Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 10/03/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Lo Presti e Federico Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Verona, via Paradiso, n. 19;
contro
Inps - Direzione Provinciale di Bolzano, Inps - Direzione Provinciale di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Orsingher, Gino Madonia e Raimund Bauer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; -
per l’accertamento
del diritto del ricorrente al beneficio economico normativamente contemplato all’art. 6 -bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’NI di provvedere alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e della base pensionabile, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il consigliere RI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23.10.2025 il ricorrente espone di essere stato dipendente del Ministero della Difesa, di aver svolto la propria carriera nell’Arma dei Carabinieri e di essere cessato dal servizio per raggiunti limiti di servizio con almeno 55 anni di età (nello specifico 56) e oltre 35 anni di servizio utile (nello specifico 42) , e lamenta che nel computo del calcolo del trattamento di fine servizio (TFS) l’INPS abbia omesso di calcolare i sei scatti stipendiali figurativi, ai sensi dell’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, nonché che l’ente previdenziale di competenza a fronte di apposita diffida al ricalcolo sia rimasto silente.
2. Costituitosi in giudizio l’INPS ha eccepito:
- che il ricorrente, poiché cessato dal servizio per limiti di servizio ossia per un’ipotesi equiparabile alle dimissioni volontarie, non versi in alcuna delle ipotesi previste dalla normativa di settore di cui all’art. 6- bis del DL n. 387/87 che prevedrebbe l’incremento dei sei scatti ai fini del calcolo della base della liquidazione dell’indennità di buonuscita per colui “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”;
- che il beneficio in questione spetterebbe, comunque, solo a coloro che avrebbero previamente pagato “la restante contribuzione previdenziale … calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, contribuzione che nel caso di specie non sarebbe stata effettuata;
- che l’INPS nel proprio operato si sarebbe attenuta alle indicazioni dei Ministeri, più volte chiamati a pronunciarsi sul beneficio in questione e cita, al riguardo, la nota n. 133991 del 14.9.1998;
- che il beneficio dei sei scatti riguarderebbe esclusivamente il personale della Polizia di Stato e non anche quello delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- che in assenza della riliquidazione del TFS da parte della PA di appartenenza, a mezzo del modello “PA04”, l’Istituto non avrebbe alcuna possibilità di corrispondere una buonuscita di importo maggiore, essendo mero ordinatore secondario di spesa.
3. Chiamato all’udienza del 25 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulle conclusioni delle parti.
4. Il ricorso proposto in via di giurisdizione esclusiva è fondato e va accolto.
La questione è da tempo nota a questo Tribunale, che ha già emesso diverse pronunce di accoglimento anche recentemente (sent. n.24/2026) e concerne la valutazione dell’applicabilità agli appartenenti alle Forze di Polizia, ed in particolare agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, dell’integrazione dell’indennità di buonuscita con ulteriori sei scatti stipendiali, originariamente prevista dall’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987 convertito in legge n. 472/1987, ove la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
5. Nel merito il ricorso, in conformità ai precedenti di questo TR ( ex multis sentenze nn. 24 e 13/2026; 241/2025; 20/2025; 211/2025; 191/2025; 174/2025; 61/2025; 7/2025; 274/2024; 158/2024) e dello stesso giudice di appello resi in analoghe fattispecie che hanno riconosciuto al personale in quiescenza delle Forze di Polizia ad ordinamento militare il beneficio previsto per il personale della Polizia di Stato consistente nell'attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, n. 8344/2025; Sez. II, n. 4478, 4475, 4474 del 2025; n. 8444 del 2024; n. 2831 e 2762 del 2023), è fondato e va accolto.
6. Per quanto concerne gli appartenenti a forze di polizia ad ordinamento militare, va evidenziato che con l’art. 13 della legge n. 804/1973, in seguito abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682) del D. Lgs. n. 66/2010, recante il codice dell’ordinamento militare, “ai generali ed ai colonnelli (della Guardia di finanza) nella posizione di a disposizione, all’atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l’articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante”.
6.1. Detto meccanismo è stato successivamente previsto a favore di tutti gli ufficiali mediante l’art. 32, comma 9- bis , della L. n. 224/1986 (poi abrogato dall’art. 67, comma 3, del D.lgs. n. 69/2001), quale facoltà che questi possono esercitare a determinate condizioni.
Specificamente essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l’attribuzione di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita (“ A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma l’attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita”).
Ai sensi dell’art. 1, comma 15- bis, del D.L. n. 379/1987, introdotto dalla legge di conversione n. 468/1987, come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, l’attribuzione di sei scatti ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita viene estesa “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati”, ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non è quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
Orbene, l’art. 1, comma 15- bis, del D.L. n. 379/1987 è formalmente ancora in vigore perché non espressamente abrogato dal codice dell’ordinamento militare, che invece ha espressamente abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990 che, come illustrato, ha sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987.
6.2. Ciò posto, si deve escludere che l’abrogazione di una disposizione che novella una precedente disposizione faccia rivivere la disposizione originaria. Di conseguenza l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis, del D.L. n. 379/1987, non ha determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. Ne deriva che il codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare l’art. 11 della legge n. 231/1990, ha inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, sicché non è più in vigore la norma contenuta nel predetto comma, che limita l’applicazione dell’istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda.
6.3 La reviviscenza – che si verifica quando una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell’atto che ne ha determinato l’abrogazione – è istituto di carattere eccezionale.
In tal senso si sono pronunciati la Corte di cassazione (ex aliis, sentenze nn. 855/1951 e n. 3284/1979, secondo cui “ l’abrogazione legislativa opera soltanto dall’entrata in vigore del provvedimento che la contiene e, quindi, salvo che sia espressamente disposto, non ha effetto rispristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate ”), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ( ex aliis, sentenza n. 937/2012, secondo cui nell’ordinamento italiano sussiste “ il principio della non reviviscenza delle norme abrogate, a cui il legislatore può derogare soltanto in modo espresso ”) e il Consiglio di Stato (cfr., sezione V, sentenza n. 7899/2004).
Inoltre, con sentenza n. 13/2012, la Corte costituzionale ha aderito all’orientamento maggioritario, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione.
6.4. Tanto precisato, va escluso che l’abrogazione, ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872) del codice dell’ordinamento militare, dell’art. 11 della L. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, abbia determinato la reviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, giacché la tecnica di produzione normativa di tipo codicistico osta di per sé alla riemersione di una norma esterna al codice, essendo connotata da un’aspirazione di completezza e sistematicità che non consente il rinvio ad altre disposizioni normative, recando al proprio interno le regole volte alla disciplina dell’intero settore cui si rivolgono.
Va, ancora, evidenziato, che il codice dell’ordinamento militare, nell’abrogare, tramite l’art. 2268, comma 1, n. 872), l’art. 11 della L. n. 231/1990, ha altresì stabilito con l’art. 1911 quale disciplina applicare al trattamento di fine rapporto.
Difetta, pertanto, nel caso di specie, la condizione minima per poter ritenere che l’abrogazione dell’art. 11 della L. n. 231/1990, che ha sostituito l’art. 1, comma 15- bis , del D.L. n. 379/1987, abbia determinato la riviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione, che si deve ritenere piuttosto abrogata anch’essa.
6.5 Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15- bis, del D.L. n. 379/1987 convertito nella L. n. 468/1987, ben si comprende perché l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 convertito nella L. n. 472/1987.
L’attribuzione di sei scatti è stata estesa dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della L. n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza, “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”.
Detta previsione di legge è intervenuta in modo organico in merito all’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale delle forze di polizia. L’introduzione della disciplina recata dall’art. 6- bis si accompagna, infatti, all’abrogazione delle previsioni di legge sopra citate, che per prime hanno introdotto l’istituto. Invero, l’art. 13 della L. n. 804/1973 è stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 682), del codice dell’ordinamento militare, come modificato dall’art. 9, comma 1, lettera p), n. 7), del D. Lgs. n. 20/2012, l’art. 32, comma 9- bis , della L. n. 224/1986 è stato abrogato dall’art. 67, comma 3, del D. Lgs. n. 69/2001 e l’art. 1, comma 15- bis, del D.L. n. 379/1987, convertito nella L. n. 468/1987, così come sostituito dall’art. 11 della L. n. 231/1990, è stato abrogato (nei termini sopra illustrati) dall’art. 2268, comma 1, n. 872), del codice dell’ordinamento militare.
6.6. Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6 -bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella L. n. 472/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si determina anche in ragione della funzione del predetto decreto legge, delineata dal suo art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. n. 150/1987, di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo degli agenti di custodia e all’allora Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge n. 121/1981. Quest’ultima norma, benché inserita nella L. n. 121/1981, recante “ Nuovo ordinamento dell’NI della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del D.L. n. 387/1987, potendosi per tal via utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6- bis. Del resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987) si applica “ al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare, cosicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6- bis comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare.
6.7. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione: ai sensi del comma 1 dell’art. 6- bis s ono attribuiti, “ ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita” e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno (“ del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 L. n.668/1986, art.2 commi 5-6-10 e art.3 commi 3 e 6 del presente Decreto ”) al personale “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”; il comma 2 estende l’attribuzione dei sei scatti “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile” , con la precisazione che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
6.8. L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 in relazione ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Siffatta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ”) e al riferimento all’articolo 13 del decreto legislativo n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 non modifica, dunque, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987.
6.9. Nel quadro così delineato, che vede l’applicazione dell’istituto de quo al trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia ai sensi dell’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987, trova la propria ragion d’essere l’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare.
Tale disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del codice dell’ordinamento militare, prevede, con riguardo all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio e ai soli fini del trattamento di fine rapporto, che “continua ad applicarsi l’articolo 6 -bis , del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
Il codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare con riferimento alle forze di polizia a ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del codice) il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6 -bis del D.L. n. 387/1987, che comprende, come sopra illustrato, tanto gli appartenenti all’ordinamento militare, quanto gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia, e ne ha per di più sottolineato la perdurante vigenza.
6.10. Sussistono pertanto i presupposti perché il ricorrente, essendo stato carabiniere, benefici dell’istituto di cui all’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987 convertito nella L. n. 472/1987.
7. Infine, rileva il Collegio che la questione difensiva introdotta dall’INPS in merito alla mancata trasmissione del modello “PA04” da parte della PA di appartenenza, è del tutto priva di fondamento, in quanto la valutazione dei presupposti giuridici e contributivi ai fini della liquidazione delle prestazioni previdenziali - ivi compreso il trattamento di fine servizio - spetta in via esclusiva all’INPS, il quale opera sulla base delle risultanze registrate nella propria banca dati, senza necessità di ulteriore validazione o integrazione da parte dell’NI pubblica presso la quale il dipendente ha prestato servizio (cfr. in questi termini TR Bolzano, nn. 191, 174 e 160 del 2025; TAR Sicilia, Palermo, sez. V, n. 1220/2025; in tal senso, anche Cons. Stato, sez. II, n. 9802/2023, e la giurisprudenza ivi richiamata, tra cui C.G.A.R.S., n. 770/2022, secondo cui in tali fattispecie “ solo l’Inps rappresenta il soggetto debitore ”).
8. Alla luce delle superiori osservazioni il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall’art. 6- bis del decreto legge n. 387/1987, e con il correlativo obbligo da parte dell’INPS, relativamente alla posizione del ricorrente, di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
9. Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell'art. 22, c. 36, della legge n. 724/1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
10. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ciò anche in considerazione dei numerosi precedenti giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, intervenuti sulla questione di diritto sottesa al presente contenzioso in epoca antecedente al deposito del controricorso della resistente NI (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. 23 marzo 2023, n. 2982; Cons. di Stato, sez. II, sent., 14 dicembre 2023, n. 10834 e sent. 24 marzo 2023, n. 3041; Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990; T.R.G.A. Bolzano, sentt. nn. 5, 41, 57, 68, 79, 90, 125, 139, 158, 162 e 176/2024; nn. 7, 61, 160, 191 e 241/2025; n. 13/2026).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A., nonché contributo unificato ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP IR, Presidente
Alda Dellantonio, Consigliere
Michele Menestrina, Consigliere
RI AL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AL | EP IR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.