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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/07/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 1434/2025 tra le parti:
PARTE APPELLANTE: Parte_1
(cf. ) C.F._1
Parte_2
(cf, C.F._2
e per essi Controparte_1
(cf./P.Iva P.IVA_1
con l'avv. SALVATORE D'ANGELO
PARTE APPELLATA: (già ) CP_2 CP_3
con l'avv. MATTEO CASTIONI
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali Decisa a Treviso, il 28 giugno 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
ITALIA RIMBORSO: “Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, riformare PARZIALMENTE LA Sentenza n. 716/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di TREVISO in persona dr. all'esito del giudizio CP_4 civile rubricato al n. RG n. 1575/2024, depositata in cancelleria in data 16/09/2024, mai notificata all'odierna appellante, AI CAPI CP_5
DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVI ALLA CONDANNA DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA AEREA ovvero AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'APPELLANTE;
- Per l'effetto accogliere l'odierno appello e condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado tenuto conto dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese anticipate, nonché liquidare il compenso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art 1 -11 DM 55/2014 aggiornato con il DM 147/2022, con valori medi o in subordine con valori minimi ed il riconoscimento delle spese di giustizia anticipate pari € 43,00, anche in considerazione dell'attività di conciliazione esperita da parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare fondato il presente appello e per l'effetto liquidare i compensi spettanti nel presente grado di giudizio, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa;
- Salvo ogni ulteriore diritto”.
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed CP_2 eccezione:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 659/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di causa;
CP_2
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. quale mandataria di e Controparte_1 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_2 di Treviso n. 716/2024 (dep. 16.09.2024), nella parte in cui – pur a fronte del riconoscimento del diritto di ciascuno dei passeggeri alla compensazione pecuniaria di € 250,00 per il ritardo del volo FR74 Treviso/Vienna del 13.11.2023, secondo le previsioni del Reg. CE 261/2004 – ha condannato la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
(liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge), per avere tenuto un comportamento contrario a buona fede, potenzialmente abusivo, consistito nella mancata collaborazione ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, non avendo comunicato alla Compagnia aerea le richieste coordinate bancarie da utilizzare ai fini del pagamento dell'importo dovuto a titolo di compensazione pecuniaria.
Ha affidato il gravame ad un unico motivo, lamentando il mancato riconoscimento da parte del primo giudice delle spese stragiudiziali e giudiziali sostenute dai passeggeri, comunque dovute, non essendo dovuto il preventivo esperimento del reclamo stragiudiziale previsto alla , CP_6 attesa la vessatorietà della relativa previsione contrattuale. Potendo le spese di lite essere, al più, compensate tra le parti al ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni, da escludere nel caso di specie.
2. Si è costituita in giudizio , che ha resistito al gravame, CP_2 chiedendone il rigetto.
Invocando la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7299/2025, ha sostenuto la piena correttezza della decisione del primo giudice, avendo sanzionato con la condanna alle spese un comportamento processuale abusivo e contrario a buona fede dei ricorrenti, le cui pretese sono state accolte in sede giudiziale in misura non superiore a quanto già spontaneamente offerto dalla Compagnia in sede stragiudiziale.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione il 25.06.2025, all'esito della discussione orale.
3 *** *** ***
4. L'appello non è fondato.
5. Ritiene, infatti, questo giudice la correttezza della decisione impugnata alla luce del combinato disposto degli artt. 88 e 92 cpc..
In particolare, l'art. 92/1 cpc. attribuisce al giudice di potere di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione del dovere di cui all'art. 88 (di lealtà e probità), essa ha causato all'altra parte.
5.1. Ora, nel caso di specie:
- a fronte dell'iniziativa stragiudiziale dei passeggeri, il 21.11.2023 (a pochi giorni dal volo, avvenuto il 13.11.2023), ha offerto loro – e per essi a CP_2
– il pagamento della compensazione pecuniaria dovuta, Controparte_1 chiedendo l'indicazione degli estremi bancari per provvedere al relativo bonifico;
- non ha potuto provvedere al pagamento a causa della mancata CP_2 comunicazione degli estremi bancari da parte dei passeggeri – e per essi da parte di;
Controparte_1
- per contro, pochi mesi dopo, ha depositato due distinti Controparte_1 ricorsi dinanzi al Giudice di Pace di Treviso – poi riuniti – per ottenere la condanna del vettore aereo al pagamento, in favore dei passeggeri, della compensazione pecuniaria nella misura offerta già da e CP_2 dell'eventuale ulteriore risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite;
- il Giudice di Pace di Treviso ha accolto la domanda limitatamente alla compensazione pecuniaria, ritenendo non dovuto alcun ulteriore risarcimento (la cui pretesa, peraltro, non è stata reiterata in questa sede).
5.2. Alla luce di questo, risulta evidente che l'iniziativa giudiziaria di cui si discute – originariamente frazionata, pur a fronte di una evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le domande (proposte dalla medesima mandataria in riferimento al ritardo del medesimo volo aereo) – è stata proposta e coltivata da in maniera abusiva, al solo fine di Controparte_1 ottenere un doppio pronunciamento a sé favorevole sulle spese di lite, per ottenere un vantaggio economico proprio, posto che le ragioni creditorie dei passeggeri avrebbero potuto trovare soddisfazione già in sede stragiudiziale e nella stessa misura riconosciuta dal Giudice di Pace, stante la pacifica (e documentata) disponibilità della Compagnia aerea, a provvedere, già nel mese di novembre 2023 (nello stesso mese in cui si era verificato il ritardo aereo), all'integrale pagamento della compensazione pecuniaria dovuta a
4 causa del disservizio arrecato, nella misura predeterminata dal Regolamento CE 261/2004.
5.3. Costringendo, conseguentemente, a sostenere i costi della CP_2 difesa in giudizio, per vedere riconosciuta la correttezza del proprio operato.
5.4. Non avendo alcun interesse alla risoluzione Controparte_1 stragiudiziale della lite nei termini offerti da potendo conseguire un CP_2 compenso per la propria attività esclusivamente in caso di accoglimento della domanda giudiziaria:
- essendo previsto nel mandato inter partes che “il compenso per l'attività svolta è a totale carico delle compagnie aeree od, in subordine, della società
anche in caso di condanna”; Controparte_1
- potendo ragionevolmente escludersi la disponibilità di a CP_2 riconoscere diversamente un compenso in favore di , essendo Controparte_1 il suo intervento di fatto superfluo per la riconosciuta facoltà dei passeggeri di adire direttamente e gratuitamente uno degli Organismi di conciliazione tra quelli indicati all'art. 4/1 della Delibera n. 21/2023 ART.
6. Per queste ragioni, l'appello deve essere rigettato.
7. Le spese di lite per questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al petitum) per tutte le fasi, eccetto quella istruttoria, non celebrata.
8. Si dà atto, infine, che ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, a fronte dell'integrale rigetto dell'appello, la parte appellante è tenuta a pagare un versare importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2. CONDANNA quale mandataria di Controparte_1 [...] e a pagare, in favore di , le Parte_1 Parte_2 CP_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
5 3. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a pagare un versare importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Treviso, 28 giugno 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
6
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al RG. n. 1434/2025 tra le parti:
PARTE APPELLANTE: Parte_1
(cf. ) C.F._1
Parte_2
(cf, C.F._2
e per essi Controparte_1
(cf./P.Iva P.IVA_1
con l'avv. SALVATORE D'ANGELO
PARTE APPELLATA: (già ) CP_2 CP_3
con l'avv. MATTEO CASTIONI
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali Decisa a Treviso, il 28 giugno 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
ITALIA RIMBORSO: “Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello, riformare PARZIALMENTE LA Sentenza n. 716/2024 resa tra le parti dal Giudice di Pace di TREVISO in persona dr. all'esito del giudizio CP_4 civile rubricato al n. RG n. 1575/2024, depositata in cancelleria in data 16/09/2024, mai notificata all'odierna appellante, AI CAPI CP_5
DELLA SENTENZA IMPUGNATA RELATIVI ALLA CONDANNA DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELLA COMPAGNIA AEREA ovvero AL MANCATO RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI LITE IN FAVORE DELL'APPELLANTE;
- Per l'effetto accogliere l'odierno appello e condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado tenuto conto dell'attività in fase stragiudiziale, delle spese anticipate, nonché liquidare il compenso del giudizio di primo grado ai sensi dell'art 1 -11 DM 55/2014 aggiornato con il DM 147/2022, con valori medi o in subordine con valori minimi ed il riconoscimento delle spese di giustizia anticipate pari € 43,00, anche in considerazione dell'attività di conciliazione esperita da parte ricorrente;
- Accertare e dichiarare fondato il presente appello e per l'effetto liquidare i compensi spettanti nel presente grado di giudizio, con vittoria di spese competenze ed onorari di causa;
- Salvo ogni ulteriore diritto”.
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed CP_2 eccezione:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 659/2024 emessa dal Giudice di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da in relazione ai fatti di causa;
CP_2
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. quale mandataria di e Controparte_1 Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_2 di Treviso n. 716/2024 (dep. 16.09.2024), nella parte in cui – pur a fronte del riconoscimento del diritto di ciascuno dei passeggeri alla compensazione pecuniaria di € 250,00 per il ritardo del volo FR74 Treviso/Vienna del 13.11.2023, secondo le previsioni del Reg. CE 261/2004 – ha condannato la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_2
(liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge), per avere tenuto un comportamento contrario a buona fede, potenzialmente abusivo, consistito nella mancata collaborazione ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, non avendo comunicato alla Compagnia aerea le richieste coordinate bancarie da utilizzare ai fini del pagamento dell'importo dovuto a titolo di compensazione pecuniaria.
Ha affidato il gravame ad un unico motivo, lamentando il mancato riconoscimento da parte del primo giudice delle spese stragiudiziali e giudiziali sostenute dai passeggeri, comunque dovute, non essendo dovuto il preventivo esperimento del reclamo stragiudiziale previsto alla , CP_6 attesa la vessatorietà della relativa previsione contrattuale. Potendo le spese di lite essere, al più, compensate tra le parti al ricorrere di gravi ed eccezionali ragioni, da escludere nel caso di specie.
2. Si è costituita in giudizio , che ha resistito al gravame, CP_2 chiedendone il rigetto.
Invocando la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7299/2025, ha sostenuto la piena correttezza della decisione del primo giudice, avendo sanzionato con la condanna alle spese un comportamento processuale abusivo e contrario a buona fede dei ricorrenti, le cui pretese sono state accolte in sede giudiziale in misura non superiore a quanto già spontaneamente offerto dalla Compagnia in sede stragiudiziale.
3. La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione il 25.06.2025, all'esito della discussione orale.
3 *** *** ***
4. L'appello non è fondato.
5. Ritiene, infatti, questo giudice la correttezza della decisione impugnata alla luce del combinato disposto degli artt. 88 e 92 cpc..
In particolare, l'art. 92/1 cpc. attribuisce al giudice di potere di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione del dovere di cui all'art. 88 (di lealtà e probità), essa ha causato all'altra parte.
5.1. Ora, nel caso di specie:
- a fronte dell'iniziativa stragiudiziale dei passeggeri, il 21.11.2023 (a pochi giorni dal volo, avvenuto il 13.11.2023), ha offerto loro – e per essi a CP_2
– il pagamento della compensazione pecuniaria dovuta, Controparte_1 chiedendo l'indicazione degli estremi bancari per provvedere al relativo bonifico;
- non ha potuto provvedere al pagamento a causa della mancata CP_2 comunicazione degli estremi bancari da parte dei passeggeri – e per essi da parte di;
Controparte_1
- per contro, pochi mesi dopo, ha depositato due distinti Controparte_1 ricorsi dinanzi al Giudice di Pace di Treviso – poi riuniti – per ottenere la condanna del vettore aereo al pagamento, in favore dei passeggeri, della compensazione pecuniaria nella misura offerta già da e CP_2 dell'eventuale ulteriore risarcimento dei danni, con vittoria delle spese di lite;
- il Giudice di Pace di Treviso ha accolto la domanda limitatamente alla compensazione pecuniaria, ritenendo non dovuto alcun ulteriore risarcimento (la cui pretesa, peraltro, non è stata reiterata in questa sede).
5.2. Alla luce di questo, risulta evidente che l'iniziativa giudiziaria di cui si discute – originariamente frazionata, pur a fronte di una evidente connessione oggettiva e soggettiva tra le domande (proposte dalla medesima mandataria in riferimento al ritardo del medesimo volo aereo) – è stata proposta e coltivata da in maniera abusiva, al solo fine di Controparte_1 ottenere un doppio pronunciamento a sé favorevole sulle spese di lite, per ottenere un vantaggio economico proprio, posto che le ragioni creditorie dei passeggeri avrebbero potuto trovare soddisfazione già in sede stragiudiziale e nella stessa misura riconosciuta dal Giudice di Pace, stante la pacifica (e documentata) disponibilità della Compagnia aerea, a provvedere, già nel mese di novembre 2023 (nello stesso mese in cui si era verificato il ritardo aereo), all'integrale pagamento della compensazione pecuniaria dovuta a
4 causa del disservizio arrecato, nella misura predeterminata dal Regolamento CE 261/2004.
5.3. Costringendo, conseguentemente, a sostenere i costi della CP_2 difesa in giudizio, per vedere riconosciuta la correttezza del proprio operato.
5.4. Non avendo alcun interesse alla risoluzione Controparte_1 stragiudiziale della lite nei termini offerti da potendo conseguire un CP_2 compenso per la propria attività esclusivamente in caso di accoglimento della domanda giudiziaria:
- essendo previsto nel mandato inter partes che “il compenso per l'attività svolta è a totale carico delle compagnie aeree od, in subordine, della società
anche in caso di condanna”; Controparte_1
- potendo ragionevolmente escludersi la disponibilità di a CP_2 riconoscere diversamente un compenso in favore di , essendo Controparte_1 il suo intervento di fatto superfluo per la riconosciuta facoltà dei passeggeri di adire direttamente e gratuitamente uno degli Organismi di conciliazione tra quelli indicati all'art. 4/1 della Delibera n. 21/2023 ART.
6. Per queste ragioni, l'appello deve essere rigettato.
7. Le spese di lite per questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore di riferimento (individuato in base al petitum) per tutte le fasi, eccetto quella istruttoria, non celebrata.
8. Si dà atto, infine, che ai sensi dell'art. 13/1quater DPR 115/2002, a fronte dell'integrale rigetto dell'appello, la parte appellante è tenuta a pagare un versare importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica e in grado di appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza gravata;
2. CONDANNA quale mandataria di Controparte_1 [...] e a pagare, in favore di , le Parte_1 Parte_2 CP_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 462,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
5 3. DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a pagare un versare importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Treviso, 28 giugno 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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