Articolo 34 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 33Articolo 35
Versione
8 novembre 1989
Art. 34. (Deposito di somme sequestrate). 1. Il settimo comma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 , e' sostituito dal seguente: "Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorita'".
Nota all'art. 34:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989