Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 979
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha assolto all'onere probatorio producendo le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento delle cartelle, regolarmente notificate. La mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge le ha rese definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La prescrizione è stata validamente e tempestivamente interrotta da plurimi atti successivi alla notifica delle cartelle e precedenti l'intimazione, quali intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive di ipoteca. Inoltre, si considera la sospensione dei termini di prescrizione disposta per l'emergenza COVID-19.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    Viene accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione limitatamente alle pretese di natura non tributaria, in quanto esulano dalla cognizione del Giudice Tributario e appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 979
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 979
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo