Sentenza 30 agosto 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/08/2018, n. 39290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39290 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CH FA nato a [...] il [...] ON CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GPAILUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del LL e per l'inammissibilità del ricorso del NI. E presente l'avvocato ARICO' GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di CH FA, che chiede l'accoglimento del ricorso. E' presente l'avvocato NOCITA PIETRO del foro di ROMA in difesa di CH FA, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito di giudizio ordinario, il Tribunale di Roma condannava FA LL alla pena di anni sedici di reclusione per i reati ascrittigli, unificati dal vincolo della continuazione, di cui al capo A (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e al capo B (artt. 56 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990) e CO NI - ritenuto responsabile del solo reato di cui al capo A e riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, nonché le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva - alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
2. In data 8 giugno 2017, la Corte di appello di Roma riformava parzialmente la sentenza di primo grado unicamente quanto al trattamento sanzionatorio del LL. Reputava, invero, eccessivo il disposto aumento per la continuazione pari ad anni due e mesi due, tenuto conto dell'elevata entità della pena irrogata per l'associazione che include ed assorbe in parte il disvalore anche del reato connesso, non trovando peraltro applicazione il limite di aumento minimo per la continuazione.
3. Con due atti distinti, FA LL e CO NI ricorrono avverso l'anzidetta sentenza della Corte di appello di Roma.
4. A sostegno del ricorso, LL articola cinque motivi.
4.1. Con il primo, deduce violazione dell'art. 74 T.U. stup. e mancanza di motivazione. L'impugnata sentenza non dà conto né della ripartizione dei compiti degli associati in funzione della realizzazione dei reati fine, né dell'esistenza di un'entità autonoma dotata di una struttura organizzativa anche rudimentale, idonea a fornire un supporto stabile alle singole deliberazioni criminose né di un'apprezzabile continuità temporale e criminale del gruppo. LL compare negli atti di polizia negli ultimi mesi delle indagini e per un solo episodio di reato fine. Non vi è alcun dato in motivazione atto a suffragare la sua condotta di associato.
4.2. Con il secondo motivo, eccepisce la nullità della sentenza conseguente alla dedotta nullità del decreto che dispone il giudizio immediato per violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. L'imputazione del reato associativo era incompleta ed imprecisa poiché non indicava né la data di inizio né la data della fine della condotta attribuita al ricorrente.
4.3. Con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 56 cod. pen. e dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 e mancanza di motivazione. Al capo B è contestata al LL la tentata importazione dello stupefacente, ma l'imbarcazione con il carico di droga è stata fermata in Spagna. La soglia di punibilità del tentativo sarebbe stata raggiunta solo se la barca avesse tentato di varcare il confine italiano, cosa che non è avvenuta.
4.4.11 quarto motivo attiene alla violazione dell'art. 73, T.U. stup. perché non vi è prova della natura stupefacente del carico sequestrato dall'Autorità spagnola. Nonostante la sollecitazione in tal senso da parte della difesa, il Tribunale non ha richiesto alla Spagna la relativa documentazione, affidandosi unicamente alle testimonianze degli operanti italiani ivi recatisi.
4.5. Con il quinto e ultimo motivo, infine, si eccepisce il vizio parziale di mente dell'imputato affetto da disturbo borderline della personalità con aspetti paranoidei. Anche sul punto la sentenza impugnata non offre alcuna motivazione.
5. Il 6 giugno 2018, il secondo difensore di FA LL, avv. Alessandro Fraraccio, ha depositato nella cancelleria di questa Suprema Corte motivi aggiunti con cui si duole della illogica motivazione sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche in lingua spagnola del 19/08/2013 e del 19/01/2014 per violazione degli artt. 268, 271, 142 cod. proc. pen. e art. 89 disp. att. cod. proc. pen.; e della illogicità ed incongruità della motivazione in ordine alla invocata inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche - questione già dedotta con l'impugnazione avverso l'ordinanza reiettiva del Tribunale del 18/02/2015 - richiedendosi, in conseguenza, una declaratoria di inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientali disposte sulla Lancia Y e delle intercettazioni telefoniche sulle utenze indicate nei decreti del Gip del Tribunale di Roma.
6. Il ricorso di CO NI è costituito da un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al reato di cui all'art 416-bis cod. pen. Diversamente da quanto si legge nella impugnata sentenza, il NI non era un associato attivo dell'associazione; non può essergli attribuito detto ruolo per il solo fatto di aver intrattenuto rapporti con i promotori ed organizzatori del sodalizio criminale. Egli non aveva alcuna autonomia decisionale. Manca altresì il dolo della fattispecie posto che il ricorrente ha agito con la consapevolezza di aiutare le autorità ad individuare e a smantellare l'associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato nell'interesse di FA LL è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Quanto al primo motivo, si impongono alcune premesse di carattere generale. Per la configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo. (Sez. 6, sent. n. 25454 del 13/02/2009, P.G., Mammoliti e altri, Rv. 244520).Anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione [Sez. 6, sent. n. 1343 del 04/11/2015 (dep. 14/01/2016 ), Policastri, Rv. 265890). La partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione (Sez. 6, sent. n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). Né, it fini della configurabilità dell'associazione é richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti [Sez. 6, sent. n. 9061 del 24/09/2012 (dep. 25/02/2013), EC e altri, Rv. 255312].
3. Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte di appello di Roma, con motivazione completa e congrua, dà pienamente conto delle molteplici circostanze a riscontro del vicolo associativo che unisce il LL agli altri soggetti indicati nell'imputazione di cui al capo A) e, quindi, non solo al coimputato NI, ma anche ad BI CO e AN KE, i due skipper che hanno condotto le de imbarcazioni dall'Italia in Marocco per l'importazione di ben 1.100 kilogrammi di hashish, sventata il 26 febbraio 2014 con il loro arresto al largo del porto di TA (per i quali si è proceduto separatamente), e con NI ST e IN EP la cui condotta è descritta nel predetto capo di imputazione. L'arresto di tale BE CO, che trasportava circa 60 kilogrammi di hashish, costituisce, secondo la Corte del merito, una prova dell'esistenza dell'associazione in questione perché, innanzitutto, dimostra che la sventata importazione dei 1.100 kilogrammi di hashish non è il frutto della estemporanea attività di un gruppo di improvvisati trafficanti, rivestendo esso, al contrario, il ruolo di cartina di tornasole dell'esistenza di una rete collaudata e stabile di rapporti la quale, anche sul piano logico, si pone come necessario presupposto organizzativo di rilevanti importazioni di ingenti quantitativi di stupefacente. In particolare, sullo specifico episodio, la sentenza impugnata evidenzia come il NI fosse presente con il BE sul traghetto proveniente dalla Sardegna;
e come tale contestuale presenza avesse allarmato il LL che, in una conversazione intercettata, si preoccupa della mancanza di cautela del NI nel rapportarsi con loro (il gruppo di cui faceva parte l'odierno ricorrente), nonostante l'arresto del BE con l'anzidetto carico di 60 kilogrammi, facendo altresì intendere che anche la sua (del NI) presenza sulla medesima nave-traghetto potesse essere stata già rilevata dagli inquirenti. E che il NI fosse intraneo alla associazione di cui faceva parte anche il LL è tra l'altro desunto da una conversazione intercettata a bordo dell'auto del NI in cui questi, dolendosi per l'arresto del BE, commenta la superficialità della scelta del nascondiglio della droga (la ruota di scorta dell'auto) e NI fa notare che le guardie erano già a bordo della nave. La sentenza avversata richiama anche le dichiarazioni del NI il quale riferiva che l'arresto del BE aveva rallentato l'organizzazione dell'importazione che doveva essere eseguita con il gommone rimasto fermo nel porto di Riva di Traiano a Civitavecchia, specificando che, ad occuparsi della preparazione del gommone d'altura per la lunga navigazione, c'erano anche BE e LL, e ciò con riferimento al periodo antecedente l'arresto del primo (febbraio 2013). Si tratta, sostiene la Corte di appello, di circostanza di segno opposto alla tesi difensiva del LL secondo la quale egli sarebbe stato invitato a partecipare all'importazione programmata con il gommone fermo a Civitavecchia da parte dell'BI in maniera del tutto occasionale ed estemporanea. Nel corso del suo esame dibattimentale, il NI - dopo aver premesso di aver visto il LL per la prima volta in occasione della visita a casa dello stesso ove si era recato insieme al NI e dove apprendeva che era stato trovato il soggetto in grado di condurre l'imbarcazione per la navigazione oltre costa, indicato in BI CO, intervenuto per sostituire il BE dopo il suo arresto - ha chiarito che la partecipazione del LL al gruppo gli era già nota in precedenza, anche se i suoi contatti diretti erano solo con il NI, persona a cui doveva l'ingresso nel sodalizio criminale. A riscontro della solidità dei legami che univano il LL ai menzionati associati, la Corte del merito ricorda come le indagini abbiano attestato l'affiliazione del LL in epoca antecedente l'arresto del BE (10 febbraio 2013) e come il 18 gennaio 2013 vi sia stato a Roma l'incontro tra il LL e BI CO. Né vanno trascurati, in questa chiave di lettura, rilevanti contatti telefonici tra il trafficante francese VA EÈ proprio con il menzionato BI. Il collegamento poi con altra imbarcazione, la QU DE, dei cui documenti di navigazione si trova traccia nei files rinvenuti nel p.c. sequestrato il giorno dell'arresto di tale SL LA, rappresenta un ulteriore elemento non solo di conferma della stabilità del sodalizio ma anche della presenza e della operatività in esso di FA LL: è stata infatti accertata la presenza di questi e di SL LA sulle liste di imbarco del volo aereo per la Spagna del 5 gennaio 2013. Il Giudice di appello ricorda come anche le intercettazioni di conversazioni intercorse tra la moglie del LL e una sua amica relative alla vicenda dell'affitto, sotto falso nome, da parte del LL a SL LA di un alloggio nella disponibilità del primo e le preoccupazioni conseguenti all'arresto di quest'ultimo, avvenuto in esecuzione di un mandato internazionale, rendano del tutto evidente la rete di collegamenti interpersonali emersi dalle risultanze probatorie in atti tali da non consentire di confinare tali legami di affari alla sola ed unica tentata importazione di 1.100 khili di hashish. Il ruolo svolto dal ricorrente LL, operativo in Italia, è, infine, ulteriormente delineato dall'impugnata sentenza la quale ricorda come egli abbia curato, almeno in parte, il finanziamento della operazione, l'armamento dell'imbarcazione - provvedendo altresì a sobbarcarsi il costo della sostituzione dei filtri danneggiati e a pagare le spese di carburante - oltre a recarsi in Marocco in coincidenza dell'imminente viaggio poi intrapreso dall'BI, per accordarsi con i fornitori a fini dell'importazione in Italia, rimanendo poi in costante contatto telefonico dall'Italia con il predetto BI, che conduceva il gommone, durante la navigazione.. Correttamente, secondo un procedimento logico-razionale immune da censure, la sentenza di appello afferma che dette risultanze non possono essere minimizzate ai fini della comprensione del senso delle intercettazioni (peraltro richiamate anche nell'atto di appello del LL) le quali attestano gli accordi intercorsi tra questi e BI CO nel mese di agosto del 2013 per organizzare viaggi via mare con imbarcazioni non meglio precisate che l'BI si premurava di ricercare. Alla luce delle anzidette intercettazioni è arduo, sostiene la Corte del merito, presumere che sia stato l'BI ad offrire al LL il gommone Diver II, sia perché detta imbarcazione era già stata rinvenuta dal sodalizio nel settembre 2002 - per quanto emerso dalle risultanze istruttorie - e sia perché era necessario trovare anche un'altra barca di supporto che doveva accompagnare il Diver II, come riscontrato peraltro dalla vicenda della fuga, volta ad evitare l'arresto, di AN KE a bordo di altra imbarcazione. A sostegno del certo inserimento del LL nel narcotraffico internazionale, la Corte territoriale ricorda la conversazione in lingua spagnola, intervenuta tra il ricorrente e un interlocutore non identificato, in cui si fa esplicito riferimento a rapporti di collaborazione di lungo termine (cinque anni) e quindi alla fiducia che la sottende alla quale si richiama il LL per assicurare l'interlocutore che il suo debito per la precedente fornitura sarà pagato prima possibile. La Corte di Roma ha con motivazione esauriente, congrua e logica illustrato come il contributo offerto dal LL risultasse del tutto funzionale all'esistenza dell'associazione in quel dato momento storico (Sez. 3, sent. n. 22124 del 29/04/2015, Borraccino, Rv. 263662; Sez. 4, sent. n. 51716 del 16/10/2013, Amodio e altri. Rv. 257905). Sulla scorta di quanto sin qui detto, il primo motivo è infondato.
4. Lo stesso valga anche per il secondo motivo che reitera una doglianza a cui la Corte del merito ha già risposto con motivazione adeguata e conforme a diritto. Non integra, invero, alcun pregiudizio per la difesa la dedotta genericità della contestazione sotto il profilo della data di inizio e di fine dell'associazione di cui trattasi. La precisazione della data di commissione del reato non tocca il nucleo sostanziale dell'addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte 6 gio dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, sent. n. 48727 del 13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229). Correttamente, quindi, l'impugnata sentenza osserva che «la indeterminatezza della contestazione della fattispecie associativa dipende dalla oggettiva impossibilità di stabilire con certezza le date di inizio e fine del sodalizio, senza che ne possa derivare alcun pregiudizio per la difesa che attraverso la partecipazione all'istruttoria dibattimentale può comunque apprendere i dati temporali dell'attività criminosa e contraddire nel merito la fondatezza degli stessi».
5. In ordine al terzo motivo di ricorso articolato dal LL, si osserva che la sentenza di appello ricorda, con motivazione adeguata, come l'associazione a delinquere di cui trattasi aveva, come accertata finalità, l'importazione proprio in Italia di ingenti quantitativi di hashish dal nord Africa. Richiama, sul punto, le dichiarazioni del NI e il già menzionato attivo interessamento del LL che agiva appunto dall'Italia per assicurarsi che l'imbarcazione con il carico di stupefacente giungesse a destinazione. La doglianza, peraltro è manifestamente infondata e, in quanto tale, inammissibile.
6. Anche il quarto motivo è inammissibile perché reitera una questione alla quale la Corte territoriale ha già fornito congrua risposta anche con richiamo alle condivise argomentazioni del Giudice del primo grado. La sostanza rinvenuta era nascosta all'interno di alcuni vani abilmente celati nella stiva dell'imbarcazione; la prova è stata desunta dalla valutazione complessiva del quadro probatorio e dall'entità ingente della sostanza di cui hanno riferito gli agenti della Guardia di Finanza recatisi in Spagna allo scopo di collaborare con le forze di polizia locali al fine di apportare specifiche conoscenze apprese da altre indagini su precedenti trasporti curati dalla medesima organizzazione criminale, risultate poi decisive per il rinvenimento del nascondiglio.
7. Sull'invocato vizio parziale di mente del quinto motivo, il Collegio rileva come la Corte territoriale abbia fornito ampia motivazione al riguardo osservando come le perizie svolte a tal fine nel corso del presente procedimento (anche nella fase innanzi al Gip) abbiano dato conto di atteggiamenti simulatori e manipolativi del ricorrente, riscontrati altresì dal perito psichiatra poi nominato durante il dibattimento per escludere il vizio di mente e il difetto di imputabilità dedotto dalla difesa anche sotto il profilo della incompatibilità con il regime carcerario. Quanto alle pronunce giudiziarie che hanno riconosciuto il vizio di mente, correttamente il Giudice di appello argomenta che le stesse non possono essere apprezzate come prova della permanenza dei dedotti vizi paranoidei al momento dei fatti per cui è attualmente processo tenuto conto anche del considerevole lasso temporale decorso rispetto a detti precedenti giudiziari. Il motivo è pertanto infondato.
8. Inammissibili sono i motivi nuovi fatti pervenire alla Corte Suprema il 6 giugno 2018, dal secondo difensore di FA LL, avv. Alessandro Fraraccio.I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario. Le questioni dedotte dal nuovo difensore - relative alla inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche ed ambientali - non erano state fatte oggetto di doglianza nel ricorso originario e sono, pertanto, inammissibili.
9. In conclusione, per le anzidette ragioni, il ricorso di FA LL deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10. Quanto al ricorso di CO NI, lo stesso è inammissibile perché si riferisce a reati - artt. 416 e 416- bis cod. pen. - non contestati al ricorrente. Alla dichiarata inammissibilità segue, ex lege, il pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di LL FA e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NI CO e condanna il ricorrente al pagamento delle s