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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA HE Presidente relatrice
RA RI IU
RE HE IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14444/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“1. confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata nel
Comune di Gottolengo (Bs), Via Beato Tovini N. 8/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra che ivi abiterà con il figlio minorenne;
Pt_1
2. confermare l'affidamento del figlio in Asola (MN) in data 17/11/2008 ad entrambi Persona_1
i genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso la di lei abitazione;
le parti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno
1 prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della sua vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. Il padre terrà con sé il figlio minore, secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alle esigenze e secondo la sua volontà e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi dello stesso;
il Sig. trascorrerà in ogni caso con il CP_1
figlio due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera (con rientro indicativamente alle ore 18,00 nel periodo scolastico ed alle ore 20,00 nel periodo estivo), congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
4. le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, del figlio, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena;
5. i genitori confermano che provvederanno al mantenimento del figlio nei rispettivi tempi di cura.
6. confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
7. confermare che l'assegno unico universale a favore del figlio sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra così come i benefici derivanti dalle detrazioni per il figlio a carico;
Pt_1
8. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche del figlio autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
9. nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, i ricorrenti ritengono l'accordo rispondente all'interesse del figlio e la sua audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse.
10. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Prevalle (BS) in data 12.6.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Prevalle al n. 5, parte II, serie A, anno 1999.
Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, e il 17.11.2008. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 238/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025.
La Presidente estensora
LA HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
LA HE Presidente relatrice
RA RI IU
RE HE IU
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 14444/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. BECHERI ROSETTA CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 28.10.2025)
“1. confermare l'assegnazione della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, ubicata nel
Comune di Gottolengo (Bs), Via Beato Tovini N. 8/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra che ivi abiterà con il figlio minorenne;
Pt_1
2. confermare l'affidamento del figlio in Asola (MN) in data 17/11/2008 ad entrambi Persona_1
i genitori secondo le forme dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e fissazione della residenza presso la di lei abitazione;
le parti eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno
1 prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della sua vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. i genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendogli un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. Il padre terrà con sé il figlio minore, secondo le più ampie modalità da concordarsi fra i genitori purché con preavviso ed in conformità alle esigenze e secondo la sua volontà e nel rispetto degli impegni scolastici e ludico sportivi dello stesso;
il Sig. trascorrerà in ogni caso con il CP_1
figlio due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera alla domenica sera (con rientro indicativamente alle ore 18,00 nel periodo scolastico ed alle ore 20,00 nel periodo estivo), congrui periodi durante le vacanze natalizie e pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare entro la fine del mese di Maggio per esigenze di prenotazione e/o gestione dei periodi lavorativi;
le restanti festività e/o ponti nell'anno solare verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori;
4. le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, del figlio, impegnandosi a collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai minori la crescita più sana e serena;
5. i genitori confermano che provvederanno al mantenimento del figlio nei rispettivi tempi di cura.
6. confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo in uso al Tribunale di Brescia;
7. confermare che l'assegno unico universale a favore del figlio sarà percepito per l'intero dalla Sig.ra così come i benefici derivanti dalle detrazioni per il figlio a carico;
Pt_1
8. i genitori manifestano il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche del figlio autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza;
9. nel pieno e consapevole esercizio della responsabilità genitoriale, i ricorrenti ritengono l'accordo rispondente all'interesse del figlio e la sua audizione da parte del Tribunale manifestamente superflua e comunque contraria al loro interesse.
10. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Prevalle (BS) in data 12.6.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Prevalle al n. 5, parte II, serie A, anno 1999.
Dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_2 Per_3
autosufficienti, e il 17.11.2008. Per_1
La separazione è stata pronunciata con sentenza non definitiva del Tribunale di Brescia n. 238/2025, pubblicata in data 10.3.2025 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia della sentenza definitiva di divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 6.11.2025.
La Presidente estensora
LA HE
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