Art. 30.
In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 313 , dall' articolo 314 e dal primo comma dell' articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , e' ammesso l'uso di utensili e di lampade portatili a tensione non superiore a 220 volts e senza collegamento di terra nei parchi ferroviari ed all'interno dei rotabili, purche' siano adottati i seguenti provvedimenti:
realizzare un isolamento supplementare;
impiegare cavetti flessibili a doppia guaina.
In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 313 , dall' articolo 314 e dal primo comma dell' articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 , e' ammesso l'uso di utensili e di lampade portatili a tensione non superiore a 220 volts e senza collegamento di terra nei parchi ferroviari ed all'interno dei rotabili, purche' siano adottati i seguenti provvedimenti:
realizzare un isolamento supplementare;
impiegare cavetti flessibili a doppia guaina.