Ordinanza presidenziale 5 aprile 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2018, proposto da International Building S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guerrino Ortini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio BR AS in Ancona, via Ruggeri, 3/I;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Demetrio Sgrignuoli, Sara Pierini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento
del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell’attività amministrativa ex art. 30 c.p.a. nella misura di € 2.250.000,00 o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IO LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del presente ricorso è la condizione di un lotto di proprietà della ricorrente, sito in Ancona in prossimità dello svincolo autostradale A14 - Ancona sud, che non ha, asseritamente, un accesso alla viabilità interna del comparto in cui è inserito (“PIP Baraccola”).
Con atto del 5 agosto 1991 il Comune di Ancona aveva ceduto il lotto al dante causa della ricorrente, che lo ha poi acquistato il 7 aprile 2000.
Nel ricorso si riferisce che allegata all’atto di vendita vi era una planimetria (datata 24 giugno 1987) da cui risultava la viabilità prevista per il detto lotto (e di uno limitrofo).
Nel ricorso si afferma che per effetto di titoli edilizi legittimamente rilasciati dal Comune e per effetto di successive varianti al PIP, detta viabilità è stata modificata ed oggi il lotto dovrebbe avere accesso dalla Via PP Longhi, una via realizzata nel lato est della zona PIP ed acquisita dal Comune solo in data 19 novembre 2014. Si dice che tra la Via Longhi e il lotto in rilievo vi è un frustolo di terreno in cui dovrebbe essere realizzato il collegamento viario, ma non è di fatto utilizzabile per lo scopo. Si lamenta che il fondo della ricorrente rimane, quindi, intercluso, nonostante sia stato inserito in un PIP e sia stato acquistato dalla ricorrente con destinazione industriale-artigianale. Attualmente il lotto è raggiungibile, si dice, solo attraverso una strada di cantiere realizzata nel 1987-1988 dalla vicina impresa Giemme Stampi, ma non autorizzata come accesso al lotto da parte del Comune di Ancona, né dall’Anas.
Nel ricorso si afferma che “ Subito dopo l’acquisto (nell’anno 2000) la ricorrente presentò la richiesta di concessione edilizia per la recinzione del lotto e successivamente un progetto di edificazione. Nel luglio del 2000, presentò richiesta al Comune di Ancona per avere indicazione ufficiale dell’accesso al lotto. Ma da allora la ricorrente (e sono passati 17 anni non ha avuto risposta) non ha ricevuto una soluzione, nonostante numerose altre richieste, diffide e proposte. La INTERNATTIONAL BUILDING ha ricevuto solo una comunicazione ufficiale con nota del 7.4.2016 prot. n. 49646 con cui il Dirigente Ing. LUCCHETTI convocò una conferenza di servizi per il 14.4.2016., a seguito di istanza presentata dalla ricorrente il 6.3.2016 con prot. N. 33323”.
La ricorrente lamenta, dunque, rilevanti danni (come quantificati in epigrafe e dettagliati in ricorso in termini di lucro cessante e danno emergente) per non aver potuto realizzare gli investimenti previsti, a causa dell’assenza di viabilità di accesso al fondo.
Il Comune di Ancona si è costituito per resistere al ricorso, difendendosi con documenti e memorie.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Deve in primo luogo essere accolta l’eccezione comunale di tardività del deposito dei documenti, effettuato contestualmente al deposito della memoria di replica di parte ricorrente, in data 28 novembre 2025.
Infatti, il termine per il deposito documentale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., scadeva il 7 novembre 2025 e sullo stesso non incide l’ordinanza presidenziale istruttoria (n. 153/2025) resa fuori udienza e richiamata da parte ricorrente nella memoria di replica.
Deve, viceversa, essere disattesa l’eccezione comunale di inammissibilità della ridetta memoria di replica di parte ricorrente, in quanto in essa, tempestivamente, parte ricorrente prende posizione a seguito delle argomentazioni emergenti dalla memoria comunale depositata il 18 novembre 2025.
Quanto, poi, alle richieste istruttorie avanzate da parte ricorrente, il Collegio non le ritiene necessarie ai fini del decidere.
Ciò premesso, va condivisa l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla difesa comunale per tardività del ricorso. Il mezzo di gravame, sia nel suo epigrafato oggetto, che nella sua concreta articolazione, è infatti dichiaratamente proposto deducendo danno derivante da illegittimo esercizio di attività amministrativa, ossia titoli edilizi e varianti al PIP approvate (cfr. a pag. 5 del ricorso, punto n. 7). Deve, poi, essere considerato che la nota del difensore della ricorrente del 24 luglio 2017 (doc. n. 9 allegato al ricorso) colloca la verificazione del fatto di danno almeno alla data della nota stessa (o anche precedentemente, al 4 marzo 2016, data di altra richiesta di danno citata nella nota richiamata), mentre il ricorso è stato notificato il 23 gennaio 2018, oltre i 120 gg ex art. 30 c. 3 cpa decorrenti, per espressa previsione di legge “ dal giorno in cui il fatto si è verificato ”.
In disparte la ricevibilità del ricorso, lo stesso si palesa, comunque, infondato. Come esposto, infatti, dal Comune, la ricorrente il 23 giugno 2009 aveva chiesto un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio ad uso industriale nel lotto in esame. Con nota del 6 luglio 2009 l’Amministrazione richiedeva di presentare documentazione integrativa connessa al rischio idrogeologico ivi presente, ma la ricorrente non ha mai provveduto ad integrare il progetto con quanto richiesto, in tal modo con nota del 15 ottobre 2009 l'istanza di permesso di costruire veniva dichiarata decaduta.
La mancata edificazione del lotto non pare possa, quindi, dipendere dall’operato del Comune.
Ma anche se, in mera astratta teoria, ciò fosse stato, la ricorrente non ha gravato la decadenza disposta, né le dedotte successive varianti al P.I.P. che avrebbero asseritamente intercluso il fondo, né attivato i rimedi previsti dall’ordinamento ( i.e . azione avverso il silenzio o altra iniziativa processuale) per compulsare l’Amministrazione alla realizzazione della dedotta viabilità. Quindi, anche ai sensi dell’art. 30 c. 3 u.p. c.p.a., il danno non sarebbe, comunque, risarcibile.
Per le considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato tardivo e comunque infondato.
Spese secondo soccombenza liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara tardivo e comunque infondato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Ancona, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FR PP LE, Presidente
IO LF, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LF | FR PP LE |
IL SEGRETARIO