CASS
Sentenza 10 giugno 2022
Sentenza 10 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2022, n. 22776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22776 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CH ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 19/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza;
lette le conclusioni dell'avv. Vincenzo Arrigo che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui CH ER è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale;
il tema attiene alla notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di conclusioni delle indagini 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 22776 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 09/03/2022 preliminari, compiute entrambe ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., attesa la impossibilità di eseguire le comunicazioni all'imputato presso il domicilio indicato a causa dello stato detentivo noto. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato l'eccezione, da una parte, tardiva perché sollevata alla seconda udienza dibattimentale (17.4.2013) e non dedotta in sede di questioni preliminari, e, dall'altra, infondata, in ragione della dichiarazione di domicilio che avrebbe reso irrilevante il sopravvenuto stato detentivo. Aggiunge il ricorrente che, nel corso del giudizio di appello - a cui la questione era stata devoluta - sono intervenute sul tema le Sezioni unite che, si argomenta, avrebbero recepito i principi invocati dal difensore;
la Corte di appello, pur prendendo formalmente atto della sentenza delle Sezioni unite, avrebbe tuttavia rigettato le eccezioni sul presupposto che la parte fosse comparsa senza dedurre nulla alla prima udienza, tenutasi il 21.12.2012. Assume il ricorrente che dalla lettura del verbale dell'udienza del 21.12.2012 si evince come in quella occasione fu dichiarata la contumacia e che l'imputato, che dunque non poteva essere presente, fu assistito da un sostituto d'ufficio, attesa l'assenza di quelli di fiducia, che peraltro si presentò dopo la chiusura del verbale per rappresentare lo stato detentivo;
alla successiva udienza, si aggiunge, l'imputato fu dichiarato detenuto per altro, rinunciante. Nessuna sanatoria si sarebbe quindi verificata, tenuto conto peraltro che le Sezioni unite avrebbero espressamente chiarito come la nullità in questione sarebbe a regime intermedio. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con particolare riguardo alla prova del dolo: la condotta, si argomenta, sarebbe stata posta in essere non per opporsi al compimento di un atto d'ufficio ma, al più, per esprimere solo sentimenti ostili. L'imputato era stato assolto dal Tribunale per il concorrente reato di cui all'art. 336 cod. pen. e sul punto la motivazione della Corte di appello sarebbe stata sostanzialmente omessa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed alla recidiva, ritenuta sussistente sul presupposto che il reato per cui si procede avrebbe costituto "una manifestazione di violenza che depone contro il reinserimento nel tessuto sociale", senza tuttavia procedere ad un accertamento in concreto della pericolosità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Quanto al primo motivo, dagli atti emerge che: a) all'udienza del 21.12.2012 l'imputato, assistito da un sostituto nominato d'ufficio, attesa l'assenza di entrambi i difensori di fiducia, fu dichiarato assente;
b) nel corso di quella udienza alle ore 9,20, contestualmente alla chiusura del verbale di udienza, comparve l'avv. Corrado Del Vecchio, che, nella qualità di sostituto nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dai difensori di fiducia dell'imputato, rappresentò lo stato detentivo per altra causa di questi;
c) il Tribunale non pose in essere nessuna ulteriore attività; d) all'udienza del 17.11.2013, assente per rinuncia l'imputato, il Tribunale, rigettò la questione relativa alla nullità del decreto che dispone il giudizio, rinnovò, a causa della diversa composizione, l'attività compiuta alla precedente udienza e procedette all'assunzione di un teste. Sulla base della ricostruzione compiuta e tenuto conto del carattere intermedio della dedotta nullità (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), il motivo rivela la sua manifesta infondatezza, tenuto conto che: a) all'udienza del 17.11.2013 l'imputato, la cui traduzione fu evidentemente disposta, rinunciò a comparire;
b) il Tribunale in quella stessa udienza rinnovò l'attività compiuta alla udienza precedente, cioè reiterò la stessa attività che avrebbe dovuto essere compiuta se la nullità fosse stata accolta, sicchè non è affatto chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto sofferto dalla parte;
c) la nullità fu sanata per effetto della decisione dell'imputato di accettare gli effetti dell'atto. 3. Inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha puntualmente ricostruito i fatti, spiegato perché la ricostruzione alternativa lecita dell'imputato non sia dotata di adeguata capacità dimostrativa, chiarito come l'azione fu posta in essere per opporsi al compimento dell'atto dell'agente di polizia penitenziaria che aveva aperto la cella per trasferire il ricorrente- che era in uno stato di agitazione per non avere trovato presso lo spaccio della struttura carceraria le sigarette abitualmente fumate- e che fu da questi colpito Nulla di specifico è stato dedotto dall'imputato che, al di là di generici riferimenti, non ha spiegato perché nella specie non sarebbe configurabile il dolo del reato contestato. Considerazioni analoghe devono essere compiute quanto alla ritenuta recidiva reiterata e specifica, avendo la Corte spiegato come i fatti per cui si procede siano rivelatori di una non eliminata personalità violenta e dunque di una attuale e concreta pericolosità sociale. Anche sul punto il motivo di ricorso è generico, essendosi l'imputato limitato ad affermazione aspecifiche, senza nemmeno dedurre a quanta distanza di tempo i fatti in esame si sarebbero verificati dai precedenti reati commessi e quale sarebbe in concreto l'elemento per ritenere errata la valutazione compiuta dai Giudici di merito. 3 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza;
lette le conclusioni dell'avv. Vincenzo Arrigo che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui CH ER è stato condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale;
il tema attiene alla notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso di conclusioni delle indagini 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 22776 Anno 2022 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 09/03/2022 preliminari, compiute entrambe ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., attesa la impossibilità di eseguire le comunicazioni all'imputato presso il domicilio indicato a causa dello stato detentivo noto. Il Tribunale avrebbe erroneamente considerato l'eccezione, da una parte, tardiva perché sollevata alla seconda udienza dibattimentale (17.4.2013) e non dedotta in sede di questioni preliminari, e, dall'altra, infondata, in ragione della dichiarazione di domicilio che avrebbe reso irrilevante il sopravvenuto stato detentivo. Aggiunge il ricorrente che, nel corso del giudizio di appello - a cui la questione era stata devoluta - sono intervenute sul tema le Sezioni unite che, si argomenta, avrebbero recepito i principi invocati dal difensore;
la Corte di appello, pur prendendo formalmente atto della sentenza delle Sezioni unite, avrebbe tuttavia rigettato le eccezioni sul presupposto che la parte fosse comparsa senza dedurre nulla alla prima udienza, tenutasi il 21.12.2012. Assume il ricorrente che dalla lettura del verbale dell'udienza del 21.12.2012 si evince come in quella occasione fu dichiarata la contumacia e che l'imputato, che dunque non poteva essere presente, fu assistito da un sostituto d'ufficio, attesa l'assenza di quelli di fiducia, che peraltro si presentò dopo la chiusura del verbale per rappresentare lo stato detentivo;
alla successiva udienza, si aggiunge, l'imputato fu dichiarato detenuto per altro, rinunciante. Nessuna sanatoria si sarebbe quindi verificata, tenuto conto peraltro che le Sezioni unite avrebbero espressamente chiarito come la nullità in questione sarebbe a regime intermedio. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. con particolare riguardo alla prova del dolo: la condotta, si argomenta, sarebbe stata posta in essere non per opporsi al compimento di un atto d'ufficio ma, al più, per esprimere solo sentimenti ostili. L'imputato era stato assolto dal Tribunale per il concorrente reato di cui all'art. 336 cod. pen. e sul punto la motivazione della Corte di appello sarebbe stata sostanzialmente omessa. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio ed alla recidiva, ritenuta sussistente sul presupposto che il reato per cui si procede avrebbe costituto "una manifestazione di violenza che depone contro il reinserimento nel tessuto sociale", senza tuttavia procedere ad un accertamento in concreto della pericolosità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Quanto al primo motivo, dagli atti emerge che: a) all'udienza del 21.12.2012 l'imputato, assistito da un sostituto nominato d'ufficio, attesa l'assenza di entrambi i difensori di fiducia, fu dichiarato assente;
b) nel corso di quella udienza alle ore 9,20, contestualmente alla chiusura del verbale di udienza, comparve l'avv. Corrado Del Vecchio, che, nella qualità di sostituto nominato ex art. 102 cod. proc. pen. dai difensori di fiducia dell'imputato, rappresentò lo stato detentivo per altra causa di questi;
c) il Tribunale non pose in essere nessuna ulteriore attività; d) all'udienza del 17.11.2013, assente per rinuncia l'imputato, il Tribunale, rigettò la questione relativa alla nullità del decreto che dispone il giudizio, rinnovò, a causa della diversa composizione, l'attività compiuta alla precedente udienza e procedette all'assunzione di un teste. Sulla base della ricostruzione compiuta e tenuto conto del carattere intermedio della dedotta nullità (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), il motivo rivela la sua manifesta infondatezza, tenuto conto che: a) all'udienza del 17.11.2013 l'imputato, la cui traduzione fu evidentemente disposta, rinunciò a comparire;
b) il Tribunale in quella stessa udienza rinnovò l'attività compiuta alla udienza precedente, cioè reiterò la stessa attività che avrebbe dovuto essere compiuta se la nullità fosse stata accolta, sicchè non è affatto chiaro quale sarebbe il pregiudizio in concreto sofferto dalla parte;
c) la nullità fu sanata per effetto della decisione dell'imputato di accettare gli effetti dell'atto. 3. Inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso. La Corte, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha puntualmente ricostruito i fatti, spiegato perché la ricostruzione alternativa lecita dell'imputato non sia dotata di adeguata capacità dimostrativa, chiarito come l'azione fu posta in essere per opporsi al compimento dell'atto dell'agente di polizia penitenziaria che aveva aperto la cella per trasferire il ricorrente- che era in uno stato di agitazione per non avere trovato presso lo spaccio della struttura carceraria le sigarette abitualmente fumate- e che fu da questi colpito Nulla di specifico è stato dedotto dall'imputato che, al di là di generici riferimenti, non ha spiegato perché nella specie non sarebbe configurabile il dolo del reato contestato. Considerazioni analoghe devono essere compiute quanto alla ritenuta recidiva reiterata e specifica, avendo la Corte spiegato come i fatti per cui si procede siano rivelatori di una non eliminata personalità violenta e dunque di una attuale e concreta pericolosità sociale. Anche sul punto il motivo di ricorso è generico, essendosi l'imputato limitato ad affermazione aspecifiche, senza nemmeno dedurre a quanta distanza di tempo i fatti in esame si sarebbero verificati dai precedenti reati commessi e quale sarebbe in concreto l'elemento per ritenere errata la valutazione compiuta dai Giudici di merito. 3 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2022.