Ordinanza cautelare 12 novembre 2022
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03893/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02819/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2819 del 2022, proposto da Ineos Manufacturing Italia S.p.A., Inovyn Produzione Italia S.r.l., Nippon Gases Operations S.r.l., Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., Società Chimica Bussi S.p.A., Sol Gas Primari S.r.l., Solvay Chimica Italia S.p.A., Tecnoparco Valbasento S.p.A., Vinavil S.p.A., Zignago Vetro S.p.A., Sasol Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Giuseppe Angelini, Lorenzo Parola, Mauriello Mariella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Carria, Elisabetta Pistis, Maria Teresa Pirozzi, Carlo Edoardo Cazzato, Enrico Spagnolello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione AR del 12 luglio 2022, n. 329/2022/R/eel, pubblicata sul sito istituzionale in data 14 luglio 2022, recante “Erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai sistemi di distribuzione chiusi in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021. Conclusione del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 323/2021/R/eel”;
- del documento per la consultazione AR del 5 aprile 2022, n. 156/2022/R/eel, pubblicato sul sito istituzionale in data 6 aprile 2022, recante “Orientamenti in materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai sistemi di distribuzione chiusi, in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021”;
- della deliberazione AR del 27 luglio 2021, n. 323/2021/R/eel, recante “Avvio del procedimento di ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021 in materia di erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai sistemi di distribuzione chiusi”;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e di Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LU ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Gli operatori economici indicati in epigrafe sono gestori e/o utenti finali connessi a Reti Interne di Utenza (RIU).
AR, con deliberazione n. 539/2015/R/eel del 12.11.2015, ha definito la «regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi» (SDC).
La deliberazione n. 539/2015/R/eel è stata impugnata dinanzi a codesto Tar.
Il giudice di primo grado ha disposto la rimessione di alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione Europea in merito alla corretta interpretazione della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.7.2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, che ha abrogato la direttiva 2003/54/CE.
La Corte di giustizia ha depositato la sentenza del 28 novembre 2018 sulle cause riunite C-262/17, C-263/17 e C-273/17.
Il Tar, aderendo all’interpretazione fornita dalla Corte, con le sentenze nn. 2234/2020, 2235/2020 e 2236/2020, ha annullato la deliberazione impugnata nella parte in cui prevede che i corrispettivi di dispacciamento siano applicati all’energia elettrica prelevata tramite i punti di connessione dei singoli utenti ai SDC e non solo a quella prelevata dalla rete pubblica.
AR ha proposto appello avverso le sentenze del Tar e il Consiglio di Stato con le sentenze nn. 4346/2021, 4347/2021 e 4348/2021, le ha confermate anche nel dispositivo.
Con deliberazione n. 323/2021/eel AR ha dato avvio al procedimento di ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo e ha richiesto a RN S.p.a., concessionario ex lege del servizio di dispacciamento, di «descrivere come è svolta l’attività di dispacciamento per le utenze di un SDS, precisando se tale attività sia condotta in modo diverso rispetto a utenze connesse alla rete con obbligo di connessione di terzi».
AR ha quindi emanato la deliberazione n. 329/2022/R/eel del 12.7.2022 recante l’«erogazione del servizio di dispacciamento alle utenze connesse ai sistemi di distribuzione chiusi in ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato n. 4346/2021, n. 4347/2021 e n. 4348/2021. Conclusione del procedimento avviato con la deliberazione dell’autorità 323/2021/r/eel».
Con tale deliberazione l’Autorità ha confermato, per quanto d’interesse in causa, «la formulazione originaria dell’articolo 22 del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi» il quale prevede «al comma 22.1, che si applica la regolazione vigente per gli utenti della rete con obbligo di connessione di terzi, in relazione all’energia elettrica immessa e prelevata da ciascuna utenza attraverso il punto di connessione alla rete dei SDC. Tale disposizione è conforme all’articolo 33, comma 2, della legge 99/09 che prevede che Terna eroghi il servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e consumo connesse ai SDC».
Gli operatori economici, indicati in precedenza, hanno impugnato la deliberazione n. 329/2022/R/eel, affidando il gravame a due motivi.
Con il primo motivo deducono l’«evidente elusione conformativo di cui alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4346/2021, 4347/2021 e 4348/2021».
Secondo i ricorrenti AR ha riproposto «la tesi dell’equiparazione degli utenti delle RIU agli altri utenti della rete pubblica» disattendendo il giudicato formatosi dinanzi al giudice amministrativo, il quale aveva evidenziato la necessità che l’Autorità tenesse conto delle «peculiarità dei sistemi in contestazione, sia in ordine ai conseguenti criteri valutativi, necessari al fine di differenziare le modalità di calcolo e la rilevata discriminazione».
Infatti, sebbene, in seguito all’annullamento di un provvedimento da parte del giudice amministrativo, l’amministrazione riacquisti il «proprio potere di valutazione discrezionale, deve comunque esercitarlo nel rispetto dei principi di leale cooperazione e di effettività della tutela, non potendo adottare nuove statuizioni palesemente intese a frustrare le pretese della parte vittoriosa».
Con il secondo motivo lamentano la violazione del principio di derivazione comunitaria del «cost reflectivity» in ragione del quale «agli operatori devono essere addebitati solo quegli oneri realmente corrispondenti ai costi sostenuti dal gestore della rete nello svolgimento delle attività funzionali al pieno godimento ovvero alla piena tutela della posizione ricoperta da quell’utente/operatore». Invece, AR, sulla base di una istruttoria carente, ha adottato una nuova deliberazione dal contenuto discriminatorio in quanto intende addebitare «agli utenti del RIU i medesimi costi degli utenti della rete pubblica». Da qui la violazione anche del principio di parità di trattamento.
AR e RN si sono costituite in giudizio replicando nel merito alle censure avversarie.
Le parti si sono scambiate articolate memorie difensive.
Con ordinanza n. 1343/2022 la Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari sotto il profilo dell’assenza del periculum in mora.
All’udienza del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Prima di esaminare il gravame nel merito, è opportuno circoscrivere l’oggetto del giudizio.
Come evidenziato dalle difese di AR e di RN, il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica è un servizio pubblico finalizzato ad assicurare l’equilibrio continuo, spaziale e temporale, nella rete elettrica tra domanda e offerta di energia elettrica proveniente dalle unità di produzione e dalle unità di consumo e quindi a garantire la sicurezza e la continuità di fornitura di energia elettrica, anche attraverso l’apprestamento di adeguata riserva di capacità.
Il servizio è erogato da RN che è il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ed opera quale concessionario ex lege del servizio di dispacciamento (art.1, comma 1, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e art. 36 del Decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93) in favore degli utenti del dispacciamento su tutto il territorio nazionale.
RN recupera i costi sostenuti per l’erogazione del servizio di dispacciamento tramite appositi corrispettivi di dispacciamento pagati dalla generalità degli utenti (deliberazione AR del 13.6.2006, n. 111).
L’Autorità, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 3, del d. lgs. n. 79/1999 e dell’articolo 2, comma 12, della legge n. 481/1995, ha il potere di emanare disposizioni in tema di dispacciamento e di impartire a RN direttive circa l’erogazione di tale servizio pubblico.
La controversia verte sull’esatta imputazione dei costi del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica, secondo quanto stabilito nel giudicato amministrativo, a carico degli utenti che sono collocati all’interno di una Rete Interna di Utenza (RIU) che è, a sua volta connessa, all’esterno, alla rete pubblica.
Le RIU sono reti elettriche private di distribuzione di energia elettrica, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da RN, che svolgono il servizio di distribuzione di energia in favore di unità di consumo industriali (art. 33 della legge n. 99/2009).
L’art. 17 del d.lgs. n. 210/2021, dettato in attuazione della normativa europea sul mercato interno dell'energia elettrica, ha disciplinato il sistema di distribuzione chiuso di energia elettrica (SDC) in cui rientrano le RIU.
Al comma 1 si prevede che «possono essere realizzati sistemi di distribuzione chiusi per la distribuzione di energia elettrica a unità di consumo industriali, commerciali o di servizi condivisi, collocate all'interno di un'area geograficamente limitata».
Al comma 2 si stabilisce che per la realizzazione dei SDC devono essere rispettate le seguenti condizioni: «a) il gestore del sistema di distribuzione chiuso deve essere titolare di una sub-concessione di distribuzione stipulata con il gestore del sistema di distribuzione, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica; b) il sistema non può fornire energia elettrica ai clienti civili …».
Al comma 3 i SDC vengono definititi «reti pubbliche di distribuzione con obbligo di connessione dei terzi, indipendentemente dalla proprietà della rete. Il gestore del sistema di distribuzione chiuso, in qualità di sub-concessionario, è tenuto all'osservanza degli stessi obblighi e delle stesse condizioni cui è sottoposto il gestore del sistema di distribuzione…».
Al comma 4 infine si prevede che il gestore del SDC è esentato dai seguenti obblighi: «a) approvazione delle tariffe praticate o delle metodologie di calcolo delle stesse da parte dell'AR; b) approvvigionamento dei servizi non relativi alla frequenza e dell'energia a copertura delle perdite di rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato; c) approvvigionamento dei servizi necessari al funzionamento della rete; d) presentazione del piano di sviluppo della rete di distribuzione dell'energia elettrica».
Sotto il profilo processuale, la controversia presente i seguenti tratti di peculiarità.
Parte ricorrente ha proposto avverso la deliberazione n. 329/2022/R/eel sia una domanda di nullità per violazione ed elusione del giudicato che una domanda di annullamento per vizi di legittimità.
Entrambe le domande (o azioni) sono soggette a riti diversi (rito camerale e rito speciale) e sono state proposte dinnanzi allo stesso giudice di primo grado ed incardinate con il rito speciale.
Più in particolare, con il primo motivo di ricorso si fa valere la nullità della deliberazione n. 329/2022/R/eel per violazione e/o elusione del giudicato formatosi sulle sentenze del Tar Lombardia, Milano, Sez. II, nn. 2234/2020, 2235/2020, 2236/2020, confermate in appello dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con le sentenze nn. 4346/2021, 4347/2021 e 4348/2021, nell’ambito del giudizio di cognizione, che si svolge con il rito speciale, anziché nell’ambito del giudizio di ottemperanza, che si svolge con rito camerale, come era doveroso fare ai sensi dell’art. 87, comma 2, c.p.a. in quanto la censura veicolata attiene ad un vizio di nullità afferente al giudicato.
Ciononostante il vizio di nullità, proposto nell’ambito del giudizio di cognizione, può essere esaminato e deciso dal Collegio alla luce delle seguenti coordinate giuridiche.
Ai sensi dell’art. 87, comma 4, c.p.a. «La trattazione in pubblica udienza non costituisce motivo di nullità della decisione».
Si è affermato come la trattazione della causa con rito ordinario (o speciale), in luogo del rito camerale prevista dall’art. 87, comma 2, c.p.a. per il giudizio di ottemperanza, «lungi dal vulnerare i diritti di difese delle controparti, consente a queste ultime di esplicare le facoltà difensive in maggior grado rispetto al rito camerale cui è assoggettato il ricorso per l’ottemperanza, tanto è vero che il codice del processo amministrativo sanziona con la nullità la violazione delle norme sulla pubblicità dell’udienza e non già l’inverso» (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6191/2013; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 32/2018).
Né del resto è precluso al ricorrente proporre innanzi al giudice domande soggette a riti diversi poiché, in questo caso, si applica il rito ordinario o speciale (art. 32, comma 2, c.p.a.), purché lo stesso giudie sia competente su entrambe le domande proposte (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 32/2018).
Tale regola va calibrata con l’arresto raggiunto dall’Adunanza Plenaria n. 2/2013 laddove dinnanzi allo stesso giudice vengono proposte, contro lo stesso atto, sia una domanda di nullità per violazione od elusione del giudicato che di annullamento per vizi di legittimità.
In questo caso, il giudice dell’ottemperanza - quale giudice «naturale dell’esecuzione della sentenza» e quale giudice «competente per l’esame della forma di più grave patologia dell’atto, quale è la nullità» - è chiamato ad accertare preliminarmente l’eventuale nullità degli atti gravati per violazione od elusione del giudicato, per poi passare, in ipotesi di infondatezza di tala domanda, allo scrutinio della domanda di annullamento per motivi di illegittimità. Ove il giudice accerta la fondatezza della domanda di nullità del provvedimento, la domanda di annullamento diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Viceversa, in caso di rigetto della domanda di nullità il giudice disporrà, «sussistendone i presupposti», la conversione dell’azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2013).
Nel caso in esame, le due domande proposte da parte ricorrente non solo non danno luogo ad una causa di inammissibilità del gravame (in quanto le domande sono state proposte innanzi allo stesso giudice competente), ma possono essere entrambe decise con il rito speciale ex art. 119 c.p.a., senza necessità di convertire il rito in quello camerale per la domanda di nullità poiché la trattazione in udienza pubblica non configura una causa di nullità della decisione.
Prima di affrontare il merito, è opportuno precisare quali siano gli effetti e i limiti del giudicato sostanziale derivante dall’azione costitutiva di annullamento avente ad oggetto una posizione giuridica eteroindividuata.
Ai sensi dell’art. 2909 c.c. “l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Il giudicato si individua sulla base degli elementi soggettivi e oggettivi.
Sotto il profilo soggettivo, il giudicato deve riguardare le stesse parti del giudizio (o i loro eredi o aventi causa).
Sotto il profilo oggettivo, il giudicato copre la posizione giuridica dedotta in giudizio (petitum mediato) e le ragioni poste a fondamento della domanda proposta a tutela della posizione dedotta (causa petendi) (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2020).
Il giudicato amministrativo va dunque individuato in relazione alla posizione giuridica dedotta in giudizio (petitum mediato), al potere amministrativo (discrezionale o vincolato) oggetto del gravame, ai vizi di legittimità accertati (causa petendi).
La sentenza di annullamento del provvedimento produce un triplice effetto: i) effetto c.d. demolitorio o caducatorio (in ragione del quale l’atto illegittimamente emanato dall’amministrazione è rimosso dall’ordinamento); ii) effetto c.d. ripristinatorio (in quanto l’annullamento opera ex tunc); iii) effetto c.d. conformativo (che vincola l’amministrazione, in sede di ri-esercizio del potere, a rinnovare il provvedimento privo degli accertati vizi di illegittimità).
La tendenziale inesauribilità del potere amministrativo trova il proprio limite in presenza di un giudicato di natura vincolante in relazione alla fattispecie accertata in giudizio o, nelle diverse ipotesi, al ricorrere dell’operatività del principio del «one shot temperato» (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3480/2022); la parte interessata è tenuta a fare valere il vizio nella competente sede giurisdizionale (giudizio di ottemperanza o di cognizione ordinaria).
Al giudice dell’ottemperanza sono conferiti ampi poteri tra cui, in particolare, ai sensi dell’art. 114, comma 4, c.p.a., dichiarare la nullità degli atti emessi in violazione od elusione del giudicato «al fine di ottenere – eliminato il diaframma opposto dal provvedimento dichiarato nullo – l’attuazione della sentenza passata in giudicato» (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 2/2013).
Ove adito in sede di ottemperanza, il giudice deve dapprima interpretare il decisum al fine di ricavare per poi trarre la portata dell’effetto conformativo, indicando i profili su cui vi è un accertamento vincolante per l’amministrazione.
Il soggetto tenuto ad ottemperare incorre nel vizio di violazione del giudicato quando il nuovo atto riproduca gli «stessi vizi già censurati in sede giurisdizionale o quando si ponga in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla statuizione del giudice»; incorre invece nel vizio di elusione del giudicato quando il nuovo atto «persegue l’obiettivo» di aggirare le statuizioni del giudice «dal punto di vista sostanziale, giungendo surrettiziamente allo stesso esito già ritenuto illegittimo» (Consiglio di Stato, sez. V, n. 6175/2018).
Nel merito, il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
Parte ricorrente deduce la violazione e/o eluzione del giudicato sulle sentenze del Tar Lombardia, Milano, Sez. II, nn. 2234/2020, 2235/2020, 2236/2020.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza 28 novembre 2018 ha riscontrato le questioni pregiudiziali poste dal Tar ed ha chiarito, in particolare, che:
i) «poiché l’importo degli oneri per il servizio di dispacciamento dovuti dagli utenti dei sistemi di distribuzione chiusi non presenta un nesso con il volume di energia elettrica scambiata con la rete pubblica, detto metodo non sembra neppure atto a incentivare tali utenti, come prevede l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), di tale direttiva, a bilanciare la loro produzione e il loro consumo di energia elettrica al fine di limitare il più possibile il ricorso a tale servizio» (par. 71);
ii) «l’articolo 15, paragrafo 7, e l’articolo 37, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2009/72 devono essere interpretati nel senso che, in assenza di una giustificazione obiettiva, essi ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che prevede che gli oneri di dispacciamento dovuti dagli utenti di un sistema di distribuzione chiuso siano calcolati sull’energia elettrica scambiata con tale sistema da ciascuno degli utenti dello stesso attraverso il punto di connessione della loro utenza a detto sistema, qualora sia accertato, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, che gli utenti di un sistema di distribuzione chiuso non si trovano nella stessa situazione degli altri utenti della rete pubblica e che il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica sopporta costi limitati nei confronti di tali utenti di un sistema di distribuzione chiuso» (par. 77 e punto 4 del dispositivo).
Il Tar, accogliendo l’interpretazione fornita dalla Corte, ha annullato la deliberazione AR n. 539/2015/R/eel evidenziando che gli utenti dei SDC sono allacciati alla rete pubblica e per tale motivo, usufruendo del servizio di dispacciamento, sono soggetti a costi che, tuttavia, non possono essere parificati, soltanto per tale ragione, a quelli degli utenti della rete pubblica. I primi, infatti, ricorrono soltanto in via residuale alla rete pubblica in quanto il SDC è in grado di auto-bilanciarsi, non rendendo necessario l’intervento di RN.
Inoltre, le RIU per raggiungere un livello di stabilità devono produrre energia elettrica con continuità, il che determina una scarsa volatilità delle fonti di produzione e costi di dispacciamento più bassi per tali utenti, in quanto «Terna non è esposta a grandi rischi di sbilanciamento della rete pubblica, e quindi non deve affrontare, di regola, costi rilevanti per riequilibrare il sistema, attraverso un continuo ricorso ex post al Mercato dei Servizi di Dispacciamento».
Inoltre, ha specificato che la diversa vicinanza dei punti di connessione e di consumo incide sensibilmente sui costi di connessione alla rete nazionale poiché gli utenti dei SDC sono collegati alla rete pubblica mediante un unico punto di connessione, dovendo, pertanto, la rete pubblica servire un minor numero di punti di connessione.
Le sentenze di primo grado sono state confermate, anche nel dispositivo, dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con le sentenze nn. 4346/2021, 4347/2021 e 4348/2021.
Il secondo giudice ha chiarito che gli utenti di un SDC sono allacciati alla rete pubblica e possono ricorrere come qualsiasi altro utente di tale rete, al servizio di dispacciamento; tuttavia, a differenza degli altri utenti della rete pubblica, gli utenti di un SDC «consumando essenzialmente l’energia elettrica prodotta internamente da tale sistema, fanno ricorso alla rete pubblica solo nella misura residua, quando la produzione del sistema di distribuzione chiuso non è sufficiente a soddisfare i fabbisogni dei suoi utenti, in particolare nel caso di un aumento immediato e imprevisto della domanda interna al sistema o di un’interruzione delle unità di produzione allacciate a quest’ultimo a causa di una manutenzione o di un malfunzionamento; ma, a parte tali situazioni eccezionali, spetta al gestore del sistema di distribuzione chiuso garantire il bilanciamento tra la produzione e il consumo all’interno del sistema».
Tale circostanza fattuale comporta che «gli utenti del sistema di distribuzione chiuso non si trovano in una situazione identica a quella degli altri utenti della rete pubblica e il prestatore del servizio di dispacciamento della rete pubblica risulta dover sopportare costi limitati rispetto agli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, dato che questi ultimi ricorrono a detto servizio solo in maniera residua».
Di conseguenza, i «criteri di individuazione della compartecipazione» dei costi del servizio di dispacciamento a carico degli utenti della RIU dovrà avvenire «in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo» del servizio, tenendo in debita considerazione l’effettivo volume di energia che viene scambiata tra il SDC e la rete pubblica.
In pretesa ottemperanza alle sentenze d’appello nn. 4346/2021, 4347/2021, 4348/2021, AR ha adottato la deliberazione n. 329/2022/R/eel.
In sede di ri-esercizio del potere, l’Autorità ha evidenziato che l’erogazione del servizio di dispacciamento alle singole utenze dei SDC «garantisce alle medesime utenze, al pari di ogni altra utenza connessa a rete pubblica, la disponibilità dell’energia elettrica dai medesimi richiesta in prelievo, e ciò indipendentemente dall’operatività e dalle scelte degli altri soggetti connessi al medesimo SDC».
Di conseguenza, i corrispettivi di dispacciamento applicati agli utenti del dispacciamento, «inclusi quelli che operano in SDC», consentono di coprire i costi sottesi a una tale «garanzia» in modo non discriminatorio; i gestori e le utenze di un SDC, pertanto, non possono al contempo pretendere una tale «garanzia, al pari delle altre utenze del sistema nazionale, senza peraltro farsi carico in eguale misura dei relativi costi».
In sintesi, i costi per il servizio di dispacciamento, elencati a pagina 16 della deliberazione impugnata alle lettere da a) ad e), sono di natura sistemica e non dipendono «dal comportamento dei singoli utenti del dispacciamento».
Tra i costi del servizio vi rientra anche il c.d. «uplift» che consiste nel «corrispettivo per l’approvvigionamento delle risorse nel MSD (uplift)» calcolato da RN in ragione dei prelievi effettivi di energia elettrica.
In proposito, la difesa dell’Autorità ha puntualizzato che l’oggetto dell’ottemperanza era in realtà soltanto «l’approfondimento a valle circa gli effettivi criteri di individuazione della compartecipazione [ai costi di dispacciamento], in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo» del servizio di dispacciamento da parte dei SDC. Tale approfondimento è stato effettuato.
Inoltre, si rileva che «a differenza del servizio di trasmissione, che viene erogato dalla società Terna sulla rete pubblica (nel caso di specie fino al punto di interconnessione tra SDC e rete pubblica) e per tale tratto remunerato, il servizio di dispacciamento, per definizione, non è limitato al solo tratto di rete pubblica, ma è svolto da Terna fino al singolo POD (point of delivery, punto di fornitura; cioè fino al punto di connessione di ogni singolo utente del SDC)».
RN, dal conto suo, ha poi sottolineato «che, né il Giudice nazionale, né quello europeo, hanno censurato l’equiparazione in sé, ai fini della regolazione sui costi del servizio di dispacciamento, tra RIU e la rete pubblica; è stata stigmatizzato solo l’assenza, nella previgente Deliberazione 539, di una compiuta istruttoria dell’AR che giustificasse tale scelta regolamentare». Tale istruttoria è stata effettuata.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti, ad avviso del Collegio AR non ha correttamente attuato il giudicato, di natura sostanziale, discendente dalle sentenze del giudice amministrativo con cui si è accertata la fondatezza della pretesa fatta valere.
La domanda proposta da parte ricorrente mira ad evidenziare che l’accertamento giurisdizionale aveva avuto ad oggetto determinati presupposti della pretesa sostanziale dedotta in sede cognitoria, in relazione ai quali si deve ritenere esteso l’effetto del giudicato, con conseguente esistenza in proposito di un vero e proprio vincolo per la riedizione dell’azione amministrativa.
Tale vincolo sarebbe stato interrotto dalla susseguente attività amministrativa che avrebbe in pratica eluso il decisum mediante un artificio consistente nell’adozione di un differente percorso logico-motivazionale per pervenire al medesimo esito censurato dal giudice amministrativo.
La tesi di parte ricorrente va condivisa.
In effetti, il giudicato amministrativo aveva già accertato che:
i) gli oneri per il servizio di dispacciamento devono necessariamente essere parametrati «con il volume di energia elettrica scambiata con la rete pubblica»;
ii) RN, quale gestore del servizio di dispacciamento della rete pubblica, risulta sopportare costi limitati rispetto agli utenti di un sistema di distribuzione chiuso, dato che questi ultimi ricorrono a detto servizio solo in maniera «residua»;
iii) la compartecipazione ai costi del servizio di dispacciamento erogato da RN deve avvenire «in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo» del servizio.
L’Autorità, nel ri-esercitare il potere non poteva discostarsi da tali accertamenti che per essa avevano natura vincolante e da essi avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze in punto di riparto dei costi del servizio di dispacciamento sostenuto da RN.
Ed invece, l’Autorità, sebbene abbia evidenziato che gli utenti della RIU non possono essere equiparati agli utenti della rete esterna in quanto operano nell’ambito del SDC che è collegata alla rete esterna tramite un unico punto di prelievo, non ha tratto da questa constatazione le debite conseguenze in ordine al costo del servizio di dispacciamento, confermando l’equiparazione tra gli utenti in relazione ai costi del servizio.
Difatti, i costi per il servizio di dispacciamento sono composti da varie voci, tra cui la voce significativa rappresentata dall’uplift che ha la finalità di raccogliere il gettito necessario a coprire i costi sostenuti da RN per l’approvvigionamento, per il tramite del MSD, delle risorse di dispacciamento necessarie a mantenere in equilibrio la rete elettrica nazionale.
È all’evidenza che gli utenti del SDC prelevano obiettivamente dalla rete esterna energia in quantità minore rispetto agli altri utenti in quanto il sistema chiuso consente già di per sé di bilanciare le immissioni e i prelievi di energia (come emerge dal giudicato).
L’Autorità e RN, incaricato di effettuare gli approfondimenti istruttori conseguenti al giudicato, avrebbero dovuto soltanto individuare i criteri per allocare tutti i costi per il servizio di dispacciamento, anche ove svolti «fino al singolo POD», «in termini proporzionali ed adeguati all’effettivo utilizzo» del servizio da parte degli utenti che si connettono alla rete pubblica in un unico punto di accesso tramite il SDC.
Ne consegue che AR non poteva prescindere, per il calcolo dei costi del servizio di dispacciamento, dalle peculiarità della fattispecie in cui utenti che operano nel SDC effettuano ridotti prelievi di energia, il che comporta per RN costi per il servizio di dispacciamento (tra cui la componente uplift) altrettanto ridotti rispetto a quelli che deve sostenere in relazione al servizio garantito agli altri utenti della rete pubblica.
In base all’accertamento contenuto nelle sentenze di primo e di secondo grado, la deliberazione gravata risulta adottata in elusione del giudicato poiché AR, mediante un diverso iter motivazionale, è giunta allo stesso risultato che il giudice amministrativo aveva già ritenuto contrario alla disciplina di settore, disattendendo il vincolo derivante dal giudicato consistente nell’allocare a carico degli utenti del SDC costi proporzionati ed adeguati all’effettivo utilizzo del servizio di dispacciamento.
In questo modo, AR ha in effetti frustrato «le pretese della parte vittoriosa» del giudizio, violando i principi di collaborazione e buona fede nell’attuazione del giudicato.
Da ciò discende la nullità della deliberazione n. 329/2022/R/eel per elusione del giudicato amministrativo.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’improcedibilità per sopravventa carenza di interesse del secondo motivo di ricorso attinente alla illegittimità della deliberazione impugnata.
In conclusione, il ricorso è in parte fondato e va pertanto accolto e in parte va dichiarato improcedibile; per l’effetto va dichiarata la nullità per elusione del giudicato della deliberazione n. 329/2022/R/eel.
Il Collegio, in considerazione delle conseguenze che, in mancanza di una tempestiva azione di ottemperanza, possono derivare dalla pronuncia di nullità sul sistema elettrico nazionale, con riferimento al servizio di dispacciamento, dispone la decorrenza degli effetti della sentenza dalla data di adozione del provvedimento di ottemperanza che AR è tenuta a porre in essere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.
La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c. che vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto dichiara la nullità per elusione del giudicato della deliberazione n. 329/2022/R/eel.
Condanna le AR e Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni al pagamento, in solido, delle spese di giudizio, che si liquidano nella somma di euro 3.000,00 a favore di ciascuna società ricorrente, oltre iva, cpa, spese generali e rimborso del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON UE, Presidente
LU ER, Primo Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU ER | ON UE |
IL SEGRETARIO