CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 39185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39185 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RU AU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 30 aprile 2025, che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione in concorso, aggravato dall'aver commesso il fatto in più persone riunite, per avere minacciato, direttamente o indirettamente, GN HE (gestore di alcuni parcheggi presso lo stadio Meazza di Milano) a corrispondere mensilmente, tra il 2018 ed il 2020, somme di danaro per un ammontare complessivo di euro 60 mila, avvalendosi della posizione di capo ultras dei tifosi dell'Inter rivestita dal correo IO TO, ucciso a colpi di arma da fuoco nell'ottobre 2022. kfr Penale Sent. Sez. 2 Num. 39185 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 2. Ricorre per cassazione MA SS, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari proceduto all'interrogatorio preventivo del ricorrente, previsto dall'art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., senza una individualizzata indicazione del pericolo di reiterazione del reato, non sussistendo, per le ragioni indicate nei successivi motivi di ricorso, l'aggravante delle più persone riunite;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso censura l'ordinanza impugnata sostenendo che il ricorrente aveva interrotto fin dal 2002 ogni partecipazione al mondo della tifoseria interista e della curva nord dello stadio Meazza di Milano, anche in relazione ai suoi rapporti con IO TO che ne era il leader, rimasti del tutto sporadici e non improntati ad alcuna complicità, avendo il IO anche minacciato il ricorrente, che mai si sarebbe prestato a fungere da mediatore tra il correo e la persona offesa GN, con la quale l'indagato non aveva avuto alcun rapporto lavorativo fino al 2020, periodo finale della contestazione, essendosi limitato ad elargire alla vittima solo qualche consulenza o consiglio logistico nella gestione dei parcheggi esterni allo stadio Meazza, coltivando solo una relazione di tipo amicale, che giustificava il pagamento ricevuto per il suo supporto ed i successivi rapporti lavorativi. Il contenuto delle intercettazioni sarebbe stato travisato e mostrerebbe il disinteresse del ricorrente verso richieste illecite nei confronti della persona offesa e l'assenza di ogni imposizione estorsiva, a dimostrazione dell'assenza di contributo causale. D'altra parte, il ricorrente era estraneo al contesto associativo nel quale andava ad inserirsi lo specifico delitto contestatogli, essendosi sempre occupato di abbigliamento dal 2003. L'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe valorizzato episodi estranei al fatto di cui si discute, come il sopralluogo alla Fiera di Verona, un evento elettorale, le contrattazioni per la gestione del parcheggio dell'Ippodromo, vicende prive di rilevanza penale. Il ricorso smentisce la circostanza della partecipazione del ricorrente ad un pranzo con la vittima e con IO TO al ristorante Ribot, non supportata da alcun indizio e comunque priva di contenuti accusatori. Inoltre, si sottolinea che l'indagato si sarebbe mosso solo nell'interesse della persona offesa, suggerendole di non pagare IO ma di limitarsi a finanziare qualche coreografia per mantenere rapporti non conflittuali con gli ultras, senza alcuna minaccia o costrizione;
3) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato, alla luce delle emergenze indicate nel secondo motivo di ricorso, l'assenza del dolo del reato in capo al ricorrente, come emergerebbe da alcune intercettazioni citate ai fgg. 19 e 20 del ricorso (con i numeri 665, 2 666 e 12529), idonee ad escludere, se correttamente interpretate, la mancanza di un interesse personale del ricorrente alla estorsione, così come aveva affermato anche la persona offesa nel suo interrogatorio;
4) violazione di legge in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite. Nessuna simultanea presenza di più persone davanti alla vittima si sarebbe avuta, dal momento che le interlocuzioni della persona offesa con i suoi collaboratori non avrebbero avuto contenuti intimidatori ed il ricorrente non avrebbe partecipato ad alcun incontro a tenore estorsivo;
5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale, sul punto, avrebbe adottato una motivazione generica e non sorretta da alcun dato concreto, individuando, senza elementi a corredo e con travisamento del dato tratto dalle intercettazioni, una vicinanza del ricorrente ad ambienti della criminalità organizzata calabrese, senza tenere conto della condizione di incensurato, del tempo trascorso dalla commissione del reato (risalente al 2018), del fatto che tutti i correi sarebbero deceduti o arrestati;
tali evenienze priverebbero di concretezza ed attualità l'esigenza cautelare ravvisata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, sia il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento genetico che il Tribunale nell'ordinanza impugnata, hanno ritenuto sussistente l'aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di estorsione contestato al ricorrente e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. La motivazione su entrambi i punti, come si dirà più avanti, è immune da vizi logico- g i u ridici. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., trattandosi di una imputazione provvisoria concernente un reato compreso tra quelli indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 2), cod. proc. pen., per il quale è stata ravvisata l'indicata esigenza cautelare, l'interrogatorio di garanzia preventivo non doveva essere svolto. 2. Quanto al secondo ed al terzo motivo, inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente si limita ad offrire una alternativa lettura di fatto delle emergenze procedimentali non consentita in questa sede, specie ove si tenga conto che la ricostruzione proposta omette di confrontarsi con alcuni decisivi passaggi del 3 wi- provvedimento impugnato che rendono sterili e generiche le censure di travisamento delle risultanze investigative coltivate con il ricorso. Vi è assenza di contestazione sul fatto che l'imprenditore GN HE aveva dovuto versare somme di danaro a titolo estorsivo ad esponenti della curva nord dello stadio Meazza di Milano per ottenere la dovuta tranquillità inerente alla gestione dei parcheggi e che il ruolo del ricorrente si era profilato essere di mediatore tra gli interessi della vittima e quelli degli esponenti della tifoseria, primo fra tutti IO TO, successivamente deceduto. Che tale ruolo egli avesse svolto nell'esclusivo interesse della persona offesa, è circostanza smentita non solo dalle dichiarazioni della vittima (ritenuta attendibile attraverso l'esame di numerose conversazioni intercettate che il ricorso non richiama), ma dalle stesse parole dell'interessato, il quale, in un dialogo captato, aveva espressamente affermato al correo e coindagato AM EP, di avere agito, all'inizio del rapporto estorsivo, in forza di una promessa effettuata in favore di IO TO che era uscito da poco dal carcere e, dunque, anche "per dare una mano" all'estorsore e non soltanto per amicizia o personale interesse a tutelare la persona offesa. Tale decisivo passaggio argonnentativo del provvedimento impugnato, contenuto a fg. 57 dell'ordinanza - idoneo a superare tutta la linea difensiva, anche sotto il profilo del dolo oltre che dell'attendibilità del racconto della vittima - è stato del tutto ignorato dal ricorso, tanto quanto la portata confermativa della tesi accusatoria contenuta nelle dichiarazioni rese dal coindagato ET, che si era risolto a collaborare con la giustizia e che aveva attribuito al ricorrente, fin dall'inizio, un ruolo di primo piano nella vicenda, guidato dallo scopo (non importa se esclusivo o meno) di far guadagnare dei soldi a IO TO (fg. 61 dell'ordinanza). Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva, comunque aspecifica in assenza di ogni confronto con tali dati decisivi e da relegare al merito del giudizio. 3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite - che viene contestata con il quarto motivo di ricorso - la complessiva, articolata, motivazione del provvedimento impugnato, unita alle specifiche osservazioni contenute a fg. 64, danno contezza, come si è anticipato, del fatto che la persona offesa sapesse di doversi rapportare non ad un soggetto singolo ma portatore degli interessi di un gruppo;
in particolare, in occasione della riferita cena al ristorante Ribot, raccontata dalla vittima ritenuta attendibile anche su questo punto per le ragioni dette, la richiesta di mediazione estorsiva era stata portata a compimento dal ricorrente in presenza del coindagato AM EP, al termine dell'incontro congiunto con l'estorsore ed altri soggetti, sicché si era avuta la presenza simultanea di più soggetti al cospetto della persona offesa che fonda la sussistenza dell'aggravante in parola. h(2/ 4 4. In ordine all'ultimo motivo, inerente alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, anche su tale punto il ricorso è generico, dal momento che non tiene conto di tutta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha ricostruito il contesto di potente ed articolata illiceità nel quale andava ad inserirsi lo specifico episodio contestato, con riflessi anche in relazione agli interessi della criminalità organizzata calabrese sulla gestione degli affari legati alle partite di calcio presso lo stadio Meazza di Milano. In tale contesto, la figura del ricorrente si era evidenziata da lungo tempo ed anche ben oltre il periodo della contestazione accusatoria, essendovi elementi dimostrativi della sua pervicacia criminale, delle sue capacità corruttive e dei numerosi contatti sia con soggetti criminali che imprenditoriali fino al 2023, circostanze che il ricorso sembra ignorare, arroccandosi a ritenere che i fatti si siano esauriti nel lontano 2018 anziché agli inizi del 2020 e senza tenere conto dei comportamenti successivi documentati dalle intercettazioni richiamate dal Tribunale. Nel che, la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato ritenute dall'ordinanza senza alcun vizio logico-giuridico. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11/11/2025.
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 30 aprile 2025, che aveva applicato al ricorrente gli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione in concorso, aggravato dall'aver commesso il fatto in più persone riunite, per avere minacciato, direttamente o indirettamente, GN HE (gestore di alcuni parcheggi presso lo stadio Meazza di Milano) a corrispondere mensilmente, tra il 2018 ed il 2020, somme di danaro per un ammontare complessivo di euro 60 mila, avvalendosi della posizione di capo ultras dei tifosi dell'Inter rivestita dal correo IO TO, ucciso a colpi di arma da fuoco nell'ottobre 2022. kfr Penale Sent. Sez. 2 Num. 39185 Anno 2025 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/11/2025 2. Ricorre per cassazione MA SS, deducendo: 1) violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari proceduto all'interrogatorio preventivo del ricorrente, previsto dall'art. 291, comma 1-quater cod. proc. pen., senza una individualizzata indicazione del pericolo di reiterazione del reato, non sussistendo, per le ragioni indicate nei successivi motivi di ricorso, l'aggravante delle più persone riunite;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ricorso censura l'ordinanza impugnata sostenendo che il ricorrente aveva interrotto fin dal 2002 ogni partecipazione al mondo della tifoseria interista e della curva nord dello stadio Meazza di Milano, anche in relazione ai suoi rapporti con IO TO che ne era il leader, rimasti del tutto sporadici e non improntati ad alcuna complicità, avendo il IO anche minacciato il ricorrente, che mai si sarebbe prestato a fungere da mediatore tra il correo e la persona offesa GN, con la quale l'indagato non aveva avuto alcun rapporto lavorativo fino al 2020, periodo finale della contestazione, essendosi limitato ad elargire alla vittima solo qualche consulenza o consiglio logistico nella gestione dei parcheggi esterni allo stadio Meazza, coltivando solo una relazione di tipo amicale, che giustificava il pagamento ricevuto per il suo supporto ed i successivi rapporti lavorativi. Il contenuto delle intercettazioni sarebbe stato travisato e mostrerebbe il disinteresse del ricorrente verso richieste illecite nei confronti della persona offesa e l'assenza di ogni imposizione estorsiva, a dimostrazione dell'assenza di contributo causale. D'altra parte, il ricorrente era estraneo al contesto associativo nel quale andava ad inserirsi lo specifico delitto contestatogli, essendosi sempre occupato di abbigliamento dal 2003. L'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe valorizzato episodi estranei al fatto di cui si discute, come il sopralluogo alla Fiera di Verona, un evento elettorale, le contrattazioni per la gestione del parcheggio dell'Ippodromo, vicende prive di rilevanza penale. Il ricorso smentisce la circostanza della partecipazione del ricorrente ad un pranzo con la vittima e con IO TO al ristorante Ribot, non supportata da alcun indizio e comunque priva di contenuti accusatori. Inoltre, si sottolinea che l'indagato si sarebbe mosso solo nell'interesse della persona offesa, suggerendole di non pagare IO ma di limitarsi a finanziare qualche coreografia per mantenere rapporti non conflittuali con gli ultras, senza alcuna minaccia o costrizione;
3) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato, alla luce delle emergenze indicate nel secondo motivo di ricorso, l'assenza del dolo del reato in capo al ricorrente, come emergerebbe da alcune intercettazioni citate ai fgg. 19 e 20 del ricorso (con i numeri 665, 2 666 e 12529), idonee ad escludere, se correttamente interpretate, la mancanza di un interesse personale del ricorrente alla estorsione, così come aveva affermato anche la persona offesa nel suo interrogatorio;
4) violazione di legge in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante delle più persone riunite. Nessuna simultanea presenza di più persone davanti alla vittima si sarebbe avuta, dal momento che le interlocuzioni della persona offesa con i suoi collaboratori non avrebbero avuto contenuti intimidatori ed il ricorrente non avrebbe partecipato ad alcun incontro a tenore estorsivo;
5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale, sul punto, avrebbe adottato una motivazione generica e non sorretta da alcun dato concreto, individuando, senza elementi a corredo e con travisamento del dato tratto dalle intercettazioni, una vicinanza del ricorrente ad ambienti della criminalità organizzata calabrese, senza tenere conto della condizione di incensurato, del tempo trascorso dalla commissione del reato (risalente al 2018), del fatto che tutti i correi sarebbero deceduti o arrestati;
tali evenienze priverebbero di concretezza ed attualità l'esigenza cautelare ravvisata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati. 1. Quanto al primo motivo, sia il Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento genetico che il Tribunale nell'ordinanza impugnata, hanno ritenuto sussistente l'aggravante delle più persone riunite in relazione al reato di estorsione contestato al ricorrente e l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva. La motivazione su entrambi i punti, come si dirà più avanti, è immune da vizi logico- g i u ridici. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., trattandosi di una imputazione provvisoria concernente un reato compreso tra quelli indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 2), cod. proc. pen., per il quale è stata ravvisata l'indicata esigenza cautelare, l'interrogatorio di garanzia preventivo non doveva essere svolto. 2. Quanto al secondo ed al terzo motivo, inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente si limita ad offrire una alternativa lettura di fatto delle emergenze procedimentali non consentita in questa sede, specie ove si tenga conto che la ricostruzione proposta omette di confrontarsi con alcuni decisivi passaggi del 3 wi- provvedimento impugnato che rendono sterili e generiche le censure di travisamento delle risultanze investigative coltivate con il ricorso. Vi è assenza di contestazione sul fatto che l'imprenditore GN HE aveva dovuto versare somme di danaro a titolo estorsivo ad esponenti della curva nord dello stadio Meazza di Milano per ottenere la dovuta tranquillità inerente alla gestione dei parcheggi e che il ruolo del ricorrente si era profilato essere di mediatore tra gli interessi della vittima e quelli degli esponenti della tifoseria, primo fra tutti IO TO, successivamente deceduto. Che tale ruolo egli avesse svolto nell'esclusivo interesse della persona offesa, è circostanza smentita non solo dalle dichiarazioni della vittima (ritenuta attendibile attraverso l'esame di numerose conversazioni intercettate che il ricorso non richiama), ma dalle stesse parole dell'interessato, il quale, in un dialogo captato, aveva espressamente affermato al correo e coindagato AM EP, di avere agito, all'inizio del rapporto estorsivo, in forza di una promessa effettuata in favore di IO TO che era uscito da poco dal carcere e, dunque, anche "per dare una mano" all'estorsore e non soltanto per amicizia o personale interesse a tutelare la persona offesa. Tale decisivo passaggio argonnentativo del provvedimento impugnato, contenuto a fg. 57 dell'ordinanza - idoneo a superare tutta la linea difensiva, anche sotto il profilo del dolo oltre che dell'attendibilità del racconto della vittima - è stato del tutto ignorato dal ricorso, tanto quanto la portata confermativa della tesi accusatoria contenuta nelle dichiarazioni rese dal coindagato ET, che si era risolto a collaborare con la giustizia e che aveva attribuito al ricorrente, fin dall'inizio, un ruolo di primo piano nella vicenda, guidato dallo scopo (non importa se esclusivo o meno) di far guadagnare dei soldi a IO TO (fg. 61 dell'ordinanza). Tanto supera ed assorbe ogni altra argomentazione difensiva, comunque aspecifica in assenza di ogni confronto con tali dati decisivi e da relegare al merito del giudizio. 3. Quanto alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite - che viene contestata con il quarto motivo di ricorso - la complessiva, articolata, motivazione del provvedimento impugnato, unita alle specifiche osservazioni contenute a fg. 64, danno contezza, come si è anticipato, del fatto che la persona offesa sapesse di doversi rapportare non ad un soggetto singolo ma portatore degli interessi di un gruppo;
in particolare, in occasione della riferita cena al ristorante Ribot, raccontata dalla vittima ritenuta attendibile anche su questo punto per le ragioni dette, la richiesta di mediazione estorsiva era stata portata a compimento dal ricorrente in presenza del coindagato AM EP, al termine dell'incontro congiunto con l'estorsore ed altri soggetti, sicché si era avuta la presenza simultanea di più soggetti al cospetto della persona offesa che fonda la sussistenza dell'aggravante in parola. h(2/ 4 4. In ordine all'ultimo motivo, inerente alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, anche su tale punto il ricorso è generico, dal momento che non tiene conto di tutta la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha ricostruito il contesto di potente ed articolata illiceità nel quale andava ad inserirsi lo specifico episodio contestato, con riflessi anche in relazione agli interessi della criminalità organizzata calabrese sulla gestione degli affari legati alle partite di calcio presso lo stadio Meazza di Milano. In tale contesto, la figura del ricorrente si era evidenziata da lungo tempo ed anche ben oltre il periodo della contestazione accusatoria, essendovi elementi dimostrativi della sua pervicacia criminale, delle sue capacità corruttive e dei numerosi contatti sia con soggetti criminali che imprenditoriali fino al 2023, circostanze che il ricorso sembra ignorare, arroccandosi a ritenere che i fatti si siano esauriti nel lontano 2018 anziché agli inizi del 2020 e senza tenere conto dei comportamenti successivi documentati dalle intercettazioni richiamate dal Tribunale. Nel che, la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione del reato ritenute dall'ordinanza senza alcun vizio logico-giuridico. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, 1'11/11/2025.