CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, OR
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3552/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO n. AT 09730202300744795180 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 si opponeva alla comunicazione degli esiti della definizione agevolata (rottamazione quater) con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione informava il contribuente dell'ammontare delle somme dovute per un importo di € 35.993,02.
Come motivo di impugnazione il contribuente lamentava che il provvedimento impugnato conteneva una cartella che dopo la presentazione della dichiarazione è stata annullata dalla CGT di Roma con sentenza n. 10602/23 (cartella n. 09720210075255366000 di importo pari ad € 26.676,65) e pertanto, in conseguenza dell'annullamento, l'importo relativo alla comunicazione impugnata doveva essere ridotto ad € 9.316,37.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituita nel giudizio di primo grado, comunicava l'avvenuto sgravio totale della cartella di pagamento su indicata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.
Precisava la CTP di Roma, è infatti di palese evidenza come l'annullamento, con conseguente sgravio, del carico iscritto a ruolo contenuto nella cartella di pagamento n. 09720210075255366000, agisca anche nella determinazione del debito totale del contribuente avviato a definizione agevolata per "rottamazione" dei ruoli.
Puntualizzava il Collegio di primo grado, il complessivo importo della definizione agevolata, comunicato nel provvedimento impugnato, deve essere rideterminato nella residua somma di € 9.316,37 da far corrispondere al contribuente confermando le 18 rate già convenute ed aggiornando gli importi alle rispettive scadenze.
Appella il ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito contesta esclusivamente il capo della sentenza dove è statuita la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello sia meritevole di accoglimento.
Il ricorrente chiede la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio relative ad entrambi i gradi.
Nel merito, il Collegio rileva che dalla normativa in materia, analiticamente richiamata da parte appellante, non sussistono le condizioni per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, sussistendo nel caso di specie, la piena soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 9.000,00 di cui euro 4.000,00 per il I grado ed euro 5.000,00 per il II grado oltre oneri accessori
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FILOCAMO FRANCESCO, Presidente
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, OR
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3552/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA e pubblicata il 04/07/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO n. AT 09730202300744795180 LL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 221/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Parte appellata chiede la conferma della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorrente_1 si opponeva alla comunicazione degli esiti della definizione agevolata (rottamazione quater) con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione informava il contribuente dell'ammontare delle somme dovute per un importo di € 35.993,02.
Come motivo di impugnazione il contribuente lamentava che il provvedimento impugnato conteneva una cartella che dopo la presentazione della dichiarazione è stata annullata dalla CGT di Roma con sentenza n. 10602/23 (cartella n. 09720210075255366000 di importo pari ad € 26.676,65) e pertanto, in conseguenza dell'annullamento, l'importo relativo alla comunicazione impugnata doveva essere ridotto ad € 9.316,37.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione costituita nel giudizio di primo grado, comunicava l'avvenuto sgravio totale della cartella di pagamento su indicata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado accoglieva il ricorso.
Precisava la CTP di Roma, è infatti di palese evidenza come l'annullamento, con conseguente sgravio, del carico iscritto a ruolo contenuto nella cartella di pagamento n. 09720210075255366000, agisca anche nella determinazione del debito totale del contribuente avviato a definizione agevolata per "rottamazione" dei ruoli.
Puntualizzava il Collegio di primo grado, il complessivo importo della definizione agevolata, comunicato nel provvedimento impugnato, deve essere rideterminato nella residua somma di € 9.316,37 da far corrispondere al contribuente confermando le 18 rate già convenute ed aggiornando gli importi alle rispettive scadenze.
Appella il ricorrente chiedendo la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di giudizio.
Nel merito contesta esclusivamente il capo della sentenza dove è statuita la compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia ritiene che l'Appello sia meritevole di accoglimento.
Il ricorrente chiede la condanna dell'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio relative ad entrambi i gradi.
Nel merito, il Collegio rileva che dalla normativa in materia, analiticamente richiamata da parte appellante, non sussistono le condizioni per dichiarare la compensazione delle spese di giudizio, sussistendo nel caso di specie, la piena soccombenza dell'Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro 9.000,00 di cui euro 4.000,00 per il I grado ed euro 5.000,00 per il II grado oltre oneri accessori