Art. 37.
Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennita' dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941, e successive modificazioni.
Nei riguardi degli aventi diritto a pensione o ad indennita' dirette od indirette che acquistino o abbiano acquistato una cittadinanza straniera, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 7 settembre 1933-XI, n. 1295, convertito nella legge 28 dicembre 1933-XII, n. 1941, e successive modificazioni.