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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
nella causa iscritta al n. 3690 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Martina VIVIRITO PELLEGRINO e
IO STORARI;
e
C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
il 30/07/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria BIGNOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le Parti
celebrato il 3 febbraio 2007 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Gambellara (VI) al n. 1, Parte I, anno 2007;
2) ordinare al Comune di Gambellara (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidarsi congiuntamente a entrambi i genitori i figli e , i Per_1 Persona_2
quali manterranno il proprio collocamento presso la casa familiare, sita in
36053 Gambellara (VI), Via Martiri della Libertà n. 7 int. B, assegnata a
[...]
; CP_1
4) con riferimento al diritto-dovere di visita paterno:
- disporsi che potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo Pt_1
accordo con , compatibilmente con gli impegni scolastici, Controparte_1
ludico-sportivi e di salute dei figli e, quanto meno, secondo la seguente tempistica, già stabilita in sede di separazione (stile di carattere corsivo),
revisionata con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali (stile di carattere normale):
“Martedì: il padre potrà prelevarli presso l'abitazione famigliare a partire dalle ore 18. I minori ceneranno con il padre e con il medesimo trascorreranno la notte. Il sig. , l'indomani mattina, provvederà ad accompagnare i figli a Pt_1
scuola.
2 Week end alternati: Week end alteranti con decorrenza dalle ore 18 del venerdì sera sino alle ore 20 della domenica. Si precisa che, qualora il week end di spettanza paterna coincida con eventuale riunione / cena aziendale il venerdì sera, previo avviso alla sig.ra dalla con congruo anticipo, il CP_1
w.e. inizierà il sabato mattina con prelievo dei minori alle ore 8.30 presso l'abitazione materna e terminerà il lunedì mattina direttamente con accompagnamento a scuola dei figli.
Vacanze natalizie: ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio con ciascun genitore. Altri giorni delle vacanze natalizie come da calendario ordinario, fatta salva la possibilità di trascorrere più giorni con uno dei due previo accordo tra i ricorrenti.
Pasqua: ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore.
Compleanno dei genitori: da trascorrersi, anche solo per qualche ora, in compagnia del festeggiato;
Compleanno dei figli: i genitori si impegnano sin d'ora a festeggiare i figli insieme almeno per qualche momento;
Ulteriori festività (Onnisanti, Immacolata, 25 aprile, 2 giugno, festa del patrono etc.) verranno suddivise equamente tra i genitori.
Periodo estivo: Ogni genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15
giorni, anche non consecutivi, nonché un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il 1 maggio di ogni anno”;
3 5) con riferimento al diritto al mantenimento di e , si obbliga Per_1 Per_2 Pt_1
a:
- corrispondere a € 250,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento per ciascun figlio (così, complessivamente, € 500,00 mensili),
rivalutabili secondo l'indice generale (senza tabacchi) ISTAT, fino all'indipendenza economica;
- rimborsare il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche dei figli, così come regolamentate dal Protocollo vigente alla data del
Ricorso presso il tribunale di Vicenza (doc. 5), fino all'indipendenza economica;
- rinunciare al 50% dell'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli, così
consentendo a di ricevere per intero l'assegno unico;
Controparte_1
6) con riferimento ai rapporti patrimoniali tra le Parti:
- entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
- ciascun coniuge si obbliga a pagare il 50% delle rate del mutuo della casa familiare fino alla sua estinzione, provvedendo mensilmente al versamento delle somme dovute sul conto corrente intestato a n. 145935 Controparte_1
c/o Banca Delle Terre Venete Società Cooperativa;
- si obbliga a provvedere integralmente e direttamente al Controparte_1
pagamento delle rate del finanziamento n. 28391165 presso Compass fino ad estinzione del medesimo, nel rispetto delle scadenze previste per il relativo pagamento;
4 - si obbliga a consegnare a il motoveicolo Vespa di Controparte_1 Pt_1
proprietà di costui, con i relativi documenti, entro e non oltre la data di deposito del Ricorso;
- Dalla si obbliga a provvedere al pagamento di € 2.078,48 nella CP_1
quota del 65% in dodici rate mensili consecutive di importo pari a € 112,58,
dovuti per utenze e oneri (TA.RI) relativi alla casa familiare non pagati, nonché
per sanzioni amministrative relative al veicolo Volvo targa FF446PP in uso a
; Controparte_1
- in caso di ulteriori somme dovute per utenze, TA.RI. e/o altri oneri connessi all'abitazione della casa familiare, si obbliga a provvedere Controparte_1
integralmente e direttamente al pagamento delle somme dovute;
- Dalla si obbliga a provvedere integralmente e direttamente alle CP_1
spese di manutenzione ordinaria della casa familiare e a concordare in ogni caso con eventuali interventi necessari e non meramente migliorativi di Pt_1
manutenzione straordinaria, le cui spese saranno ripartite tra le Parti al 50%;
- in caso di ulteriori somme dovute per sanzioni amministrative (tra cui, in particolare, € 246,63 dovuti per infrazioni al Codice della strada, come da cartella di pagamento n. 122 2025 00075262 33 000) e/o oneri di qualsiasi tipologia (a mero titolo esemplificativo: mancato versamento del bollo auto),
riferibili al periodo gennaio 2020/30 maggio 2024, relative al veicolo Volvo
targa FF446PP in uso a , quest'ultima si obbliga a provvedere Controparte_1
integralmente e direttamente al relativo pagamento, in ogni caso entro la relativa scadenza;
5 7) spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex articolo 13 L.P.;”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Gambellara (VI) in data 3/02/2007.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
6 Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 674/2024 del 22/03/2024 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato Per_1 Per_2
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
7 - le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_2 Per_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Gambellara (VI), Via Martiri della Libertà n. 7 – int. B, in favore di
[...]
, quale genitore convivente con i figli minori e Controparte_1 Per_1
; Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Gambellara (VI) il 3/02/2007 alle condizioni in Controparte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
8 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gambellara (VI) al n. 1, parte
I, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Edoardo Martinelli Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENT ENZA
nella causa iscritta al n. 3690 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avvocati Martina VIVIRITO PELLEGRINO e
IO STORARI;
e
C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
il 30/07/1980, rappresentata e difesa dall'avvocato Ilaria BIGNOTTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le Parti
celebrato il 3 febbraio 2007 e trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Gambellara (VI) al n. 1, Parte I, anno 2007;
2) ordinare al Comune di Gambellara (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) affidarsi congiuntamente a entrambi i genitori i figli e , i Per_1 Persona_2
quali manterranno il proprio collocamento presso la casa familiare, sita in
36053 Gambellara (VI), Via Martiri della Libertà n. 7 int. B, assegnata a
[...]
; CP_1
4) con riferimento al diritto-dovere di visita paterno:
- disporsi che potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, previo Pt_1
accordo con , compatibilmente con gli impegni scolastici, Controparte_1
ludico-sportivi e di salute dei figli e, quanto meno, secondo la seguente tempistica, già stabilita in sede di separazione (stile di carattere corsivo),
revisionata con riferimento alle vacanze natalizie e pasquali (stile di carattere normale):
“Martedì: il padre potrà prelevarli presso l'abitazione famigliare a partire dalle ore 18. I minori ceneranno con il padre e con il medesimo trascorreranno la notte. Il sig. , l'indomani mattina, provvederà ad accompagnare i figli a Pt_1
scuola.
2 Week end alternati: Week end alteranti con decorrenza dalle ore 18 del venerdì sera sino alle ore 20 della domenica. Si precisa che, qualora il week end di spettanza paterna coincida con eventuale riunione / cena aziendale il venerdì sera, previo avviso alla sig.ra dalla con congruo anticipo, il CP_1
w.e. inizierà il sabato mattina con prelievo dei minori alle ore 8.30 presso l'abitazione materna e terminerà il lunedì mattina direttamente con accompagnamento a scuola dei figli.
Vacanze natalizie: ad anni alterni: dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al
6 gennaio con ciascun genitore. Altri giorni delle vacanze natalizie come da calendario ordinario, fatta salva la possibilità di trascorrere più giorni con uno dei due previo accordo tra i ricorrenti.
Pasqua: ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore.
Compleanno dei genitori: da trascorrersi, anche solo per qualche ora, in compagnia del festeggiato;
Compleanno dei figli: i genitori si impegnano sin d'ora a festeggiare i figli insieme almeno per qualche momento;
Ulteriori festività (Onnisanti, Immacolata, 25 aprile, 2 giugno, festa del patrono etc.) verranno suddivise equamente tra i genitori.
Periodo estivo: Ogni genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di 15
giorni, anche non consecutivi, nonché un'ulteriore settimana, sempre durante le vacanze scolastiche estive;
tali periodi dovranno essere concordati tra i genitori con reciproche comunicazioni entro il 1 maggio di ogni anno”;
3 5) con riferimento al diritto al mantenimento di e , si obbliga Per_1 Per_2 Pt_1
a:
- corrispondere a € 250,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento per ciascun figlio (così, complessivamente, € 500,00 mensili),
rivalutabili secondo l'indice generale (senza tabacchi) ISTAT, fino all'indipendenza economica;
- rimborsare il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche dei figli, così come regolamentate dal Protocollo vigente alla data del
Ricorso presso il tribunale di Vicenza (doc. 5), fino all'indipendenza economica;
- rinunciare al 50% dell'assegno unico corrisposto dall'INPS per i figli, così
consentendo a di ricevere per intero l'assegno unico;
Controparte_1
6) con riferimento ai rapporti patrimoniali tra le Parti:
- entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile;
- ciascun coniuge si obbliga a pagare il 50% delle rate del mutuo della casa familiare fino alla sua estinzione, provvedendo mensilmente al versamento delle somme dovute sul conto corrente intestato a n. 145935 Controparte_1
c/o Banca Delle Terre Venete Società Cooperativa;
- si obbliga a provvedere integralmente e direttamente al Controparte_1
pagamento delle rate del finanziamento n. 28391165 presso Compass fino ad estinzione del medesimo, nel rispetto delle scadenze previste per il relativo pagamento;
4 - si obbliga a consegnare a il motoveicolo Vespa di Controparte_1 Pt_1
proprietà di costui, con i relativi documenti, entro e non oltre la data di deposito del Ricorso;
- Dalla si obbliga a provvedere al pagamento di € 2.078,48 nella CP_1
quota del 65% in dodici rate mensili consecutive di importo pari a € 112,58,
dovuti per utenze e oneri (TA.RI) relativi alla casa familiare non pagati, nonché
per sanzioni amministrative relative al veicolo Volvo targa FF446PP in uso a
; Controparte_1
- in caso di ulteriori somme dovute per utenze, TA.RI. e/o altri oneri connessi all'abitazione della casa familiare, si obbliga a provvedere Controparte_1
integralmente e direttamente al pagamento delle somme dovute;
- Dalla si obbliga a provvedere integralmente e direttamente alle CP_1
spese di manutenzione ordinaria della casa familiare e a concordare in ogni caso con eventuali interventi necessari e non meramente migliorativi di Pt_1
manutenzione straordinaria, le cui spese saranno ripartite tra le Parti al 50%;
- in caso di ulteriori somme dovute per sanzioni amministrative (tra cui, in particolare, € 246,63 dovuti per infrazioni al Codice della strada, come da cartella di pagamento n. 122 2025 00075262 33 000) e/o oneri di qualsiasi tipologia (a mero titolo esemplificativo: mancato versamento del bollo auto),
riferibili al periodo gennaio 2020/30 maggio 2024, relative al veicolo Volvo
targa FF446PP in uso a , quest'ultima si obbliga a provvedere Controparte_1
integralmente e direttamente al relativo pagamento, in ogni caso entro la relativa scadenza;
5 7) spese legali compensate con rinuncia da parte dei legali al vincolo della solidarietà ex articolo 13 L.P.;”
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 8/10/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto in Gambellara (VI) in data 3/02/2007.
Preliminarmente deve rilevarsi che erroneamente le parti hanno chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che dall'estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio dimesso in atti risulta che, in realtà, gli stessi hanno contratto matrimonio civile.
Ritiene tuttavia il Collegio che la domanda debba essere comunque correttamente intesa quale domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
6 Giudice Relatore nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza di omologa n. 674/2024 del 22/03/2024 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli e a carico del padre così come concordato Per_1 Per_2
dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
7 - le spese straordinarie relative ai figli minori e , come Per_2 Per_1
regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
- sussistono i presupposti per confermare l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Gambellara (VI), Via Martiri della Libertà n. 7 – int. B, in favore di
[...]
, quale genitore convivente con i figli minori e Controparte_1 Per_1
; Per_2
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Gambellara (VI) il 3/02/2007 alle condizioni in Controparte_1
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente
8 sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gambellara (VI) al n. 1, parte
I, anno 2007;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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