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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.V.G. 10484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 10484/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 11.9.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AE NT
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LO MP con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio:
Voglia pertanto l'On.le Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in GI (PD) in data 19/07/2015 tra e Parte_2 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GI le dovute
[...] trascrizioni e annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (n. 2, parte I, ufficio 1 dell'anno 2015).
Il tutto alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza e/o domicilio e/o dimora ove meglio ritenga, nello specifico la sig.ra ha già Pt_1 lasciato la casa coniugale di proprietà del sig. trasferendosi in Controparte_1
Cazzago di Pianiga (VE) in data 15/12/2024 ed ivi ottenendo la residenza in data
02/01/2025;
2. la casa familiare sita in GI (PD), via Papa Luciani 29A, è assegnata al marito, sig. che continuerà dunque a risiedervi, mentre per quanto Parte_2 riguarda il figlio maggiorenne della Sig.ra avuto da una precedente Parte_1 relazione, lo stesso potrà stare temporaneamente e comunque entro e non oltre il
30/11/2025 nella casa di GI (PD), Via Papa Luciani n°29/a, tempo necessario perché lo stesso possa trovare una diversa soluzione atteso anche che il sig.
[...]
è economicamente autosufficiente;
la Sig.ra come Per_1 Parte_1 detto, ha già rilasciato portando con se i suoi beni ed effetti personali. Eventuali incontri della sig.ra con il figlio potranno Parte_1 Persona_1 avvenire solo ed esclusivamente al di fuori della casa di GI (PD), Via Papa
Luciani n°29/a;
3. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. spese di lite compensate.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi le conclusioni congiuntamente formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.9.2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 19.7.2015 in GI (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n.2, parte I, anno
2015, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2024, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 14.11.2024, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
pagina 2 di 4 Con note scritte depositate in data 22/27.10.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale, preliminarmente, a fronte degli elementi di estraneità della fattispecie (la moglie nata in [...]), che anche per la domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafo a) lettera i) del Reg.n. 2019/1111, che indica, fra le varie ipotesi, quella del giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi essendo entrambi residenti in Italia.
Quanto poi alla legge applicabile, va osservato che, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE)
n.1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale"
(c.d. Roma III), in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, insussistente nel caso de quo, deve applicarsi la legge della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, con conseguente applicazione della legge italiana.
*
Ciò premesso in rito, nel merito va osservato che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L.898/70 e successive modificazioni. Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo
Tribunale n.855/2024, in data 14/19.11.2024, passata in giudicato il 19.11.2024, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non presentano profili di illegittimità.
Attesa la natura del procedimento e la concorde istanza delle parti, le spese vanno compensate interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 19.7.2015 in GI (PD), iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio dello stesso Comune al n.2, parte I, anno 2015;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel. dott. LUISA BETTIO Giudice dott. FEDERICA DI PAOLO Giudice all'esito dell'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al 10484/2024 R.V.G., promosso con ricorso congiunto depositato in data 11.9.2024 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AE NT
e da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LO MP con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: domanda congiunta di separazione personale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei coniugi sullo scioglimento del matrimonio:
Voglia pertanto l'On.le Tribunale adito, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in GI (PD) in data 19/07/2015 tra e Parte_2 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GI le dovute
[...] trascrizioni e annotazioni a margine dell'atto di matrimonio (n. 2, parte I, ufficio 1 dell'anno 2015).
Il tutto alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4
1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza e/o domicilio e/o dimora ove meglio ritenga, nello specifico la sig.ra ha già Pt_1 lasciato la casa coniugale di proprietà del sig. trasferendosi in Controparte_1
Cazzago di Pianiga (VE) in data 15/12/2024 ed ivi ottenendo la residenza in data
02/01/2025;
2. la casa familiare sita in GI (PD), via Papa Luciani 29A, è assegnata al marito, sig. che continuerà dunque a risiedervi, mentre per quanto Parte_2 riguarda il figlio maggiorenne della Sig.ra avuto da una precedente Parte_1 relazione, lo stesso potrà stare temporaneamente e comunque entro e non oltre il
30/11/2025 nella casa di GI (PD), Via Papa Luciani n°29/a, tempo necessario perché lo stesso possa trovare una diversa soluzione atteso anche che il sig.
[...]
è economicamente autosufficiente;
la Sig.ra come Per_1 Parte_1 detto, ha già rilasciato portando con se i suoi beni ed effetti personali. Eventuali incontri della sig.ra con il figlio potranno Parte_1 Persona_1 avvenire solo ed esclusivamente al di fuori della casa di GI (PD), Via Papa
Luciani n°29/a;
3. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
4. spese di lite compensate.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi le conclusioni congiuntamente formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.9.2024, e , Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio civile in data 19.7.2015 in GI (PD), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al n.2, parte I, anno
2015, che dall'unione coniugale non erano nati figli, che la convivenza era divenuta intollerabile, proponevano domanda congiunta di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza cartolare del 5.11.2024, nella quale i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare, con sentenza in data 14.11.2024, veniva omologata la separazione personale dei coniugi e con ordinanza in pari data venivano dati i provvedimenti per l'ulteriore corso del procedimento.
pagina 2 di 4 Con note scritte depositate in data 22/27.10.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni formulate in ricorso e riportate in premessa, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
*
Osserva il Tribunale, preliminarmente, a fronte degli elementi di estraneità della fattispecie (la moglie nata in [...]), che anche per la domanda di divorzio sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafo a) lettera i) del Reg.n. 2019/1111, che indica, fra le varie ipotesi, quella del giudice nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi essendo entrambi residenti in Italia.
Quanto poi alla legge applicabile, va osservato che, ai sensi dell'art. 8 del Reg. (UE)
n.1259/2010 del Consiglio, del 20.12.2010, "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale"
(c.d. Roma III), in mancanza di una scelta concorde delle parti sulla legge applicabile, insussistente nel caso de quo, deve applicarsi la legge della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, con conseguente applicazione della legge italiana.
*
Ciò premesso in rito, nel merito va osservato che la domanda congiunta dei ricorrenti va accolta, sussistendo i presupposti di cui agli artt.1 e 3, n.2, lett. b), L.898/70 e successive modificazioni. Infatti è incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel presente procedimento, ai fini della separazione consensuale, omologata con sentenza di questo
Tribunale n.855/2024, in data 14/19.11.2024, passata in giudicato il 19.11.2024, e che i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, che non può essere ricostituita.
Va preso atto delle condizioni concordate dai coniugi, riportate in epigrafe, che non presentano profili di illegittimità.
Attesa la natura del procedimento e la concorde istanza delle parti, le spese vanno compensate interamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 3 di 4 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in data 19.7.2015 in GI (PD), iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio dello stesso Comune al n.2, parte I, anno 2015;
2) ordina l'annotazione della presente sentenza;
3) prende atto degli accordi delle parti di cui in epigrafe;
4) compensa le spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Presidente est. dott. Federica Sacchetto
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