichiarava inammissibile l'istanza; - che, avverso detto decreto n.57/2021, l'Avv. Rossi proponeva ricorso ex art.702/bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli che, con ordinanza del 10.11.2021, lo dichiarava inammissibile, ritenendo che l'opposizione non poteva essere rivolta al Tribunale di Napoli “né sotto il profilo della competenza funzionale, né sotto quello della competenza territoriale”; - che avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per la sua cassazione per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 D.Lgs.n.150/2011 e 170
D.P.R.115/2002; - che la Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n.3027/2023 del 1.2.2023, accoglieva il ricorso affermando il seguente principio di diritto: “Spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex art.15 del D.lgs. n.150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario;- che, per l'effetto, la Suprema Corte cassava il provvedimento impugnato “con rinvio al Tribunale di Napoli, in persona di diverso
Magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”; - che a tale fine, l'Avv. Rossi provvedeva a riassumere il giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli, al quale si richiedeva, in accoglimento della opposizione, di dichiarare la illegittimità del decreto della C.T.P. di Caserta n. 57 del
8.4.2022 e, per l'effetto, di dichiarare il tenuto al Controparte_1 pagamento della somma di € 2.050,00 oltre accessori a titolo di compenso per
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il giudizio di Cassazione definito con ordinanza n.15460/2020 oltre alle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di Cassazione definito con ordinanza n. 3027/2023; che, il Tribunale di Napoli – IV Sez. Civ., con sentenza n. l213 depositata il 31.1.2024, riteneva il ricorso in Cassazione manifestamente infondato e, per l'effetto, disponeva, con la medesima sentenza la revoca dell'ammissione al beneficio disposta in via provvisoria dal COA in favore dell' ed il rigetto del ricorso, ponendo, a carico del Pt_1 ricorrente Avv. ROSSI Lucio Modesto Maria le spese di lite relative al giudizio ed a quello innanzi alla Corte di Cassazione che liquidava in complessivi € 1.907,50, oltre accessori;
che la sentenza aveva violato il principio del contraddittorio;
che il giudice aveva revocato il beneficio non avendone la competenza che invece era del Presidente della C.T.P. di Caserta.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità della revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposta con la sentenza n.
1213/2024 e la condanna del alle spese di lite. CP_1
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, si costituiva il che eccepiva l'infondatezza del ricorso chiedendone il CP_1 rigetto.
La causa veniva rinviata all'udienza del 21.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc.
Preliminarmente si osserva che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza, anziché con decreto, non comporta cambiamenti nel regime impugnatorio avverso la relativa pronuncia, che resta appunto quello ordinario e generale dell'opposizione di cui all'art. 170 d.P.R.
n. 115/2002 (Cassazione civile sez. III, 22/07/2025, n.20780).
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che il giudice può sempre revocare il beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando non ne sussistono i presupposti.
Ritiene questo giudice che, con la sentenza che ha revocato il beneficio, non vi sia stata una violazione del contraddittorio nei confronti dell' in Pt_1
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quanto quest'ultimo era comunque rappresentato dal suo difensore Avv. Rossi il quale riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli proprio per far dichiarare la illegittimità del decreto della C.T.P. di Caserta n. 57 del 8.4.2022 che aveva dichiarato l'inammissibilità della istanza di liquidazione, istanza che proponeva in quanto l' era stato appunto ammesso al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato in via provvisoria.
Si ritiene poi che sia infondata la doglianza del ricorrente secondo cui il giudice civile non era competente a revocare il beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Invero, con il ricorso avente ad oggetto l'opposizione al decreto n. 57 del
8.4.2021, il difensore dell' , come si evince dalla sentenza in atti, aveva Pt_1 chiesto anche di liquidare l'attività svolta da esso difensore a carico dell'Erario.
Ne consegue che il giudice che ha emesso la sentenza oggi impugnata ha dovuto necessariamente effettuare una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la liquidazione, giungendo alla condivisibile conclusione che il beneficio andava revocato in quanto la questione sottoposta al vaglio della
Suprema Corte di Cassazione era manifestamente infondata. Invero, dinanzi alla Corte di Cassazione, il difensore dell' ha riproposto i motivi di Pt_1 opposizione già precedentemente sostenuti.
Orbene, la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda.
Trattasi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività.
Il giudizio sulla sussistenza della colpa grave si risolve in un apprezzamento di fatto, non utilmente censurabile in Cassazione, che viene svolto direttamente dal giudice di merito investito della cognizione della causa. Né si
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ravvisano, nella normativa in esame, profili di contrasto con i principi posti dagli artt. 3 e 24 Cost.: quanto al primo, perché non sussiste alcun trattamento irragionevole di situazioni differenziate, essendo - al contrario - del tutto ragionevole che la situazione di colui che, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria, abbia agito o resistito in giudizio con colpa grave o malafede, o abbia proposto domande palesemente infondate, non meriti identico trattamento rispetto alla condizione del soggetto che, nella identica condizione soggettiva, si sia invece comportato con buona fede e senza colpa, ed abbia proposto una domanda non manifestamente infondata. D'altro canto, neppure sussistono profili di contrasto con l'art. 24
Cost., giacché il diniego dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non si traduce necessariamente ed in via automatica in una limitazione del diritto di azione e difesa dell'interessato. Inoltre, occorre considerare che l'ammissione viene sempre disposta in via provvisoria, onde appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la domanda fosse manifestamente infondata poiché è principio consolidato quello secondo cui ai sensi dell'art. 76 DP 115/2002, i presupposti reddituali per l'ammissione al beneficio sono quelli relativi all'anno antecedente all'istanza.
Infine, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, nel caso di specie, il giudice del rinvio a seguito dell'ordinanza della Cassazione era proprio il giudice che ha revocato il beneficio (S.U. SS.UU. 20.2.2020 n. 4315) il quale quindi ha agito legittimamente. La circostanza che la revoca sia avvenuta con sentenza piuttosto che con separato decreto non rileva poiché l'interessato per opporsi ha comunque avuto la possibilità di impugnare il provvedimento nelle forme di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002.
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Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento indeterminato complessità bassa), in relazione ai valori minimi di riferimento, per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1 condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 24.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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