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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12169/2025
R.G. instaurato da
con gli avv.ti EL NAMR MARWA e ARTAN BASHLI Parte_1 C.F._1
e
) con gli avv.ti EL NAMR MARWA e ARTAN BASHLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 5/9/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Il figlio ancora minorenne è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, entrambi i figli avranno residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni, nei tempi che di volta in volta vorrà concordare con i medesimi previo avviso alla madre con riferimento al figlio minore;
3. Il padre si
1 obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come stabilito nel protocollo del presente tribunale, le parti dichiarano inoltre che l'assegno unico per i figli verrà chiesto e incassato dalla signora 4. I coniugi dichiarano di essere economicamente Parte_2
indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
5. I coniugi rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.; 6. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a LM (Albania) in data 17/2/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Mazzano (BS).
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 12/1/2005) e (n. 20/12/2008). Per_1 Per_2
Le parti risultano separate dal 9/5/2014 con decreto di omologazione della separazione consensuale n. 10104/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
CO ET DR CH
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR CH Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12169/2025
R.G. instaurato da
con gli avv.ti EL NAMR MARWA e ARTAN BASHLI Parte_1 C.F._1
e
) con gli avv.ti EL NAMR MARWA e ARTAN BASHLI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 5/9/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. Il figlio ancora minorenne è affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, entrambi i figli avranno residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
2. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con i loro impegni, nei tempi che di volta in volta vorrà concordare con i medesimi previo avviso alla madre con riferimento al figlio minore;
3. Il padre si
1 obbliga a corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come stabilito nel protocollo del presente tribunale, le parti dichiarano inoltre che l'assegno unico per i figli verrà chiesto e incassato dalla signora 4. I coniugi dichiarano di essere economicamente Parte_2
indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale; pertanto, dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
5. I coniugi rinunciano reciprocamente al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.; 6. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a LM (Albania) in data 17/2/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Mazzano (BS).
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 12/1/2005) e (n. 20/12/2008). Per_1 Per_2
Le parti risultano separate dal 9/5/2014 con decreto di omologazione della separazione consensuale n. 10104/2014 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse della prole e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
CO ET DR CH
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