TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17390 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Giudice, dott. LA ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46122 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
titolare dell'Impresa Ing. , codice fiscale , Parte_1 Parte_1 C.F._1 partita I.v.a. P.IVA_1
(Avv. Alessandro Nicoletti) ATTORE
E con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, codice Controparte_1 CP_1 fiscale , partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 P.IVA_3
Avv. David Generali (c.f. ), in forza di procura speciale rogata il 6.6.2018 C.F._2 dal notaio Dott. (repertorio n. 36893, raccolta n.18357), rilasciata dall'Avv. Riccardo Persona_1
EN PO Quagliana, in base alla delibera del consiglio di amministrazione resa il 25.3.2014 secondo lo statuto sociale, e alla conseguente procura speciale rogata dal medesimo notaio il
12.5.2014 (repertorio n.33190, raccolta n.15728)
(Avv. Alfonso Quintarelli) CONVENUTA
E
, con sede in Giordania, 950661 in persona del presidente del Controparte_2 CP_2 consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Sig. Persona_2
(Avvocati Roberto Giustiniani ed Emanuele Li Puma) CONVENUTA
E
c.f. e p. I.v.a. , con sede in Roma, Piazza Poli n. 37-42, in persona del CP_3 P.IVA_4 procuratore, Avv. Alessandro Napolitano, in base ai poteri conferiti con atto rogato il 17.4.2019 dal notaio Dott. (repertorio n. 83847, rogito n. 23491) e in base al relativo atto di Persona_3 abbinamento dei ruoli aziendali rogato dal medesimo notaio in pari data (repertorio n. 83848, rogito n. 23492)
(Avv. Alessandro Pucci) CONVENUTA
E 2
già (c.f. e p. I.v.a. Controparte_4 Controparte_5
), quale mandataria di (c.f. e p. I.v.a. ) P.IVA_5 Parte_2 P.IVA_6
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 6.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1
“I. Con riferimento a Controparte_2
a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per aver CP_1 illegittimamente escluso da qualsivoglia gestione nel rapporto bancario con la Pt_1 CP_6
, dove sono confluiti i pagamenti relativi al contratto di appalto tra la detta J.V. e
[...] [...]
e per aver illegittimamente preteso da e dalla Controparte_7 Pt_1 Controparte_8
rinnovi ed estensioni indebite di garanzie e sinanche la controgaranzia di
[...]
e per l'effetto: CP_9
Condannare al risarcimento del danno nella misura di J.D. 800.000 Controparte_10 liquidati dalla Direzione Lavori nel documento denominato “Final Report 20 giugno1984” come risultante dalla traduzione effettuata dalla Ctu, oltre rivalutazione ed interessi, quantomeno, da tale data, nonché J.D. 96.250,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'inopinato rilascio della maintenance, avvenuto in data 6.6.1985;
II. Con riferimento a : Controparte_1
a) Accertare l'inadempimento contrattuale della (oggi Controparte_11 [...]
) per aver illegittimamente rilasciato la controgaranzia di di cui Controparte_1 CP_9 sopra, per le motivazioni di cui sub 4 (pag. 18 e segg.) della comparsa di riassunzione e, per l'effetto:
b) Condannare alla restituzione dell'importo di € 260.861,57, pari al Controparte_1 valore del libretto (£ire 504.054 980 – doc. 18) costituito in pegno, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dal giugno 1985 o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
III. Con riferimento a Servizi Assicurativi del Commercio Estero: Controparte_12
Accertato il mancato pagamento a favore di dell'anticipazione contrattuale di J.D. 137.500. Pt_1
(per il quale la polizza SACE copre il rischio sino a JD 114.750);
Accertato il mancato pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) per la quota parte dell' , pari a JD 391.572,76 (per il quale la polizza SACE copre il rischio sino a JD Parte_3
255.000); 3
Condannare a corrispondere all'ing. , in forza delle garanzie prestate e nei limiti di CP_3 Pt_1 cui sopra, la somma di JD 369.750, oltre rivalutazione e interessi, complessivamente pari, ad oggi, a
€ 4.894.967,00.
Ove non venisse accolta la domanda restitutoria nei confronti di di cui sopra Controparte_1
(fatto salvo, sul punto, il relativo gravame), accertata, di conseguenza, la mancata restituzione delle trattenute, cauzioni e fideiussioni prestate (per cui la polizza copre il rischio sino a JD CP_3
187.500) condannare a corrispondere all'ing. , in forza delle garanzie prestate e nei CP_3 Pt_1 limiti di cui sopra, l'ulteriore somma di JD 187.500, oltre rivalutazione e interessi dal giugno 1985, pari ad oggi, a € 2.482.234,00
In ogni caso, e nei confronti di tutti i soggetti chiamati, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della (eventuale) replica.”
Per RO MM AN: conclusioni non precisate.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie attoree;
nel merito, respingere tutte le domande nei confronti della
[...]
. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA del giudizio. Controparte_1
Banca MPS Spa chiede che il Sig. Giudice Voglia concedere i termini ex art.190 c.p.c.”
Per CP_3
“La convenuta si riporta a tutti i suoi scritti difensivi (ivi incluse le note di trattazione sottoposte per le precedenti udienze) e impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, in quanto temerariamente infondato in fatto ed in diritto.
Rileva che parte attrice ha inammissibilmente ed irritualmente portato nuovi 'argomenti' che dovrebbero suffragare le sue temerarie tesi (ma sortiscono l'effetto opposto) con 'istanza di anticipazione di udienza' del 18 giugno 2024, reiterando poi detti argomenti con una parimenti irrituale 'memoria di replica alla bozza di C.T.U.' a firma della parte.
Si chiede disporsi lo stralcio tanto dell''istanza' del 18 giugno 2024 quanto della 'memoria di replica' di cui sopra. In subordine, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio e con riserva di ogni opportuna deduzione nella sede propria conclusionale, osserviamo che parte attrice afferma – dopo quasi quarant'anni di processo - di aver compreso il preteso rilievo della sua produzione documentale solo all'esito della traduzione disposta iussu judicis – affermazione invero sconcertante, e che conferma la temerarietà delle domande dell'ing. . non può non Pt_1 CP_3 rilevare che v'è assoluta incertezza – ad esser lievi - sulla formazione dell'avversa produzione, che 4
non è dato sapere chi avrebbe redatto 'il report' richiamato da controparte, del quale in ogni caso si contesta il contenuto – e che per la posizione di è in ogni caso irrilevante. Sempre in CP_3 subordine, ribadita la dirimente eccezione di prescrizione (tempestivamente dedotta ed ampiamente argomentata) e la non accettazione del contraddittorio sulle domande nuove, e ancora una volta riservata ogni opportuna difesa alla sede conclusionale, si osserva che controparte in detta 'istanza' ed in detta 'memoria' muta nuovamente e inammissibilmente la sua domanda nei confronti dell'odierna esponente. Tanto fa, dopo aver omesso inter alia di gravare la sentenza di prime cure n.
5013/2012 per quanto riguarda le statuizioni che attenevano a senza avanzare domande in CP_3 seconde cure nei confronti dell'odierna esponente, e dopo aver omesso di evocare in questo grado nel termine assegnato dalla Corte d'Appello, con conseguente intervenuto giudicato delle CP_3 statuizioni riguardanti di cui alla sentenza di primo grado, e comunque rinuncia alle CP_3 pertinenti domande.
Tanto brevemente premesso, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in CP_3 comparsa di risposta, che di seguito si trascrivono per prontezza di lettura:
'Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione domanda disattese, respingere e rigettare ogni domanda avanzata contro perché prescritta, inammissibile e/o CP_3 improcedibile, nulla e comunque infondata in fatto e in diritto, condannando l'ing. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della medesima di una somma da liquidarsi in CP_3 via equitativa, anche ai sensi dell'ultimo comma della citata norma”. Il tutto con vittoria di spese.
Si chiede che la causa sia avviata alla decisione con i termini di legge.”
FATTO E DIRITTO
Con la “Comparsa in riassunzione” relativa alla causa civile iscritta al n. 3793-1988 R.G., notificata il 15.9.2020 da , titolare dell'omonima impresa, nei confronti di Parte_1 [...]
e quale Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 mandataria di era proposta al Tribunale di Roma la domanda: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria istanza ed eccezione
I. Con riferimento alla : CP_13 Parte_4 Controparte_14
a) Accertare l'inadempimento del contratto di per non aver effettuato in favore CP_15 dell'impresa alcuno dei pagamenti pro quota dovuti, anche relativi ai lavori in variante Pt_1 ordinati dalla Committente e di conseguenza per aver illegittimamente beneficiato delle garanzie bancarie (advance bond, performance bond e maintenance bond) gravanti sulla nonché Pt_1 per non aver pagato il corrispettivo dovuto per le gru fornite dalla e per l'effetto CP_16
b) Condannare a manlevare o comunque rimborsare, in solido con Parte_5 CP_10
e il sig. , da qualsivoglia somma
[...] Controparte_17 Persona_4 Pt_1 5
questi dovesse esser tenuto a pagare a , fatto salvo quanto specificato sub Controparte_18
1 della parte in “Diritto”;
c) Condannare alla rendicontazione ed al pagamento, in solido con Parte_5 Per_4 di complessivi J.D. 777.136,68 (quale quota parte di ) pari ad € 924.003,28, per:
[...] Pt_1 macchinari (J.D. 28.100,00), spese varie (J.D. 34.175,84), spese bancarie (J.D.183.292,72) spese generali (J.D. 97.818,12) e mancati utili (J.D. 433.750,00), il tutto oltre interessi e spese come indicati nella CTP in atti;
II. Con riferimento a : Persona_4
a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'amministratore della Pt_5
, per aver, in accordo con e contribuito ad escludere la
[...] CP_10 Controparte_7
dal rapporto con detti soggetti, nonché dalla ripartizione degli incassi pro quota dovuti in Pt_1 ragione del contratto di J.V. e delle prestazioni svolte nell'ambito del predetto contratto di appalto
e per l'effetto:
b) Condannare in solido con e, come Persona_4 Controparte_10 Controparte_7 sopra detto, a manlevare o comunque rimborsare da qualsivoglia somma questi CP_13 Pt_1 dovesse esser tenuto a pagare a , fatto salvo quanto specificato sub 1 della Controparte_18 parte in “Diritto”;
c) Condannare , in solido con la al pagamento di J.D. 777.136,68, pari Persona_4 Parte_5 ad € 924.003,28 oltre interessi e spese, per le causali sopra indicate sub I c), (e nella CTP in atti);
III. Con riferimento alla Controparte_2
a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per aver CP_1 illegittimamente ed intenzionalmente escluso la dalla gestione contabile nel rapporto Pt_1 bancario con la , dove sono confluiti i pagamenti relativi al contratto di Controparte_19 appalto tra la detta J.V. e e, di conseguenza, per aver illegittimamente Controparte_17 preteso dalla e dalla la controgaranzia di maintenance;
Pt_1 Controparte_8
e per l'effetto:
b) Dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della detta garanzia di maintenance;
c) Condannare in solido -in parte qua- con , al risarcimento del Controparte_10 CP_13 danno nella misura di € 391.572,76, oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981, oltre €
114.578,72, oltre interessi dalla data dell'inopinato rilascio della maintenance, avvenuto in data
6.6.1985, per quanto dedotto sub 3.1. e 3.2., nonché al rimborso di commissioni e spese bancarie;
IV. Con riferimento a : Controparte_1
a) Accertare l'inadempimento contrattuale della (oggi Controparte_11
) per non aver prestato assistenza finanziaria alla impresa e Controparte_1 Pt_1 6
per aver illegittimamente rilasciato la controgaranzia di maintenance di cui sopra, per le motivazioni di cui sub 4; per l'effetto:
b) Condannare , in solido -in parte qua- con , al risarcimento Controparte_1 CP_13 del danno quantificato in € 260.322,75, oltre interessi decorrenti dal giugno 1985 o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
V. Con riferimento a : Controparte_20
a) accertare che l'Istituto, in ragione della polizza n. P/047579/II°, è tenuto al pagamento, in favore di , dell'importo che si ritiene di limitare a corrispondenti ad € Pt_1 Parte_6
136.391,04, oltre interessi dalla domanda nonché agli interessi e delle spese delle garanzie di performance ed advance, condannando conseguente al pagamento, in favore di , del CP_3 Pt_1 corrispondente importo o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. in ogni caso
Con vittoria di compensi e spese del giudizio
In via istruttoria
Si reitera sin d'ora la richiesta di disporre la prosecuzione della CTU già ammessa in primo grado, ma mai portata a termine, ed in particolare, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 2392/2020 sui seguenti quesiti (udienza del 16.3.2006):
1) Dica il CTU, letti gli atti di causa, ed eseguito ogni opportuno accertamento, se il contratto tra le parti sia stato esattamente adempiuto e se l'eventuale inadempimento abbia prodotto conseguenze, determinandone l'entità;
2) Specifichi in particolare se l'interruzione dei lavori risulti giustificata a termini di contratto;
3) Determini altresì l'ammontare delle opere di sbancamento, delle fondazioni, dei plinti e dell'insieme delle opere realizzate a sostegno del grattacielo, inclusi i costi per la collocazione delle gru;
4) Determini altresì gli esborsi effettuati dalla ai fini dell'esecuzione del contratto, Pt_1 avvalendosi, se del caso, dell'ausilio di un tecnico contabile.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa in riassunzione, con cui Parte_1 esponeva che, con atto notificato il 9.2.1988, introduttivo della causa civile iscritta al n. 3793-1988
R.G., lo aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la Controparte_21 condanna al pagamento di lire 750.000.000 (pari a € 387.342,67), a titolo risarcitorio per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato l'1.11.1979, per la “costruzione del complesso residenziale, commerciale e uffici -inclusa la costruzione della torre grattacielo- del
Comprehensive Commercial Center di in Giordania;
CP_2 7
che egli si era costituito e aveva esposto come segue “La vicenda occorsa in : CP_2
“• In data 25.7.1978, la e la Parte_3 Controparte_22
- stipulavano un contratto di finalizzato alla partecipazione alla gara
[...] CP_15
d'appalto indetta da Jordan Real Estate Establishment Co. per la costruzione del Comprehensive
Commercial Center Tower Building in (doc. n. 1); CP_2
• In ragione delle specifiche competenze delle Parti, per quanto qui interessa, veniva pattuito che
si sarebbe occupato della selezione di qualificate società straniere per le forniture e della Pt_1 selezione ed assunzione di personale tecnico qualificato per l'assolvimento delle responsabilità tecniche (addendum in calce al contratto). La ripartizione degli utili/perdite veniva fissata nella quota del 25% per ed in quella del 75% per (art. 3). Le Parti stabilivano altresì Pt_1 CP_13 che “le decisioni di direzione generale in campo finanziario, amministrativo, contrattuale e legale” sarebbero state assunte da un Consiglio di Amministrazione composto da rappresentanti di entrambi i membri della e che le delibere concernenti pagamenti a terzi e spese CP_15 imprevedibili eccedenti i 10.000 JD avrebbero dovuto essere assunte all'unanimità (art. 9);
• Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a stringenti requisiti tecnici, la Committente aveva richiesto anche garanzie di natura finanziaria -quali l'advance payment bond, e cioè una garanzia sull'“anticipazione” da questa versata agli appaltatori che avrebbe dovuto poi essere via via ridotta con la progressione delle lavorazioni (dal 4° al 24° SAL, art. 5b contratto di appalto doc. n.
2), e il performance payment bond- tutte pedissequamente rilasciate da e Controparte_2 garantite, per il “socio” , da e controgarantite Parte_3 Controparte_8 da . Ed infatti, CO stipulava con la la ZA n. P04759/II, a copertura dei CP_3 CP_3 seguenti rischi: a) mancata riscossione di crediti a per l'importo di JD 300.000; b) Pt_7 escussione di fideiussioni, mancata ritardata restituzione di cauzioni, depositi, anticipazioni trattenute a garanzia per “buona esecuzione” (performance) per l'importo di J.D. 250.000 c) escussione di fideiussioni/mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi, anticipazioni, trattenute a garanzia per “anticipi ricevuti” (advance) per l'importo di J.D. 135.00 (doc. n. 3);
• In data 28.1.1979, la –aggiudicatasi l'appalto- sottoscriveva quindi il contratto con CP_15
che, più in particolare, aveva ad oggetto la costruzione di locali commerciali, Controparte_7 uffici, residenze, albergo e una torre grattacielo di 130 mt, per una complessiva superficie di 7.000 mq ed un corrispettivo fissato -ma poi modificato, a seguito delle variazioni in corso d'opera- in circa 5.500.000 JD pari ad oltre 6 milioni di euro (doc. n. 2).
• La , dunque, nella persona dell'amministratore apriva presso la CP_13 Persona_4 [...]
con la quale il partner giordano intratteneva rapporti da tempo, un conto corrente su CP_2 8
cui avrebbero dovuto essere accreditati tutti i proventi dell'appalto. Su tale conto corrente confluirono, pertanto, l'“anticipazione” ed i Sal relativi alle lavorazioni via via eseguite;
• Una volta eseguite le lavorazioni preliminari da parte di , si rese necessaria la fornitura Pt_1 di ulteriori macchinari e materiali di cantiere, talché l'esponente –come da ripartizione delle competenze contrattualmente stabilita- selezionò, per tale fornitura, la società CP_16
Con contratto dell'1.11.1979, pertanto, sulla condivisa premessa della esistenza di tale contratto di appalto, quest'ultima si impegnava a fornire -in estrema sintesi e per quanto qui interessa- i) tre gru, una blocchiera automatica semovente, due cesoie piegatrici per tondini di ferro, uno stampo per blocchi e 10.000 mq di ponteggio prefabbricato oltre ii) unità di personale specializzato, progetto ed istruzioni per montaggio delle attrezzature fornite, parti di ricambio e spedizione dei macchinari. Per quanto qui interessa, il prezzo stabilito per la fornitura sub i) era fissato in Lire
116.000.000 (doc. n. 4). provvedeva immediatamente all'invio di una parte della CP_16 fornitura -le tre gru- ed il mese successivo le Parti sottoscrivevano un addendum integrativo con cui, in sintesi, individuavano in Lire 78.000.000 il prezzo della parziale fornitura sino a quel momento inviata in cantiere;
contestualmente, si obbligava a dare alla Pt_1 Controparte_8
istruzioni per il versamento di tale importo a da effettuare solo una
[...] CP_16 volta ricevuto il corrispondente accredito da parte di l'Istituto arabo aveva Controparte_2 infatti garantito, mediante lettera di credito, il pagamento di esso, che era infatti dovuto dalla
[...]
(e non da ) (doc. nn. 5 e 6); CP_15 Pt_1
• CO proseguiva nel frattempo le lavorazioni nel cantiere, avvedendosi poco dopo, tuttavia, di crescenti “anomalie” nella gestione del conto corrente (e del denaro ivi versato dalla Committente)
e anche nella gestione stessa del cantiere. In particolare, la , e con essa la CP_13 CP_2
non versavano a la quota dovuta degli importi via via versati dalla in conto
[...] Pt_1 CP_7
SAL, effettuavano pagamenti per importi rilevanti a terzi soggetti giordani senza alcun titolo, effettuavano pagamenti alla ed a (fratello Parte_8 Persona_5 dell'amministratore ) per pretese mediazioni fino a giungere alla completa esclusione di CP_13
nella gestione del conto corrente (doc. n. 7, 8, 9 e 10). La fornitura di non Pt_1 CP_16 veniva invece pagata….
Nel cantiere, peraltro, procedeva progressivamente con attività vessatorie limitative delle CP_13 attività edili di , non pagava i tecnici e gli specialisti italiani, fino ad arrivare alla Pt_1 completa estromissione, nel marzo del 1981, dal cantiere di tutto il personale italiano e della
stessa (doc. nn. 7, 9 e 11); Pt_1
• nelle more, non solo -come detto- celava progressivamente a i CP_2 CP_2 Pt_1 movimenti bancari consentendo poi le condotte distrattive poste in essere da , ma annullava CP_13 9
altresì inopinatamente la lettera di credito emessa per garantire il pagamento della fornitura a
(doc. n. 12). Nelle more dei gravissimi inadempimenti contrattuali descritti, peraltro, la CP_16
era rimasta obbligata nei confronti della per le controgaranzie Pt_1 Controparte_2 bancarie originariamente rilasciate e, una volta ultimati i lavori, la pretese –da parte CP_23
Cont di minacciando addirittura l'escussione delle precedenti garanzie- l'emissione della ulteriore controgaranzia di maintenance bond (e successivi rinnovi), pur essendo stata la Pt_1 estromessa dal cantiere dopo meno di due anni dall'inizio delle lavorazioni -durate però oltre 6 anni- (e non pagata)….! (doc. nn. 13 e 14).
• A seguito del tentativo (fallito) di chiarire e risolvere bonariamente le “problematiche” intervenute nel detto rapporto, la , nel 1982, si vedeva costretta a presentare istanza di Pt_1 arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, come previsto dall'art. 17 del contratto di (doc. n. 15). ometteva però il pagamento della quota -di propria CP_15 CP_13 competenza- del deposito richiesto per il funzionamento del collegio arbitrale, talchè, il 17.7.1984 il procedimento, nell'impossibilità di proseguire, veniva dichiarato estinto (doc. n. 15).
• I lavori nel cantiere venivano poi proseguiti, in assenza della , sino alla consegna Pt_1 dell'opera, avvenuta il 27.5.1985.”
Nella causa civile iscritta al n. 3793-1988 R.G., invocato il rigetto della domanda di parte attrice,
aveva conseguito l'autorizzazione a chiamare in causa la società con cui aveva Parte_1
CP_ costituito la joint venture, e il Controparte_22 soggetto designato per la direzione dei lavori , poi rinunciando alla domanda proposta Parte_9 nei loro confronti, nonché , Controparte_2 Controparte_26 Pt_8
e e “al fine di essere Persona_4 CP_27 CP_1 Controparte_8 CP_3 manlevato e/o rimborsato dalle somme che eventualmente fosse stato condannato a pagare a
e per vederli condannare, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni per CP_16 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, secondo i differenti titoli di responsabilità evidenziati.”
Il processo era stato interrotto tre volte: il 5.6.2003 per incorporazione della Controparte_11 in il 26.11.2007 per la dichiarazione di fallimento di
[...] Controparte_28 CP_21
il 19.12.2007 per incorporazione di in
[...] Controparte_28 Controparte_1
e, a seguito di riassunzioni, si erano costituiti , ,
[...] CP_13 Persona_4 [...]
e poi la cessionaria del suo credito, Controparte_28 Controparte_1
, e Parte_2 Controparte_2
La carenza di giurisdizione del Tribunale adito era stata eccepita dalle parti di nazionalità estera e l'istituto di credito italiano aveva negato la propria responsabilità; la consulenza tecnica d'ufficio 10
ammessa il 15.7.2005, per accertare l'apporto dell'Impresa all'adempimento Parte_1 dell'appalto e gli esborsi, non era stata svolta per lo smarrimento del fascicolo d'ufficio della causa, poi rinvenuto, per l'omessa produzione di documenti da esaminare e poiché era stata ritenuta preminente la cognizione dell'eccezione di carenza di giurisdizione, che era accolta con sentenza n.
5013-2012.
Proposto appello da , la Corte di Appello di Roma, Sezione Quarta Civile, aveva Parte_1 definito la causa civile iscritta al n. 5698/2012 R.G., pronunciando la sentenza n. 2392-2020, pubblicata il 18.5.2020, con cui aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano e, “nei limiti di cui in motivazione”, aveva rimesso gli atti al Tribunale Ordinario di Roma, con termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo (documento A).
Nel merito, eccepiva inadempimenti e danni causati da dal suo legale Parte_1 CP_29 rappresentante, assumendo che la propria impresa, svolte le “opere più complesse Persona_4 di progettazione, sbancamento, costruzione delle fondamenta, dei solai e delle pareti di contenimento”, era stata estromessa dal cantiere “(ad es. doc. n. 9” – lettera dell'1.9.1981 a firma dell'Ing. per “To whom it may concern”); Persona_6 Parte_10 deduceva che aveva utilizzato impropriamente i corrispettivi accreditati dalla Parte_11 committente sul conto corrente intestato alla , aperto presso e CP_15 Controparte_2 queste società, pur a seguito di rimostranze, lo avevano estromesso “dalla gestione e dal controllo del conto corrente”, gli avevano precluso di conseguire il corrispettivo nella proporzione pattuita del venticinque per cento del totale incassato, e “cospicui importi” erano stati versati “a società collegate ( ed a (fratello del proprio amministratore, per asserite Pt_8 Persona_5 Per_4 mediazioni, pretesamente a questi affidate senza alcuna autorizzazione da parte di (doc. Pt_1 nn. 7 e 8)”; eccepiva l'inadempimento di alle obbligazioni pattuite all'art. 3 del contratto di CP_13 [...] del 25.7.1978 (documento n. 1), con cui la propria partecipazione e quella della partner era CP_15 stata commisurata per oneri e guadagni, rispettivamente, al 25% e al 75%, al precitato articolo n. 9 del contratto e al successivo articolo n. 15 “(alla stregua del quale avrebbe dovuto tenere - CP_13 per conto della una serie completa di libri contabili per l'intero contratto, CP_15 correttamente ed adeguatamente riflettente la trattazione degli affari e che “-il conto della
[...]
dovrà essere aperto ad ispezioni dei Joint NTs ogni volta che sia necessario – i libri CP_15 contabili conterranno le procedure in modo tale che le parti ricevano a) trimestralmente alcune copie ed estratti di conti ed altri documenti;
b) quando sia necessario o quando essi lo possano ragionevolmente richiedere”)”. 11
lamentava l'omesso pagamento, da parte di del corrispettivo dovuto Parte_1 Parte_11
“per le prestazioni dalla stessa eseguite nel cantiere di e non [aveva] mai neppure CP_2 specificamente contestato o 'giustificato' i gravissimi inadempimenti contrattuali evidenziati dall'esponente” e tale società, eccepita la carenza di giurisdizione, si era limitata a esporre di aver garantito il pagamento della fornitura di una gru effettuata da , mediante CP_16 CP_2
e a sostenere che l'esponente aveva abbandonato il cantiere volontariamente;
[...] assumeva di aver diritto a conseguire il pagamento dei seguenti importi, ciascuno indicato in valuta giordana (dinaro giordano – J.D.), in base alla relazione tecnica elaborata dal consulente di fiducia,
Dott. Ing. (documento n. 17): 433.750,00 per corrispettivi, 34.175,84 per Persona_7 rimborsi di “spese varie”, 97.818,12 per rimborsi di “spese generali”, 28.100,00 per la fornitura di
“macchinari dal medesimo forniti a beneficio delle lavorazioni de quibus”, 183.292,72 pari al beneficio delle correlative spese bancarie sostenute dall'esponente per garanzie collegate all'appalto, a eccezione di quelle riferite alla , e così fino alla Controparte_8 concorrenza di 777.136,68, pari a € 924.003,28 oltre rivalutazione e interessi, come indicato dall'ausiliario di parte.
Circa i danni lamentati nei confronti di richiamava le Controparte_2 Parte_1 suindicate pattuizioni del contratto di concluso con che aveva scelto CP_15 Parte_11 questa banca per l'apertura del conto corrente “a nome della ”, per ricevere dalla CP_15 committente l'accredito dei corrispettivi per la realizzazione dell'opera; esponeva che aveva svolto il ruolo di garante per le fideiussioni richieste alla Controparte_2
dalla committente e aveva rilasciato: CP_15
“a) la garanzia c.d. advance, cioè sull''anticipazione' versata dalla Committente per le spese CP_ iniziali sostenute dalla
b) la garanzia c.d. performance, e cioè sulla buona esecuzione dell'appalto;
c) la garanzia c.d. maintenance, volta a garantire la stabilità e il corretto funzionamento delle opere terminate”; esponeva che la propria impresa aveva eseguito le suindicate opere, l'aveva estromessa Parte_11 dal cantiere e, nel marzo 1981, l'esponente aveva riferito al suo legale rappresentante che la
[...] era venuta meno (documento n. 7); CP_15 assumeva che aveva incamerato gli importi versati dalla parte committente, aveva Parte_11 eseguito pagamenti a terzi senza l'autorizzazione dell'esponente, estromesso dal controllo del conto corrente e dalla ripartizione di corrispettivi e rimborsi, con la collaborazione di Controparte_2 come aveva esposto la società direttrice dei lavori, , nel “Final Report (ultima Parte_9 pagina)” del 20.6.1984, evidenziando l'assenza della firma di sulle ricevute di Parte_1 12
pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, opere in variazione e rimborsi, eseguiti presso la medesima banca (documento n. 16).
L'attore aggiungeva di essere rimasto obbligato con le garanzie pattuite e, ultimati i lavori commissionati, aveva preteso dalla la Controparte_2 Controparte_8 controgaranzia, pro quota, di maintenance e la sua proroga, prospettando l'escussione di fideiussioni scadute e non restituite, delle quali aveva chiesto l'estensione, in misura minore, per impianti “tecnici”, da escutere parte (documento n. 13); deduceva di aver diritto al risarcimento del danno causato dalla condotta di Controparte_2 nella misura di “€ 391.572,76 oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981”, pari al mancato guadagno per lavorazioni eseguite nel cantiere, “nel rilascio (illegittimamente preteso) e nella parziale escussione (altrettanto illegittima) della garanzia di ; riguardo a utili non CP_9 percepiti;
negava quanto asserito in “primo grado” da circa il proprio volontario allontanamento dal CP_13 cantiere, in cui assumeva di aver operato fino a marzo 1981, come risultava dalla consulenza del tecnico di fiducia (documento n.17, pagina n. 52), indicante utili non percepiti e determinati secondo il criterio del “valore medio delle lavorazioni svolte mensilmente sulla base del report n.
41 (ivi, all. 5), che ha determinato la data di inizio lavori al 28.3.1979, e sulla base del SAL n. 29 del 30 aprile 1982, che certifica l'esecuzione di lavori per J.D. 5.068.086 (ivi, all. 4). Svolgendo un calcolo proporzionale (cui per semplicità si rinvia, alla pag. 52) si rileva che il valore medio delle lavorazioni svolte mensilmente è di J.D. 137.488,81, talché, per lavori eseguiti in due anni (marzo
1979 - marzo 1981), il CTP ha condivisibilmente determinato il valore di J.D. 3.299.731,44
(137.488,81 x 24 mesi), con una quota di utile del 10%, pari dunque a J.D. 329.973,144 (€
1.566.291,06); la quota di , pari al 25% come contrattualmente stabilito, ammonta quindi Pt_1 ad € 391.572,76 oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981”; deduceva che aveva agito nella consapevolezza dell'estromissione Controparte_2
C dell'esponente dalla e, dopo quattro anni, con lettera del 13.6.1985, aveva preteso dalla
[...]
e dal medesimo la controgaranzia di che era stata Controparte_8 CP_9 costituita, “in piccola parte, escussa (doc. n. 13)” e finanziata da mediante la costituzione Pt_1 del pegno di un libretto di deposito dell'importo di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67
(documento n. 18); Cont assumeva che la garanzia era stata “inopinatamente rilasciata da nel 1985 per la quota 'di competenza' di , pari a JD 96.250 ed una parte di tale garanzia venne poi inopinatamente Pt_1 escussa, per J.D. 11.250 nel febbraio 1987 (doc. n. 13)” e che andava considerato l'ulteriore credito 13
dell'importo di J.D. 96.250, pari a € 114.578,72, oltre interessi dalla data del rilascio, 6.6.1985 nei confronti di Controparte_2 lamentava danni causati per l'assunzione della funzione di controgarante, quale propria mandataria, da parte della , come confermato alle “pag. 5 e 6 comparsa di Controparte_8
Cont costituzione e risposta in primo grado”, e per le garanzie prestate da alla Controparte_2 committente “(advance, performance ed alla fine, illegittimamente, maintenance)”; esponeva che il 21.3.1979 aveva costituto a favore della il pegno Controparte_8 di un libretto di deposito dell'importo di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67 (documento n.18) e che, a differenza delle garanzie di advance e performance, era stata indebitamente escussa la garanzia di maintenance per circa 11.000 JD (documento n. 13); che la non aveva adempiuto le obbligazioni contrattuali, avendo Controparte_8 rilasciato l'ulteriore garanzia di maintenance a spese dell'esponente, nella consapevolezza delle condotte dei soggetti esteri a suo danno e dell'illiceità delle pretese della committente e di
[...]
CP_2 deduceva che ciò risultava dalla propria comunicazione inviata il 20.5.1985 a e, per CP_3
Contr conoscenza, a (documento n. 19), che, per evitare escussioni e non compromettere il prestigio internazionale, non si era opposta “alle (pur illegittime) pretese della ”, mentre era noto che il CP_2 rapporto di mandato tra beneficiario e istituto garante comportava obblighi di protezione a carico del secondo, tenuto a opporre l'exceptio doli, in ipotesi di escussione pretestuosa. Contr Circa l'entità del danno risentito per la condotta di , indicava l'importo del Parte_1 pegno di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67, oltre interessi dal 1985, e assumeva che gli importi delle garanzie di advance e di performance, rispettivamente, pari a J.D.135.000 e a J.D. 250.000 presumibilmente erano confluiti nel predetto libretto di pegno, non essendo state escusse, a differenza della garanzia di manteinance, escussa per 11.000 J.D.; chiedeva la liquidazione equitativa del risarcimento del danno in € 100.000 o nella misura ritenuta dovuta e pari all'importo di cui al libretto di pegno, dedotte le commissioni per il rilascio delle garanzie di advance e performance, ma non della garanzia di maintenance, non dovuta.
esponeva che, con la polizza n. P/047579/II° di era stato garantito dal Parte_1 CP_3 rischio di cui all'art. 3D per “escussione di fideiussioni, di mancata o ritardata restituzione…di cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di…esecuzione dei lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale” e per “buona esecuzione” (performance), nell'importo 14
garantito di J.D. 187.500, quanto per “anticipi ricevuti” (advance), nell'importo garantito di J.D.
114.750.”
Aggiungeva che non gli era stato restituito alcun importo per la garanzia di advance, mentre quella di performance era stata impropriamente trasformata in garanzia di maintenance, prorogata al 1987 ed escussa “per la minor quota di J.D. 11.250”.
Esponeva, infine, che era stata informata della nota vicenda in anche con CP_3 CP_2 comunicazione del 28.9.1981, con cui era stato annunciato l'avvio del procedimento di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, di cui la destinataria aveva chiesto notizie nel 1984 (documenti n. 21 e 22) ed era tenuta a rifondere all'esponente l'importo di J.D. 114.750, corrispondenti ad €136.391,04, oltre interessi dalla domanda e imprecisate spese delle garanzie di performance e advance.
La causa, assegnata alla Decima Sezione Civile, era rimessa al Presidente del Tribunale e assegnata alla Terza Sezione Civile, con decreto in data 14.10.2020.
In data 22.12.2020, si costituiva in giudizio (già Controparte_1 [...]
e poi , che, richiamate le difese Controparte_11 Controparte_30 già svolte, contestata la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie attoree;
nel merito, respingere tutte le domande nei confronti della
[...]
. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA del giudizio.”
In particolare, MPS S.p.a. eccepiva il giudicato circa la domanda risarcitoria per il rilascio della garanzia di maintenance asseritamente non autorizzato, in base alla sentenza n. 5013-2012, il
Tribunale di Roma, Sezione Dodicesima Civile, con cui questa domanda era stata respinta, con statuizione non riformata dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Quarta Civile, con sentenza n.
2392 del 18.5.2020, rimasta esente da ulteriore impugnazione (documenti n. 2 e 3); eccepiva l'infondatezza della stessa domanda, stante l'autorizzazione resa da con Parte_1
Contr nota del 20.5.1985, indirizzata a e a , recante il testo: “il committente… e per esso CP_3 la ha intimato alla la costituzione di un “Maintenance Controparte_2 Controparte_8
Bond”… è nostro dovere quindi chiedervi di autorizzare la a Controparte_8 rilasciare la polizza in questione…” ; evidenziava che, nelle conclusioni precisate all'udienza del 27.10.2011 nella causa n. 3793/1988
R.G. e nella conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello (n. 5698/2012 R.G.), Pt_1 non aveva lamentato alcun danno e aveva affermato che la controgaranzia di “è stata CP_9 restituita dalla committente… nel 1985”, senza averne indicato l'escussione, mai avvenuta;
15
eccepiva l'omessa riproposizione della domanda di risarcimento dei danni “asseritamente derivanti dall''aver preteso e ottenuto il pagamento dalla CO di commissioni, competenze e spese per detta controgaranzia' [di maintenance]”; eccepiva la novità e inammissibilità della questione concernente la presunta mancata restituzione della garanzia pignoratizia collegata al rilascio di controgaranzie, proposta da , per la prima Pt_1 volta, con l'atto di citazione in appello, per la quale l'esponente non aveva accettato il contraddittorio (cfr. comparsa di risposta, pag. 6); deduceva di aver instaurato con un autonomo contratto di garanzia, svincolato dal contratto Pt_1 di appalto, con cui aveva controgarantito l'impegno assunto da verso la parte Controparte_2 committente, e negava di essersi obbligata a fornirgli assistenza finanziaria;
contestava la sussistenza di responsabilità contrattuale, stante la natura autonoma delle garanzie, e dell'obbligo risarcitorio fatto valere, “tanto più a fronte della modificazione della domanda risarcitoria che introduce un nuovo petitum ed un nuovo thema decidendum conseguenti ai fatti posti a sostegno della nuova pretesa, ciò che non è e non può essere consentito nella presente causa.”
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 19.1.2021.
In data 16.1.2021, si costituiva in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto Controparte_2 azionato, per decorso dei termini di prescrizione quinquennale e decennale, e proponeva la domanda:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, in via istruttoria, respingere tutte le domande formulate nei confronti di in quanto prescritte e, Controparte_2 comunque, manifestamente infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.”
La parte convenuta così riepilogava la vicenda di fatto:
“Il tutto ha inizio nel 1978 allorché la J.R.E.E.Co. Jordan Real Estate Etablishment Co. Ltd di
(di seguito anche solo “J.R.E.E.Co.”) ha indetto un concorso internazionale per la CP_2 progettazione del complesso commerciale Building Tower in MM (Giordania).
La progettazione fu aggiudicata alla “Gei-Marjeco” che assunse anche la Direzione dei Lavori per conto della Committente.
La J.R.E.E.Co. ha indetto dunque la gara d'appalto internazionale per la costruzione della Torre, poi aggiudicata alla Joint NT CO - CO (75% per ed il 25% per Impresa CP_13
CO – Ing. IO CO).”
La parte convenuta deduceva che aveva “denunciato violazioni contrattuali ed Pt_1 inadempienze concernenti esclusivamente gli obblighi del suo partner ”, che sarebbero CP_13 16
culminati nella sua estromissione dalla , ed evidenziava la propria estraneità a questi CP_15 rapporti;
eccepiva il difetto di prova dell'addebito indicato nell'aver “permesso/consentito alla di CP_13
C prelevare somme versate alla dalla committente a titolo di “advance payment” senza di questo dare riscontro al partner ”[…] “dette somme sarebbero poi state usate dalla per Pt_1 CP_13 rientrare in alcuni finanziamenti-linee di credito, concessi dalla a società del Controparte_2
Gruppo Hajjar”; eccepiva la genericità della domanda avversaria, ritenuta di natura extracontrattuale, in difetto dell'indicazione di pattuizioni o norme di regolamentazione dell'operatività del conto corrente C intestato alla e limitata all'affermato concorso dell'esponente con nell'impedire a CP_13
di beneficiare delle somme versate in favore della stessa, arrivando alla sua estromissione Pt_1 da questo ambito, con l'ausilio di e rispettivamente, fornitrice di parte di Pt_8 Persona_5 materiali e attrezzature del Cantiere Torre e legale di e procuratore di;
Pt_8 CP_13 eccepiva il decorso del termine quinquennale di prescrizione a norma dell'art. 2947 c.c., stante l'avvio del giudizio “certamente dopo il quinquennio dall'avveramento dei fatti e delle circostanze oggetto di causa (1978-1980/1988- 2010)” e, in ipotesi di responsabilità contrattuale, eccepiva il decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione, essendo stata evocata in giudizio nel 2010
e il difetto di allegazione e prova di alcun atto interruttivo della prescrizione dall'inadempienza
, al cui rapporto contrattuale l'esponente era estranea;
Controparte_31 esponeva che il contratto di appalto era stato stipulato l'1.11.1979 da e , Parte_1 CP_16 il cui accertamento reso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5013-2012 era rimasto esente da impugnazione;
affermava la propria completa estraneità al rapporto intercorso tra e e Pt_1 CP_16 contestava la fondatezza dell'indimostrata domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale.
Riguardo alla misura del risarcimento richiesto, come l'altro istituto di credito, Controparte_2 evidenziava che nelle conclusioni precisate all'udienza del 27.10.2011 nella causa civile n.
3793/1988 R.G. e con l'atto di citazione in appello (n. 5698/2012 R.G.), aveva Parte_1 richiesto di dare atto che la controgaranzia di maintenance “è stata restituita dalla committente… nel 1985” senza escussione e conseguente danno, mentre nell'atto di riassunzione del processo aveva sostenuto, ma non provato, che “la maintenance risulta essere stata escussa nella minor somma di 11.000 J.D. circa”.
Con decreto del 18.2.2021, la presente causa era riassegnata alla Sezione Decima Civile e il successivo giorno 22 a questo Giudice.
Con decreto reso il 23.2.2021, era fissata l'udienza del 23.4.2021. 17
Con ordinanza del 18.1.2022, era autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
che, citata con atto notificato l'11.5.2022 e si costituiva in data 27.7.2022 e, contestata la CP_3 ritualità e la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione domanda disattese, respingere e rigettare ogni domanda avanzata contro perché prescritta, inammissibile e/o CP_3 improcedibile, nulla e comunque infondata in fatto e in diritto, condannando l'ing. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della medesima di una somma da liquidarsi in CP_3 via equitativa, anche ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.”
In particolare, esponeva che era stata costituita in società per azioni nel 2004, ai sensi CP_3 del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003, sicché, da allora, non era rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
eccepiva l'omessa citazione per chiamata nella causa n. 3793-1988 R.G., il cui atto introduttivo non era stato notificato nel 2007 presso la sede legale, ma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e irritualmente la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza 2392/2020, aveva affermato: “l'atto di chiamata in causa risulta regolarmente notificato al all'epoca Istituto Servizi Ass.vi del CP_3
Commercio Estero, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in data 13 marzo 2007”.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione, esponeva: “
2.14. Dopo una lunga vicenda CP_3 processuale, con sentenza 5013/2012 codesto ill.mo Tribunale: (i) statuiva la propria carenza di giurisdizione quanto alle domande dispiegate contro le parti mediorientali, (i) quanto a , CP_3 riteneva non potesse essere più considerata parte del processo, non essendogli stata notificata
l'ultima riassunzione a seguito di interruzione, (iii) rigettava le domande avanzate da nei Pt_1
Cont confronti di non rivenendo responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale nella condotta della banca, (iv) accoglieva parzialmente la domanda di condannando al CP_16 Pt_1 pagamento in favore della predetta della somma di 116 milioni di Lire.
2.15. Gravata detta pronunzia innanzi alla Corte d'Appello di Roma, quest'ultima – con la sentenza supra menzionata – accoglieva parzialmente l'appello dichiarando la giurisdizione del Tribunale di
Roma innanzi al quale rimetteva le parti, ed incidenter tantum affermava che doveva CP_3 considerarsi ancora parte del giudizio.” evidenziava che, nel riassumere il giudizio, , tra l'altro, aveva ammesso CP_3 Parte_1 che le garanzie di advance e di performance non erano state escusse ee la garanzia di maintenance, non assicurata dall'esponente, era stata costituita molto tempo dopo la scadenza della polizza e, per la prima volta, aveva affermato che sarebbe stata escussa per la minor somma di circa 11.000 Co J.D. e che “ avrebbe assicurato l'eventuale escussione di e APB e, poiché all'attore (i) CP_3 18
non sarebbe mai stato restituito alcun importo relativo all'APB (?), mentre (ii) il PB sarebbe stato
“trasformato” in maintenance bond (?) prorogato al 1987 ed “escusso per la minor somma di J.D.
11250”, sarebbe tenuta a rifondere all'attore l'importo “che si limita a J.D. 114.750, CP_3 corrispondenti ad € 136.391,04, oltre interessi dalla domanda nonché agli interessi e delle spese delle garanzie di performance ed advance”.
Circa i rapporti contrattuali, esponeva che, nel 1979, e l'allora CP_3 Parte_1 [...]
(poi avevano sottoscritto una Controparte_33 CP_3 polizza, con cui erano stati assicurati alcuni rischi derivanti dall'appalto di cui in citazione ed era stata garantita “l'escussione di fideiussioni, di mancata o ritardata restituzione – anche a causa di difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero – di cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero, onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri, ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati, ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazioni di servizi o di esecuzione di avori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale” (art. 3, lettera D, delle condizioni generali di polizza – di seguito “GCP” - richiamato dalle condizioni particolari di polizza – di seguito “CPP” – documento n. 4); che erano stati assicurati i rischi per le fideiussioni “per buona esecuzione” (cd. garanzia di performance) e per “anticipi ricevuti” (cd garanzia di advance) e le assicurazioni erano state prestate, rispettivamente, sino alle somme massime di J.D. 187.500 e di J.D. 114.750; che, indicata la parte committente dell'appalto nella Jordan Real Estate Establishment Co. di la durata della garanzia era stata pattuita fino all'8.2.1981 per l'APB, e sino al 23 ottobre CP_2
1983 per il PB e, a norma dell'art. 2952 c.c., nella formulazione allora vigente, richiamato all'art. 22 delle condizioni generali di polizza (CGP), “tutti diritti derivanti dalla presente polizza si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto dell'Assicurato o dell'Assicuratore”. che all'art. 2 bis delle condizioni particolari di polizza (CPP) era stato pattuito: “resta espressamente convenuto fra le parti che l'efficacia della garanzia assicurativa contemplata nella presente polizza è subordinata alla presentazione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione attestante la data di incasso della quota dovuta in via anticipata”, ma l'attore non aveva allegato o provato tale dichiarazione e la polizza non era divenuta efficace;
che, in data 30.9.1982, l'esponente, vista la lettera con cui l'assicurato aveva comunicato uno slittamento della data di consegna dei lavori, aveva prorogato le fidejussioni a garanzia della buona esecuzione del contratto e degli anticipi ricevuti, rispettivamente, al 25.10.1984 e all'8.2.1983 19
(documento depositato da nei precedenti gradi e dall'esponente – documento n. 5) e, in Pt_1 mancanza di ulteriori proroghe, le garanzie non erano state escusse, né l'assicurato aveva avanzato domanda d'indennizzo nei confronti dell'esponente, che non aveva assicurato il maintenance bond, che, secondo la prospettazione dell'attore, risaliva al 1985, sarebbe scaduto il 30.9.1986
(documento n. 14 del fascicolo ) e sarebbe stato prorogato al 1987. Pt_1 eccepiva la prescrizione del diritto azionato per il decorso del termine annuale previsto CP_3 dall'art. 2952 c.c., nella formulazione vigente ratione temporis, senza denuncia di alcun sinistro, ed eccepiva il decorso del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., senza alcuna richiesta d'indennizzo o comunicazione dell'assicurato, prima dell'atto di citazione notificato l'11.5.2022; eccepiva la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda avversaria, non essendo stata preceduta dalla proposizione di alcuna domanda nella causa iscritta al n. 3793-1988 R.G.
(documento n. 4 di e documento n. 6 di e in difetto Controparte_1 CP_3 dell'evocazione in giudizio con l'atto di riassunzione, essendo stata poi chiamata iussu judicis;
eccepiva che, in base alla citazione di terzo del 2007, irritualmente notificata (documento n. 7), emergeva l'omessa proposizione di alcuna domanda concernente il maintenance bond, sicché
l'esponente non accettava il contraddittorio circa l'inerente domanda proposta nel presente giudizio, nuova e inammissibile;
eccepiva la mancata proposizione di alcun motivo di appello avverso la sentenza n. 5013-2012 dell'intestato tribunale, con cui la domanda dell'attore era stata respinta e l'omessa riassunzione del giudizio nei propri confronti nel termine assegnato dalla Corte d'Appello, non sanata dall'evocazione in giudizio delle altre parti, stante la scindibilità delle domande proposte dall'attore, eccepita la nullità della domanda per difetto di causa petendi, evidenziando che la controparte non aveva enunciato le ragioni relative alla domanda di condanna proposta nei suoi confronti per garanzie non escusse e neppure assicurate, nel caso del maintenance bond, e confermava che non si era verificato alcun sinistro nei termini di polizza, dalla cui appendice del 30 settembre 1982
(documenti n. 4 e 5) risultava che oggetto di copertura erano stati il performance bond e l'advance payment bond, mentre maintenance bond era stato da solo il 6 giugno 1985 Controparte_2
(documento n. 14 del fascicolo ) dopo la fine dei lavori e dopo lo spirare della ZA, e il Pt_1 rischio della sua escussione non è mai stato assicurato dall'esponente; eccepiva l'inammissibilità per novità e l'infondatezza l'avversa tesi, non documentata, della
“trasformazione” della garanzia per PB in maintenance, che sarebbe intervenuta dopo la scadenza
(25 ottobre 1984) della garanzia prestata dall'esponente per il PB, in base a richiesta di in Pt_1 data 20.5.1985, senza alcun accordo con l'assicuratrice; 20
eccepiva l'insussistenza del sinistro da indennizzare e di alcun obbligo restitutorio in forza dell'APB, che era stato via via ridotto e poi definito a fronte del regolare avanzamento dei lavori con corrispondente maturare dei corrispettivi garantiti dall'APB, essendo stato affermato nell'atto di riassunzione (pag. 15) che “quanto all'advance (J.D. 135.000) tale controgaranzia è stata Cont legittimamente rilasciata da e gli importi versati dalla Committente a titolo di anticipazione spese sono stati restituiti nel corso dei primi stati di avanzamento dei lavori tanto che la corrispondente garanzia, che avrebbe dovuto esser parimenti via via diminuita, è stata “chiusa” nel marzo del 1981 (cfr. doc. 16)”; eccepiva il difetto di prova circa la regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto
“con conseguente venir meno del corrispondente bond (che è stato “chiuso”, per citare l'attore), e con esso dell'assicurazione prestata da , per cessazione del rischio assicurato”; CP_3 in subordine, ribadiva che la pretesa parziale escussione (per 11.000 J.D. circa) del predetto ultimo bond, dedotta solo in riassunzione, era inammissibile per la sua novità, mentre nell'atto di appello aveva affermato che la controgaranzia del maintenance bond fosse stata estinta senza Pt_1 alcuna escussione;
eccepiva la mancata deduzione dei fatti costitutivi della domanda di pagamento di € 136.391,04, osservando che “Le ulteriori – e parimenti temerarie – domande avanzate contro nel giudizio CP_3
N.R.G. 3793/1988 sono state espressamente rinunziate dall'attore, che nelle conclusioni rassegnate nel presente giudizio expressis verbis “limita” (ma si veda supra, secondo motivo, par.
2.6. e segg.) la sua domanda contro alla predetta somma di € 136.391,04.” CP_3 chiedeva la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. CP_3
Con la sentenza n. 5013-2012, questo Tribunale ha dato atto che è stato “Ammesso ed espletato
l'interrogatorio formale del ricorrente in riassunzione Ing. e dichiarata la stessa Parte_1 parte decaduta dalla prova orale dedotta (v. ordinanza riservata depositata il 31.5.2011) per mancata indicazione – entro il termine assegnato - dei testimoni che avrebbero dovuto deporre”.
Concessi termini ex art. 184 c.p.c., prodotta documentazione, svolta consulenza tecnica d'ufficio per conseguire la traduzione in lingua italiana dei documenti espressi in altri idiomi, è stata superata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio formulata da mediante Controparte_2 rinnovazione delle operazioni peritali e deposito della relazione tecnica d'ufficio in data 30.5.2025.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 6.6.2025, con l'assegnazione del termine di complessivi sessanta giorni a norma dell'art. 190 c.p.c.
La presente sentenza è pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, come disposto dagli artt. 132 e segg. del Decreto Legislativo 19.2.1998, n. 51 e s.m.i. e statuito con la sentenza n. 21
5013/2012 resa nel corso del giudizio, passata in giudicato, essendo rimasta esente da impugnazione al riguardo.
Si premette che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez.
2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n.
936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015;
16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, grava sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza del danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (cfr. Cass. civ. n. 7093-2001, n. 9835-1996, n. 11968-2013, n. 8758-2025) e presuppone la descrizione e specificazione, in modo dettagliato, degli elementi della dedotta responsabilità extracontrattuale, ambito nel quale, tra l'altro, grava su chi agisce l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi (fatto illecito, elemento soggettivo, danno e nesso di causalità).
ha prodotto, in sede di riassunzione del giudizio, i documenti così elencati: Parte_1
“1) NT Joint NT CO-CO;
2) NT di appalto;
3) ZA CE con specifica degli importi delle garanzie di performance e advance;
4) NT CO – ; CP_16
5) Addendum contratto CO - Generedile;
6) Lettera garanzia Controparte_2
7) Comunicazioni CO – marzo 1980 e 1981 Per_4
8) Fatture “consulenza” Pt_8
9) Comunicazione 1.9.1981; Parte_9
10) Report riunione aprile 1981; CP_15
11) Comunicazione 21.2.1985; Parte_9
12) Annullamento lettera di credito Controparte_2
13) Richieste garanzia maintenance, estensione e parziale escussione della Controparte_2 stessa;
14) Comunicazione RO – ; Controparte_7
15) Documentazione arbitrato;
16) Final Report Gei Marjeco;
17) Consulenza Tecnica di parte;
Contr
18) – ; Testimone_1
19) Comunicazione – CE 20.5.1985; Pt_1 22
Contr
20) Garanzia Performance
21) Comunicazione CO – CE 28.9.81;
22) Comunicazione CE - CO 4.9.84”.
L'attore ha prodotto i propri fascicoli delle precedenti fasi processuali, contenenti documentazione in forma cartacea, che è stata esaminata per la traduzione dei relativi testi in lingua italiana, dal consulente tecnico d'ufficio, il cui svolgimento dell'incarico e la cui formulazione delle conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, anche in relazione all'interlocuzione con le parti e si richiama il contenuto della relazione tecnica d'ufficio, anche circa l'indicazione dei documenti esaminati (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del
7.11.2016).
L'attore non ha avanzato alcuna domanda nei confronti del committente l'appalto indicato in citazione e ha abbandonato la domanda proposta nei confronti dell'altra partecipante alla
[...]
, la cognizione della domanda in esame presuppone l'accertamento incidentale CP_15 Parte_11 dell'adempimento delle obbligazioni assunte da con il contratto di appalto mediante Parte_1 la . CP_15
La prova dei fatti costitutivi della sua domanda non è stata fornita, non potendo essere considerata tale la consulenza di parte (documento n. 17), che è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi,
Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1614 del 19.1.2022).
Nella presente fase del processo, è stata implicitamente revocata l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dall'attore con le conclusioni precisate in vista dell'udienza del 6.6.2025, circa il quesito formulato nella causa definita con la declinatoria di giurisdizione, in base al principio secondo cui: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017, ivi, Rv.
647288-01; conf. Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 3130 del 8.2.2011; Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n.
30218 del 15.12.2017; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 10373 del 12.4.2019). 23
Si richiama il precitato testo delle conclusioni precisate dall'attore, in vista dell'udienza del
6.6.2025, nei confronti di la cui eccezione di prescrizione del diritto azionato è Controparte_2 fondata, essendo decorsi i termini di durata quinquennale e decennale, in relazione, rispettivamente, alla domanda per risarcimento del danno extracontrattuale e contrattuale (artt. 2947, comma 1°, c.c.
e art. 2946 c.c.), poiché l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, rivolta a tale banca, è stato inoltrato il 22.1.1988 per la notificazione presso l'Ambasciata d'Italia in Giordania, reca l'avviso di spedizione postale, ma è privo di alcun avviso di ricevimento da parte di questo Ente e della destinataria né è stato prodotto alcun altro atto interruttivo dei termini di Controparte_2 prescrizione.
Si osserva, inoltre, che ha negato di aver instaurato alcun rapporto contrattuale Controparte_2 con e, al riguardo, si ravvisa l'assoluto difetto di allegazione e prova dei fatti Parte_1 costitutivi della domanda risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, per lesione di alcun diritto di credito.
Non trova applicazione il criterio previsto dal vigente art. 115 c.p.c., affermato, in precedenza, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761), è regolato in base alla non contestazione dei fatti indicati da una parte, tali da renderli non necessitanti di prova e va considerato il principio secondo cui: “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 3576 del 13.2.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
625006-01; conf. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n. 14652 del 18.7.2016; Cass. Sez. L, ordinanza n. 87 del 4.1.2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 18074 del 31.8.2020; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n.
12064 del 8.5.2023); inoltre, è noto che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza, e tanto meno la valenza probatoria degli stessi, la cui valutazione, circa i fatti contestati, è riservata al giudice (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 6606 del 6.4.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 12748 del 21.6.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 22055 del 22.9.2017; Cass. Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 3306 del 11.2.2020).
Nella presene causa, non ha allegato e provato i fatti costitutivi della domanda per il Parte_1 risarcimento, di natura contrattuale ed extracontrattuale, proposta nei confronti di questo istituto di credito;
l'attore ha omesso la necessaria produzione per la cognizione della domanda de qua, non essendo in atti il contratto di apertura del conto corrente bancario indicato dall'attore, che sarebbe C stato aperto da presso la , né i relativi estratti conto periodici, Parte_11 Controparte_34
e non ha formulato alcuna istanza di acquisizione dell'inerente documentazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e le conclusioni precisate in vista dell'udienza del 6.6.2025 non contengono alcuna
(reiterata) istanza istruttoria. 24
Si richiama il precitato testo delle conclusioni precisate dall'attore, in vista dell'udienza del
6.6.2025, nei confronti di che ha prodotto le sentenze n. Controparte_1
5013-2012 resa da questo Tribunale e la relativa sentenza di appello n. 2392-2020 resa dalla Corte di Appello di Roma, avverso la quale l'attore non ha proposto ricorso per cassazione, in base alle quali ha formulato l'eccezione di giudicato.
La domanda indicata al paragrafo a) delle sue conclusioni è stata respinta da questo Tribunale con la sentenza n. 5013-2012, va accolta l'eccezione di giudicato proposta dall'istituto di credito convenuto, poiché, al riguardo, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2392-2020 non ha riformato la pronuncia di primo grado, né l'odierno attore ha proposto ricorso per cassazione.
Con la sentenza n. 5013-2012, il Tribunale di Roma ha statuito:
“Le domande, peraltro, sono infondate e devono essere respinte.
L'I. ha domandato (v. conclusioni formulate all'udienza del 27.10.2011) che la Pt_1 [...]
per successione a e a per intervenute Controparte_1 CP_28 Controparte_8 incorporazioni fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 100.000,00 in via equitativa, per mancata assistenza finanziaria della nelle Controparte_8 attività edificatorie del Centro Commerciale di e per il rilascio inautorizzato di CP_2 controgaranzie di maintenance alla e per aver preteso ed ottenuto il Controparte_2 pagamento dalla di commissioni, competenze e spese per detta controgaranzia. Pt_1
Fin dalla prima costituzione, la aveva respinto le avverse Controparte_8 pretese, sostenendo che il rapporto giuridico intercorrente fra la e la era Parte_3 CP_1 un autonomo contratto di garanzia completamente svincolato dal contratto di appalto con il quale CP_3 era stato controgarantito l'impegno assunto dalla verso il committente CP_2 CP_2
C ed a favore della appaltatrice;
che l'oggetto garanzia consisteva nella eventuale restituzione C degli acconti ricevuti dalla .
In buona sostanza, come è prassi soprattutto nei contratti di appalto per prestazioni da eseguirsi all'estero - per i quali la committente versa al momento della stipula del contratto un congruo acconto - la ditta appaltatrice deve fornire una corrispondente garanzia dell'adempimento delle proprie prestazioni.
Nel caso in esame tale garanzia era stata fornita dalla e doveva essere Controparte_2 progressivamente ridotta man mano che venivano approvati gli stati di avanzamento;
correlativamente, su richiesta della - nei limiti del 25% di partecipazione Controparte_36
C alla - ha fornito alla banca giordana una controgaranzia a sua volta garantita attraverso la costituzione in pegno del libretto di risparmio al portatore intestato a recante un Parte_1 saldo, alla data del 16.10.1978, di £ 210.000.000. (v. doc. 10 fase. . Pt_1 25
Le pretese vantate dalla nelle conclusioni cristallizzate all'udienza del 27.10.2011 Parte_3 sono dunque riconducibili ad una responsabilità extracontrattuale della responsabilità che, CP_1 invero, non è dato rilevare.
Dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che la si è Controparte_8 impegnata a prestare la garanzia pattuita a semplice richiesta della garantita;
che CP_1
l' non ha mai comunicato impedimenti sopraggiunti all'operatività della Parte_3 garanzia stipulata;
che l' , in riscontro alla richiesta di spiegazioni del Parte_3
4.5.1979 riferita al mancato regolare introito di valuta, rispondeva fornendo le spiegazioni richieste e limitandosi a contestare, il costo della fideiussione;
che a riprova della mancata contestazione relativa a presunti comportamenti inadempienti, l'Ing. ha conferito Pt_1
Contr mandato, in data 23.9.1088, alla con facoltà di incasso di tutte le somme che dovevano essere a lui corrisposte, tra gli altri, anche in dipendenza dei crediti relativi ai rapporti con la e la . CP_35 Parte_5
Poiché il rapporto sottostante, dal quale dipenderebbe la presunta responsabilità per
1'avvenuta prestazione delle garanzie nei confronti della risulta essere un Controparte_2 rapporto svincolato dalle possibili eccezioni nei confronti del soggetto garantito;
e poiché dalle emergenze processuali non risulta che siano mai state partecipate alla banca garante contestazioni rispetto al rapporto sottostante con la si ritiene che la Controparte_2 domanda per risarcimento extracontrattuale debba essere respinta.
Analoga sorte deve essere riservata anche alla domanda relativa ad inadempimento contrattuale, riconducibile, a mente della prospettazione articolata negli scritti difensivi e nelle conclusioni formulate, esclusivamente alla misura delle commissioni imposte per la fideiussione: al riguardo vale solo la pena di rilevare che dal tenore della lettera del 20 maggio 1979 a firma I.CO non emerge una violazione degli accordi contrattuali pregressi, ma soltanto una contestazione dell'entità delle commissioni e degli interessi a suo tempo pattuite, contestazione avanzata a seguito di raffronto con le possibili condizioni di altre banche ( v. doc. 10 V° fascicolo).
In relazione a ciò nessuna violazione contrattuale può dunque essere configurata.
Ne consegue che la domanda nei confronti del , banca incorporante la Controparte_1
che aveva incorporato a sua volta la deve essere respinta. Controparte_28 CP_24
Da ciò deriva che detta statuizione debba essere estesa anche alle ragioni prospettate dalla in qualità di mandataria della , quale Parte_2 Controparte_5 successore a titolo particolare (v. documentazione prodotta dalla Elipso Finance Spa) dei crediti del Monte dei Paschi di Siena.” 26
non ha proposto la domanda indicata al paragrafo b) delle conclusioni precitate nel Parte_1 corso della causa civile definita da questo Tribunale con la suindicata sentenza n. 5013-2012 e l'ha formulata, per la prima volta, con l'atto di appello, enunciando la domanda su cui MPS S.p.a. non ha accettato il contraddittorio, e ha formulato l'eccezione d'inammissibilità per novità della domanda.
Questa eccezione è fondata, poiché la domanda in parola si fonda su ragioni di fatto e giuridiche non formulate in precedenza e va considerato il principio di diritto secondo cui: “Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della 'causa petendi' quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Pertanto, in fattispecie concernente la cessione a riscatto di un alloggio dell'ex Governo alleato di Trieste, non si ha domanda nuova allorché - fermi tra il primo ed il secondo grado del processo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad essi ancorate (posizione giuridica del precedente assegnatario, decesso di quest'ultimo, qualità ereditaria dell'attore, diritto al trasferimento) - l'attore si sia limitato, in appello, a dedurre di non voler far valere un diritto ereditario (subentro al "de cuius" nella proprietà dell'immobile già riscattato), ma di esercitare il riscatto come diritto proprio, atteso che tale circostanza non introduce un nuovo tema d'indagine rispetto a quelli già allegati in primo grado, ma involge una questione di qualificazione.” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 15408 del 15.10.2003, C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 567461-01; conf. Cass., Sez. L, sentenze n. 15101 del 10.9.2012 e n. 15506 del 23.7.2015).
Per conseguenza, va dichiarata l'infondatezza della domanda proposta dall'attore, né sussiste il diritto fatto valere per conseguire lo svincolo della somma versata su un libretto di deposito costituito in pegno, non essendo stata prodotta, oltre la copia dell'originario libretto di deposito, alcuna documentazione formata dall'istituto di credito e comprovante l'attuale esistenza del pegno e l'entità della somma di denaro il cui libretto di deposito è stato vincolato in pegno.
La domanda proposta da nei confronti di è inammissibile, essendo stata Parte_1 CP_3 formulata con “Atto di citazione per chiama in causa di terzo” inoltrato, presso l'UNEP della Corte di Appello di Roma il 13.3.2007, in vista dell'udienza del 15.5.2007, per la notificazione allo
“ in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_20 tempore domiciliato per la carica in Roma ed elettivamente presso l'Avvocatura Generale dello
Stato in via dei Portoghesi n. 12” (così la richiesta di notificazione), ed è stato notificato in pari data allo Lrpt. Do. Presso Avv. Gen. Stato” in Parte_12 27
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, “a mani di impiegata incaricata” (relazione Persona_8 di notificazione).
Orbene, SACE – Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - ente pubblico istituito con legge 24 maggio 1977, n. 227, intitolata “Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale”, è stato trasformato nell' ente con Controparte_37 personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 143, intitolato “Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e è stato trasformato in CP_37
ai sensi dell'art. 6 del D.L.n. 30 settembre 2003, n. 269, intitolato “Disposizioni CP_3 urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui articolo 6, comma 15, prevede: “Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato, la può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai CP_3 sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.”
Orbene, la facoltà attribuita dalla legge a di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la CP_3 rappresentanza e difesa in giudizio non comporta l'esistenza e validità dell'evocazione in giudizio di mediante la notificazione dell'atto di citazione presso la sede dell'Avvocatura CP_3
Generale dello Stato, che estranea alla sua sede legale.
Per conseguenza la citazione in giudizio di effettuata presso l'Avvocatura generale dello CP_3
Stato nel 2007 è affetta da nullità e, non essendo stata seguita dalla sua costituzione, non ha comportato la sanatoria del vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 18306 del 30.8.2007; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 6841 del 29.7.1996). ha ricevuto, per la prima volta, la notificazione dell'atto di chiamata in causa CP_3
l'11.5.2022, quando era ormai prescritto ogni diritto di credito azionato nei suoi confronti per decorso dei termini previsti dall'art. 2952 c.c., in difetto di alcuna denuncia di sinistro, e per decorso del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., senza alcuna richiesta d'indennizzo o comunicazione dell'assicurato, prima dell'atto di citazione notificato l'11.5.2022.
Il rigetto delle domande dell'attore non vale, di per sé, a giustificare la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., non configurandosi, per ciò solo, la temerarietà e pretestuosità 28
della lite, né non risulta assolto dalla parte istante l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'entità del danno sofferto a causa della temerarietà della lite, non essendo tali elementi in concreto desumibili dagli atti di causa e, pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere disattesa.
Al rigetto della domanda proposta da seguono le conseguenze di legge in ordine alle Parte_1 spese processuali, che si liquidano a favore delle altre parti costituite, in base al valore della controversia, all'attività difensiva svolta con istruttoria documentale, secondo i criteri previsti dal
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
di cui all'atto di riassunzione del processo Controparte_1 Controparte_38 CP_3 notificato il 15.9.2020; condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1 Controparte_39 le spese processuali, che liquida, a favore di ciascuna società, nella complessiva somma
[...] di 39.000,00 (7.800 fase di studio, 5.200 fase introduttiva, 12.000 fase di trattazione e istruttoria,
14.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
LA ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Giudice, dott. LA ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 46122 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e vertente
TRA
titolare dell'Impresa Ing. , codice fiscale , Parte_1 Parte_1 C.F._1 partita I.v.a. P.IVA_1
(Avv. Alessandro Nicoletti) ATTORE
E con sede in , Piazza Salimbeni n. 3, codice Controparte_1 CP_1 fiscale , partita I.v.a. , in persona del legale rappresentante, P.IVA_2 P.IVA_3
Avv. David Generali (c.f. ), in forza di procura speciale rogata il 6.6.2018 C.F._2 dal notaio Dott. (repertorio n. 36893, raccolta n.18357), rilasciata dall'Avv. Riccardo Persona_1
EN PO Quagliana, in base alla delibera del consiglio di amministrazione resa il 25.3.2014 secondo lo statuto sociale, e alla conseguente procura speciale rogata dal medesimo notaio il
12.5.2014 (repertorio n.33190, raccolta n.15728)
(Avv. Alfonso Quintarelli) CONVENUTA
E
, con sede in Giordania, 950661 in persona del presidente del Controparte_2 CP_2 consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Sig. Persona_2
(Avvocati Roberto Giustiniani ed Emanuele Li Puma) CONVENUTA
E
c.f. e p. I.v.a. , con sede in Roma, Piazza Poli n. 37-42, in persona del CP_3 P.IVA_4 procuratore, Avv. Alessandro Napolitano, in base ai poteri conferiti con atto rogato il 17.4.2019 dal notaio Dott. (repertorio n. 83847, rogito n. 23491) e in base al relativo atto di Persona_3 abbinamento dei ruoli aziendali rogato dal medesimo notaio in pari data (repertorio n. 83848, rogito n. 23492)
(Avv. Alessandro Pucci) CONVENUTA
E 2
già (c.f. e p. I.v.a. Controparte_4 Controparte_5
), quale mandataria di (c.f. e p. I.v.a. ) P.IVA_5 Parte_2 P.IVA_6
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 6.6.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per : Parte_1
“I. Con riferimento a Controparte_2
a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per aver CP_1 illegittimamente escluso da qualsivoglia gestione nel rapporto bancario con la Pt_1 CP_6
, dove sono confluiti i pagamenti relativi al contratto di appalto tra la detta J.V. e
[...] [...]
e per aver illegittimamente preteso da e dalla Controparte_7 Pt_1 Controparte_8
rinnovi ed estensioni indebite di garanzie e sinanche la controgaranzia di
[...]
e per l'effetto: CP_9
Condannare al risarcimento del danno nella misura di J.D. 800.000 Controparte_10 liquidati dalla Direzione Lavori nel documento denominato “Final Report 20 giugno1984” come risultante dalla traduzione effettuata dalla Ctu, oltre rivalutazione ed interessi, quantomeno, da tale data, nonché J.D. 96.250,00 oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'inopinato rilascio della maintenance, avvenuto in data 6.6.1985;
II. Con riferimento a : Controparte_1
a) Accertare l'inadempimento contrattuale della (oggi Controparte_11 [...]
) per aver illegittimamente rilasciato la controgaranzia di di cui Controparte_1 CP_9 sopra, per le motivazioni di cui sub 4 (pag. 18 e segg.) della comparsa di riassunzione e, per l'effetto:
b) Condannare alla restituzione dell'importo di € 260.861,57, pari al Controparte_1 valore del libretto (£ire 504.054 980 – doc. 18) costituito in pegno, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dal giugno 1985 o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
III. Con riferimento a Servizi Assicurativi del Commercio Estero: Controparte_12
Accertato il mancato pagamento a favore di dell'anticipazione contrattuale di J.D. 137.500. Pt_1
(per il quale la polizza SACE copre il rischio sino a JD 114.750);
Accertato il mancato pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) per la quota parte dell' , pari a JD 391.572,76 (per il quale la polizza SACE copre il rischio sino a JD Parte_3
255.000); 3
Condannare a corrispondere all'ing. , in forza delle garanzie prestate e nei limiti di CP_3 Pt_1 cui sopra, la somma di JD 369.750, oltre rivalutazione e interessi, complessivamente pari, ad oggi, a
€ 4.894.967,00.
Ove non venisse accolta la domanda restitutoria nei confronti di di cui sopra Controparte_1
(fatto salvo, sul punto, il relativo gravame), accertata, di conseguenza, la mancata restituzione delle trattenute, cauzioni e fideiussioni prestate (per cui la polizza copre il rischio sino a JD CP_3
187.500) condannare a corrispondere all'ing. , in forza delle garanzie prestate e nei CP_3 Pt_1 limiti di cui sopra, l'ulteriore somma di JD 187.500, oltre rivalutazione e interessi dal giugno 1985, pari ad oggi, a € 2.482.234,00
In ogni caso, e nei confronti di tutti i soggetti chiamati, con vittoria di compensi e spese del giudizio.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con i termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della (eventuale) replica.”
Per RO MM AN: conclusioni non precisate.
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie attoree;
nel merito, respingere tutte le domande nei confronti della
[...]
. Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA del giudizio. Controparte_1
Banca MPS Spa chiede che il Sig. Giudice Voglia concedere i termini ex art.190 c.p.c.”
Per CP_3
“La convenuta si riporta a tutti i suoi scritti difensivi (ivi incluse le note di trattazione sottoposte per le precedenti udienze) e impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, in quanto temerariamente infondato in fatto ed in diritto.
Rileva che parte attrice ha inammissibilmente ed irritualmente portato nuovi 'argomenti' che dovrebbero suffragare le sue temerarie tesi (ma sortiscono l'effetto opposto) con 'istanza di anticipazione di udienza' del 18 giugno 2024, reiterando poi detti argomenti con una parimenti irrituale 'memoria di replica alla bozza di C.T.U.' a firma della parte.
Si chiede disporsi lo stralcio tanto dell''istanza' del 18 giugno 2024 quanto della 'memoria di replica' di cui sopra. In subordine, senza che ciò comporti accettazione del contraddittorio e con riserva di ogni opportuna deduzione nella sede propria conclusionale, osserviamo che parte attrice afferma – dopo quasi quarant'anni di processo - di aver compreso il preteso rilievo della sua produzione documentale solo all'esito della traduzione disposta iussu judicis – affermazione invero sconcertante, e che conferma la temerarietà delle domande dell'ing. . non può non Pt_1 CP_3 rilevare che v'è assoluta incertezza – ad esser lievi - sulla formazione dell'avversa produzione, che 4
non è dato sapere chi avrebbe redatto 'il report' richiamato da controparte, del quale in ogni caso si contesta il contenuto – e che per la posizione di è in ogni caso irrilevante. Sempre in CP_3 subordine, ribadita la dirimente eccezione di prescrizione (tempestivamente dedotta ed ampiamente argomentata) e la non accettazione del contraddittorio sulle domande nuove, e ancora una volta riservata ogni opportuna difesa alla sede conclusionale, si osserva che controparte in detta 'istanza' ed in detta 'memoria' muta nuovamente e inammissibilmente la sua domanda nei confronti dell'odierna esponente. Tanto fa, dopo aver omesso inter alia di gravare la sentenza di prime cure n.
5013/2012 per quanto riguarda le statuizioni che attenevano a senza avanzare domande in CP_3 seconde cure nei confronti dell'odierna esponente, e dopo aver omesso di evocare in questo grado nel termine assegnato dalla Corte d'Appello, con conseguente intervenuto giudicato delle CP_3 statuizioni riguardanti di cui alla sentenza di primo grado, e comunque rinuncia alle CP_3 pertinenti domande.
Tanto brevemente premesso, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in CP_3 comparsa di risposta, che di seguito si trascrivono per prontezza di lettura:
'Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione domanda disattese, respingere e rigettare ogni domanda avanzata contro perché prescritta, inammissibile e/o CP_3 improcedibile, nulla e comunque infondata in fatto e in diritto, condannando l'ing. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della medesima di una somma da liquidarsi in CP_3 via equitativa, anche ai sensi dell'ultimo comma della citata norma”. Il tutto con vittoria di spese.
Si chiede che la causa sia avviata alla decisione con i termini di legge.”
FATTO E DIRITTO
Con la “Comparsa in riassunzione” relativa alla causa civile iscritta al n. 3793-1988 R.G., notificata il 15.9.2020 da , titolare dell'omonima impresa, nei confronti di Parte_1 [...]
e quale Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 mandataria di era proposta al Tribunale di Roma la domanda: Parte_2
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni avversaria istanza ed eccezione
I. Con riferimento alla : CP_13 Parte_4 Controparte_14
a) Accertare l'inadempimento del contratto di per non aver effettuato in favore CP_15 dell'impresa alcuno dei pagamenti pro quota dovuti, anche relativi ai lavori in variante Pt_1 ordinati dalla Committente e di conseguenza per aver illegittimamente beneficiato delle garanzie bancarie (advance bond, performance bond e maintenance bond) gravanti sulla nonché Pt_1 per non aver pagato il corrispettivo dovuto per le gru fornite dalla e per l'effetto CP_16
b) Condannare a manlevare o comunque rimborsare, in solido con Parte_5 CP_10
e il sig. , da qualsivoglia somma
[...] Controparte_17 Persona_4 Pt_1 5
questi dovesse esser tenuto a pagare a , fatto salvo quanto specificato sub Controparte_18
1 della parte in “Diritto”;
c) Condannare alla rendicontazione ed al pagamento, in solido con Parte_5 Per_4 di complessivi J.D. 777.136,68 (quale quota parte di ) pari ad € 924.003,28, per:
[...] Pt_1 macchinari (J.D. 28.100,00), spese varie (J.D. 34.175,84), spese bancarie (J.D.183.292,72) spese generali (J.D. 97.818,12) e mancati utili (J.D. 433.750,00), il tutto oltre interessi e spese come indicati nella CTP in atti;
II. Con riferimento a : Persona_4
a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'amministratore della Pt_5
, per aver, in accordo con e contribuito ad escludere la
[...] CP_10 Controparte_7
dal rapporto con detti soggetti, nonché dalla ripartizione degli incassi pro quota dovuti in Pt_1 ragione del contratto di J.V. e delle prestazioni svolte nell'ambito del predetto contratto di appalto
e per l'effetto:
b) Condannare in solido con e, come Persona_4 Controparte_10 Controparte_7 sopra detto, a manlevare o comunque rimborsare da qualsivoglia somma questi CP_13 Pt_1 dovesse esser tenuto a pagare a , fatto salvo quanto specificato sub 1 della Controparte_18 parte in “Diritto”;
c) Condannare , in solido con la al pagamento di J.D. 777.136,68, pari Persona_4 Parte_5 ad € 924.003,28 oltre interessi e spese, per le causali sopra indicate sub I c), (e nella CTP in atti);
III. Con riferimento alla Controparte_2
a) Accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della per aver CP_1 illegittimamente ed intenzionalmente escluso la dalla gestione contabile nel rapporto Pt_1 bancario con la , dove sono confluiti i pagamenti relativi al contratto di Controparte_19 appalto tra la detta J.V. e e, di conseguenza, per aver illegittimamente Controparte_17 preteso dalla e dalla la controgaranzia di maintenance;
Pt_1 Controparte_8
e per l'effetto:
b) Dichiarare la nullità e comunque l'inefficacia della detta garanzia di maintenance;
c) Condannare in solido -in parte qua- con , al risarcimento del Controparte_10 CP_13 danno nella misura di € 391.572,76, oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981, oltre €
114.578,72, oltre interessi dalla data dell'inopinato rilascio della maintenance, avvenuto in data
6.6.1985, per quanto dedotto sub 3.1. e 3.2., nonché al rimborso di commissioni e spese bancarie;
IV. Con riferimento a : Controparte_1
a) Accertare l'inadempimento contrattuale della (oggi Controparte_11
) per non aver prestato assistenza finanziaria alla impresa e Controparte_1 Pt_1 6
per aver illegittimamente rilasciato la controgaranzia di maintenance di cui sopra, per le motivazioni di cui sub 4; per l'effetto:
b) Condannare , in solido -in parte qua- con , al risarcimento Controparte_1 CP_13 del danno quantificato in € 260.322,75, oltre interessi decorrenti dal giugno 1985 o del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia;
V. Con riferimento a : Controparte_20
a) accertare che l'Istituto, in ragione della polizza n. P/047579/II°, è tenuto al pagamento, in favore di , dell'importo che si ritiene di limitare a corrispondenti ad € Pt_1 Parte_6
136.391,04, oltre interessi dalla domanda nonché agli interessi e delle spese delle garanzie di performance ed advance, condannando conseguente al pagamento, in favore di , del CP_3 Pt_1 corrispondente importo o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. in ogni caso
Con vittoria di compensi e spese del giudizio
In via istruttoria
Si reitera sin d'ora la richiesta di disporre la prosecuzione della CTU già ammessa in primo grado, ma mai portata a termine, ed in particolare, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte
d'Appello di Roma n. 2392/2020 sui seguenti quesiti (udienza del 16.3.2006):
1) Dica il CTU, letti gli atti di causa, ed eseguito ogni opportuno accertamento, se il contratto tra le parti sia stato esattamente adempiuto e se l'eventuale inadempimento abbia prodotto conseguenze, determinandone l'entità;
2) Specifichi in particolare se l'interruzione dei lavori risulti giustificata a termini di contratto;
3) Determini altresì l'ammontare delle opere di sbancamento, delle fondazioni, dei plinti e dell'insieme delle opere realizzate a sostegno del grattacielo, inclusi i costi per la collocazione delle gru;
4) Determini altresì gli esborsi effettuati dalla ai fini dell'esecuzione del contratto, Pt_1 avvalendosi, se del caso, dell'ausilio di un tecnico contabile.”
Per quanto qui non riportato, si richiama la comparsa in riassunzione, con cui Parte_1 esponeva che, con atto notificato il 9.2.1988, introduttivo della causa civile iscritta al n. 3793-1988
R.G., lo aveva citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la Controparte_21 condanna al pagamento di lire 750.000.000 (pari a € 387.342,67), a titolo risarcitorio per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto stipulato l'1.11.1979, per la “costruzione del complesso residenziale, commerciale e uffici -inclusa la costruzione della torre grattacielo- del
Comprehensive Commercial Center di in Giordania;
CP_2 7
che egli si era costituito e aveva esposto come segue “La vicenda occorsa in : CP_2
“• In data 25.7.1978, la e la Parte_3 Controparte_22
- stipulavano un contratto di finalizzato alla partecipazione alla gara
[...] CP_15
d'appalto indetta da Jordan Real Estate Establishment Co. per la costruzione del Comprehensive
Commercial Center Tower Building in (doc. n. 1); CP_2
• In ragione delle specifiche competenze delle Parti, per quanto qui interessa, veniva pattuito che
si sarebbe occupato della selezione di qualificate società straniere per le forniture e della Pt_1 selezione ed assunzione di personale tecnico qualificato per l'assolvimento delle responsabilità tecniche (addendum in calce al contratto). La ripartizione degli utili/perdite veniva fissata nella quota del 25% per ed in quella del 75% per (art. 3). Le Parti stabilivano altresì Pt_1 CP_13 che “le decisioni di direzione generale in campo finanziario, amministrativo, contrattuale e legale” sarebbero state assunte da un Consiglio di Amministrazione composto da rappresentanti di entrambi i membri della e che le delibere concernenti pagamenti a terzi e spese CP_15 imprevedibili eccedenti i 10.000 JD avrebbero dovuto essere assunte all'unanimità (art. 9);
• Ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a stringenti requisiti tecnici, la Committente aveva richiesto anche garanzie di natura finanziaria -quali l'advance payment bond, e cioè una garanzia sull'“anticipazione” da questa versata agli appaltatori che avrebbe dovuto poi essere via via ridotta con la progressione delle lavorazioni (dal 4° al 24° SAL, art. 5b contratto di appalto doc. n.
2), e il performance payment bond- tutte pedissequamente rilasciate da e Controparte_2 garantite, per il “socio” , da e controgarantite Parte_3 Controparte_8 da . Ed infatti, CO stipulava con la la ZA n. P04759/II, a copertura dei CP_3 CP_3 seguenti rischi: a) mancata riscossione di crediti a per l'importo di JD 300.000; b) Pt_7 escussione di fideiussioni, mancata ritardata restituzione di cauzioni, depositi, anticipazioni trattenute a garanzia per “buona esecuzione” (performance) per l'importo di J.D. 250.000 c) escussione di fideiussioni/mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi, anticipazioni, trattenute a garanzia per “anticipi ricevuti” (advance) per l'importo di J.D. 135.00 (doc. n. 3);
• In data 28.1.1979, la –aggiudicatasi l'appalto- sottoscriveva quindi il contratto con CP_15
che, più in particolare, aveva ad oggetto la costruzione di locali commerciali, Controparte_7 uffici, residenze, albergo e una torre grattacielo di 130 mt, per una complessiva superficie di 7.000 mq ed un corrispettivo fissato -ma poi modificato, a seguito delle variazioni in corso d'opera- in circa 5.500.000 JD pari ad oltre 6 milioni di euro (doc. n. 2).
• La , dunque, nella persona dell'amministratore apriva presso la CP_13 Persona_4 [...]
con la quale il partner giordano intratteneva rapporti da tempo, un conto corrente su CP_2 8
cui avrebbero dovuto essere accreditati tutti i proventi dell'appalto. Su tale conto corrente confluirono, pertanto, l'“anticipazione” ed i Sal relativi alle lavorazioni via via eseguite;
• Una volta eseguite le lavorazioni preliminari da parte di , si rese necessaria la fornitura Pt_1 di ulteriori macchinari e materiali di cantiere, talché l'esponente –come da ripartizione delle competenze contrattualmente stabilita- selezionò, per tale fornitura, la società CP_16
Con contratto dell'1.11.1979, pertanto, sulla condivisa premessa della esistenza di tale contratto di appalto, quest'ultima si impegnava a fornire -in estrema sintesi e per quanto qui interessa- i) tre gru, una blocchiera automatica semovente, due cesoie piegatrici per tondini di ferro, uno stampo per blocchi e 10.000 mq di ponteggio prefabbricato oltre ii) unità di personale specializzato, progetto ed istruzioni per montaggio delle attrezzature fornite, parti di ricambio e spedizione dei macchinari. Per quanto qui interessa, il prezzo stabilito per la fornitura sub i) era fissato in Lire
116.000.000 (doc. n. 4). provvedeva immediatamente all'invio di una parte della CP_16 fornitura -le tre gru- ed il mese successivo le Parti sottoscrivevano un addendum integrativo con cui, in sintesi, individuavano in Lire 78.000.000 il prezzo della parziale fornitura sino a quel momento inviata in cantiere;
contestualmente, si obbligava a dare alla Pt_1 Controparte_8
istruzioni per il versamento di tale importo a da effettuare solo una
[...] CP_16 volta ricevuto il corrispondente accredito da parte di l'Istituto arabo aveva Controparte_2 infatti garantito, mediante lettera di credito, il pagamento di esso, che era infatti dovuto dalla
[...]
(e non da ) (doc. nn. 5 e 6); CP_15 Pt_1
• CO proseguiva nel frattempo le lavorazioni nel cantiere, avvedendosi poco dopo, tuttavia, di crescenti “anomalie” nella gestione del conto corrente (e del denaro ivi versato dalla Committente)
e anche nella gestione stessa del cantiere. In particolare, la , e con essa la CP_13 CP_2
non versavano a la quota dovuta degli importi via via versati dalla in conto
[...] Pt_1 CP_7
SAL, effettuavano pagamenti per importi rilevanti a terzi soggetti giordani senza alcun titolo, effettuavano pagamenti alla ed a (fratello Parte_8 Persona_5 dell'amministratore ) per pretese mediazioni fino a giungere alla completa esclusione di CP_13
nella gestione del conto corrente (doc. n. 7, 8, 9 e 10). La fornitura di non Pt_1 CP_16 veniva invece pagata….
Nel cantiere, peraltro, procedeva progressivamente con attività vessatorie limitative delle CP_13 attività edili di , non pagava i tecnici e gli specialisti italiani, fino ad arrivare alla Pt_1 completa estromissione, nel marzo del 1981, dal cantiere di tutto il personale italiano e della
stessa (doc. nn. 7, 9 e 11); Pt_1
• nelle more, non solo -come detto- celava progressivamente a i CP_2 CP_2 Pt_1 movimenti bancari consentendo poi le condotte distrattive poste in essere da , ma annullava CP_13 9
altresì inopinatamente la lettera di credito emessa per garantire il pagamento della fornitura a
(doc. n. 12). Nelle more dei gravissimi inadempimenti contrattuali descritti, peraltro, la CP_16
era rimasta obbligata nei confronti della per le controgaranzie Pt_1 Controparte_2 bancarie originariamente rilasciate e, una volta ultimati i lavori, la pretese –da parte CP_23
Cont di minacciando addirittura l'escussione delle precedenti garanzie- l'emissione della ulteriore controgaranzia di maintenance bond (e successivi rinnovi), pur essendo stata la Pt_1 estromessa dal cantiere dopo meno di due anni dall'inizio delle lavorazioni -durate però oltre 6 anni- (e non pagata)….! (doc. nn. 13 e 14).
• A seguito del tentativo (fallito) di chiarire e risolvere bonariamente le “problematiche” intervenute nel detto rapporto, la , nel 1982, si vedeva costretta a presentare istanza di Pt_1 arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, come previsto dall'art. 17 del contratto di (doc. n. 15). ometteva però il pagamento della quota -di propria CP_15 CP_13 competenza- del deposito richiesto per il funzionamento del collegio arbitrale, talchè, il 17.7.1984 il procedimento, nell'impossibilità di proseguire, veniva dichiarato estinto (doc. n. 15).
• I lavori nel cantiere venivano poi proseguiti, in assenza della , sino alla consegna Pt_1 dell'opera, avvenuta il 27.5.1985.”
Nella causa civile iscritta al n. 3793-1988 R.G., invocato il rigetto della domanda di parte attrice,
aveva conseguito l'autorizzazione a chiamare in causa la società con cui aveva Parte_1
CP_ costituito la joint venture, e il Controparte_22 soggetto designato per la direzione dei lavori , poi rinunciando alla domanda proposta Parte_9 nei loro confronti, nonché , Controparte_2 Controparte_26 Pt_8
e e “al fine di essere Persona_4 CP_27 CP_1 Controparte_8 CP_3 manlevato e/o rimborsato dalle somme che eventualmente fosse stato condannato a pagare a
e per vederli condannare, ognuno per quanto di ragione, al risarcimento dei danni per CP_16 responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, secondo i differenti titoli di responsabilità evidenziati.”
Il processo era stato interrotto tre volte: il 5.6.2003 per incorporazione della Controparte_11 in il 26.11.2007 per la dichiarazione di fallimento di
[...] Controparte_28 CP_21
il 19.12.2007 per incorporazione di in
[...] Controparte_28 Controparte_1
e, a seguito di riassunzioni, si erano costituiti , ,
[...] CP_13 Persona_4 [...]
e poi la cessionaria del suo credito, Controparte_28 Controparte_1
, e Parte_2 Controparte_2
La carenza di giurisdizione del Tribunale adito era stata eccepita dalle parti di nazionalità estera e l'istituto di credito italiano aveva negato la propria responsabilità; la consulenza tecnica d'ufficio 10
ammessa il 15.7.2005, per accertare l'apporto dell'Impresa all'adempimento Parte_1 dell'appalto e gli esborsi, non era stata svolta per lo smarrimento del fascicolo d'ufficio della causa, poi rinvenuto, per l'omessa produzione di documenti da esaminare e poiché era stata ritenuta preminente la cognizione dell'eccezione di carenza di giurisdizione, che era accolta con sentenza n.
5013-2012.
Proposto appello da , la Corte di Appello di Roma, Sezione Quarta Civile, aveva Parte_1 definito la causa civile iscritta al n. 5698/2012 R.G., pronunciando la sentenza n. 2392-2020, pubblicata il 18.5.2020, con cui aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano e, “nei limiti di cui in motivazione”, aveva rimesso gli atti al Tribunale Ordinario di Roma, con termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del processo (documento A).
Nel merito, eccepiva inadempimenti e danni causati da dal suo legale Parte_1 CP_29 rappresentante, assumendo che la propria impresa, svolte le “opere più complesse Persona_4 di progettazione, sbancamento, costruzione delle fondamenta, dei solai e delle pareti di contenimento”, era stata estromessa dal cantiere “(ad es. doc. n. 9” – lettera dell'1.9.1981 a firma dell'Ing. per “To whom it may concern”); Persona_6 Parte_10 deduceva che aveva utilizzato impropriamente i corrispettivi accreditati dalla Parte_11 committente sul conto corrente intestato alla , aperto presso e CP_15 Controparte_2 queste società, pur a seguito di rimostranze, lo avevano estromesso “dalla gestione e dal controllo del conto corrente”, gli avevano precluso di conseguire il corrispettivo nella proporzione pattuita del venticinque per cento del totale incassato, e “cospicui importi” erano stati versati “a società collegate ( ed a (fratello del proprio amministratore, per asserite Pt_8 Persona_5 Per_4 mediazioni, pretesamente a questi affidate senza alcuna autorizzazione da parte di (doc. Pt_1 nn. 7 e 8)”; eccepiva l'inadempimento di alle obbligazioni pattuite all'art. 3 del contratto di CP_13 [...] del 25.7.1978 (documento n. 1), con cui la propria partecipazione e quella della partner era CP_15 stata commisurata per oneri e guadagni, rispettivamente, al 25% e al 75%, al precitato articolo n. 9 del contratto e al successivo articolo n. 15 “(alla stregua del quale avrebbe dovuto tenere - CP_13 per conto della una serie completa di libri contabili per l'intero contratto, CP_15 correttamente ed adeguatamente riflettente la trattazione degli affari e che “-il conto della
[...]
dovrà essere aperto ad ispezioni dei Joint NTs ogni volta che sia necessario – i libri CP_15 contabili conterranno le procedure in modo tale che le parti ricevano a) trimestralmente alcune copie ed estratti di conti ed altri documenti;
b) quando sia necessario o quando essi lo possano ragionevolmente richiedere”)”. 11
lamentava l'omesso pagamento, da parte di del corrispettivo dovuto Parte_1 Parte_11
“per le prestazioni dalla stessa eseguite nel cantiere di e non [aveva] mai neppure CP_2 specificamente contestato o 'giustificato' i gravissimi inadempimenti contrattuali evidenziati dall'esponente” e tale società, eccepita la carenza di giurisdizione, si era limitata a esporre di aver garantito il pagamento della fornitura di una gru effettuata da , mediante CP_16 CP_2
e a sostenere che l'esponente aveva abbandonato il cantiere volontariamente;
[...] assumeva di aver diritto a conseguire il pagamento dei seguenti importi, ciascuno indicato in valuta giordana (dinaro giordano – J.D.), in base alla relazione tecnica elaborata dal consulente di fiducia,
Dott. Ing. (documento n. 17): 433.750,00 per corrispettivi, 34.175,84 per Persona_7 rimborsi di “spese varie”, 97.818,12 per rimborsi di “spese generali”, 28.100,00 per la fornitura di
“macchinari dal medesimo forniti a beneficio delle lavorazioni de quibus”, 183.292,72 pari al beneficio delle correlative spese bancarie sostenute dall'esponente per garanzie collegate all'appalto, a eccezione di quelle riferite alla , e così fino alla Controparte_8 concorrenza di 777.136,68, pari a € 924.003,28 oltre rivalutazione e interessi, come indicato dall'ausiliario di parte.
Circa i danni lamentati nei confronti di richiamava le Controparte_2 Parte_1 suindicate pattuizioni del contratto di concluso con che aveva scelto CP_15 Parte_11 questa banca per l'apertura del conto corrente “a nome della ”, per ricevere dalla CP_15 committente l'accredito dei corrispettivi per la realizzazione dell'opera; esponeva che aveva svolto il ruolo di garante per le fideiussioni richieste alla Controparte_2
dalla committente e aveva rilasciato: CP_15
“a) la garanzia c.d. advance, cioè sull''anticipazione' versata dalla Committente per le spese CP_ iniziali sostenute dalla
b) la garanzia c.d. performance, e cioè sulla buona esecuzione dell'appalto;
c) la garanzia c.d. maintenance, volta a garantire la stabilità e il corretto funzionamento delle opere terminate”; esponeva che la propria impresa aveva eseguito le suindicate opere, l'aveva estromessa Parte_11 dal cantiere e, nel marzo 1981, l'esponente aveva riferito al suo legale rappresentante che la
[...] era venuta meno (documento n. 7); CP_15 assumeva che aveva incamerato gli importi versati dalla parte committente, aveva Parte_11 eseguito pagamenti a terzi senza l'autorizzazione dell'esponente, estromesso dal controllo del conto corrente e dalla ripartizione di corrispettivi e rimborsi, con la collaborazione di Controparte_2 come aveva esposto la società direttrice dei lavori, , nel “Final Report (ultima Parte_9 pagina)” del 20.6.1984, evidenziando l'assenza della firma di sulle ricevute di Parte_1 12
pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, opere in variazione e rimborsi, eseguiti presso la medesima banca (documento n. 16).
L'attore aggiungeva di essere rimasto obbligato con le garanzie pattuite e, ultimati i lavori commissionati, aveva preteso dalla la Controparte_2 Controparte_8 controgaranzia, pro quota, di maintenance e la sua proroga, prospettando l'escussione di fideiussioni scadute e non restituite, delle quali aveva chiesto l'estensione, in misura minore, per impianti “tecnici”, da escutere parte (documento n. 13); deduceva di aver diritto al risarcimento del danno causato dalla condotta di Controparte_2 nella misura di “€ 391.572,76 oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981”, pari al mancato guadagno per lavorazioni eseguite nel cantiere, “nel rilascio (illegittimamente preteso) e nella parziale escussione (altrettanto illegittima) della garanzia di ; riguardo a utili non CP_9 percepiti;
negava quanto asserito in “primo grado” da circa il proprio volontario allontanamento dal CP_13 cantiere, in cui assumeva di aver operato fino a marzo 1981, come risultava dalla consulenza del tecnico di fiducia (documento n.17, pagina n. 52), indicante utili non percepiti e determinati secondo il criterio del “valore medio delle lavorazioni svolte mensilmente sulla base del report n.
41 (ivi, all. 5), che ha determinato la data di inizio lavori al 28.3.1979, e sulla base del SAL n. 29 del 30 aprile 1982, che certifica l'esecuzione di lavori per J.D. 5.068.086 (ivi, all. 4). Svolgendo un calcolo proporzionale (cui per semplicità si rinvia, alla pag. 52) si rileva che il valore medio delle lavorazioni svolte mensilmente è di J.D. 137.488,81, talché, per lavori eseguiti in due anni (marzo
1979 - marzo 1981), il CTP ha condivisibilmente determinato il valore di J.D. 3.299.731,44
(137.488,81 x 24 mesi), con una quota di utile del 10%, pari dunque a J.D. 329.973,144 (€
1.566.291,06); la quota di , pari al 25% come contrattualmente stabilito, ammonta quindi Pt_1 ad € 391.572,76 oltre interessi, quantomeno, dal marzo 1981”; deduceva che aveva agito nella consapevolezza dell'estromissione Controparte_2
C dell'esponente dalla e, dopo quattro anni, con lettera del 13.6.1985, aveva preteso dalla
[...]
e dal medesimo la controgaranzia di che era stata Controparte_8 CP_9 costituita, “in piccola parte, escussa (doc. n. 13)” e finanziata da mediante la costituzione Pt_1 del pegno di un libretto di deposito dell'importo di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67
(documento n. 18); Cont assumeva che la garanzia era stata “inopinatamente rilasciata da nel 1985 per la quota 'di competenza' di , pari a JD 96.250 ed una parte di tale garanzia venne poi inopinatamente Pt_1 escussa, per J.D. 11.250 nel febbraio 1987 (doc. n. 13)” e che andava considerato l'ulteriore credito 13
dell'importo di J.D. 96.250, pari a € 114.578,72, oltre interessi dalla data del rilascio, 6.6.1985 nei confronti di Controparte_2 lamentava danni causati per l'assunzione della funzione di controgarante, quale propria mandataria, da parte della , come confermato alle “pag. 5 e 6 comparsa di Controparte_8
Cont costituzione e risposta in primo grado”, e per le garanzie prestate da alla Controparte_2 committente “(advance, performance ed alla fine, illegittimamente, maintenance)”; esponeva che il 21.3.1979 aveva costituto a favore della il pegno Controparte_8 di un libretto di deposito dell'importo di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67 (documento n.18) e che, a differenza delle garanzie di advance e performance, era stata indebitamente escussa la garanzia di maintenance per circa 11.000 JD (documento n. 13); che la non aveva adempiuto le obbligazioni contrattuali, avendo Controparte_8 rilasciato l'ulteriore garanzia di maintenance a spese dell'esponente, nella consapevolezza delle condotte dei soggetti esteri a suo danno e dell'illiceità delle pretese della committente e di
[...]
CP_2 deduceva che ciò risultava dalla propria comunicazione inviata il 20.5.1985 a e, per CP_3
Contr conoscenza, a (documento n. 19), che, per evitare escussioni e non compromettere il prestigio internazionale, non si era opposta “alle (pur illegittime) pretese della ”, mentre era noto che il CP_2 rapporto di mandato tra beneficiario e istituto garante comportava obblighi di protezione a carico del secondo, tenuto a opporre l'exceptio doli, in ipotesi di escussione pretestuosa. Contr Circa l'entità del danno risentito per la condotta di , indicava l'importo del Parte_1 pegno di lire 504.054.980, pari a € 260.322,67, oltre interessi dal 1985, e assumeva che gli importi delle garanzie di advance e di performance, rispettivamente, pari a J.D.135.000 e a J.D. 250.000 presumibilmente erano confluiti nel predetto libretto di pegno, non essendo state escusse, a differenza della garanzia di manteinance, escussa per 11.000 J.D.; chiedeva la liquidazione equitativa del risarcimento del danno in € 100.000 o nella misura ritenuta dovuta e pari all'importo di cui al libretto di pegno, dedotte le commissioni per il rilascio delle garanzie di advance e performance, ma non della garanzia di maintenance, non dovuta.
esponeva che, con la polizza n. P/047579/II° di era stato garantito dal Parte_1 CP_3 rischio di cui all'art. 3D per “escussione di fideiussioni, di mancata o ritardata restituzione…di cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di…esecuzione dei lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale” e per “buona esecuzione” (performance), nell'importo 14
garantito di J.D. 187.500, quanto per “anticipi ricevuti” (advance), nell'importo garantito di J.D.
114.750.”
Aggiungeva che non gli era stato restituito alcun importo per la garanzia di advance, mentre quella di performance era stata impropriamente trasformata in garanzia di maintenance, prorogata al 1987 ed escussa “per la minor quota di J.D. 11.250”.
Esponeva, infine, che era stata informata della nota vicenda in anche con CP_3 CP_2 comunicazione del 28.9.1981, con cui era stato annunciato l'avvio del procedimento di arbitrato presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, di cui la destinataria aveva chiesto notizie nel 1984 (documenti n. 21 e 22) ed era tenuta a rifondere all'esponente l'importo di J.D. 114.750, corrispondenti ad €136.391,04, oltre interessi dalla domanda e imprecisate spese delle garanzie di performance e advance.
La causa, assegnata alla Decima Sezione Civile, era rimessa al Presidente del Tribunale e assegnata alla Terza Sezione Civile, con decreto in data 14.10.2020.
In data 22.12.2020, si costituiva in giudizio (già Controparte_1 [...]
e poi , che, richiamate le difese Controparte_11 Controparte_30 già svolte, contestata la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via istruttoria, respingere le istanze istruttorie attoree;
nel merito, respingere tutte le domande nei confronti della
[...]
. Controparte_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari, IVA e CPA del giudizio.”
In particolare, MPS S.p.a. eccepiva il giudicato circa la domanda risarcitoria per il rilascio della garanzia di maintenance asseritamente non autorizzato, in base alla sentenza n. 5013-2012, il
Tribunale di Roma, Sezione Dodicesima Civile, con cui questa domanda era stata respinta, con statuizione non riformata dalla Corte di Appello di Roma, Sezione Quarta Civile, con sentenza n.
2392 del 18.5.2020, rimasta esente da ulteriore impugnazione (documenti n. 2 e 3); eccepiva l'infondatezza della stessa domanda, stante l'autorizzazione resa da con Parte_1
Contr nota del 20.5.1985, indirizzata a e a , recante il testo: “il committente… e per esso CP_3 la ha intimato alla la costituzione di un “Maintenance Controparte_2 Controparte_8
Bond”… è nostro dovere quindi chiedervi di autorizzare la a Controparte_8 rilasciare la polizza in questione…” ; evidenziava che, nelle conclusioni precisate all'udienza del 27.10.2011 nella causa n. 3793/1988
R.G. e nella conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello (n. 5698/2012 R.G.), Pt_1 non aveva lamentato alcun danno e aveva affermato che la controgaranzia di “è stata CP_9 restituita dalla committente… nel 1985”, senza averne indicato l'escussione, mai avvenuta;
15
eccepiva l'omessa riproposizione della domanda di risarcimento dei danni “asseritamente derivanti dall''aver preteso e ottenuto il pagamento dalla CO di commissioni, competenze e spese per detta controgaranzia' [di maintenance]”; eccepiva la novità e inammissibilità della questione concernente la presunta mancata restituzione della garanzia pignoratizia collegata al rilascio di controgaranzie, proposta da , per la prima Pt_1 volta, con l'atto di citazione in appello, per la quale l'esponente non aveva accettato il contraddittorio (cfr. comparsa di risposta, pag. 6); deduceva di aver instaurato con un autonomo contratto di garanzia, svincolato dal contratto Pt_1 di appalto, con cui aveva controgarantito l'impegno assunto da verso la parte Controparte_2 committente, e negava di essersi obbligata a fornirgli assistenza finanziaria;
contestava la sussistenza di responsabilità contrattuale, stante la natura autonoma delle garanzie, e dell'obbligo risarcitorio fatto valere, “tanto più a fronte della modificazione della domanda risarcitoria che introduce un nuovo petitum ed un nuovo thema decidendum conseguenti ai fatti posti a sostegno della nuova pretesa, ciò che non è e non può essere consentito nella presente causa.”
A norma dell'art. 168 bis, comma IV, c.p.c., la prima udienza era differita al 19.1.2021.
In data 16.1.2021, si costituiva in giudizio, eccepiva la prescrizione del diritto Controparte_2 azionato, per decorso dei termini di prescrizione quinquennale e decennale, e proponeva la domanda:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, in via istruttoria, respingere tutte le domande formulate nei confronti di in quanto prescritte e, Controparte_2 comunque, manifestamente infondate in fatto e diritto per le ragioni tutte esposte in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.”
La parte convenuta così riepilogava la vicenda di fatto:
“Il tutto ha inizio nel 1978 allorché la J.R.E.E.Co. Jordan Real Estate Etablishment Co. Ltd di
(di seguito anche solo “J.R.E.E.Co.”) ha indetto un concorso internazionale per la CP_2 progettazione del complesso commerciale Building Tower in MM (Giordania).
La progettazione fu aggiudicata alla “Gei-Marjeco” che assunse anche la Direzione dei Lavori per conto della Committente.
La J.R.E.E.Co. ha indetto dunque la gara d'appalto internazionale per la costruzione della Torre, poi aggiudicata alla Joint NT CO - CO (75% per ed il 25% per Impresa CP_13
CO – Ing. IO CO).”
La parte convenuta deduceva che aveva “denunciato violazioni contrattuali ed Pt_1 inadempienze concernenti esclusivamente gli obblighi del suo partner ”, che sarebbero CP_13 16
culminati nella sua estromissione dalla , ed evidenziava la propria estraneità a questi CP_15 rapporti;
eccepiva il difetto di prova dell'addebito indicato nell'aver “permesso/consentito alla di CP_13
C prelevare somme versate alla dalla committente a titolo di “advance payment” senza di questo dare riscontro al partner ”[…] “dette somme sarebbero poi state usate dalla per Pt_1 CP_13 rientrare in alcuni finanziamenti-linee di credito, concessi dalla a società del Controparte_2
Gruppo Hajjar”; eccepiva la genericità della domanda avversaria, ritenuta di natura extracontrattuale, in difetto dell'indicazione di pattuizioni o norme di regolamentazione dell'operatività del conto corrente C intestato alla e limitata all'affermato concorso dell'esponente con nell'impedire a CP_13
di beneficiare delle somme versate in favore della stessa, arrivando alla sua estromissione Pt_1 da questo ambito, con l'ausilio di e rispettivamente, fornitrice di parte di Pt_8 Persona_5 materiali e attrezzature del Cantiere Torre e legale di e procuratore di;
Pt_8 CP_13 eccepiva il decorso del termine quinquennale di prescrizione a norma dell'art. 2947 c.c., stante l'avvio del giudizio “certamente dopo il quinquennio dall'avveramento dei fatti e delle circostanze oggetto di causa (1978-1980/1988- 2010)” e, in ipotesi di responsabilità contrattuale, eccepiva il decorso dell'ordinario termine decennale di prescrizione, essendo stata evocata in giudizio nel 2010
e il difetto di allegazione e prova di alcun atto interruttivo della prescrizione dall'inadempienza
, al cui rapporto contrattuale l'esponente era estranea;
Controparte_31 esponeva che il contratto di appalto era stato stipulato l'1.11.1979 da e , Parte_1 CP_16 il cui accertamento reso dal Tribunale di Roma con sentenza n. 5013-2012 era rimasto esente da impugnazione;
affermava la propria completa estraneità al rapporto intercorso tra e e Pt_1 CP_16 contestava la fondatezza dell'indimostrata domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale.
Riguardo alla misura del risarcimento richiesto, come l'altro istituto di credito, Controparte_2 evidenziava che nelle conclusioni precisate all'udienza del 27.10.2011 nella causa civile n.
3793/1988 R.G. e con l'atto di citazione in appello (n. 5698/2012 R.G.), aveva Parte_1 richiesto di dare atto che la controgaranzia di maintenance “è stata restituita dalla committente… nel 1985” senza escussione e conseguente danno, mentre nell'atto di riassunzione del processo aveva sostenuto, ma non provato, che “la maintenance risulta essere stata escussa nella minor somma di 11.000 J.D. circa”.
Con decreto del 18.2.2021, la presente causa era riassegnata alla Sezione Decima Civile e il successivo giorno 22 a questo Giudice.
Con decreto reso il 23.2.2021, era fissata l'udienza del 23.4.2021. 17
Con ordinanza del 18.1.2022, era autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
che, citata con atto notificato l'11.5.2022 e si costituiva in data 27.7.2022 e, contestata la CP_3 ritualità e la fondatezza della domanda avversaria e chiedeva:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione domanda disattese, respingere e rigettare ogni domanda avanzata contro perché prescritta, inammissibile e/o CP_3 improcedibile, nulla e comunque infondata in fatto e in diritto, condannando l'ing. Parte_1 ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della medesima di una somma da liquidarsi in CP_3 via equitativa, anche ai sensi dell'ultimo comma della citata norma.”
In particolare, esponeva che era stata costituita in società per azioni nel 2004, ai sensi CP_3 del D.L. 269/2003, convertito con L. 326/2003, sicché, da allora, non era rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
eccepiva l'omessa citazione per chiamata nella causa n. 3793-1988 R.G., il cui atto introduttivo non era stato notificato nel 2007 presso la sede legale, ma presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e irritualmente la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza 2392/2020, aveva affermato: “l'atto di chiamata in causa risulta regolarmente notificato al all'epoca Istituto Servizi Ass.vi del CP_3
Commercio Estero, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato in data 13 marzo 2007”.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione, esponeva: “
2.14. Dopo una lunga vicenda CP_3 processuale, con sentenza 5013/2012 codesto ill.mo Tribunale: (i) statuiva la propria carenza di giurisdizione quanto alle domande dispiegate contro le parti mediorientali, (i) quanto a , CP_3 riteneva non potesse essere più considerata parte del processo, non essendogli stata notificata
l'ultima riassunzione a seguito di interruzione, (iii) rigettava le domande avanzate da nei Pt_1
Cont confronti di non rivenendo responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale nella condotta della banca, (iv) accoglieva parzialmente la domanda di condannando al CP_16 Pt_1 pagamento in favore della predetta della somma di 116 milioni di Lire.
2.15. Gravata detta pronunzia innanzi alla Corte d'Appello di Roma, quest'ultima – con la sentenza supra menzionata – accoglieva parzialmente l'appello dichiarando la giurisdizione del Tribunale di
Roma innanzi al quale rimetteva le parti, ed incidenter tantum affermava che doveva CP_3 considerarsi ancora parte del giudizio.” evidenziava che, nel riassumere il giudizio, , tra l'altro, aveva ammesso CP_3 Parte_1 che le garanzie di advance e di performance non erano state escusse ee la garanzia di maintenance, non assicurata dall'esponente, era stata costituita molto tempo dopo la scadenza della polizza e, per la prima volta, aveva affermato che sarebbe stata escussa per la minor somma di circa 11.000 Co J.D. e che “ avrebbe assicurato l'eventuale escussione di e APB e, poiché all'attore (i) CP_3 18
non sarebbe mai stato restituito alcun importo relativo all'APB (?), mentre (ii) il PB sarebbe stato
“trasformato” in maintenance bond (?) prorogato al 1987 ed “escusso per la minor somma di J.D.
11250”, sarebbe tenuta a rifondere all'attore l'importo “che si limita a J.D. 114.750, CP_3 corrispondenti ad € 136.391,04, oltre interessi dalla domanda nonché agli interessi e delle spese delle garanzie di performance ed advance”.
Circa i rapporti contrattuali, esponeva che, nel 1979, e l'allora CP_3 Parte_1 [...]
(poi avevano sottoscritto una Controparte_33 CP_3 polizza, con cui erano stati assicurati alcuni rischi derivanti dall'appalto di cui in citazione ed era stata garantita “l'escussione di fideiussioni, di mancata o ritardata restituzione – anche a causa di difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero – di cauzioni, depositi o anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero, onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri, ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati, ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazioni di servizi o di esecuzione di avori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale” (art. 3, lettera D, delle condizioni generali di polizza – di seguito “GCP” - richiamato dalle condizioni particolari di polizza – di seguito “CPP” – documento n. 4); che erano stati assicurati i rischi per le fideiussioni “per buona esecuzione” (cd. garanzia di performance) e per “anticipi ricevuti” (cd garanzia di advance) e le assicurazioni erano state prestate, rispettivamente, sino alle somme massime di J.D. 187.500 e di J.D. 114.750; che, indicata la parte committente dell'appalto nella Jordan Real Estate Establishment Co. di la durata della garanzia era stata pattuita fino all'8.2.1981 per l'APB, e sino al 23 ottobre CP_2
1983 per il PB e, a norma dell'art. 2952 c.c., nella formulazione allora vigente, richiamato all'art. 22 delle condizioni generali di polizza (CGP), “tutti diritti derivanti dalla presente polizza si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto dell'Assicurato o dell'Assicuratore”. che all'art. 2 bis delle condizioni particolari di polizza (CPP) era stato pattuito: “resta espressamente convenuto fra le parti che l'efficacia della garanzia assicurativa contemplata nella presente polizza è subordinata alla presentazione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione attestante la data di incasso della quota dovuta in via anticipata”, ma l'attore non aveva allegato o provato tale dichiarazione e la polizza non era divenuta efficace;
che, in data 30.9.1982, l'esponente, vista la lettera con cui l'assicurato aveva comunicato uno slittamento della data di consegna dei lavori, aveva prorogato le fidejussioni a garanzia della buona esecuzione del contratto e degli anticipi ricevuti, rispettivamente, al 25.10.1984 e all'8.2.1983 19
(documento depositato da nei precedenti gradi e dall'esponente – documento n. 5) e, in Pt_1 mancanza di ulteriori proroghe, le garanzie non erano state escusse, né l'assicurato aveva avanzato domanda d'indennizzo nei confronti dell'esponente, che non aveva assicurato il maintenance bond, che, secondo la prospettazione dell'attore, risaliva al 1985, sarebbe scaduto il 30.9.1986
(documento n. 14 del fascicolo ) e sarebbe stato prorogato al 1987. Pt_1 eccepiva la prescrizione del diritto azionato per il decorso del termine annuale previsto CP_3 dall'art. 2952 c.c., nella formulazione vigente ratione temporis, senza denuncia di alcun sinistro, ed eccepiva il decorso del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., senza alcuna richiesta d'indennizzo o comunicazione dell'assicurato, prima dell'atto di citazione notificato l'11.5.2022; eccepiva la nullità, inammissibilità e improcedibilità della domanda avversaria, non essendo stata preceduta dalla proposizione di alcuna domanda nella causa iscritta al n. 3793-1988 R.G.
(documento n. 4 di e documento n. 6 di e in difetto Controparte_1 CP_3 dell'evocazione in giudizio con l'atto di riassunzione, essendo stata poi chiamata iussu judicis;
eccepiva che, in base alla citazione di terzo del 2007, irritualmente notificata (documento n. 7), emergeva l'omessa proposizione di alcuna domanda concernente il maintenance bond, sicché
l'esponente non accettava il contraddittorio circa l'inerente domanda proposta nel presente giudizio, nuova e inammissibile;
eccepiva la mancata proposizione di alcun motivo di appello avverso la sentenza n. 5013-2012 dell'intestato tribunale, con cui la domanda dell'attore era stata respinta e l'omessa riassunzione del giudizio nei propri confronti nel termine assegnato dalla Corte d'Appello, non sanata dall'evocazione in giudizio delle altre parti, stante la scindibilità delle domande proposte dall'attore, eccepita la nullità della domanda per difetto di causa petendi, evidenziando che la controparte non aveva enunciato le ragioni relative alla domanda di condanna proposta nei suoi confronti per garanzie non escusse e neppure assicurate, nel caso del maintenance bond, e confermava che non si era verificato alcun sinistro nei termini di polizza, dalla cui appendice del 30 settembre 1982
(documenti n. 4 e 5) risultava che oggetto di copertura erano stati il performance bond e l'advance payment bond, mentre maintenance bond era stato da solo il 6 giugno 1985 Controparte_2
(documento n. 14 del fascicolo ) dopo la fine dei lavori e dopo lo spirare della ZA, e il Pt_1 rischio della sua escussione non è mai stato assicurato dall'esponente; eccepiva l'inammissibilità per novità e l'infondatezza l'avversa tesi, non documentata, della
“trasformazione” della garanzia per PB in maintenance, che sarebbe intervenuta dopo la scadenza
(25 ottobre 1984) della garanzia prestata dall'esponente per il PB, in base a richiesta di in Pt_1 data 20.5.1985, senza alcun accordo con l'assicuratrice; 20
eccepiva l'insussistenza del sinistro da indennizzare e di alcun obbligo restitutorio in forza dell'APB, che era stato via via ridotto e poi definito a fronte del regolare avanzamento dei lavori con corrispondente maturare dei corrispettivi garantiti dall'APB, essendo stato affermato nell'atto di riassunzione (pag. 15) che “quanto all'advance (J.D. 135.000) tale controgaranzia è stata Cont legittimamente rilasciata da e gli importi versati dalla Committente a titolo di anticipazione spese sono stati restituiti nel corso dei primi stati di avanzamento dei lavori tanto che la corrispondente garanzia, che avrebbe dovuto esser parimenti via via diminuita, è stata “chiusa” nel marzo del 1981 (cfr. doc. 16)”; eccepiva il difetto di prova circa la regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto
“con conseguente venir meno del corrispondente bond (che è stato “chiuso”, per citare l'attore), e con esso dell'assicurazione prestata da , per cessazione del rischio assicurato”; CP_3 in subordine, ribadiva che la pretesa parziale escussione (per 11.000 J.D. circa) del predetto ultimo bond, dedotta solo in riassunzione, era inammissibile per la sua novità, mentre nell'atto di appello aveva affermato che la controgaranzia del maintenance bond fosse stata estinta senza Pt_1 alcuna escussione;
eccepiva la mancata deduzione dei fatti costitutivi della domanda di pagamento di € 136.391,04, osservando che “Le ulteriori – e parimenti temerarie – domande avanzate contro nel giudizio CP_3
N.R.G. 3793/1988 sono state espressamente rinunziate dall'attore, che nelle conclusioni rassegnate nel presente giudizio expressis verbis “limita” (ma si veda supra, secondo motivo, par.
2.6. e segg.) la sua domanda contro alla predetta somma di € 136.391,04.” CP_3 chiedeva la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. CP_3
Con la sentenza n. 5013-2012, questo Tribunale ha dato atto che è stato “Ammesso ed espletato
l'interrogatorio formale del ricorrente in riassunzione Ing. e dichiarata la stessa Parte_1 parte decaduta dalla prova orale dedotta (v. ordinanza riservata depositata il 31.5.2011) per mancata indicazione – entro il termine assegnato - dei testimoni che avrebbero dovuto deporre”.
Concessi termini ex art. 184 c.p.c., prodotta documentazione, svolta consulenza tecnica d'ufficio per conseguire la traduzione in lingua italiana dei documenti espressi in altri idiomi, è stata superata l'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio formulata da mediante Controparte_2 rinnovazione delle operazioni peritali e deposito della relazione tecnica d'ufficio in data 30.5.2025.
Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 6.6.2025, con l'assegnazione del termine di complessivi sessanta giorni a norma dell'art. 190 c.p.c.
La presente sentenza è pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, come disposto dagli artt. 132 e segg. del Decreto Legislativo 19.2.1998, n. 51 e s.m.i. e statuito con la sentenza n. 21
5013/2012 resa nel corso del giudizio, passata in giudicato, essendo rimasta esente da impugnazione al riguardo.
Si premette che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 13533 del 30.10.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 549956; conf. Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 13925 del 25.9.2002; Sez. 3, sentenza n. 2647 del 21.2.2003; Sez. 3, sentenza n. 20073 del 8.10.2004; Sez. 3, sentenza n. 8615 del 12.4.2006; Sez. 1, sentenza n. 1743 del 26.1.2007; Sez.
2, sentenza n. 26953 del 11.11.2008; Sez. 1, sentenza n. 15677 del 3.7.2009; Sezione 2, sentenza n.
936 del 20.1.2010; Sez. 1, sentenza n. 15659 del 15.7.2011; Sez. 3, sentenza n. 826 del 20.1.2015;
16952/2016; 13685/2019; Sez. 2, ordinanza n. 1080 del 20.1.2020).
In tema di responsabilità contrattuale, come extracontrattuale, grava sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza del danno del quale domanda la riparazione. Detta prova costituisce il presupposto indispensabile anche per poter procedere a liquidazioni di tipo equitativo (cfr. Cass. civ. n. 7093-2001, n. 9835-1996, n. 11968-2013, n. 8758-2025) e presuppone la descrizione e specificazione, in modo dettagliato, degli elementi della dedotta responsabilità extracontrattuale, ambito nel quale, tra l'altro, grava su chi agisce l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi (fatto illecito, elemento soggettivo, danno e nesso di causalità).
ha prodotto, in sede di riassunzione del giudizio, i documenti così elencati: Parte_1
“1) NT Joint NT CO-CO;
2) NT di appalto;
3) ZA CE con specifica degli importi delle garanzie di performance e advance;
4) NT CO – ; CP_16
5) Addendum contratto CO - Generedile;
6) Lettera garanzia Controparte_2
7) Comunicazioni CO – marzo 1980 e 1981 Per_4
8) Fatture “consulenza” Pt_8
9) Comunicazione 1.9.1981; Parte_9
10) Report riunione aprile 1981; CP_15
11) Comunicazione 21.2.1985; Parte_9
12) Annullamento lettera di credito Controparte_2
13) Richieste garanzia maintenance, estensione e parziale escussione della Controparte_2 stessa;
14) Comunicazione RO – ; Controparte_7
15) Documentazione arbitrato;
16) Final Report Gei Marjeco;
17) Consulenza Tecnica di parte;
Contr
18) – ; Testimone_1
19) Comunicazione – CE 20.5.1985; Pt_1 22
Contr
20) Garanzia Performance
21) Comunicazione CO – CE 28.9.81;
22) Comunicazione CE - CO 4.9.84”.
L'attore ha prodotto i propri fascicoli delle precedenti fasi processuali, contenenti documentazione in forma cartacea, che è stata esaminata per la traduzione dei relativi testi in lingua italiana, dal consulente tecnico d'ufficio, il cui svolgimento dell'incarico e la cui formulazione delle conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto correttamente motivate e immuni da vizi logici ed errori di fatto, anche in relazione all'interlocuzione con le parti e si richiama il contenuto della relazione tecnica d'ufficio, anche circa l'indicazione dei documenti esaminati (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del
7.11.2016).
L'attore non ha avanzato alcuna domanda nei confronti del committente l'appalto indicato in citazione e ha abbandonato la domanda proposta nei confronti dell'altra partecipante alla
[...]
, la cognizione della domanda in esame presuppone l'accertamento incidentale CP_15 Parte_11 dell'adempimento delle obbligazioni assunte da con il contratto di appalto mediante Parte_1 la . CP_15
La prova dei fatti costitutivi della sua domanda non è stata fornita, non potendo essere considerata tale la consulenza di parte (documento n. 17), che è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi,
Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1614 del 19.1.2022).
Nella presente fase del processo, è stata implicitamente revocata l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, richiesta dall'attore con le conclusioni precisate in vista dell'udienza del 6.6.2025, circa il quesito formulato nella causa definita con la declinatoria di giurisdizione, in base al principio secondo cui: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass., Sez. 6-1, ordinanza n. 30218 del 15.12.2017, ivi, Rv.
647288-01; conf. Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 3130 del 8.2.2011; Cass., Sez.
6-1 civ., ordinanza n.
30218 del 15.12.2017; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 10373 del 12.4.2019). 23
Si richiama il precitato testo delle conclusioni precisate dall'attore, in vista dell'udienza del
6.6.2025, nei confronti di la cui eccezione di prescrizione del diritto azionato è Controparte_2 fondata, essendo decorsi i termini di durata quinquennale e decennale, in relazione, rispettivamente, alla domanda per risarcimento del danno extracontrattuale e contrattuale (artt. 2947, comma 1°, c.c.
e art. 2946 c.c.), poiché l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo, rivolta a tale banca, è stato inoltrato il 22.1.1988 per la notificazione presso l'Ambasciata d'Italia in Giordania, reca l'avviso di spedizione postale, ma è privo di alcun avviso di ricevimento da parte di questo Ente e della destinataria né è stato prodotto alcun altro atto interruttivo dei termini di Controparte_2 prescrizione.
Si osserva, inoltre, che ha negato di aver instaurato alcun rapporto contrattuale Controparte_2 con e, al riguardo, si ravvisa l'assoluto difetto di allegazione e prova dei fatti Parte_1 costitutivi della domanda risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, per lesione di alcun diritto di credito.
Non trova applicazione il criterio previsto dal vigente art. 115 c.p.c., affermato, in precedenza, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., S.U., 23 gennaio 2002, n. 761), è regolato in base alla non contestazione dei fatti indicati da una parte, tali da renderli non necessitanti di prova e va considerato il principio secondo cui: “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 3576 del 13.2.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
625006-01; conf. Cass., Sez. 3 civ. sentenza n. 14652 del 18.7.2016; Cass. Sez. L, ordinanza n. 87 del 4.1.2019; Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 18074 del 31.8.2020; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n.
12064 del 8.5.2023); inoltre, è noto che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni, non i documenti prodotti, se non con riguardo alla loro provenienza, e tanto meno la valenza probatoria degli stessi, la cui valutazione, circa i fatti contestati, è riservata al giudice (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 6606 del 6.4.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 12748 del 21.6.2016; Cass. Sez. 3 civ., sentenza n. 22055 del 22.9.2017; Cass. Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 3306 del 11.2.2020).
Nella presene causa, non ha allegato e provato i fatti costitutivi della domanda per il Parte_1 risarcimento, di natura contrattuale ed extracontrattuale, proposta nei confronti di questo istituto di credito;
l'attore ha omesso la necessaria produzione per la cognizione della domanda de qua, non essendo in atti il contratto di apertura del conto corrente bancario indicato dall'attore, che sarebbe C stato aperto da presso la , né i relativi estratti conto periodici, Parte_11 Controparte_34
e non ha formulato alcuna istanza di acquisizione dell'inerente documentazione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., e le conclusioni precisate in vista dell'udienza del 6.6.2025 non contengono alcuna
(reiterata) istanza istruttoria. 24
Si richiama il precitato testo delle conclusioni precisate dall'attore, in vista dell'udienza del
6.6.2025, nei confronti di che ha prodotto le sentenze n. Controparte_1
5013-2012 resa da questo Tribunale e la relativa sentenza di appello n. 2392-2020 resa dalla Corte di Appello di Roma, avverso la quale l'attore non ha proposto ricorso per cassazione, in base alle quali ha formulato l'eccezione di giudicato.
La domanda indicata al paragrafo a) delle sue conclusioni è stata respinta da questo Tribunale con la sentenza n. 5013-2012, va accolta l'eccezione di giudicato proposta dall'istituto di credito convenuto, poiché, al riguardo, la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2392-2020 non ha riformato la pronuncia di primo grado, né l'odierno attore ha proposto ricorso per cassazione.
Con la sentenza n. 5013-2012, il Tribunale di Roma ha statuito:
“Le domande, peraltro, sono infondate e devono essere respinte.
L'I. ha domandato (v. conclusioni formulate all'udienza del 27.10.2011) che la Pt_1 [...]
per successione a e a per intervenute Controparte_1 CP_28 Controparte_8 incorporazioni fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 100.000,00 in via equitativa, per mancata assistenza finanziaria della nelle Controparte_8 attività edificatorie del Centro Commerciale di e per il rilascio inautorizzato di CP_2 controgaranzie di maintenance alla e per aver preteso ed ottenuto il Controparte_2 pagamento dalla di commissioni, competenze e spese per detta controgaranzia. Pt_1
Fin dalla prima costituzione, la aveva respinto le avverse Controparte_8 pretese, sostenendo che il rapporto giuridico intercorrente fra la e la era Parte_3 CP_1 un autonomo contratto di garanzia completamente svincolato dal contratto di appalto con il quale CP_3 era stato controgarantito l'impegno assunto dalla verso il committente CP_2 CP_2
C ed a favore della appaltatrice;
che l'oggetto garanzia consisteva nella eventuale restituzione C degli acconti ricevuti dalla .
In buona sostanza, come è prassi soprattutto nei contratti di appalto per prestazioni da eseguirsi all'estero - per i quali la committente versa al momento della stipula del contratto un congruo acconto - la ditta appaltatrice deve fornire una corrispondente garanzia dell'adempimento delle proprie prestazioni.
Nel caso in esame tale garanzia era stata fornita dalla e doveva essere Controparte_2 progressivamente ridotta man mano che venivano approvati gli stati di avanzamento;
correlativamente, su richiesta della - nei limiti del 25% di partecipazione Controparte_36
C alla - ha fornito alla banca giordana una controgaranzia a sua volta garantita attraverso la costituzione in pegno del libretto di risparmio al portatore intestato a recante un Parte_1 saldo, alla data del 16.10.1978, di £ 210.000.000. (v. doc. 10 fase. . Pt_1 25
Le pretese vantate dalla nelle conclusioni cristallizzate all'udienza del 27.10.2011 Parte_3 sono dunque riconducibili ad una responsabilità extracontrattuale della responsabilità che, CP_1 invero, non è dato rilevare.
Dalla documentazione prodotta, infatti, si evince che la si è Controparte_8 impegnata a prestare la garanzia pattuita a semplice richiesta della garantita;
che CP_1
l' non ha mai comunicato impedimenti sopraggiunti all'operatività della Parte_3 garanzia stipulata;
che l' , in riscontro alla richiesta di spiegazioni del Parte_3
4.5.1979 riferita al mancato regolare introito di valuta, rispondeva fornendo le spiegazioni richieste e limitandosi a contestare, il costo della fideiussione;
che a riprova della mancata contestazione relativa a presunti comportamenti inadempienti, l'Ing. ha conferito Pt_1
Contr mandato, in data 23.9.1088, alla con facoltà di incasso di tutte le somme che dovevano essere a lui corrisposte, tra gli altri, anche in dipendenza dei crediti relativi ai rapporti con la e la . CP_35 Parte_5
Poiché il rapporto sottostante, dal quale dipenderebbe la presunta responsabilità per
1'avvenuta prestazione delle garanzie nei confronti della risulta essere un Controparte_2 rapporto svincolato dalle possibili eccezioni nei confronti del soggetto garantito;
e poiché dalle emergenze processuali non risulta che siano mai state partecipate alla banca garante contestazioni rispetto al rapporto sottostante con la si ritiene che la Controparte_2 domanda per risarcimento extracontrattuale debba essere respinta.
Analoga sorte deve essere riservata anche alla domanda relativa ad inadempimento contrattuale, riconducibile, a mente della prospettazione articolata negli scritti difensivi e nelle conclusioni formulate, esclusivamente alla misura delle commissioni imposte per la fideiussione: al riguardo vale solo la pena di rilevare che dal tenore della lettera del 20 maggio 1979 a firma I.CO non emerge una violazione degli accordi contrattuali pregressi, ma soltanto una contestazione dell'entità delle commissioni e degli interessi a suo tempo pattuite, contestazione avanzata a seguito di raffronto con le possibili condizioni di altre banche ( v. doc. 10 V° fascicolo).
In relazione a ciò nessuna violazione contrattuale può dunque essere configurata.
Ne consegue che la domanda nei confronti del , banca incorporante la Controparte_1
che aveva incorporato a sua volta la deve essere respinta. Controparte_28 CP_24
Da ciò deriva che detta statuizione debba essere estesa anche alle ragioni prospettate dalla in qualità di mandataria della , quale Parte_2 Controparte_5 successore a titolo particolare (v. documentazione prodotta dalla Elipso Finance Spa) dei crediti del Monte dei Paschi di Siena.” 26
non ha proposto la domanda indicata al paragrafo b) delle conclusioni precitate nel Parte_1 corso della causa civile definita da questo Tribunale con la suindicata sentenza n. 5013-2012 e l'ha formulata, per la prima volta, con l'atto di appello, enunciando la domanda su cui MPS S.p.a. non ha accettato il contraddittorio, e ha formulato l'eccezione d'inammissibilità per novità della domanda.
Questa eccezione è fondata, poiché la domanda in parola si fonda su ragioni di fatto e giuridiche non formulate in precedenza e va considerato il principio di diritto secondo cui: “Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della 'causa petendi' quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. Pertanto, in fattispecie concernente la cessione a riscatto di un alloggio dell'ex Governo alleato di Trieste, non si ha domanda nuova allorché - fermi tra il primo ed il secondo grado del processo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad essi ancorate (posizione giuridica del precedente assegnatario, decesso di quest'ultimo, qualità ereditaria dell'attore, diritto al trasferimento) - l'attore si sia limitato, in appello, a dedurre di non voler far valere un diritto ereditario (subentro al "de cuius" nella proprietà dell'immobile già riscattato), ma di esercitare il riscatto come diritto proprio, atteso che tale circostanza non introduce un nuovo tema d'indagine rispetto a quelli già allegati in primo grado, ma involge una questione di qualificazione.” (Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 15408 del 15.10.2003, C.E.D. Corte di cassazione, Rv. 567461-01; conf. Cass., Sez. L, sentenze n. 15101 del 10.9.2012 e n. 15506 del 23.7.2015).
Per conseguenza, va dichiarata l'infondatezza della domanda proposta dall'attore, né sussiste il diritto fatto valere per conseguire lo svincolo della somma versata su un libretto di deposito costituito in pegno, non essendo stata prodotta, oltre la copia dell'originario libretto di deposito, alcuna documentazione formata dall'istituto di credito e comprovante l'attuale esistenza del pegno e l'entità della somma di denaro il cui libretto di deposito è stato vincolato in pegno.
La domanda proposta da nei confronti di è inammissibile, essendo stata Parte_1 CP_3 formulata con “Atto di citazione per chiama in causa di terzo” inoltrato, presso l'UNEP della Corte di Appello di Roma il 13.3.2007, in vista dell'udienza del 15.5.2007, per la notificazione allo
“ in persona del Legale Rappresentante pro Controparte_20 tempore domiciliato per la carica in Roma ed elettivamente presso l'Avvocatura Generale dello
Stato in via dei Portoghesi n. 12” (così la richiesta di notificazione), ed è stato notificato in pari data allo Lrpt. Do. Presso Avv. Gen. Stato” in Parte_12 27
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, “a mani di impiegata incaricata” (relazione Persona_8 di notificazione).
Orbene, SACE – Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - ente pubblico istituito con legge 24 maggio 1977, n. 227, intitolata “Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale”, è stato trasformato nell' ente con Controparte_37 personalità giuridica di diritto pubblico, sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 143, intitolato “Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e è stato trasformato in CP_37
ai sensi dell'art. 6 del D.L.n. 30 settembre 2003, n. 269, intitolato “Disposizioni CP_3 urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”, convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, il cui articolo 6, comma 15, prevede: “Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato, la può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai CP_3 sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.”
Orbene, la facoltà attribuita dalla legge a di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la CP_3 rappresentanza e difesa in giudizio non comporta l'esistenza e validità dell'evocazione in giudizio di mediante la notificazione dell'atto di citazione presso la sede dell'Avvocatura CP_3
Generale dello Stato, che estranea alla sua sede legale.
Per conseguenza la citazione in giudizio di effettuata presso l'Avvocatura generale dello CP_3
Stato nel 2007 è affetta da nullità e, non essendo stata seguita dalla sua costituzione, non ha comportato la sanatoria del vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 18306 del 30.8.2007; Cass., Sez. Un. Civ., sentenza n. 6841 del 29.7.1996). ha ricevuto, per la prima volta, la notificazione dell'atto di chiamata in causa CP_3
l'11.5.2022, quando era ormai prescritto ogni diritto di credito azionato nei suoi confronti per decorso dei termini previsti dall'art. 2952 c.c., in difetto di alcuna denuncia di sinistro, e per decorso del termine ordinario decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., senza alcuna richiesta d'indennizzo o comunicazione dell'assicurato, prima dell'atto di citazione notificato l'11.5.2022.
Il rigetto delle domande dell'attore non vale, di per sé, a giustificare la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., non configurandosi, per ciò solo, la temerarietà e pretestuosità 28
della lite, né non risulta assolto dalla parte istante l'onere della prova in ordine all'esistenza ed all'entità del danno sofferto a causa della temerarietà della lite, non essendo tali elementi in concreto desumibili dagli atti di causa e, pertanto, la domanda ex art. 96 c.p.c. deve essere disattesa.
Al rigetto della domanda proposta da seguono le conseguenze di legge in ordine alle Parte_1 spese processuali, che si liquidano a favore delle altre parti costituite, in base al valore della controversia, all'attività difensiva svolta con istruttoria documentale, secondo i criteri previsti dal
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, respinge le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...]
di cui all'atto di riassunzione del processo Controparte_1 Controparte_38 CP_3 notificato il 15.9.2020; condanna a rifondere Parte_1 Controparte_1 Controparte_39 le spese processuali, che liquida, a favore di ciascuna società, nella complessiva somma
[...] di 39.000,00 (7.800 fase di studio, 5.200 fase introduttiva, 12.000 fase di trattazione e istruttoria,
14.000 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 11.12.2025
Il Giudice
LA ET