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Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2023, n. 16340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16340 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UF EF nato a [...]( MAROCCO) il 21/04/1990 avverso la sentenza del 24/11/2022 del GIP TRIBUNALE di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissib ità del ricorso ..7411 Penale Sent. Sez. 4 Num. 16340 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di UF EF, in relazione al delitto previsto dagli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Bernalda il 26 novembre 2019, la pena sospesa di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 2. EF UF propone ricorso censurando, con il primo motivo, la sentenza per violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt.173, 444, 446, comma 5, cod. proc. pen. e dell'art.178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen., nonché dell'art.6 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per non avere il giudice previamente accertato se la volontà dell'imputato fosse quella di patteggiare oppure se, non conoscendo la lingua italiana, la manifestazione di volontà non fosse consapevole e fosse, quindi, suscettibile di revoca. Avendo la Corte di cassazione escluso che il patteggiamento possa ricondursi alla categoria dei negozi bilaterali di diritto privato o di diritto pubblico, il giudice deve verificare ai sensi dell'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. quale sia la volontà delle parti, mentre nel caso concreto tale verifica non è stata effettuata, privando l'imputato, che per problemi di lingua non si era reso conto degli effetti che sarebbero derivati dall'accesso al rito speciale, del diritto di essere giudicato con il rito ordinario. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 421,444 cod. proc. pen. e 6 CEDU. In particolare, nel caso in esame, l'imputato aveva espresso la volontà di revocare la richiesta di patteggiamento e aveva ottenuto l'assenso del pubblico ministero, tanto che l'organo dell'accusa aveva chiesto il rinvio a giudizio;
tuttavia il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha successivamente invitato il pubblico ministero a precisare meglio la propria richiesta, cosicché la pubblica accusa ha chiesto di procedere con l'originaria istanza di patteggiamento. Avendo il pubblico ministero formalizzato una richiesta di rinvio a giudizio, la rinuncia dell'imputato al patteggiamento, condivisa dal pubblico ministero, non era più ritrattabile per mutuo consenso delle parti alla revoca. In particolare, era stato riconosciuto all'imputato il diritto ad ottenere la traduzione degli atti processuali in lingua araba per cui il giudice avrebbe dovuto verificare se la rinuncia al patteggiamento fosse dipesa da un maturato ripensamento originato da una comprensione successiva di quanto si andava a concordare con il pubblico ministero e, in ogni caso, ritenere tale rinuncia, accettata dal pubblico ministero, non ritrattabile. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Va, innanzitutto, ricordato che il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio;
indicazione qui mancante in quanto è stato solo ipoteticamente prospettata la mancata comprensione della lingua italiana quale origine di una errata valutazione della portata dell'istanza di patteggiamento (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 27263001). 4.2. In secondo luogo, contrariamente a quanto allegato nel ricorso, l'esame degli atti mostra che, nel corso dell'udienza preliminare, è stata esaminata la rinuncia al patteggiamento formulata dal difensore dell'imputato ma che su tale rinuncia non è intervenuto il consenso del pubblico ministero, conseguendone l'irretrattabilità del consenso manifestato e la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. 4.3. Trova, infatti, applicazione il principio più volte enunciato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo» (Sez. 4, n.25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492 - 01; Sez. 5, n.12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038 - 01). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 sigltére es ensore Il Presidente gn - 9 D at Ila i e ' t
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissib ità del ricorso ..7411 Penale Sent. Sez. 4 Num. 16340 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/03/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti di UF EF, in relazione al delitto previsto dagli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Bernalda il 26 novembre 2019, la pena sospesa di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. 2. EF UF propone ricorso censurando, con il primo motivo, la sentenza per violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt.173, 444, 446, comma 5, cod. proc. pen. e dell'art.178, comma 1 lett.c), cod. proc. pen., nonché dell'art.6 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo per non avere il giudice previamente accertato se la volontà dell'imputato fosse quella di patteggiare oppure se, non conoscendo la lingua italiana, la manifestazione di volontà non fosse consapevole e fosse, quindi, suscettibile di revoca. Avendo la Corte di cassazione escluso che il patteggiamento possa ricondursi alla categoria dei negozi bilaterali di diritto privato o di diritto pubblico, il giudice deve verificare ai sensi dell'art. 446, comma 5, cod. proc. pen. quale sia la volontà delle parti, mentre nel caso concreto tale verifica non è stata effettuata, privando l'imputato, che per problemi di lingua non si era reso conto degli effetti che sarebbero derivati dall'accesso al rito speciale, del diritto di essere giudicato con il rito ordinario. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 421,444 cod. proc. pen. e 6 CEDU. In particolare, nel caso in esame, l'imputato aveva espresso la volontà di revocare la richiesta di patteggiamento e aveva ottenuto l'assenso del pubblico ministero, tanto che l'organo dell'accusa aveva chiesto il rinvio a giudizio;
tuttavia il giudice, ritiratosi in camera di consiglio, ha successivamente invitato il pubblico ministero a precisare meglio la propria richiesta, cosicché la pubblica accusa ha chiesto di procedere con l'originaria istanza di patteggiamento. Avendo il pubblico ministero formalizzato una richiesta di rinvio a giudizio, la rinuncia dell'imputato al patteggiamento, condivisa dal pubblico ministero, non era più ritrattabile per mutuo consenso delle parti alla revoca. In particolare, era stato riconosciuto all'imputato il diritto ad ottenere la traduzione degli atti processuali in lingua araba per cui il giudice avrebbe dovuto verificare se la rinuncia al patteggiamento fosse dipesa da un maturato ripensamento originato da una comprensione successiva di quanto si andava a concordare con il pubblico ministero e, in ogni caso, ritenere tale rinuncia, accettata dal pubblico ministero, non ritrattabile. 2 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Va, innanzitutto, ricordato che il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio;
indicazione qui mancante in quanto è stato solo ipoteticamente prospettata la mancata comprensione della lingua italiana quale origine di una errata valutazione della portata dell'istanza di patteggiamento (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 27263001). 4.2. In secondo luogo, contrariamente a quanto allegato nel ricorso, l'esame degli atti mostra che, nel corso dell'udienza preliminare, è stata esaminata la rinuncia al patteggiamento formulata dal difensore dell'imputato ma che su tale rinuncia non è intervenuto il consenso del pubblico ministero, conseguendone l'irretrattabilità del consenso manifestato e la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo. 4.3. Trova, infatti, applicazione il principio più volte enunciato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una delle stesse, ma soltanto concordemente sostituito, nei termini di legge, da un nuovo accordo» (Sez. 4, n.25102 del 03/06/2021, Melileo, Rv. 281492 - 01; Sez. 5, n.12195 del 19/02/2019, Locca, Rv. 276038 - 01). 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 sigltére es ensore Il Presidente gn - 9 D at Ila i e ' t