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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9501 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5224/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
11/02/2025 da
1) Parte_1
Nato il 04/08/1963 a BOVISIO-MASCIAGO (MB) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]G. BRUNO N. 13 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ROMEO PAOLA elettivamente domiciliato VIA DELLA PACE 23 CARNATE nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 25/01/1953 a SAN VINCENZO LA COSTA (CS) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10/4 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CAMPAGNOLI MONICA elettivamente domiciliato VIALE BIANCA MARIA, 13 20122
MILANO
FATTO
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 10/02/2025 il chiedeva la modifica delle condizioni di cui al divorzio, Pt_3 in particolare la revoca dell'assegnazione ella casa familiare e del suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. In data 02.10.2025 si costruitva in Per_1 giudizio la dichiarando di aver raggiunto un accordo complessivo con il Con note scritte Pt_2 Pt_3 depositate in data 02.12.2025 le parti sopraindicate chiedevano quindi congiuntamente di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) Revocare, con effetto immediato, il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Milano via Tobagi 10/4 a favore della signora . Pt_2
2) Revocare l'obbligo al versamento al contributo al mantenimento in favore del figlio posto a Per_1 carico del Signor a far data dal 2.1.2019. Parte_4
3) Dare atto che il signor si impegna, con successivo atto notarile a cedere alla signora Pt_3 Pt_5
che accetta e a sua volta, si impegna ad acquistare la quota indivisa di ½ dell'ex casa
[...] coniugale, sita in Milano, Via W. Tobagi n. 10/4 nonché la quota di ½ del box pertinenziale. La quota immobiliare ceduta viene qui di seguito meglio descritta e risulta censita nel N.C.E.U. di Milano, nel foglio 572: quanto all'unità immobiliare: subalterno 2, particella 260, zona cens. 3, categoria A/3, classe 4, piano S1 - T consistenza 7 vani, Rendita € 939,95, in Via Walter Tobagi n. 10/4 quanto al box: subalterno 8, particella 267, zona 3, cat C/6, classe 8 rendita € 88,62.
4) Il sopraindicato trasferimento immobiliare che verrà formalizzato avanti a Notaio di fiducia, scelto dalla OR , beneficerà delle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dalla Parte_5 normativa applicabile – poiché trattasi di disposizione patrimoniale idonea a regolamentare le pendenze patrimoniali tra i coniugi, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le Parti convengono che le spese notarili del rogito relative al trasferimento immobiliare saranno a carico della OR . Parte_5
5) La cessione della quota della casa familiare come sopra identificata in favore della OR Pt_5
, è subordinata al versamento del corrispettivo complessivo concordato di € 132.500,00
[...]
(centotrentaduemilacinquecento//00) in favore del Signor da versarsi - in unica soluzione - Pt_3 alla data del rogito da effettuarsi entro 1 mese dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio in epigrafe indicato.
6) Le parti concordano che le spese condominiali straordinarie della casa coniugale, pregresse e sino alla formalizzazione del trasferimento immobiliare avanti a Notaio di fiducia, sono e saranno interamente a carico della OR . Pt_2
7) Alla ricezione della somma concordata (euro 132.500,00) nei termini su indicati, le parti dichiarano e ribadiscono di aver definitivamente regolato ogni loro rapporto e di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi causa e/o titolo dedotto o deducibile dalla presente
Pagina 2 controversia, con espressa reciproca rinuncia a qualsiasi futura azione, di qualunque genere per fatti verificatisi in precedenza alla sottoscrizione del presente accordo.
8) Dare atto che le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni ulteriore reciproca forma di mantenimento non espressamente indicate nel presente procedimento.
9) Dare atto che le Parti, debitamente informate delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e consapevoli degli effetti, confermano di rinunciare sin da ora alla comparizione personale all'udienza, chiedendone la trattazione scritta e di rinunciare altresì al deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
10) Dare atto che le Parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione della sentenza.
11) Dichiarare le spese legali compensate.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su accordo congiunto di e , a parziale modifica Parte_4 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10366/2014 del Tribunale di Milano del 09.07.2014, pubblicata il 22.08.2014 e passata in giudicata in pari data:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
1) conferma nel resto per quanto di ragione;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa NN Cattaneo
dando atto di voler ridefinire i rapporti economici rispetto a quanto concordato in sede di divorzio
Pagina 3 sul presupposto del cambiamento della situazione di fatto dalla pronuncia della sentenza ad oggi…
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente relatore
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
11/02/2025 da
1) Parte_1
Nato il 04/08/1963 a BOVISIO-MASCIAGO (MB) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]G. BRUNO N. 13 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. ROMEO PAOLA elettivamente domiciliato VIA DELLA PACE 23 CARNATE nei confronti di
2) Parte_2
Nata il 25/01/1953 a SAN VINCENZO LA COSTA (CS) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]10/4 20100 MILANO ITALIA con l'Avv. CAMPAGNOLI MONICA elettivamente domiciliato VIALE BIANCA MARIA, 13 20122
MILANO
FATTO
Pagina 1 Con ricorso depositato in data 10/02/2025 il chiedeva la modifica delle condizioni di cui al divorzio, Pt_3 in particolare la revoca dell'assegnazione ella casa familiare e del suo obbligo di contribuire al mantenimento del figlio ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. In data 02.10.2025 si costruitva in Per_1 giudizio la dichiarando di aver raggiunto un accordo complessivo con il Con note scritte Pt_2 Pt_3 depositate in data 02.12.2025 le parti sopraindicate chiedevano quindi congiuntamente di accogliere le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1) Revocare, con effetto immediato, il provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in Milano via Tobagi 10/4 a favore della signora . Pt_2
2) Revocare l'obbligo al versamento al contributo al mantenimento in favore del figlio posto a Per_1 carico del Signor a far data dal 2.1.2019. Parte_4
3) Dare atto che il signor si impegna, con successivo atto notarile a cedere alla signora Pt_3 Pt_5
che accetta e a sua volta, si impegna ad acquistare la quota indivisa di ½ dell'ex casa
[...] coniugale, sita in Milano, Via W. Tobagi n. 10/4 nonché la quota di ½ del box pertinenziale. La quota immobiliare ceduta viene qui di seguito meglio descritta e risulta censita nel N.C.E.U. di Milano, nel foglio 572: quanto all'unità immobiliare: subalterno 2, particella 260, zona cens. 3, categoria A/3, classe 4, piano S1 - T consistenza 7 vani, Rendita € 939,95, in Via Walter Tobagi n. 10/4 quanto al box: subalterno 8, particella 267, zona 3, cat C/6, classe 8 rendita € 88,62.
4) Il sopraindicato trasferimento immobiliare che verrà formalizzato avanti a Notaio di fiducia, scelto dalla OR , beneficerà delle agevolazioni ed esenzioni fiscali previste dalla Parte_5 normativa applicabile – poiché trattasi di disposizione patrimoniale idonea a regolamentare le pendenze patrimoniali tra i coniugi, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le Parti convengono che le spese notarili del rogito relative al trasferimento immobiliare saranno a carico della OR . Parte_5
5) La cessione della quota della casa familiare come sopra identificata in favore della OR Pt_5
, è subordinata al versamento del corrispettivo complessivo concordato di € 132.500,00
[...]
(centotrentaduemilacinquecento//00) in favore del Signor da versarsi - in unica soluzione - Pt_3 alla data del rogito da effettuarsi entro 1 mese dalla data di pubblicazione del provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio in epigrafe indicato.
6) Le parti concordano che le spese condominiali straordinarie della casa coniugale, pregresse e sino alla formalizzazione del trasferimento immobiliare avanti a Notaio di fiducia, sono e saranno interamente a carico della OR . Pt_2
7) Alla ricezione della somma concordata (euro 132.500,00) nei termini su indicati, le parti dichiarano e ribadiscono di aver definitivamente regolato ogni loro rapporto e di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi causa e/o titolo dedotto o deducibile dalla presente
Pagina 2 controversia, con espressa reciproca rinuncia a qualsiasi futura azione, di qualunque genere per fatti verificatisi in precedenza alla sottoscrizione del presente accordo.
8) Dare atto che le Parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni ulteriore reciproca forma di mantenimento non espressamente indicate nel presente procedimento.
9) Dare atto che le Parti, debitamente informate delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e consapevoli degli effetti, confermano di rinunciare sin da ora alla comparizione personale all'udienza, chiedendone la trattazione scritta e di rinunciare altresì al deposito dei documenti di cui all'art. 473 bis 12 c.p.c.
10) Dare atto che le Parti rinunciano fin d'ora all'impugnazione della sentenza.
11) Dichiarare le spese legali compensate.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su accordo congiunto di e , a parziale modifica Parte_4 Parte_2 delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 10366/2014 del Tribunale di Milano del 09.07.2014, pubblicata il 22.08.2014 e passata in giudicata in pari data:
1. Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
1) conferma nel resto per quanto di ragione;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 03.12.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa NN Cattaneo
dando atto di voler ridefinire i rapporti economici rispetto a quanto concordato in sede di divorzio
Pagina 3 sul presupposto del cambiamento della situazione di fatto dalla pronuncia della sentenza ad oggi…
Pagina 4