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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 18/02/2026, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 996/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1714/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240086416163000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2448/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025 Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 293 2024 00864161 63 000 a lei notificata in data 4 marzo 2024, emessa per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2022 per l'importo di € 181,39 (comprensivo di tributo, sanzioni e interessi) in relazione al veicolo targato Targa_1
Ha dedotto di essere affetta da grave patologia invalidante come attestato dal verbale della Commissione
Medica ASL di Catania del 24 giugno 2013, che aveva riconosciuto la sua condizione di "portatore di handicap in situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
Ha esposto che la patologia è degenerata nel tempo, tanto che con verbale di accertamento del
12/03/2020 la Commissione Medica aveva riconosciuto alla ricorrente una "totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
Ha aggiunto che in data 8 giugno 2021 aveva presentato all'Ente_1 domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, allegando tutta la documentazione attestante la sua condizione di disabilità grave e l'impossibilità di deambulazione autonoma ma che, nonostante ciò le era stata notificata la cartella impugnata in violazione dell'art. 8, comma 7, della L. 449/1997 e dell'art. 30, comma 7, della L.
388/2000 ai sensi dei quali è specificatamente prevista l'esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli dei disabili.
La Regione Sicilia non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli dei disabili è specificamente prevista dalla Legge
27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, comma 7, che stabilisce: "L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica spetta anche ai soggetti non vedenti e sordomuti, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione". La L. 449/1997, richiama la L. 104/1992 per l'identificazione dei soggetti beneficiari (in particolare il riferimento all'art. 3, comma 3, che definisce la condizione di handicap grave).
Come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 34983/2023), inoltre, l'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta ai soggetti "con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo".
Orbene, sussistendo i requisiti sanitari – documentati mediante certificazioni di una commissione medica pubblica - previsti dalla legge per l'esenzione invocata ed avendo la ricorrente tempestivamente presentato istanza per ottenere l'esenzione, non può che pervenirsi all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Sicilia al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese che liquida in euro 150,00 oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025 Il giudice Gabriella Natale
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 02/10/2025 alle ore 11:40 in composizione monocratica:
NATALE GABRIELLA, Giudice monocratico in data 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1714/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240086416163000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2448/2025 depositato il
09/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 maggio 2025 Ricorrente_1 ha impugnato la Cartella di pagamento n. 293 2024 00864161 63 000 a lei notificata in data 4 marzo 2024, emessa per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2022 per l'importo di € 181,39 (comprensivo di tributo, sanzioni e interessi) in relazione al veicolo targato Targa_1
Ha dedotto di essere affetta da grave patologia invalidante come attestato dal verbale della Commissione
Medica ASL di Catania del 24 giugno 2013, che aveva riconosciuto la sua condizione di "portatore di handicap in situazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992.
Ha esposto che la patologia è degenerata nel tempo, tanto che con verbale di accertamento del
12/03/2020 la Commissione Medica aveva riconosciuto alla ricorrente una "totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".
Ha aggiunto che in data 8 giugno 2021 aveva presentato all'Ente_1 domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, allegando tutta la documentazione attestante la sua condizione di disabilità grave e l'impossibilità di deambulazione autonoma ma che, nonostante ciò le era stata notificata la cartella impugnata in violazione dell'art. 8, comma 7, della L. 449/1997 e dell'art. 30, comma 7, della L.
388/2000 ai sensi dei quali è specificatamente prevista l'esenzione dal pagamento del bollo per i veicoli dei disabili.
La Regione Sicilia non si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto per i veicoli dei disabili è specificamente prevista dalla Legge
27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, comma 7, che stabilisce: "L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica spetta anche ai soggetti non vedenti e sordomuti, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con handicap grave derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione". La L. 449/1997, richiama la L. 104/1992 per l'identificazione dei soggetti beneficiari (in particolare il riferimento all'art. 3, comma 3, che definisce la condizione di handicap grave).
Come stabilito dalla Suprema Corte (Cass. civ. ord. n. 34983/2023), inoltre, l'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta ai soggetti "con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo".
Orbene, sussistendo i requisiti sanitari – documentati mediante certificazioni di una commissione medica pubblica - previsti dalla legge per l'esenzione invocata ed avendo la ricorrente tempestivamente presentato istanza per ottenere l'esenzione, non può che pervenirsi all'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Sicilia al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese che liquida in euro 150,00 oltre oneri di legge se dovuti. Così deciso a Palermo il 2 ottobre 2025 Il giudice Gabriella Natale