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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 28/11/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO: assegno
di inclusione – ISEE -
REPUBBLICA ITALIANA cittadino europeo - discriminazione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa LE De TI, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 28/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 520/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CALEFFI Parte_1 C.F._1
LA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Piazzetta Schiatti 2 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per CP_1 P.IVA_1 procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: – ISEE - - discriminazione Controparte_2 Controparte_3
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 31/07/2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l esponendo che con domanda in data 18.12.2023 egli aveva presentato CP_1 istanza per l'ottenimento dell'Assegno di Inclusione previsto dal D.L. n. 48/2023 (ADI) per il proprio nucleo familiare, composto dalla compagna convivente, cittadina spagnola, ND CO RE, e dalla figlia minorenne . Il beneficio Persona_1 veniva inizialmente riconosciuto.
Successivamente egli dichiarava, a partire da marzo 2024, la condizione di non autosufficienza della propria compagna, in quanto disabile al 65%, per una grave patologia neurodegenerativa (sclerosi laterale amiotrofica).
La condizione di disabilità della compagna veniva documentata attraverso un certificado emesso dall'Instituto nacional de la seguridad socia, ente spagnolo
1 omologo dell italiano, ed il tesserino di invalidità emesso dal Dipartimento del CP_1 lavoro, degli affari sociali e delle famiglie della Generalitat di Catalogna (Spagna).
Senonché il beneficio veniva sospeso a partire da agosto 2024 e successivamente l disponeva la decadenza dal beneficio con effetto CP_1 retroattivo dal marzo 2024 (data di presentazione della DSU contenente la indicazione della condizione di non autosufficienza della propria convivente).
Il provvedimento era motivato dal riscontro di una presunta irregolarità della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata. Specificamente, l' ha Pt_2 censurato l'inserimento nel Quadro FC7 della DSU di una condizione di non autosufficienza della convivente, signora CO RE, sulla base di un verbale di accertamento rilasciato da una Autorità non italiana. Ciò aveva provocato una
"discrepanza tra gli ISEE presentati" e determinato l'erogazione di somme non spettanti, integrando la violazione che presuppone l'applicazione dell'apparato sanzionatorio di decadenza integrale di cui all'art. 8, commi 5, 8, 9 del D.L. 48/2023.
Ha affermato il ricorrente che l'informazione fornita in DSU era invece veritiera e certificata nel Paese di origine della convivente, e che l'ADI era comunque dovuto,
a prescindere dalla condizione di disabilità, in virtù della presenza della figlia minorenne nel nucleo familiare, censurando l'azione dell come indirettamente CP_1 discriminatoria per ragioni di nazionalità e di disabilità ai danni della compagna e, conseguentemente, per associazione, a suo danno, ingiustificatamente punitiva e manifestamente sproporzionata. Secondo la parte l'operato dell si poneva in CP_1 contrasto in principi fondamentali sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone disabili ratificata e resa esecutiva in Italia con L.
3.3.2009 n. 18.
Ha soggiunto la parte che quanto sopra aveva determinato altresì una drastica riduzione dell'importo dell'Assegno Unico e Universale (AUU), prestazione destinata al sostegno economico delle famiglie con almeno un figlio a carico. Il ricorrente ha rappresentato come l'AUU, riliquidato d'ufficio, fosse passato, a partire dal febbraio 2025, da € 199,00 mensili a soli € 57,50 mensili.
Ha concluso chiedendo annullare/dichiarare nullo/inefficace il provvedimento di decadenza dall'assegno di inclusione nonché la disposta riduzione dell'assegno unico e universale e, per l'effetto, condannare l a ripristinare integralmente l'ADI CP_1
e l'AUU, erogando gli importi dovuti a tali titoli, rispettivamente dall'agosto 2024 e dal febbraio 2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. CP_ In via subordinata ha chiesto disporre che effettui il ricalcolo dell'ISEE e per l'effetto ridetermini nella misura di legge l'importo dell'Assegno di Inclusione e
2 dell'Assegno unico e universale spettante al nucleo familiare del ricorrente e, previa se del caso, compensazione tra quanto già erogato in eccesso da e quanto CP_1 comunque dovuto da al ricorrente, condannare l' al pagamento delle CP_1 CP_1 somme dovute sia titolo di assegno di inclusione che di assegno unico e universale,
2. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, CP_1 sostenendo in fatto e in diritto la legittimità del provvedimento di decadenza.
L'Istituto ha argomentato che le DSU presentate, riportando l'accertamento di disabilità straniero, non potevano essere considerate valide, con conseguente discordanza degli ISEE presentati. L ha ribadito che, come indicato nel Quadro CP_1
FC7 della DSU stessa, la normativa ISEE vigente (DPCM 159/2013) prevede che le certificazioni rilevanti ai fini della disabilità siano esclusivamente quelle rilasciate da autorità italiane.
Secondo l'Istituto, tale condotta impone l'applicazione della sanzione più grave, in quanto non vi è spazio discrezionale per l'Ente (Art. 8, commi 5, 8, 9, D.L.
48/2023). L ha inoltre sottolineato che la cittadina spagnola avrebbe potuto CP_1 presentare domanda di "accertamento sanitario" in Italia, conformemente alle disposizioni applicabili anche ai cittadini comunitari legalmente soggiornanti, ma tale domanda non risulta presentata.
3. La questione verte essenzialmente sul rapporto tra la disciplina ISEE e l'obbligo di parità di trattamento derivante dalla cittadinanza europea.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 48 del 4.5.2023, conv. in L.
3.7.2023 n. 85:
“L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonché dei componenti minorenni […]”.
Il successivo comma 2 lett. b) prevede che, con riferimento alla situazione economica il nucleo familiare, il richiedente deve essere in possesso (tra l'altro) di “un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 10.140; […]”.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del DPCM n. 159/2013, “L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema CP_1 informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11”.
Secondo il successivo art. 10 comma 1, la DSU “ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre, […]”.
3 Secondo il successivo comma 6 la DSU può essere presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale “o direttamente all'amministrazione pubblica”.
Il comma 6 bis prevede che la DSU ha carattere modulare. Il modello tipo della
DSU e le relative istruzioni per la compilazione sono approvati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Allegato 3 al DPCM n. 159/2013 sopra citato prevede un elenco di tassativo delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che sono considerate rilevanti e validamente inseribili nel modello tipo (Quadro FC7 della Dichiarazione Sostitutiva
Unica): l'allegato riproduce integralmente l'elenco delle certificazioni di disabilità con i riferimenti legislativi nazionali in base ai quali la disabilità è stata rilasciata.
L'elenco classifica un totale di n. 29 riferimenti legislativi rientranti a vario titolo nella definizione di requisiti richiesti per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità e disabilità in generale.
È pacifico, come sostenuto dall che il Quadro FC7 della DSU, incorpora CP_1
l'Allegato 3.
4. Va subito sottolineato che l non contesta la veridicità delle patologie CP_1 risultanti dai documenti spagnoli. Sostiene tuttavia che il requisito sanitario da far valere ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale deve essere accertato secondo quanto prevede la normativa nazionale, che è concetto affatto diverso dalla non corrispondenza al vero di una dichiarazione rilasciata all'ente.
Analizzando la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, emerge quanto segue.
Anzitutto, dal passaporto allegato in copia risulta che la compagna del ricorrente è cittadina spagnola, pur essendo nata in [...]
Risulta poi che l'Instituto Nacional de la Seguridad Social spagnolo ha certificato in data 8.9.2024 che, secondo le informazioni esistenti nel Registro delle
Prestazioni Sociali Pubbliche, la cittadina spagnola ND CO RE è affetta da
“grande invalidità malattia comune Legge 2007” con decorrenza dal 13 aprile 2017.
Dalla tessera emessa dalla Generalitat de Catalunya, Dipartimento del lavoro,
Affari sociali e Famiglia, risulta che la signora CO RE è affetta da una invalidità del 65%.
Dalla dichiarazione emessa dall'Ospedale Universitario Bellvitge rilasciata in data 13.2.2017, si tratta di una patologia neurovegetativa, progressiva, altamente
4 invalidante che rende la paziente dipendente da terze persone per le attività quotidiane, per la quale non esiste trattamento curativo.
Dalla dichiarazione resa dal medesimo Ospedale in data 9.7.2018, emerge che la patologia consiste nella sclerosi laterale amiotrofica, una condizione cronica e progressiva, per la quale non esiste trattamento curativo.
Dunque, la dichiarazione del ricorrente NON è falsa. La dimostrazione della non falsità ideologica di quanto dichiarato dal ricorrente si evince peraltro dal fatto che egli ha sempre fatto riferimento sin dall'inizio alla documentazione proveniente dallo
Stato spagnolo.
Tanto premesso si osserva che l'art. 8 commi 5, 8 e 9 del D.L. n. 48/2023 prevedono: “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. “In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l dispone l'immediata CP_1 disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo”. “[…] il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
Come appare più che evidente, il presupposto della decadenza del beneficio
è la non veridicità (cioè la falsità ideologica) delle dichiarazioni ed informazioni poste a fondamento dell'istanza. Circostanze che non ricorreno nella fattispecie in esame.
Sostiene l che il cittadino ha presentato la domanda da solo senza CP_1 avvalersi di un centro di assistenza fiscale, a voler sottolineare la colpevolezza dell'errore. Senonché l'art. 10 comma 6 del citato DPCM lo abilitava ad interfacciarsi direttamente con l'ente previdenziale il quale, pur avendo ricevuto sin dall'inizio dichiarazione di uno status di disabilità non correttamente accertato secondo le leggi italiane, non ha segnalato subito la incongruità. Non si ritiene pertanto sussistente alcuna malafede del ricorrente.
Il provvedimento di decadenza con effetto retroattivo è invece una misura che si applica solo nel caso di malafede del soggetto che dichiara il falso. Non è il caso dell'odierno ricorrente. Il provvedimento amministrativo di decadenza emesso ai sensi dell'art. 8 legge cit. deve pertanto essere disapplicato in quanto adottato in mancanza dei presupposti di legge.
5 5. Spostando l'analisi sul piano della normativa eurounitaria, si osserva che la fattispecie trova la sua disciplina in primo luogo nell'art. 34 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) secondo cui “L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. / 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.
Trova applicazione anche il Regolamento (CE) n. 883/2004 che stabilisce le regole per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Il
Regolamento copre specificamente i settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni d'invalidità, le prestazioni assistenziali italiane come le pensioni, gli assegni e le indennità per i mutilati e gli invalidi civili, e misure che forniscono un reddito minimo di sussistenza e che rientrano nella nozione di "sicurezza sociale" definita dal
Regolamento.
In particolare, le prestazioni come l'ADI, che hanno caratteristiche sia di sicurezza sociale che di assistenza sociale, sono classificate come Prestazioni Speciali in Denaro di Carattere Non Contributivo (SNCB), ai sensi dell'Articolo 70 del
Regolamento n. 883/2004, collocato nel capitolo 9 Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
La norma dispone quanto segue:
1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale.
2. Ai fini del presente capitolo, le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" sono quelle:
a) intese a fornire:
i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato, oppure ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato
6 b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo,
c) sono elencate nell'allegato X”
[…]
4. Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico”.
La disposizione di cui al comma 4 rafforza il principio per cui l'accesso all'assistenza non è un diritto incondizionato del cittadino europeo tout court, ma un diritto del residente e che instaura un collegamento diretto con lo Stato erogante. Lo
Stato paga, ma in cambio ha il potere (esclusivo) di controllare la permanenza dei requisiti (residenza effettiva, stato di bisogno, invalidità).
In altri termini, l'inciso "ai sensi della sua legislazione" è la base giuridica che legittima l'Italia a richiedere che la disabilità sia accertata secondo le proprie tabelle e procedure (il predetto Allegato 3), ignorando accertamenti fatti all'estero che potrebbero basarsi su parametri medici diversi.
La ratio dell'art. 70, comma 4, del Regolamento (CE) n. 883/2004 è il risultato di un compromesso tra due esigenze contrapposte di eguale rilevanza: da un lato, garantire la protezione sociale al cittadino comunitario che eserciti la libera circolazione tra gli stati membri;
dall'altro lato proteggere la sostenibilità finanziaria degli Stati membri per quelle prestazioni finanziate dalla fiscalità generale e non dai contributi.
Pertanto l ha correttamente osservato che la cittadina spagnola avrebbe CP_1 dovuto presentare una domanda di "accertamento sanitario" in Italia, cosa che non ha fatto.
Pertanto a nulla rileva, sotto tale profilo, che la documentazione spagnola fosse autentica e veritiera.
Né può essere ravvisata alcuna violazione dei principi di non discriminazione per fattore di nazionalità o disabilità o del principio di libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione Europea, posto che la prestazione assistenziale non viene negata ma al contrario riconosciuta, seppure solo applicando la normativa italiana esattamente come avviene per il cittadino italiano.
7 6. Alla luce di quanto sin qui osservato e rilevato che la parte istante ha operato in buona fede, credendo (seppure erroneamente) che l'invalidità spagnola valesse automaticamente anche in Italia, si ritiene che nella fattispecie in esame si verta in un caso di indebito assistenziale e non di frode.
Le conseguenze giuridiche sono le seguenti.
In primo luogo, il nucleo non aveva diritto alla prestazione secondo l'ISEE formulato sulla base di una invalidità civile che non poteva essere direttamente ed automaticamente riconosciuta in Italia. Ciò ha determinato l'erogazione della prestazione di somme non spettanti, facendo aumentare l'assegno di inclusione dagli originari € 855,00 mensili ad € 1.105,00 mensili.
Tuttavia, come si evince dall'art. 11 comma 5 DPCM n. 159/2013, l'ISEE con difformità non è nullo, ma è un atto valido che impone all' di chiedere CP_1 chiarimenti. In questo caso, l'ente avrebbe dovuto sospendere l'erogazione invitando la parte a presentare una nuova DSU corretta o ricalcolare l'ISEE senza considerare la parte di difformità riscontrata, per riquantificare la prestazione in relazione al presupposto della presenza nel nucleo familiare di un componente minorenne. Invece l'ente ha disposto la totale caducazione della provvidenza, con effetto retroattivo al marzo 2024,data di presentazione della prima DSU non conforme.
Inoltre, non ricorrendo i presupposti della decadenza di cui all'art. 8 legge citata, la fattispecie va qualificata come indebito assistenziale per quanto riguarda le prestazioni già erogate che non possono essere travolte.
A differenza dell'indebito civile (art. 2033 c.c.), nell'indebito assistenziale vige – come noto - un principio di settore secondo cui le somme non vanno restituite se manca il dolo del percipiente. Nel caso in esame l'ente ha erogato la prestazione pur avendo il ricorrente esibito sin dall'inizio in modo trasparente (a partire dalla prima DSU, presentato il 15.3.2024 e nei tre successivi, come evidenziato dall'ente nella risposta alla richiesta di riesame) documentazione di origine spagnola attinente all'invalidità della compagna. L'ente ha concesso ugualmente la prestazione, senza rilevare l'anomalia, sino alla sospensione avvenuta ad agosto 2024.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. L.,
28/06/2025, n. 17396, Rv. 675652 – 01; Cass. Sez. L., 10/08/2022, n. 24617, Rv. 665337 –
8 01). Nel caso di specie è ravvisabile l'affidamento incolpevole, tenuto conto che l'ente non ha rilevato subito l'anomalia.
7. Analoghe considerazioni si devono formulare con riferimento all'Assegno
Unico Universale (AUU), avente la medesima natura giuridica dell'Assegno di
Inclusione (ADI).
L'art. 1 D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. Il beneficio economico è attribuito, «su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)… ».
L'art. 2 prevede – per quanto qui di interesse - che l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico.
La prestazione in oggetto è certamente una misura assistenziale universale a sostegno della famiglia rientrante nella settore della sicurezza sociale e dunque rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, essendo una “prestazione familiare” cioè una prestazione in denaro destinata a compensare i carichi familiari (art. 1 del Regolamento).
Anche in questo caso l'ISEE costituisce elemento essenziale della prestazione.
Nel caso di specie l'AUU è stato corrisposto in una misura eccessiva a causa dell'ISEE erroneo, determinato dallo status dichiarato da per la convivente di Pt_1 familiare con disabilità.
In questo caso l'ente ha però correttamente continuato ad erogare la somma nella misura ridotta di € 57,50 mensili in luogo degli € 199,00 mensili. Del tutto correttamente, non ha revocato la prestazione, limitandosi a ridurla, cosa che avrebbe dovuto fare anche in relazione all'ADI.
Il ricorso è pertanto fondato in detti termini.
8. La peculiarità e complessità del caso e la parziale reciproca soccombenza, giustificano la parziale compensazione delle spese di lite che vengono poste a carico dell'ente per il restante 50%.
Le spese vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, applicando per il calcolo il valore della controversia l'art. 13 comma 1 c.p.c. (valore totale della causa circa € 30.000).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
9 previa disapplicazione del provvedimento di decadenza dall'Assegno di Inclusione disposto dall con decorrenza dal 1.3.2024; CP_1
1) accerta e dichiara il diritto del nucleo familiare del ricorrente a Parte_1 riscuotere la prestazione denominata Assegno di Inclusione (ADI) nella inferiore misura dovuta per il nucleo familiare con persona minorenne e con decorrenza dal
1.3.2024;
2) per l'effetto condanna l ad erogare a i ratei nelle more scaduti CP_1 Parte_1 in relazione all'ADI spettante per il nucleo familiare con minorenne, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali sino al saldo effettivo;
3) accerta e dichiara non dovuta la restituzione all delle somme indebitamente CP_1 erogate in eccesso a titolo di ADI e di AUU in relazione alla erronea dichiarazione dell'odierno ricorrente relativa a persona convivente con disabilità;
4) condanna l alla rifusione di metà delle spese di lite del ricorrente che liquida, CP_1 per l'intero, in complessivi € 4.368,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.; dichiara compensata tra le parti la restante metà.
Così deciso in Ferrara il 28/11/2025
IL GIUDICE LE De TI
10
di inclusione – ISEE -
REPUBBLICA ITALIANA cittadino europeo - discriminazione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa LE De TI, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 28/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 520/2025 R.G. promossa
DA
• (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CALEFFI Parte_1 C.F._1
LA per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Piazzetta Schiatti 2 44121 FERRARA;
RICORRENTE
CONTRO
• (C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. SALVO RICCARDO per CP_1 P.IVA_1 procura come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: – ISEE - - discriminazione Controparte_2 Controparte_3
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 31/07/2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
l esponendo che con domanda in data 18.12.2023 egli aveva presentato CP_1 istanza per l'ottenimento dell'Assegno di Inclusione previsto dal D.L. n. 48/2023 (ADI) per il proprio nucleo familiare, composto dalla compagna convivente, cittadina spagnola, ND CO RE, e dalla figlia minorenne . Il beneficio Persona_1 veniva inizialmente riconosciuto.
Successivamente egli dichiarava, a partire da marzo 2024, la condizione di non autosufficienza della propria compagna, in quanto disabile al 65%, per una grave patologia neurodegenerativa (sclerosi laterale amiotrofica).
La condizione di disabilità della compagna veniva documentata attraverso un certificado emesso dall'Instituto nacional de la seguridad socia, ente spagnolo
1 omologo dell italiano, ed il tesserino di invalidità emesso dal Dipartimento del CP_1 lavoro, degli affari sociali e delle famiglie della Generalitat di Catalogna (Spagna).
Senonché il beneficio veniva sospeso a partire da agosto 2024 e successivamente l disponeva la decadenza dal beneficio con effetto CP_1 retroattivo dal marzo 2024 (data di presentazione della DSU contenente la indicazione della condizione di non autosufficienza della propria convivente).
Il provvedimento era motivato dal riscontro di una presunta irregolarità della
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata. Specificamente, l' ha Pt_2 censurato l'inserimento nel Quadro FC7 della DSU di una condizione di non autosufficienza della convivente, signora CO RE, sulla base di un verbale di accertamento rilasciato da una Autorità non italiana. Ciò aveva provocato una
"discrepanza tra gli ISEE presentati" e determinato l'erogazione di somme non spettanti, integrando la violazione che presuppone l'applicazione dell'apparato sanzionatorio di decadenza integrale di cui all'art. 8, commi 5, 8, 9 del D.L. 48/2023.
Ha affermato il ricorrente che l'informazione fornita in DSU era invece veritiera e certificata nel Paese di origine della convivente, e che l'ADI era comunque dovuto,
a prescindere dalla condizione di disabilità, in virtù della presenza della figlia minorenne nel nucleo familiare, censurando l'azione dell come indirettamente CP_1 discriminatoria per ragioni di nazionalità e di disabilità ai danni della compagna e, conseguentemente, per associazione, a suo danno, ingiustificatamente punitiva e manifestamente sproporzionata. Secondo la parte l'operato dell si poneva in CP_1 contrasto in principi fondamentali sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone disabili ratificata e resa esecutiva in Italia con L.
3.3.2009 n. 18.
Ha soggiunto la parte che quanto sopra aveva determinato altresì una drastica riduzione dell'importo dell'Assegno Unico e Universale (AUU), prestazione destinata al sostegno economico delle famiglie con almeno un figlio a carico. Il ricorrente ha rappresentato come l'AUU, riliquidato d'ufficio, fosse passato, a partire dal febbraio 2025, da € 199,00 mensili a soli € 57,50 mensili.
Ha concluso chiedendo annullare/dichiarare nullo/inefficace il provvedimento di decadenza dall'assegno di inclusione nonché la disposta riduzione dell'assegno unico e universale e, per l'effetto, condannare l a ripristinare integralmente l'ADI CP_1
e l'AUU, erogando gli importi dovuti a tali titoli, rispettivamente dall'agosto 2024 e dal febbraio 2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. CP_ In via subordinata ha chiesto disporre che effettui il ricalcolo dell'ISEE e per l'effetto ridetermini nella misura di legge l'importo dell'Assegno di Inclusione e
2 dell'Assegno unico e universale spettante al nucleo familiare del ricorrente e, previa se del caso, compensazione tra quanto già erogato in eccesso da e quanto CP_1 comunque dovuto da al ricorrente, condannare l' al pagamento delle CP_1 CP_1 somme dovute sia titolo di assegno di inclusione che di assegno unico e universale,
2. L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso, CP_1 sostenendo in fatto e in diritto la legittimità del provvedimento di decadenza.
L'Istituto ha argomentato che le DSU presentate, riportando l'accertamento di disabilità straniero, non potevano essere considerate valide, con conseguente discordanza degli ISEE presentati. L ha ribadito che, come indicato nel Quadro CP_1
FC7 della DSU stessa, la normativa ISEE vigente (DPCM 159/2013) prevede che le certificazioni rilevanti ai fini della disabilità siano esclusivamente quelle rilasciate da autorità italiane.
Secondo l'Istituto, tale condotta impone l'applicazione della sanzione più grave, in quanto non vi è spazio discrezionale per l'Ente (Art. 8, commi 5, 8, 9, D.L.
48/2023). L ha inoltre sottolineato che la cittadina spagnola avrebbe potuto CP_1 presentare domanda di "accertamento sanitario" in Italia, conformemente alle disposizioni applicabili anche ai cittadini comunitari legalmente soggiornanti, ma tale domanda non risulta presentata.
3. La questione verte essenzialmente sul rapporto tra la disciplina ISEE e l'obbligo di parità di trattamento derivante dalla cittadinanza europea.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 48 del 4.5.2023, conv. in L.
3.7.2023 n. 85:
“L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, nonché dei componenti minorenni […]”.
Il successivo comma 2 lett. b) prevede che, con riferimento alla situazione economica il nucleo familiare, il richiedente deve essere in possesso (tra l'altro) di “un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 10.140; […]”.
Secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 6 del DPCM n. 159/2013, “L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell e dell'Agenzia delle entrate acquisite dal sistema CP_1 informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11”.
Secondo il successivo art. 10 comma 1, la DSU “ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre, […]”.
3 Secondo il successivo comma 6 la DSU può essere presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale “o direttamente all'amministrazione pubblica”.
Il comma 6 bis prevede che la DSU ha carattere modulare. Il modello tipo della
DSU e le relative istruzioni per la compilazione sono approvati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
L'Allegato 3 al DPCM n. 159/2013 sopra citato prevede un elenco di tassativo delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che sono considerate rilevanti e validamente inseribili nel modello tipo (Quadro FC7 della Dichiarazione Sostitutiva
Unica): l'allegato riproduce integralmente l'elenco delle certificazioni di disabilità con i riferimenti legislativi nazionali in base ai quali la disabilità è stata rilasciata.
L'elenco classifica un totale di n. 29 riferimenti legislativi rientranti a vario titolo nella definizione di requisiti richiesti per il riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità e disabilità in generale.
È pacifico, come sostenuto dall che il Quadro FC7 della DSU, incorpora CP_1
l'Allegato 3.
4. Va subito sottolineato che l non contesta la veridicità delle patologie CP_1 risultanti dai documenti spagnoli. Sostiene tuttavia che il requisito sanitario da far valere ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale deve essere accertato secondo quanto prevede la normativa nazionale, che è concetto affatto diverso dalla non corrispondenza al vero di una dichiarazione rilasciata all'ente.
Analizzando la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, emerge quanto segue.
Anzitutto, dal passaporto allegato in copia risulta che la compagna del ricorrente è cittadina spagnola, pur essendo nata in [...]
Risulta poi che l'Instituto Nacional de la Seguridad Social spagnolo ha certificato in data 8.9.2024 che, secondo le informazioni esistenti nel Registro delle
Prestazioni Sociali Pubbliche, la cittadina spagnola ND CO RE è affetta da
“grande invalidità malattia comune Legge 2007” con decorrenza dal 13 aprile 2017.
Dalla tessera emessa dalla Generalitat de Catalunya, Dipartimento del lavoro,
Affari sociali e Famiglia, risulta che la signora CO RE è affetta da una invalidità del 65%.
Dalla dichiarazione emessa dall'Ospedale Universitario Bellvitge rilasciata in data 13.2.2017, si tratta di una patologia neurovegetativa, progressiva, altamente
4 invalidante che rende la paziente dipendente da terze persone per le attività quotidiane, per la quale non esiste trattamento curativo.
Dalla dichiarazione resa dal medesimo Ospedale in data 9.7.2018, emerge che la patologia consiste nella sclerosi laterale amiotrofica, una condizione cronica e progressiva, per la quale non esiste trattamento curativo.
Dunque, la dichiarazione del ricorrente NON è falsa. La dimostrazione della non falsità ideologica di quanto dichiarato dal ricorrente si evince peraltro dal fatto che egli ha sempre fatto riferimento sin dall'inizio alla documentazione proveniente dallo
Stato spagnolo.
Tanto premesso si osserva che l'art. 8 commi 5, 8 e 9 del D.L. n. 48/2023 prevedono: “quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. “In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l dispone l'immediata CP_1 disattivazione della Carta di inclusione di cui all'articolo”. “[…] il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
Come appare più che evidente, il presupposto della decadenza del beneficio
è la non veridicità (cioè la falsità ideologica) delle dichiarazioni ed informazioni poste a fondamento dell'istanza. Circostanze che non ricorreno nella fattispecie in esame.
Sostiene l che il cittadino ha presentato la domanda da solo senza CP_1 avvalersi di un centro di assistenza fiscale, a voler sottolineare la colpevolezza dell'errore. Senonché l'art. 10 comma 6 del citato DPCM lo abilitava ad interfacciarsi direttamente con l'ente previdenziale il quale, pur avendo ricevuto sin dall'inizio dichiarazione di uno status di disabilità non correttamente accertato secondo le leggi italiane, non ha segnalato subito la incongruità. Non si ritiene pertanto sussistente alcuna malafede del ricorrente.
Il provvedimento di decadenza con effetto retroattivo è invece una misura che si applica solo nel caso di malafede del soggetto che dichiara il falso. Non è il caso dell'odierno ricorrente. Il provvedimento amministrativo di decadenza emesso ai sensi dell'art. 8 legge cit. deve pertanto essere disapplicato in quanto adottato in mancanza dei presupposti di legge.
5 5. Spostando l'analisi sul piano della normativa eurounitaria, si osserva che la fattispecie trova la sua disciplina in primo luogo nell'art. 34 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) secondo cui “L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali. / 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali”.
Trova applicazione anche il Regolamento (CE) n. 883/2004 che stabilisce le regole per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Il
Regolamento copre specificamente i settori della sicurezza sociale, tra cui le prestazioni d'invalidità, le prestazioni assistenziali italiane come le pensioni, gli assegni e le indennità per i mutilati e gli invalidi civili, e misure che forniscono un reddito minimo di sussistenza e che rientrano nella nozione di "sicurezza sociale" definita dal
Regolamento.
In particolare, le prestazioni come l'ADI, che hanno caratteristiche sia di sicurezza sociale che di assistenza sociale, sono classificate come Prestazioni Speciali in Denaro di Carattere Non Contributivo (SNCB), ai sensi dell'Articolo 70 del
Regolamento n. 883/2004, collocato nel capitolo 9 Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo.
La norma dispone quanto segue:
1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all'assistenza sociale.
2. Ai fini del presente capitolo, le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" sono quelle:
a) intese a fornire:
i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato, oppure ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato
6 b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo,
c) sono elencate nell'allegato X”
[…]
4. Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico”.
La disposizione di cui al comma 4 rafforza il principio per cui l'accesso all'assistenza non è un diritto incondizionato del cittadino europeo tout court, ma un diritto del residente e che instaura un collegamento diretto con lo Stato erogante. Lo
Stato paga, ma in cambio ha il potere (esclusivo) di controllare la permanenza dei requisiti (residenza effettiva, stato di bisogno, invalidità).
In altri termini, l'inciso "ai sensi della sua legislazione" è la base giuridica che legittima l'Italia a richiedere che la disabilità sia accertata secondo le proprie tabelle e procedure (il predetto Allegato 3), ignorando accertamenti fatti all'estero che potrebbero basarsi su parametri medici diversi.
La ratio dell'art. 70, comma 4, del Regolamento (CE) n. 883/2004 è il risultato di un compromesso tra due esigenze contrapposte di eguale rilevanza: da un lato, garantire la protezione sociale al cittadino comunitario che eserciti la libera circolazione tra gli stati membri;
dall'altro lato proteggere la sostenibilità finanziaria degli Stati membri per quelle prestazioni finanziate dalla fiscalità generale e non dai contributi.
Pertanto l ha correttamente osservato che la cittadina spagnola avrebbe CP_1 dovuto presentare una domanda di "accertamento sanitario" in Italia, cosa che non ha fatto.
Pertanto a nulla rileva, sotto tale profilo, che la documentazione spagnola fosse autentica e veritiera.
Né può essere ravvisata alcuna violazione dei principi di non discriminazione per fattore di nazionalità o disabilità o del principio di libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione Europea, posto che la prestazione assistenziale non viene negata ma al contrario riconosciuta, seppure solo applicando la normativa italiana esattamente come avviene per il cittadino italiano.
7 6. Alla luce di quanto sin qui osservato e rilevato che la parte istante ha operato in buona fede, credendo (seppure erroneamente) che l'invalidità spagnola valesse automaticamente anche in Italia, si ritiene che nella fattispecie in esame si verta in un caso di indebito assistenziale e non di frode.
Le conseguenze giuridiche sono le seguenti.
In primo luogo, il nucleo non aveva diritto alla prestazione secondo l'ISEE formulato sulla base di una invalidità civile che non poteva essere direttamente ed automaticamente riconosciuta in Italia. Ciò ha determinato l'erogazione della prestazione di somme non spettanti, facendo aumentare l'assegno di inclusione dagli originari € 855,00 mensili ad € 1.105,00 mensili.
Tuttavia, come si evince dall'art. 11 comma 5 DPCM n. 159/2013, l'ISEE con difformità non è nullo, ma è un atto valido che impone all' di chiedere CP_1 chiarimenti. In questo caso, l'ente avrebbe dovuto sospendere l'erogazione invitando la parte a presentare una nuova DSU corretta o ricalcolare l'ISEE senza considerare la parte di difformità riscontrata, per riquantificare la prestazione in relazione al presupposto della presenza nel nucleo familiare di un componente minorenne. Invece l'ente ha disposto la totale caducazione della provvidenza, con effetto retroattivo al marzo 2024,data di presentazione della prima DSU non conforme.
Inoltre, non ricorrendo i presupposti della decadenza di cui all'art. 8 legge citata, la fattispecie va qualificata come indebito assistenziale per quanto riguarda le prestazioni già erogate che non possono essere travolte.
A differenza dell'indebito civile (art. 2033 c.c.), nell'indebito assistenziale vige – come noto - un principio di settore secondo cui le somme non vanno restituite se manca il dolo del percipiente. Nel caso in esame l'ente ha erogato la prestazione pur avendo il ricorrente esibito sin dall'inizio in modo trasparente (a partire dalla prima DSU, presentato il 15.3.2024 e nei tre successivi, come evidenziato dall'ente nella risposta alla richiesta di riesame) documentazione di origine spagnola attinente all'invalidità della compagna. L'ente ha concesso ugualmente la prestazione, senza rilevare l'anomalia, sino alla sospensione avvenuta ad agosto 2024.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che “La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. L.,
28/06/2025, n. 17396, Rv. 675652 – 01; Cass. Sez. L., 10/08/2022, n. 24617, Rv. 665337 –
8 01). Nel caso di specie è ravvisabile l'affidamento incolpevole, tenuto conto che l'ente non ha rilevato subito l'anomalia.
7. Analoghe considerazioni si devono formulare con riferimento all'Assegno
Unico Universale (AUU), avente la medesima natura giuridica dell'Assegno di
Inclusione (ADI).
L'art. 1 D. Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. Il beneficio economico è attribuito, «su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)… ».
L'art. 2 prevede – per quanto qui di interesse - che l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenne a carico.
La prestazione in oggetto è certamente una misura assistenziale universale a sostegno della famiglia rientrante nella settore della sicurezza sociale e dunque rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004, essendo una “prestazione familiare” cioè una prestazione in denaro destinata a compensare i carichi familiari (art. 1 del Regolamento).
Anche in questo caso l'ISEE costituisce elemento essenziale della prestazione.
Nel caso di specie l'AUU è stato corrisposto in una misura eccessiva a causa dell'ISEE erroneo, determinato dallo status dichiarato da per la convivente di Pt_1 familiare con disabilità.
In questo caso l'ente ha però correttamente continuato ad erogare la somma nella misura ridotta di € 57,50 mensili in luogo degli € 199,00 mensili. Del tutto correttamente, non ha revocato la prestazione, limitandosi a ridurla, cosa che avrebbe dovuto fare anche in relazione all'ADI.
Il ricorso è pertanto fondato in detti termini.
8. La peculiarità e complessità del caso e la parziale reciproca soccombenza, giustificano la parziale compensazione delle spese di lite che vengono poste a carico dell'ente per il restante 50%.
Le spese vengono liquidate per l'intero come in dispositivo, applicando per il calcolo il valore della controversia l'art. 13 comma 1 c.p.c. (valore totale della causa circa € 30.000).
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
9 previa disapplicazione del provvedimento di decadenza dall'Assegno di Inclusione disposto dall con decorrenza dal 1.3.2024; CP_1
1) accerta e dichiara il diritto del nucleo familiare del ricorrente a Parte_1 riscuotere la prestazione denominata Assegno di Inclusione (ADI) nella inferiore misura dovuta per il nucleo familiare con persona minorenne e con decorrenza dal
1.3.2024;
2) per l'effetto condanna l ad erogare a i ratei nelle more scaduti CP_1 Parte_1 in relazione all'ADI spettante per il nucleo familiare con minorenne, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali sino al saldo effettivo;
3) accerta e dichiara non dovuta la restituzione all delle somme indebitamente CP_1 erogate in eccesso a titolo di ADI e di AUU in relazione alla erronea dichiarazione dell'odierno ricorrente relativa a persona convivente con disabilità;
4) condanna l alla rifusione di metà delle spese di lite del ricorrente che liquida, CP_1 per l'intero, in complessivi € 4.368,00, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie ed oltre ad I.V.A. e C.P.A.; dichiara compensata tra le parti la restante metà.
Così deciso in Ferrara il 28/11/2025
IL GIUDICE LE De TI
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