CGARS, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 109
CGARS
Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima qualunque ulteriore conseguenza della sospensione diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio

    Il Collegio ritiene che la normativa sull'obbligo vaccinale (art. 4-ter del d.l. n. 44/2021) sia di stretta interpretazione e non preveda espressamente la detrazione dell'anzianità come conseguenza della sospensione. Il DPCM 12 ottobre 2021, invocato dall'appellante, non è applicabile alla fattispecie in esame in quanto non è stato impugnato nel primo grado e la norma primaria che lo ha autorizzato non contemplava l'obbligo vaccinale per il comparto difesa/sicurezza. Pertanto, l'Amministrazione non può imporre conseguenze pregiudizievoli non espressamente previste dalla norma.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 109
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 109
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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