Versione
28 gennaio 1972
28 gennaio 1972
Art. 3.
Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere internazionali saranno inclusi due componenti designati dal Consiglio regionale della regione nel cui territorio si effettua la fiera. Uno dei rappresentanti regionali fa parte della giunta esecutiva dell'ente.
Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla giunta regionale.
Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali saranno inclusi tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali, viene scelto il presidente dell'ente da nominare dal competente organo regionale.
Nei collegi dei revisori dei conti degli enti medesimi sara' incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere internazionali saranno inclusi due componenti designati dal Consiglio regionale della regione nel cui territorio si effettua la fiera. Uno dei rappresentanti regionali fa parte della giunta esecutiva dell'ente.
Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla giunta regionale.
Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali saranno inclusi tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali, viene scelto il presidente dell'ente da nominare dal competente organo regionale.
Nei collegi dei revisori dei conti degli enti medesimi sara' incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Giurisprudenza • 3
- 1. CGCE, n. C-439/99, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 15/01/2002Provvedimento: […] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), 61, 63 e 64 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 51 CE, 52 CE e 53 CE) e 65 e 66 del Trattato CE (divenuti artt. 54 CE e 55 CE), e che la Repubblica italiana, avendo mantenuto in vigore le seguenti norme: art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7; art. 2, lett. c) e d), art. 3, primo comma, lett. b) e c), e art. 5, primo comma, lett. a), della legge regionale della Liguria 3 novembre 1972, n. 12; art. 8, paragrafo 1, lett. d), della legge regionale del Veneto 2 agosto 1988, n. 35;Leggi di più...
- forma giuridica specifica·
- art. 226 CE·
- programmazione regionale·
- carattere periodico·
- scopo di lucro·
- sede permanente·
- intervento organismi locali·
- restrizioni ingiustificate·
- libera prestazione dei servizi·
- intervento autorità pubbliche·
- riconoscimento ufficiale·
- procedura di autorizzazione·
- libertà di stabilimento·
- inadempimento Stato membro