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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1287/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
MI BE MI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1040/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2385/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 11/06/2024 Atti impositivi:
- INTIMAZ. PAG. n. 02820239008082540000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta l'intimazione di pagamento n. 02820239008082540000, emessa su incarico dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 58.002,06, a titolo di imposte dovute e non pagate nell'anno di imposta 2007.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto il difetto di notifica degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2385/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra Ricorrente_1 ha interposto appello, deducendo l'illegittimità della pronuncia impugnata, e riproponendo in sede di gravame le censure già articolate nel ricorso di primo grado.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato.
3. Sotto un primo profilo, rileva il Collegio che il valore dell'odierna controversia è pari a € 39.709, dovendosi escludere dal calcolo delle somme dovute gli interessi e le sanzioni (art. 12 d. lgs. n. 546/92).
Ne consegue che, venendo in rilievo una controversia di importo inferiore a € 50.000, trova applicazione l'art. 17-bis d. lgs. n. 546/92 (applicabile ratione temporis), che prevede la procedura di reclamo/mediazione come condizione di procedibilità. In tal senso, la predetta disposizione legislativa prevede il termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso, quale condizione di procedibilità nei confronti dell'Amministrazione, e l'ulteriore termine di 30 giorni per il deposito del ricorso notificato, ex art. 22 d. lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, i 90 giorni dalla notifica dell'atto sono spirati in data 22 gennaio 2024. Pertanto, i trenta giorni per il deposito del ricorso, regolarmente notificato, scadevano in data 21 febbraio 2024.
Ne consegue che essendo il deposito del ricorso avvenuto in data 20.2.2024, lo stesso deve dirsi tempestivo, dovendo essere esaminato nel merito.
4. E nel merito, rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, è nullo l'atto successivo in presenza di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto.
In particolare, per la Corte regolatrice, “tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. civ, Sez. Trib, 30.6.2011, n. 14361. In termini confermativi, Cass. civ, SS.UU, n. 5791/08).
5. Orbene, nella specie è pacifico il difetto di notifica della presupposta cartella di pagamento, avendo l'Amministrazione appellata prodotto unicamente notifica dell'impugnata intimazione, e non anche del predetto atto prodromico.
Per tale ragione, deve ritenersi acclarato il dedotto difetto di notifica della presupposta cartella di pagamento, la qual cosa determina invalidità in chiave derivata dell'impugnata intimazione.
6. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato dalla ricorrente in primo grado.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'atto impugnato dal ricorrente in primo grado. Condanna l'Amministrazione appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellante, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Difensore_1. Napoli, 15.1.2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
MI BE MI, Relatore
MARCHIELLO ANTONIO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1040/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2385/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 11/06/2024 Atti impositivi:
- INTIMAZ. PAG. n. 02820239008082540000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 247/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Si riporta.
Appellato: Si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato innanzi alla CGT di Primo Grado di Caserta l'intimazione di pagamento n. 02820239008082540000, emessa su incarico dell'Agenzia delle entrate- Riscossione, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 58.002,06, a titolo di imposte dovute e non pagate nell'anno di imposta 2007.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto il difetto di notifica degli atti prodromici, nonché l'intervenuta prescrizione del credito.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 2385/24 la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra Ricorrente_1 ha interposto appello, deducendo l'illegittimità della pronuncia impugnata, e riproponendo in sede di gravame le censure già articolate nel ricorso di primo grado.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato.
3. Sotto un primo profilo, rileva il Collegio che il valore dell'odierna controversia è pari a € 39.709, dovendosi escludere dal calcolo delle somme dovute gli interessi e le sanzioni (art. 12 d. lgs. n. 546/92).
Ne consegue che, venendo in rilievo una controversia di importo inferiore a € 50.000, trova applicazione l'art. 17-bis d. lgs. n. 546/92 (applicabile ratione temporis), che prevede la procedura di reclamo/mediazione come condizione di procedibilità. In tal senso, la predetta disposizione legislativa prevede il termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso, quale condizione di procedibilità nei confronti dell'Amministrazione, e l'ulteriore termine di 30 giorni per il deposito del ricorso notificato, ex art. 22 d. lgs. n. 546/1992.
Nel caso di specie, i 90 giorni dalla notifica dell'atto sono spirati in data 22 gennaio 2024. Pertanto, i trenta giorni per il deposito del ricorso, regolarmente notificato, scadevano in data 21 febbraio 2024.
Ne consegue che essendo il deposito del ricorso avvenuto in data 20.2.2024, lo stesso deve dirsi tempestivo, dovendo essere esaminato nel merito.
4. E nel merito, rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità, è nullo l'atto successivo in presenza di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto.
In particolare, per la Corte regolatrice, “tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria” (Cass. civ, Sez. Trib, 30.6.2011, n. 14361. In termini confermativi, Cass. civ, SS.UU, n. 5791/08).
5. Orbene, nella specie è pacifico il difetto di notifica della presupposta cartella di pagamento, avendo l'Amministrazione appellata prodotto unicamente notifica dell'impugnata intimazione, e non anche del predetto atto prodromico.
Per tale ragione, deve ritenersi acclarato il dedotto difetto di notifica della presupposta cartella di pagamento, la qual cosa determina invalidità in chiave derivata dell'impugnata intimazione.
6. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato dalla ricorrente in primo grado.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla l'atto impugnato dal ricorrente in primo grado. Condanna l'Amministrazione appellata al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellante, che si liquidano, per il doppio grado di giudizio, in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Difensore_1. Napoli, 15.1.2026.