Articolo 12 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 aprile 1990
Art. 12.
1. Nel numero 2-bis) dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10".
2. Nel numero 2-bis) del primo comma dell'articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , dopo le parole "di un provvedimento" e' inserita la seguente: "definitivo".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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