Ordinanza cautelare 14 gennaio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00830/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2113 del 2025, proposto da
Pe.De.Ma Services Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7BC204533, rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano Francavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
C.U.C. Comune di LB, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di NO, in persona del l.r.p.t. non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio Campale Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asmel Consortile S.C. a R.L. in persona del l.r.p.t. non costituita in giudizio;
UL NO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Fortunato, Raffaele Guarracino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Marcello Fortunato in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
1.della determina n. 637 del 06.11.2025, con la quale la Stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione della gara in favore del C. C. S. Consorzio Stabile Campale;
2.della comunicazione di aggiudicazione del 14.11.2025;
3.di tutti gli atti presupposti, ivi compresi i verbali di gara ed in particolare:
4.del verbale di gara n. 5 del 20 ottobre 2025, nella parte in cui non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio premiale previsto per il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, nonché il verbale di gara n. 6 del 24 ottobre 2025, la graduatoria finale della procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento strade del centro urbano e frazioni di NO e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
per accertare e dichiarare
5.il diritto della ricorrente al corretto riconoscimento del punteggio complessivo di punti quindici (15) previsto dalla lex specialis di gara e, per l’effetto, disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione dell’appalto, atteso che il corretto ricalcolo dei punteggi comporta il suo collocamento al primo posto della graduatoria;
6.in via subordinata, ove occorra, disporre la riedizione della fase di valutazione dell’offerta tecnica nei limiti e secondo i criteri indicati in motivazione, con ogni consequenziale statuizione ritenuta di giustizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CU LB e del Consorzio Campale Stabile e di UL NO S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. ON OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FA
Con ricorso notificato al Comune di NO, al Comune di LB e ad alcune imprese controinteressate il 15 dicembre 2025 e depositato il 26 dicembre 2025, l’impresa ricorrente, classificatasi al secondo posto nella procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento delle strade del Comune di NO, espletata dal Comune di LB nella qualità di stazione appaltante qualificata, impugna la determina numero 637 del 6 novembre 2025 con cui la stazione appaltante ha aggiudicato la gara al Consorzio Campale Stabile.
Mediante tre motivi di impugnazione la ricorrente contesta, sostanzialmente, l’omessa attribuzione del punteggio complessivo di punti 15 in applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
La stazione appaltante si costituisce in giudizio il 27 dicembre 2025, per resistere al ricorso.
La controinteressata, aggiudicataria dell’appalto, si costituisce in giudizio il 29 dicembre 2025 e chiede il rigetto del ricorso.
Si costituisce in giudizio il 12 gennaio 2026 l’impresa UL NO, già partecipante alla gara ed esclusa dalla stessa con provvedimento impugnato mediante il ricorso numero di registro generale 1768 del 2025, chiedendo la trattazione congiunta delle cause.
Con ordinanza numero 18 del 14 gennaio 2026 il Tribunale amministrativo regionale respinge l’istanza cautelare della ricorrente, non ravvisando profili di fondatezza nel ricorso.
In vista dell’udienza di trattazione di merito, fissata per il 29 aprile 2026, la stazione appaltante eccepisce il sopravvenuto annullamento in sede giurisdizionale dell’aggiudicazione, essendo stato accolto il ricorso numero di registro generale 1768 del 2025 proposto dall’impresa esclusa dalla gara. In via subordinata, la parte resistente insiste per la reiezione del ricorso nel merito.
Anche l’impresa vittoriosa nel ricorso avverso la propria esclusione, nella memoria conclusionale del 16 aprile 2026, eccepisce la improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito all’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione impugnata.
La ricorrente replica all’eccezione di improcedibilità, con memoria del 17 aprile 2026, sostenendo che l’effetto conformativo della sentenza di annullamento dell’aggiudicazione non potrebbe essere automaticamente ricondotto all’integrale caducazione della procedura, dovendosi stabilire se esso imponga la riedizione della sola fase valutativa delle offerte, mediante la riammissione del concorrente illegittimamente escluso ovvero la completa rinnovazione della gara. Ad avviso della ricorrente, qualora il Tribunale dovesse ritenere improcedibile il ricorso, dovrebbe esplicitare in modo chiaro e puntuale la portata conformativa della precedente decisione. In difetto di tale chiarimento sarebbe persistente l’interesse alla decisione di merito.
In esito all’udienza di trattazione di merito del 29 aprile 2026, la causa passa in decisione.
DI
Con il ricorso oggetto della presente pronuncia è stata impugnata l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio controverso all’impresa controinteressata Consorzio Campale Stabile.
Nelle more della trattazione del ricorso, il provvedimento impugnato è stato annullato con la sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale numero 350 del 20 febbraio 2026, in accoglimento del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso numero 1768 del 2026, proposto dall’impresa UL NO, illegittimamente esclusa dalla gara.
Preliminarmente, dunque, si deve accertare la persistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione di merito.
Al riguardo le parti dissentono in quanto, ad avviso della stazione appaltante resistente, il ricorso sarebbe improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse. In senso opposto, parte ricorrente auspica un chiarimento sull’effetto conformativo della sentenza sopravvenuta, al fine di stabilire se l’annullamento dell’aggiudicazione determina l’obbligo per la stazione appaltante di ripetere la sola fase valutativa delle offerte, con l’ammissione dell’impresa illegittimamente esclusa oppure se la sentenza abbia annullato l’intera procedura di gara, con obbligo di riedizione della stessa.
Il Collegio non può risolvere la questione in questa sede, non essendo consentito al giudice interpretare la sentenza resa da altro giudice collegiale, seppure appartenente a questo stesso ufficio giudiziario, in esito ad altra controversia, per quanto connessa a quella oggetto della presente pronuncia, altrimenti esorbitando dai limiti della propria funzione giurisdizionale, consistente nel dirimere le questioni di fatto e di diritto dedotte dalla parte ricorrente, senza potersi pronunciare sulle questioni che sono state oggetto di un diverso giudizio.
Pertanto, non potendosi escludere in senso rigoroso la persistenza dell’interesse della ricorrente alla decisione del presente giudizio, deve essere respinta la eccezione di improcedibilità del ricorso che deve essere definito nel merito.
Nel merito, con il primo motivo, l’impresa ricorrente, premesso di essersi classificata al secondo posto nella graduatoria impugnata con un punteggio inferiore di 14 punti a quello attribuito all’impresa aggiudicataria, deduce la illegittimità dell’aggiudicazione per il mancato riconoscimento di 15 punti alla propria offerta tecnica, in applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dal disciplinare di gara.
Nello specifico, parte ricorrente contesta il mancato riconoscimento del punteggio premiale per il possesso della certificazione UNI EN ISO 14.001:2015, per il quale il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 10 punti, in base al criterio 2.2 e del punteggio premiale per il possesso della certificazione ISO 45.001:2018, per il quale il disciplinare di gara prevedeva l’attribuzione di 5 punti, in base al criterio 3.2, per un totale di 15 punti per il solo possesso delle certificazioni.
Nell’offerta tecnica la ricorrente aveva dichiarato di essere in possesso delle certificazioni, allegando la comunicazione ufficiale dell’ente di certificazione attestante che l’impresa risultava certificabile per entrambi gli standard. In ogni caso le certificazioni sarebbero state rilasciate l’8 agosto 2025, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato al 25 agosto 2025.
Illegittimamente, dunque, la stazione appaltante non avrebbe attribuito il punteggio spettante alla ricorrente, decisivo per l’aggiudicazione della gara.
Il motivo è infondato.
Tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica era contemplato, nell’ambito del criterio numero 2, “adozione criteri ambientali minimi”, il sotto-criterio di valutazione 2.2 “implementazione del sistema di gestione ambientale del servizio tramite il possesso della certificazione UNI ISO 14.001”, con l’attribuzione di 10 punti; nell’ambito del criterio numero 3, “qualità delle caratteristiche della gestione”, era previsto il sotto-criterio di valutazione 3.2 “possesso della certificazione ISO 45.001, sicurezza e salute dei lavoratori ed altri soggetti”, con l’attribuzione di 5 punti.
Il disciplinare di gara, dunque, collegava automaticamente l’attribuzione del punteggio per i sotto-criteri in esame al possesso delle relative certificazioni.
Nella relazione tecnica finale, compresa nell’offerta tecnica, l’impresa ricorrente ha dichiarato di essere in possesso di entrambe le certificazioni, rilasciate da organismo accreditato e in corso di validità, rinviando, al riguardo, al documento allegato numero 1.
Questo documento consiste in una comunicazione, priva di data e di sottoscrizione, indirizzata all’impresa attualmente ricorrente ed avente ad oggetto la comunicazione di chiusura istruttoria, nella quale si comunica che l’impresa, sulla base della procedura di istruttoria e del compimento degli accertamenti e della verifica di audit stage 1 del 31 luglio 2025 e stage 2 del 3 agosto 2025, risulta certificabile per gli standard ISO 14.001 e ISO 45.001.
Il documento non si può ritenere equivalente alla certificazione richiesta dal disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio, consistendo in una mera comunicazione preliminare al rilascio delle certificazioni.
Come si è già osservato, il disciplinare di gara ricollegava l’attribuzione del punteggio premiale al possesso delle certificazioni e non già al superamento della fase istruttoria propedeutica al rilascio delle certificazioni stesse.
In sede giudiziaria, parte ricorrente allega le certificazioni di cui si tratta, rilasciate in data 8 agosto 2025, quindi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 25 agosto 2025.
Tuttavia, avendo omesso la parte interessata di allegare all’offerta tecnica le suddette certificazioni, delle quali era già in possesso, ha implicitamente rinunciato alla valutazione del titolo, pure dichiarato nella relazione tecnica costituente l’offerta tecnica.
In una procedura concorsuale, infatti, non è sufficiente dichiarare il possesso dei titoli utili all’attribuzione di punteggi, dovendosi consentire alla commissione aggiudicatrice di esaminare i titoli, per verificarne la consistenza formale e sostanziale. L’allegazione di un documento propedeutico al rilascio del titolo non può validamente sostituire la mancata esibizione del titolo stesso.
Ne deriva l’infondatezza della censura dedotta.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la illegittima violazione dell’obbligo di attivare il soccorso istruttorio sulla documentazione attestante il possesso delle certificazioni. La commissione di gara, avendo ritenuto insufficiente la documentazione comprovante i requisiti e i titoli dichiarati dalla concorrente, avrebbe dovuto disporne l’acquisizione in sede istruttoria, al fine di esprimere una valutazione sostanzialmente corretta.
Il motivo è infondato.
L’istituto del soccorso istruttorio nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici è disciplinato dall’articolo 101 del codice, decreto legislativo 36 del 2023.
Al riguardo, la disposizione legislativa, al comma 1, impone alle stazioni appaltanti di assegnare agli operatori economici un termine per integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica e per sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.
Lo stesso articolo 101, al comma 3, stabilisce che la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato, ma i chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
In ossequio al chiaro tenore della legge, la giurisprudenza è costantemente orientata nel senso che, nel caso di incompletezza dell'offerta, è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio; ove infatti la stazione appaltante richieda solo dei chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all'offerta si può parlare di soccorso procedimentale (ammesso anche con riguardo all'offerta tecnica: cfr. Cons. Stato, n. 324 del 2023), mentre ove sia invece necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l'offerta tecnica (Cons. Stato, Sez. V, 02/04/2025, n. 2789).
Erroneamente, dunque, parte ricorrente afferma che l’acquisizione delle certificazioni non allegate all’offerta tecnica non avrebbe costituito una modifica della stessa offerta, essendo già stato dichiarato nella relazione tecnica il possesso dei certificati.
In realtà, come già chiarito, l’acquisizione di documenti non allegati all’offerta tecnica si configura inevitabilmente come indebita applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, ammesso per sanare irregolarità di ogni genere nell’ambito della domanda di partecipazione, ma escluso per il completamento dell’offerta tecnica (art. 101, c.1).
Neppure si può invocare fondatamente al riguardo il cosiddetto soccorso procedimentale (art. 101, c. 3) perché, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata, il soccorso cosiddetto procedimentale è funzionale ad ottenere chiarimenti che consentano di ricostruire in maniera certa e univoca l'effettiva volontà contrattuale manifestata dall'operatore, specificando la portata di elementi già interamente contenuti nella propria offerta e dunque non desumibili da fonti esterne. Nelle gare pubbliche deve ritenersi senz'altro ammissibile da parte della stazione appaltante un'attività interpretativa della volontà dell'impresa concorrente, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell'offerta, sempreché sia dato giungere a esiti certi e incontrovertibili in ordine alla effettiva portata dell'impegno negoziale (T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 21/10/2025, n. 18189).
Nel caso di specie non si sarebbe trattato di chiedere chiarimenti o spiegazioni sulla volontà negoziale dell’impresa, bensì di completare l’offerta tecnica con la presentazione di titoli non allegati e non sottoposti alla valutazione della commissione di gara.
Ne deriva l’infondatezza della censura dedotta.
Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente deduce il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento dei punteggi premiali connessi alle certificazioni.
Il motivo è infondato perché, trattandosi di sotto-criteri per l’attribuzione di punteggi tabellari, nessuna motivazione può essere richiesta alla commissione di gara che si deve limitare, nello specifico, ad attribuire oppure a negare il punteggio in presenza o meno dei titoli previsti.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto nel merito, in quanto infondato.
Le spese processuali, tenuto conto della particolarità della vicenda, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA ZZ, Presidente
ON OL, Consigliere, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ON OL | SA ZZ |
IL SEGRETARIO