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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO RA, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 751/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Dott. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240010543353000 I.SOST.LOC.IMM. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240010543353000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240010543353000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240010543353000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 432/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'accoglimento del ricorso con annullamento della cartella di pagamento impugnata;
la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma dell'atto impugnato;
la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Dott. impugnava la cartella di pagamento n. 020 2024 00105433 53 000, emessa a seguito di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 e art. 54-bis DPR n. 633/1972 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bologna 2 (AE), per omesso versamento IVA primo trimestre 2019 e omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni immobiliari (cd. cedolare secca) per l'anno 2020.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
- per l'IVA, la contestazione era stata determinata da un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione, errore comunque sanato mediante presentazione, successivamente alla notifica della cartella, di una dichiarazione integrativa a favore;
- Per l'iscrizione a ruolo relativa al mancato pagamento della cedolare secca evidenziava la regolare dichiarazione e versamento della stessa avvenuta in sede di dichiarazione 2020. Presentava all'Agenzia delle Entrate una istanza di sgravio e/o sospensione delle somme iscritte a ruolo. Non avendo ricevuto riscontro, proponeva il ricorso in trattazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, evidenziava la legittimità del proprio operato, trattandosi di controllo automatizzato e di iscrizione a ruolo effettuato a seguito di avviso bonario non riscontrato dal contribuente. Rilevava, altresì, che la dichiarazione integrativa era stata presentata solo dopo la notifica della cartella, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11488/2024) che esclude l'ammissibilità del ravvedimento operoso dopo la notifica dell'avviso bonario e/o della cartella di pagamento. Con successive memorie, l'Ufficio, tuttavia, a seguito di istruttoria, procedeva a riliquidazione delle somme dovute, effettuando sgravi parziali sia per l'IVA che per la cedolare secca versata.
Il ricorrente non replicava ulteriormente alle difese dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, risulta che:
- In relazione all'IVA dovuta per il primo trimestre 2019, la pretesa originaria di € 22.535,98 è stata rideterminata, a seguito di controllo sulla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, nell'importo di € 2.383,59, con sgravio delle somme eccedenti;
- Per quanto concerne, invece, l'iscrizione a ruolo per il mancato pagamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni (cedolare secca) per l'anno 2020, la pretesa originaria di € 3.912,21 è stata rideterminata, a seguito di verifica dei versamenti, nell'importo di € 2.303,80, con sgravio parziale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proceduto agli sgravi parziali, residuando a carico del contribuente un debito complessivo di € 4.687,39 (somma degli importi riliquidati per IVA e cedolare secca). Importi che dall'esame della documentazione depositata risultano dovuti oltre a rilevare la mancata contestazione da parte del ricorrente sulla riliquidazione operata dall'ufficio.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto nei limiti degli sgravi operati dall'Ufficio, con annullamento della cartella impugnata per le somme oggetto di sgravio, e conferma della pretesa tributaria residua nei limiti degli importi riliquidati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, attesa la parziale soccombenza di entrambe le parti e la natura della controversia.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata limitatamente agli sgravi operati dall'Agenzia, residuando, pertanto, un debito tributario a carico del contribuente pari ad € 4.687,39 (2.303,08+ 2.383,59). Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MO RA, Presidente CERCONE LUCIO, Relatore BLESIO GIOVANNI BATTISTA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 751/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Dott. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Bologna
Email_3elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240010543353000 I.SOST.LOC.IMM. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240010543353000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240010543353000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02020240010543353000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 432/2025 depositato il 15/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'accoglimento del ricorso con annullamento della cartella di pagamento impugnata;
la condanna dell'ufficio alle spese di giudizio;
Resistente/Appellato: il rigetto del ricorso con conferma dell'atto impugnato;
la condanna di parte ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Dott. impugnava la cartella di pagamento n. 020 2024 00105433 53 000, emessa a seguito di iscrizione a ruolo ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 e art. 54-bis DPR n. 633/1972 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Bologna 2 (AE), per omesso versamento IVA primo trimestre 2019 e omesso versamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni immobiliari (cd. cedolare secca) per l'anno 2020.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
- per l'IVA, la contestazione era stata determinata da un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione, errore comunque sanato mediante presentazione, successivamente alla notifica della cartella, di una dichiarazione integrativa a favore;
- Per l'iscrizione a ruolo relativa al mancato pagamento della cedolare secca evidenziava la regolare dichiarazione e versamento della stessa avvenuta in sede di dichiarazione 2020. Presentava all'Agenzia delle Entrate una istanza di sgravio e/o sospensione delle somme iscritte a ruolo. Non avendo ricevuto riscontro, proponeva il ricorso in trattazione.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, evidenziava la legittimità del proprio operato, trattandosi di controllo automatizzato e di iscrizione a ruolo effettuato a seguito di avviso bonario non riscontrato dal contribuente. Rilevava, altresì, che la dichiarazione integrativa era stata presentata solo dopo la notifica della cartella, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11488/2024) che esclude l'ammissibilità del ravvedimento operoso dopo la notifica dell'avviso bonario e/o della cartella di pagamento. Con successive memorie, l'Ufficio, tuttavia, a seguito di istruttoria, procedeva a riliquidazione delle somme dovute, effettuando sgravi parziali sia per l'IVA che per la cedolare secca versata.
Il ricorrente non replicava ulteriormente alle difese dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame degli atti e della documentazione allegata, risulta che:
- In relazione all'IVA dovuta per il primo trimestre 2019, la pretesa originaria di € 22.535,98 è stata rideterminata, a seguito di controllo sulla dichiarazione integrativa presentata dal contribuente, nell'importo di € 2.383,59, con sgravio delle somme eccedenti;
- Per quanto concerne, invece, l'iscrizione a ruolo per il mancato pagamento dell'imposta sostitutiva sulle locazioni (cedolare secca) per l'anno 2020, la pretesa originaria di € 3.912,21 è stata rideterminata, a seguito di verifica dei versamenti, nell'importo di € 2.303,80, con sgravio parziale. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proceduto agli sgravi parziali, residuando a carico del contribuente un debito complessivo di € 4.687,39 (somma degli importi riliquidati per IVA e cedolare secca). Importi che dall'esame della documentazione depositata risultano dovuti oltre a rilevare la mancata contestazione da parte del ricorrente sulla riliquidazione operata dall'ufficio.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve essere accolto nei limiti degli sgravi operati dall'Ufficio, con annullamento della cartella impugnata per le somme oggetto di sgravio, e conferma della pretesa tributaria residua nei limiti degli importi riliquidati.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di giudizio, attesa la parziale soccombenza di entrambe le parti e la natura della controversia.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la cartella impugnata limitatamente agli sgravi operati dall'Agenzia, residuando, pertanto, un debito tributario a carico del contribuente pari ad € 4.687,39 (2.303,08+ 2.383,59). Spese compensate.