Articolo 188 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 187Articolo 189
Versione
20 settembre 1975
Art. 188.
L' articolo 580 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 580 - Diritti dei figli naturali non riconoscibili. - Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredita' alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.
I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell'assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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