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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3578/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 028842025000005771 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5498/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rapp.ta, difesa da Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta e Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugna pignoramento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica della cartella impugnata;
- erronea iscrizione a ruolo.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- spese di giudizio con attribuzione al difensore costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Preliminarmente esaminata la documentazione depositata si prende atto:
- che in data 24/11/2025 la signora Ricorrente_1 ha ottenuto sgravio parziale dell'importo pignorato e contestuale rimodulazione del rateizzo in corso di pagamento;
- che in data 24/11/2025 con provvedimento n. 2025S0625048 Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caserta ha disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- che in data 02/12/2025 con istanza la ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere ai sensi del Art. 46, comma 1 d.lgs. 546/92;
- che Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta non si oppone. Alla stregua dell'osservazione sopra esposta, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese Compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3578/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 028842025000005771 IRPEF-ALIQUOTE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5498/2025 depositato il
23/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rapp.ta, difesa da Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta e Agenzia delle Entrate – Riscossione, impugna pignoramento in epigrafe.
Eccepisce:
- mancata notifica della cartella impugnata;
- erronea iscrizione a ruolo.
Chiede:
- annullare l'atto impugnato;
- spese di giudizio con attribuzione al difensore costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Preliminarmente esaminata la documentazione depositata si prende atto:
- che in data 24/11/2025 la signora Ricorrente_1 ha ottenuto sgravio parziale dell'importo pignorato e contestuale rimodulazione del rateizzo in corso di pagamento;
- che in data 24/11/2025 con provvedimento n. 2025S0625048 Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Caserta ha disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo;
- che in data 02/12/2025 con istanza la ricorrente chiede la cessazione della materia del contendere ai sensi del Art. 46, comma 1 d.lgs. 546/92;
- che Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta non si oppone. Alla stregua dell'osservazione sopra esposta, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese Compensate.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.