Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01924/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03089/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3089 del 2025, proposto da
Andrea Cartella, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cartella, con domicilio digitale eletto presso la sua casella PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la relativa casella PEC e domicilio fisico ex lege presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Milano Via Freguglia, n. 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 3556/2024 del Tribunale di Milano sez. Lavoro, nella parte in cui condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 la dott.ssa LE MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
Con il ricorso proposto l’avv. Andrea Cartella ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre accessori di legge, e rimborso forfettario delle spese, con distrazione in favore del procuratore costituito.
La sentenza, non appellata, è stata notificata all’Amministrazione debitrice, che tuttavia non ha provveduto a dare esecuzione al capo relativo al pagamento delle spese di lite.
Stante l’inerzia dell’Amministrazione l’avvocato Andrea Cartella ha proposto il ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero intimato e l’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con memoria di mera forma.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che la liquidazione delle spese in favore del legale antistatario fa nascere un credito autonomo e distinto in capo al legale (diverso ed ulteriore rispetto a quello della parte) che legittima il legale stesso ad agire in proprio (cfr. Cassazione sez. III 6 marzo 2006 n. 4792).
Ciò precisato, il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto, né fornito indicazioni in ordine all’andamento della procedura.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Il ricorso è dunque fondato, e va accolto, e per l’effetto deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo indicato in epigrafe.
Ne deriva che al Ministero resistente deve essere assegnato il termine di 90 giorni, dalla pubblicazione della presente sentenza, per dare esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza indicata in epigrafe, nella parte in cui ha condannato il Ministero al pagamento delle spese legali liquidate in euro 1.030,00, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese, a favore dell’avvocato antistatario, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, il quale, entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Considerato che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del Commissario deve considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato. La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, assumano rilievo al fine di negare tale sanzione, oltre alle specifiche difficoltà nell’adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica, l’esiguità del debito tale da far apparire l’invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva. In ogni caso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta è misura di legge idonea a compensare il ritardo nell’adempimento.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale, nonché del non elevato livello di complessità anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, con le modalità e nei termini di cui in parte motiva;
- per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Respinge la domanda di astreintes .
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
LE NT MA, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LE NT MA | RD SO |
IL SEGRETARIO