Ordinanza cautelare 9 settembre 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00159/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2021, proposto da
EM Contento, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Marinucci, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via XX Settembre, 19;
contro
Ministero dell'Istruzione, Convitto Nazionale D Cotugno - L'Aquila Aq, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
della comunicazione dell’11 giugno 2021 del Consiglio della Classe 5^ F Sez. F del Liceo delle Scienze Umane – Economico Sociale sullo scrutinio finale con la quale è stata sancita la non ammissione all’esame di stato della ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti ovvero conseguenti, anche non conosciuti, in quanto illegittimi sotto molteplici pro-fili, come di seguito illustrati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Convitto Nazionale D Cotugno - L'Aquila Aq;
Vista la nota del 4 aprile 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa ER IR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Collegio vista la dichiarazione della parte ricorrente depositata in giudizio con cui chiede l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, con compensazione delle spese;
ritenuto di dare atto della mancanza di interesse alla decisione e di compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IR, Presidente, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER IR |
IL SEGRETARIO