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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:40 con la seguente composizione collegiale:
D'NA GIUSEPPINA, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5981/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Roggiano Gravina - Via Bufaletto, 18 87017 Roggiano Gravina CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Prefetture Prefettura U.t.g. - Cosenza - Piazza Xi Settembre 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 FITTO FONDI RUS 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 SANZ AMM 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 SANZIONI AMM 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 RADIODIFFUSIONI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data 21 maggio 2024, recante un debito complessivo di euro 13.284,43 derivante da diverse cartelle di pagamento per tributi locali (IMU, TARI, TASI), tasse automobilistiche, diritti camerali, nonché entrate di natura extratributaria (canoni idrici, sanzioni amministrative e fitti attivi). A sostegno del gravame, parte ricorrente eccepiva preliminarmente l'omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento sottese all'atto intimativo. Nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai ruoli, invocando l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c. per i tributi locali e le sanzioni, e triennale per le tasse automobilistiche, asserendo che tra la presunta notifica delle cartelle e quella dell'intimazione impugnata fosse decorso un lasso di tempo superiore a quello di legge, senza che fossero intervenuti validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando integralmente le avverse deduzioni.
In via preliminare, l'Agente della Riscossione eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario limitatamente alle partite di natura non tributaria (canoni idrici, sanzioni amministrative prefettizie, fitti). Nel merito, l'Ente produceva documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messo notificatore, e dimostrava l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati (intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive di ipoteca), evidenziando altresì i periodi di sospensione della riscossione disposti dalla normativa emergenziale COVID-19. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che il ricorso debba essere deciso nei termini che seguono.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione limitatamente alle pretese di natura non tributaria. Dall'esame dell'estratto di ruolo e delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, emerge che alcune delle somme richieste afferiscono a entrate patrimoniali di diritto privato o sanzioni amministrative non fiscali. Nello specifico, si tratta dei crediti portati dalle cartelle n. 03420180009988355501, n. 03420180023159377000, n.
03420180025672102000, n. 03420190014569703500, n. 03420190016700211501, nonché parzialmente dalla cartella n. 03420190014535331000 per la quota relativa al canone acqua. Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Ne consegue che le controversie relative a canoni idrici, fitti attivi e sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura per emissione di assegni a vuoto
(L. 689/81) esulano dalla cognizione di questo Giudice, appartenendo alla giurisdizione del Giudice
Ordinario. Pertanto, per tali partite, va dichiarato il difetto di giurisdizione, con remissione delle parti dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio e materia. Nel merito, con riferimento alle restanti pretese di natura tributaria (TARI, IMU, TASI, Tasse
Automobilistiche, Diritti Camerali), il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle
Entrate - Riscossione ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo in giudizio le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento relativi a tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione. Dalla documentazione in atti (doc. 3 della produzione di parte resistente), risulta che le cartelle sono state regolarmente notificate alla contribuente presso il suo domicilio o mediante le procedure previste per l'irreperibilità relativa o assoluta, perfezionatesi nel rispetto delle norme codicistiche (artt. 139 e 140 c.p.c.)
e della disciplina speciale della riscossione (art. 26 D.P.R. 602/73). Non avendo la ricorrente impugnato tali cartelle nei termini perentori previsti dalla legge (60 giorni dalla notifica), le pretese ivi contenute sono divenute definitive e non sono più contestabili nel merito in questa sede. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude la deduzione di vizi relativi alla sua formazione o notificazione in sede di impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile, circostanza che nel caso di specie è smentita dalle prove di notifica depositate.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti tributari. Dall'esame della sequenza procedimentale, emerge che il termine di prescrizione (quinquennale per i tributi locali e camerali, triennale per la tassa automobilistica) è stato validamente e tempestivamente interrotto da plurimi atti successivi alla notifica delle cartelle e precedenti l'intimazione odierna. Nello specifico, l'Agente della Riscossione ha documentato la notifica di atti interruttivi idonei, quali:
• l'intimazione di pagamento n. 03420179002585364000 notificata il 31/05/2017;
• l'intimazione di pagamento n. 03420179010687179000 notificata il 23/01/2018;
• la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201800000385000 notificata il 20/11/2018;
• l'intimazione di pagamento n. 03420239003483112000 notificata il 28/09/2023.
Tali atti, regolarmente portati a conoscenza della contribuente come da documentazione allegata (docc. 4,
5, 6, 7, 8 fascicolo resistente), hanno avuto l'effetto di azzerare il decorso del tempo utile ai fini della prescrizione. Inoltre, occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'attività di riscossione disposta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In virtù dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive proroghe, i termini sono rimasti sospesi per un ampio arco temporale (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), periodo che non deve essere computato nel calcolo della prescrizione.
Considerando le date di notifica delle cartelle originali, le date degli atti interruttivi sopra elencati e il periodo di sospensione legale Covid-19, si rileva che per nessuna delle partite tributarie oggetto di causa è maturato il termine prescrizionale prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il
21/05/2024).
La validità delle notifiche degli atti presupposti e la tempestività degli atti interruttivi rendono, pertanto, legittima la pretesa creditoria azionata con l'atto impugnato.
Le spese di giudizio, in ragione della parziale declaratoria di difetto di giurisdizione e della complessità della ricostruzione documentale delle notifiche in relazione alle diverse tipologie di entrate, possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in relazione alle pretese di natura non tributaria (canoni idrici, sanzioni amministrative, fitti) portate dalle cartelle indicate in parte motiva, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente;
2. Rigetta il ricorso nel merito limitatamente alle pretese di natura tributaria, confermando per questa parte l'atto impugnato;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:40 con la seguente composizione collegiale:
D'NA GIUSEPPINA, Presidente
DE IM GIANCARLO, Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5981/2024 depositato il 01/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Roggiano Gravina - Via Bufaletto, 18 87017 Roggiano Gravina CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Prefetture Prefettura U.t.g. - Cosenza - Piazza Xi Settembre 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 FITTO FONDI RUS 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 SANZ AMM 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 SANZIONI AMM 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 RADIODIFFUSIONI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 IMU 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TARI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 I.C.I. 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 I.C.I. 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239010469836000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data 21 maggio 2024, recante un debito complessivo di euro 13.284,43 derivante da diverse cartelle di pagamento per tributi locali (IMU, TARI, TASI), tasse automobilistiche, diritti camerali, nonché entrate di natura extratributaria (canoni idrici, sanzioni amministrative e fitti attivi). A sostegno del gravame, parte ricorrente eccepiva preliminarmente l'omessa notifica degli atti presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento sottese all'atto intimativo. Nel merito, deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dai ruoli, invocando l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c. per i tributi locali e le sanzioni, e triennale per le tasse automobilistiche, asserendo che tra la presunta notifica delle cartelle e quella dell'intimazione impugnata fosse decorso un lasso di tempo superiore a quello di legge, senza che fossero intervenuti validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, contestando integralmente le avverse deduzioni.
In via preliminare, l'Agente della Riscossione eccepiva il difetto di giurisdizione dell'adito Giudice Tributario in favore del Giudice Ordinario limitatamente alle partite di natura non tributaria (canoni idrici, sanzioni amministrative prefettizie, fitti). Nel merito, l'Ente produceva documentazione attestante la regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite messo notificatore, e dimostrava l'esistenza di plurimi atti interruttivi della prescrizione medio tempore notificati (intimazioni di pagamento e comunicazioni preventive di ipoteca), evidenziando altresì i periodi di sospensione della riscossione disposti dalla normativa emergenziale COVID-19. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'atto impugnato.
La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene che il ricorso debba essere deciso nei termini che seguono.
In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle
Entrate - Riscossione limitatamente alle pretese di natura non tributaria. Dall'esame dell'estratto di ruolo e delle cartelle sottese all'intimazione impugnata, emerge che alcune delle somme richieste afferiscono a entrate patrimoniali di diritto privato o sanzioni amministrative non fiscali. Nello specifico, si tratta dei crediti portati dalle cartelle n. 03420180009988355501, n. 03420180023159377000, n.
03420180025672102000, n. 03420190014569703500, n. 03420190016700211501, nonché parzialmente dalla cartella n. 03420190014535331000 per la quota relativa al canone acqua. Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, la giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria è limitata alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Ne consegue che le controversie relative a canoni idrici, fitti attivi e sanzioni amministrative irrogate dalla Prefettura per emissione di assegni a vuoto
(L. 689/81) esulano dalla cognizione di questo Giudice, appartenendo alla giurisdizione del Giudice
Ordinario. Pertanto, per tali partite, va dichiarato il difetto di giurisdizione, con remissione delle parti dinanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio e materia. Nel merito, con riferimento alle restanti pretese di natura tributaria (TARI, IMU, TASI, Tasse
Automobilistiche, Diritti Camerali), il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, deve essere rigettata l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti. L'Agenzia delle
Entrate - Riscossione ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente producendo in giudizio le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento relativi a tutte le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione. Dalla documentazione in atti (doc. 3 della produzione di parte resistente), risulta che le cartelle sono state regolarmente notificate alla contribuente presso il suo domicilio o mediante le procedure previste per l'irreperibilità relativa o assoluta, perfezionatesi nel rispetto delle norme codicistiche (artt. 139 e 140 c.p.c.)
e della disciplina speciale della riscossione (art. 26 D.P.R. 602/73). Non avendo la ricorrente impugnato tali cartelle nei termini perentori previsti dalla legge (60 giorni dalla notifica), le pretese ivi contenute sono divenute definitive e non sono più contestabili nel merito in questa sede. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la mancata impugnazione dell'atto presupposto preclude la deduzione di vizi relativi alla sua formazione o notificazione in sede di impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile, circostanza che nel caso di specie è smentita dalle prove di notifica depositate.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dei crediti tributari. Dall'esame della sequenza procedimentale, emerge che il termine di prescrizione (quinquennale per i tributi locali e camerali, triennale per la tassa automobilistica) è stato validamente e tempestivamente interrotto da plurimi atti successivi alla notifica delle cartelle e precedenti l'intimazione odierna. Nello specifico, l'Agente della Riscossione ha documentato la notifica di atti interruttivi idonei, quali:
• l'intimazione di pagamento n. 03420179002585364000 notificata il 31/05/2017;
• l'intimazione di pagamento n. 03420179010687179000 notificata il 23/01/2018;
• la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201800000385000 notificata il 20/11/2018;
• l'intimazione di pagamento n. 03420239003483112000 notificata il 28/09/2023.
Tali atti, regolarmente portati a conoscenza della contribuente come da documentazione allegata (docc. 4,
5, 6, 7, 8 fascicolo resistente), hanno avuto l'effetto di azzerare il decorso del tempo utile ai fini della prescrizione. Inoltre, occorre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'attività di riscossione disposta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In virtù dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive proroghe, i termini sono rimasti sospesi per un ampio arco temporale (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), periodo che non deve essere computato nel calcolo della prescrizione.
Considerando le date di notifica delle cartelle originali, le date degli atti interruttivi sopra elencati e il periodo di sospensione legale Covid-19, si rileva che per nessuna delle partite tributarie oggetto di causa è maturato il termine prescrizionale prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (avvenuta il
21/05/2024).
La validità delle notifiche degli atti presupposti e la tempestività degli atti interruttivi rendono, pertanto, legittima la pretesa creditoria azionata con l'atto impugnato.
Le spese di giudizio, in ragione della parziale declaratoria di difetto di giurisdizione e della complessità della ricostruzione documentale delle notifiche in relazione alle diverse tipologie di entrate, possono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in relazione alle pretese di natura non tributaria (canoni idrici, sanzioni amministrative, fitti) portate dalle cartelle indicate in parte motiva, assegnando alle parti i termini di legge per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente;
2. Rigetta il ricorso nel merito limitatamente alle pretese di natura tributaria, confermando per questa parte l'atto impugnato;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.