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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siena, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siena |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
BA TA, AT
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Sprugnoli 53100 Siena SI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10420249003042150000 950552,95 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2025 depositato il
07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1 (c.f. Banca_1 FNC 50A13 I726U), nato a [...] il data 1 e ivi residente in indirizzo 1, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, giusto mandato in atti, dal prof. avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Territoriale
Arezzo-Siena, per l'annullamento, previa sospensione dell'intimazione di pagamento n. 104 2024
90030421 50/000 dell'importo di € 950.552,95 notificata al Sig. Ricorrente_1 il 25 novembre 2024.
In data 25 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento sopraindicata per il mancato pagamento dell'importo di € 950.552,95, relativamente a 15 atti precisamente indicati nell'intimazione e precisamente
1.Cartella di pagamento n. 10420140000318856000, notificata il 28 marzo 2014 e relativa alla tassa automobilistica per il 2011, per un importo pari a € 33,09; 2. Cartella di pagamento n.
10420160001452513000, notificata il 6 maggio 2016 e riferita all'omesso versamento del contributo unificato per un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana per il 2015, per un importo pari a € 547,09; 3. Cartella di pagamento n. 10420160005070920501, notificata il 22 marzo
2018, relativa agli interessi di sospensione delle imposte per il 2015, per un importo pari a € 2.164,37;4.
Cartella di pagamento n. 10420160010143157003, notificata il 5 settembre 2016, riferita alla condanna a spese di giudizio per il 2009, per un importo pari a € 3.169,75; 5. Cartella di pagamento n.
10420170001604124501, notificata il 22 marzo 2018, relativa al pagamento di contributi unificati per giudizi innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena per il 2014 e il 2015, per un importo pari a
€ 4.197,82; 6. Avviso di accertamento n. T8V04PF01055/2014 (rif. int. n. 70415011878573002001), notificato il 21 ottobre 2014 e relativo a IVA, IRES, IRAP per il 2007, per un importo pari a € 50.308,32; 7.
Avviso di accertamento n. T8V04PF01061/2014 (rif. int. n. 70415011881873001001), notificato il 21 ottobre 2014 e relativo a IVA, IRES, IRAP per il 2008, per un importo pari a € 48.952,85; 8. Avviso di accertamento n. T8V04PF01622/2014 (rif. int. n. 70415012090292009003), notificato il 23 dicembre 2014
e relativo a IVA, IRES, IRAP per il 2009, per un importo pari a € 30.293,56; 9. Intimazione di pagamento n. T8VIPPN000722015 (rif. int. n. 70416012612172002501), notificata il 13 dicembre 2015 e riferita all'avviso di accertamento di cui al precedente punto n. 8, per un importo pari a € 37.910,85; 10. Avviso di accertamento n. T8V04PF00555/2015 (rif. int. n. 70416012697783004501), notificato il 3 settembre 2015
e relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per il 2010, per un importo pari a € 84.447,85; 11. Avviso di accertamento T8V04PF01055/2014 (rif. int. n. 70416111878573002501), notificato il 21 ottobre 2014 e relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per il 2007, per un importo pari a € 190.747,34; 4 12. Avviso di accertamento n. T8V04PF01061/2014 (rif. int. n. 70416111881873001501), notificato il 21 ottobre 2014 e relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per il 2008, per un importo pari a € 136.495,87; 13. Avviso di accertamento n. T8V04PF01622/2014 (rif. int. n. 70416112090292009501), notificato il 23 dicembre 2014
e relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per il 2009, per un importo pari a € 33.966,27; 14. Intimazione di pagamento n. T8VIPRN001452016 (rif. int. n. 70417014170915004001), notificata il 29 dicembre 2016, riferita all'avviso di accertamento di cui al punto n. 11 del presente elenco, per u importo pari a
€ 189.692,46; 15. Intimazione di pagamento n. T8VIPRN001462016 (rif. int. n. 70417014171309009001), notificata il 29 dicembre 2016, riferita all'avviso di accertamento di cui al precedente punto n. 12, per un importo pari a € 135.450,48.
Rileva il ricorrente che tali atti sono stati emessi a carico dell'associazione sportiva Associazione_1 di cui faceva parte il Sig. Ricorrente_1 al tempo dei fatti, e che veniva costituita tra i Sig.ri Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 il 16 dicembre 2004, innanzi al Notaio Dott. Nominativo_4 di Siena, come da atto costitutivo in atti ed avente ad oggetto la pratica dello sport automobilistico sportivo e amatoriale .
Il ricorrente chiede, previa sospensione cautelare, l'accoglimento del ricorso relativamente ad alcuni degli atti presupposti indicati nell'intimazione impugnata per la mancata notifica di alcuni di essi mai notificati, per la conseguente intervenuta prescrizione per gli atti riconosciuti come non notificati, e conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in € 195.442,38 o in via subordinata in quello di € 393.729,25.
Lamenta il ricorrente inoltre la carenza di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 7 della L.
212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990 .
Nel ricorso in particolare il sig. Ricorrente_1 riconosce come notificati a mani proprie o della consorte i ruoli contenuti negli atti di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 15 dell'elenco e deduce quindi la illegittimità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici unicamente con riferimento agli atti indicati ai numeri da 9 a 14 del citato elenco.
Nel costituirsi l'Ade di Siena e l'Ader di Siena producono documentazione attestante la intervenuta valida notifica anche degli atti da 9 a 14 nonché i successivi atti interruttivi della prescrizione tutti validamente notificati.
Pertanto alla luce della documentazione prodotta nonché degli atti interruttivi notificati da ADER anch'essi in atti, il ricorso deve essere respinto perché tutti gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati ed altresì gli atti interruttivi della prescrizione che pertanto non è maturata.
Né merita accoglimento il lamentato vizio di motivazione atteso che nel caso di cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, deve ritenersi sufficiente la indicazione e richiamo dell'atto presupposto e, dunque, non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato .
Quanto alle spese si osserva quanto segue. Come rilevato dal ricorrente e non contestato, al momento della presentazione del ricorso non erano stati ancora forniti allo stesso, nonostante la avvenuta presentazione di istanza di accesso agli atti , allegata, i documenti attestanti l'avvenuta notifica degli atti prodromici , documenti poi invece prodotti dall'Ufficio con le controdeduzioni in questa sede.
Per questo ritiene questa Corte che sussistano le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, sia per la buona fede del ricorrente che per l'obbligo di trasparenza e collaborazione che fa carico all'ufficio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIENA Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AURIEMMA PAOLO, Presidente
BA TA, AT
D'AMELIO ILARIA, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 41/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siena - Via Sprugnoli 53100 Siena SI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10420249003042150000 950552,95 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2025 depositato il
07/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1 (c.f. Banca_1 FNC 50A13 I726U), nato a [...] il data 1 e ivi residente in indirizzo 1, rappresentato e difeso anche disgiuntamente, giusto mandato in atti, dal prof. avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siena e
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione Area Territoriale
Arezzo-Siena, per l'annullamento, previa sospensione dell'intimazione di pagamento n. 104 2024
90030421 50/000 dell'importo di € 950.552,95 notificata al Sig. Ricorrente_1 il 25 novembre 2024.
In data 25 novembre 2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha notificato al Sig. Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento sopraindicata per il mancato pagamento dell'importo di € 950.552,95, relativamente a 15 atti precisamente indicati nell'intimazione e precisamente
1.Cartella di pagamento n. 10420140000318856000, notificata il 28 marzo 2014 e relativa alla tassa automobilistica per il 2011, per un importo pari a € 33,09; 2. Cartella di pagamento n.
10420160001452513000, notificata il 6 maggio 2016 e riferita all'omesso versamento del contributo unificato per un giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana per il 2015, per un importo pari a € 547,09; 3. Cartella di pagamento n. 10420160005070920501, notificata il 22 marzo
2018, relativa agli interessi di sospensione delle imposte per il 2015, per un importo pari a € 2.164,37;4.
Cartella di pagamento n. 10420160010143157003, notificata il 5 settembre 2016, riferita alla condanna a spese di giudizio per il 2009, per un importo pari a € 3.169,75; 5. Cartella di pagamento n.
10420170001604124501, notificata il 22 marzo 2018, relativa al pagamento di contributi unificati per giudizi innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siena per il 2014 e il 2015, per un importo pari a
€ 4.197,82; 6. Avviso di accertamento n. T8V04PF01055/2014 (rif. int. n. 70415011878573002001), notificato il 21 ottobre 2014 e relativo a IVA, IRES, IRAP per il 2007, per un importo pari a € 50.308,32; 7.
Avviso di accertamento n. T8V04PF01061/2014 (rif. int. n. 70415011881873001001), notificato il 21 ottobre 2014 e relativo a IVA, IRES, IRAP per il 2008, per un importo pari a € 48.952,85; 8. Avviso di accertamento n. T8V04PF01622/2014 (rif. int. n. 70415012090292009003), notificato il 23 dicembre 2014
e relativo a IVA, IRES, IRAP per il 2009, per un importo pari a € 30.293,56; 9. Intimazione di pagamento n. T8VIPPN000722015 (rif. int. n. 70416012612172002501), notificata il 13 dicembre 2015 e riferita all'avviso di accertamento di cui al precedente punto n. 8, per un importo pari a € 37.910,85; 10. Avviso di accertamento n. T8V04PF00555/2015 (rif. int. n. 70416012697783004501), notificato il 3 settembre 2015
e relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per il 2010, per un importo pari a € 84.447,85; 11. Avviso di accertamento T8V04PF01055/2014 (rif. int. n. 70416111878573002501), notificato il 21 ottobre 2014 e relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per il 2007, per un importo pari a € 190.747,34; 4 12. Avviso di accertamento n. T8V04PF01061/2014 (rif. int. n. 70416111881873001501), notificato il 21 ottobre 2014 e relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per il 2008, per un importo pari a € 136.495,87; 13. Avviso di accertamento n. T8V04PF01622/2014 (rif. int. n. 70416112090292009501), notificato il 23 dicembre 2014
e relativo a IVA, IRES, IRAP e sanzioni per il 2009, per un importo pari a € 33.966,27; 14. Intimazione di pagamento n. T8VIPRN001452016 (rif. int. n. 70417014170915004001), notificata il 29 dicembre 2016, riferita all'avviso di accertamento di cui al punto n. 11 del presente elenco, per u importo pari a
€ 189.692,46; 15. Intimazione di pagamento n. T8VIPRN001462016 (rif. int. n. 70417014171309009001), notificata il 29 dicembre 2016, riferita all'avviso di accertamento di cui al precedente punto n. 12, per un importo pari a € 135.450,48.
Rileva il ricorrente che tali atti sono stati emessi a carico dell'associazione sportiva Associazione_1 di cui faceva parte il Sig. Ricorrente_1 al tempo dei fatti, e che veniva costituita tra i Sig.ri Ricorrente_1, Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 il 16 dicembre 2004, innanzi al Notaio Dott. Nominativo_4 di Siena, come da atto costitutivo in atti ed avente ad oggetto la pratica dello sport automobilistico sportivo e amatoriale .
Il ricorrente chiede, previa sospensione cautelare, l'accoglimento del ricorso relativamente ad alcuni degli atti presupposti indicati nell'intimazione impugnata per la mancata notifica di alcuni di essi mai notificati, per la conseguente intervenuta prescrizione per gli atti riconosciuti come non notificati, e conseguente rideterminazione dell'importo dovuto in € 195.442,38 o in via subordinata in quello di € 393.729,25.
Lamenta il ricorrente inoltre la carenza di motivazione dell'atto impugnato in violazione dell'art. 7 della L.
212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/1990 .
Nel ricorso in particolare il sig. Ricorrente_1 riconosce come notificati a mani proprie o della consorte i ruoli contenuti negli atti di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 15 dell'elenco e deduce quindi la illegittimità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici unicamente con riferimento agli atti indicati ai numeri da 9 a 14 del citato elenco.
Nel costituirsi l'Ade di Siena e l'Ader di Siena producono documentazione attestante la intervenuta valida notifica anche degli atti da 9 a 14 nonché i successivi atti interruttivi della prescrizione tutti validamente notificati.
Pertanto alla luce della documentazione prodotta nonché degli atti interruttivi notificati da ADER anch'essi in atti, il ricorso deve essere respinto perché tutti gli atti prodromici sono stati regolarmente notificati ed altresì gli atti interruttivi della prescrizione che pertanto non è maturata.
Né merita accoglimento il lamentato vizio di motivazione atteso che nel caso di cartella di pagamento emessa a seguito della notifica di un precedente atto impositivo, deve ritenersi sufficiente la indicazione e richiamo dell'atto presupposto e, dunque, non può essere annullata per vizio di motivazione anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale di detto atto, conosciuto dal contribuente in quanto allo stesso notificato .
Quanto alle spese si osserva quanto segue. Come rilevato dal ricorrente e non contestato, al momento della presentazione del ricorso non erano stati ancora forniti allo stesso, nonostante la avvenuta presentazione di istanza di accesso agli atti , allegata, i documenti attestanti l'avvenuta notifica degli atti prodromici , documenti poi invece prodotti dall'Ufficio con le controdeduzioni in questa sede.
Per questo ritiene questa Corte che sussistano le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, sia per la buona fede del ricorrente che per l'obbligo di trasparenza e collaborazione che fa carico all'ufficio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.