Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2025, proposto da
OR EL VA DE LE, rappresentata e difesa dall’avvocato Vittorio Di Virgilio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castiglione ER ND, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Scarpantoni, Luca Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del diniego di visione e rilascio degli atti, in ordine all’istanza di accesso documentale avanzata dalla ricorrente in data 2 luglio 2025, ricevuta e protocollata dal Comune di Castiglione ER ND in data 7 luglio 2025;
- di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente all’ostensione degli atti richiesti nonché per la condanna del Comune di Castiglione ER ND alla loro esibizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiglione ER ND;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AN LI;
Udito per il Comune di Castiglione ER ND l’avvocato Luca Scarpantoni;
Con sentenza n. 319 del 26 giugno 2025 questo Tribunale respingeva il ricorso proposto dalla signora DE LE OR EL VA (d’ora in avanti solo la ricorrente) avverso il diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso documentale, dalla stessa presentata al Comune di Castiglione ER ND (d’ora in avanti solo il Comune) in data 10 febbraio 2025, per il rilascio, previa visione, di tutta la documentazione relativa all’installazione della segnaletica stradale e al rilievo dell’infrazione al codice della strada, contestatale dalla Polizia Locale con verbale del 15 novembre 2024, avverso il quale presentava ricorso al Prefetto di Teramo.
La sentenza veniva appellata dalla ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato.
Con istanza del 2 luglio 2025, pervenuta al Comune in data 7 luglio 2025, la ricorrente ha reiterato il rilascio, previa visione, di copia della documentazione già richiesta con l’istanza del 10 febbraio 2025, al fine di proporre un’azione risarcitoria, nei confronti del Comune, per l’illegittimo utilizzo del rilevatore di velocità con il quale la Polizia Locale ha accertato l’infrazione al codice della strada “e per la determinazione delle spese del procedimento”.
Con nota del 2 agosto 2025 il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha trasmesso alla ricorrente le informazioni e cinque dei documenti richiesti, che già le erano stati trasmessi con nota del 4 aprile 2025.
Con ricorso notificato il 3 settembre 2025 e depositato il 16 settembre 2025, la ricorrente ha agito per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 2 luglio 2025, con riferimento alla documentazione non trasmessa, nonché per l’accertamento del suo diritto all’accesso e per la conseguente condanna del Comune all’ostensione di tutta la documentazione richiesta.
Il Comune di Castiglione ER ND ha resistito al ricorso e ne ha preliminarmente eccepito:
a) l’inammissibilità per inammissibilità dell’istanza di accesso riproposta in data 7 luglio 2025, in assenza di nuovi elementi e di una diversa prospettazione dell’interesse, rispetto all’istanza di accesso documentale presentata in data 10 febbraio 2025;
b) l’irricevibilità per tardività della sua notificazione;
c) l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ovvero per intervenuta cessazione della materia del contendere, conseguente alla trasmissione di tutta la documentazione in possesso del Comune e delle informazioni richieste con l’istanza di accesso del 2 luglio 2025, di cui alle note del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del 4 aprile 2025 e del 2 agosto 2025.
In vista della trattazione del merito del ricorso, entrambe le parti hanno depositato memorie difensive; il Comune ha eccepito ulteriori profili di inammissibilità del ricorso:
a) per omessa impugnazione della nota del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del 4 aprile 2025, con la quale è stata trasmessa alla ricorrente parte della documentazione richiesta, nonché della nota del Responsabile del Servizio di Polizia Locale del 2 agosto 2025, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti ed è stato consentito l’accesso ai “documenti contrattuali”, limitandolo alla sola consultazione mediante visione;
b) “per la preclusione posta dal giudicato”, asseritamente formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 319 del 25 giugno 2025.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
In applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune nella memoria di costituzione depositata in data 29 ottobre 2025.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ammissibilità dell’impugnazione di un nuovo diniego di accesso si configura solo a fronte della riproposizione di un’istanza che contenga circostanze di fatto nuove, sopravvenute o non rappresentate nell’istanza originaria, ovvero una diversa prospettazione della posizione legittimante all’accesso (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 aprile 2006, n. 6; 20 aprile 2006, n. 7).
L’istanza di accesso presentata dalla ricorrente in data 7 luglio 2025 deve qualificarsi come meramente ripetitiva dell’istanza presentata in data 10 febbraio 2025, attesa la sostanziale identità dei documenti richiesti.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, non può ritenersi che l’istanza presentata in data 7 luglio 2025 contenga una diversa prospettazione della posizione legittimante l’accesso, la quale, indipendentemente dalla concreta necessità di tutelare la propria posizione soggettiva in un processo ovvero in un procedimento giustiziale già pendente o da instaurare, afferisce pur sempre alla necessità di acquisire la documentazione richiesta per dimostrare l’illegittimità dell’accertamento del rilievo dell’infrazione al codice della strada, contestato alla ricorrente dalla Polizia Locale con il verbale del 15 novembre 2024.
Di talché, deve ritenersi irrilevante che la soddisfazione dell’interesse conoscitivo sia strumentale alla coltivazione del ricorso amministrativo al Prefetto, proposto per l’annullamento del predetto verbale, ovvero alla proposizione di un’azione risarcitoria conseguente all’illegittimità o all’illiceità della condotta posta in essere dall’organo accertatore dell’infrazione.
Per tali ragioni, il ricorso proposto avverso il nuovo diniego di accesso a tutta la documentazione richiesta con l’istanza del 7 luglio 2025 deve ritenersi inammissibile.
Questo Tribunale, con la sentenza n. 319 del 25 giugno 2025, ha già accertato la soccombenza della parte ricorrente nel giudizio proposto avverso il diniego di accesso alla medesima documentazione richiesta con l’istanza del 10 febbraio 2025, determinato dall’indisponibilità della stessa.
La ricorrente, la quale ha riproposto un’istanza di identico contenuto senza che si fossero verificate le condizioni per la sua riproposizione, deve ritenersi soccombente anche nel presente giudizio, per cui le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del Comune, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Comune di Castiglione ER ND le spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE ON, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
AN LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LI | GE ON |
IL SEGRETARIO