Sentenza 24 settembre 2015
Massime • 1
Il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacchè in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta (Nella fattispecie il titolare di una officina meccanica aveva utilizzato una vettura consegnatagli per la riparazione quale auto di cortesia per i propri clienti).
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2015, n. 44650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44650 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2015 |
Testo completo
44 65 0/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale Sent. n. sez. 1852 Pubblica Udienza Del 24 settembre 2015 R.G.N. 21413/2015 composta da dott. Franco Fiandanese Presidente dott. Margherita B. Taddei Relatore dott. OB Maria Carrelli Palombi di Montrone dott. Marco Maria Alma dott. Sandra Recchione ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da AN OB, nato il [...] avverso la sentenza n.3649/2014 della Corte d'appello di Genova, Ila sezione penale, del 21.11.2014; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Bianca Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
MOTIVI della DECISIONE 1 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova, confermava la sentenza del Tribunale di Savona, in data 12.02.2014, che aveva condannato AN OB alla pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa per il reato : di seguito indicato: - del reato p. e p. dagli arti 646 cc. I e III, 61 n. li c.p. perché, per procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto, si appropriava la cosa mobile altrui (nella specie, l'autovettura di' BR IR) di cui aveva 1 il possesso nella qualità di titolare di una officina meccanica, non restituendola al proprietario e anzi consegnandola a terzi', quale auto di cortesia;
con l'aggravante di aver commesso il fatto con il descritto abuso di relazioni di prestazioni d'opera; In Albenga il 14.06.2008 1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso AN,per mezzo dei suoi difensori di fiducia, avvocati Giorgio Iebole e Gianfranco Corradi, che deducono un solo motivo di gravame con il quale lamentano la contraddittorietà della motivazione e la falsa applicazione dell'art.646 cod.pen,commi 1 e 3 Affermano i ricorrenti che la norma penale richiede che il possessore del bene ne disponga in via definitiva, come se ne fosse proprietario omettendo di restituire la res, in modo da attuarne l'interversione del possesso. Di conseguenza l'intenzione ,ab origine, maturata, di restituire , comunque il bene, sarebbe incompatibile con la volontà di appropriarsene.
2.Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 Secondo la giurisprudenza più accreditata di questa Corte, datata e consolidata alla quale questo Collegio ritiene che si debba dare continuità, la condotta di appropriazione indebita può consistere anche nel solo, momentaneo, uso non consentito della cosa di cui si abbia il possesso perché il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso, sia nel caso in cui egli ometta,deliberatamente, di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta. (n.328 del 1970 rv 116818, n. 114611, /1970 rv. 113314 ;rv. 102941; rv 101455) La diversa giurisprudenza, che fonda sulla considerazione che nella semplice appropriazione indebita d'uso, mancherebbe l'elemento essenziale dell'inversione del possesso in dominio,non tiene in debita considerazione che l'utilizzo della res è già di per sé espressione del dominio sulla res e pertanto, l'uso non autorizzato, è appunto manifestazione di quell'interversione del rapporto giuridico con la res. Pertanto il reato di appropriazione indebita è integrato anche dal mero uso indebito di una "res", quando esso sia avvenuto eccedendo completamente i limiti del titolo 2 in virtù del quale l'agente deteneva in custodia la stessa, di modo che l'atto compiuto comporti un impossessamento, sia pur temporaneo, del bene (47665 del 2009 rv 245370). Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato: ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente F.Fiandanese M.B.Taddei france fandancy DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE -- 6 NOV. 2015 IL REMAD CANCELLIERE D M E R Claudia Pianelli S P E U E N O T I S R O C 3