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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/10/2025, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
OR IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13419/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. all'udienza di decisione del 10 settembre 2025; promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettiv.te domiciliato in Milano P.IVA_1
Via Cornalia n. 19 presso lo studio dell'Avv. Serafino Zacchei, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Spigarelli;
opponente,
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in Napoli P.IVA_2
Via Petrarca n. 93 presso lo studio dell'Avv. Isabella Calzolari, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta;
nonché nei confronti di
pagina 1 di 7
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in Roma P.IVA_3
Via Settembrini n. 24 presso lo studio dell'Avv. Brbara Balboni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in causa;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 4014/23.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2023 conveniva Parte_2
in giudizio innanzi questo Tribunale società benefit chiedendo che fosse revocato e/o Controparte_1
annullato il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in favore dell'opposto in data 27.10.2023 e notificato il 2.11.2023 di € 50502.66 per mancato pagamento di alcune fatture in favore di CP_3
per somministrazione di energia elettrica.
[...]
Contestava la debenza della somma ingiunta deducendo che si trattava di somme sproporzionate rispetto l'effettivo sonumo e lamentando una condotta non conforme alla buona fede contrattuale da parte dell'opposta.
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni dell'opponente, rilevando di essere solo il fornitore e non anche il distributore. Chiedeva di chiamare in causa quest'ultimo.
Si costitutiva contestando la sussistenza di alcuna sua responsabilità. Controparte_2
Veniva quindi concessi i termini ex art. 189 c.p.c. ed all'udienza del 10.09.2025 la causa veniva posta in decisione.
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 L'opposizione è infondata.
Il credito è costituito dall'importo complessivo di € 50.502,66, di cui € 21.852,58 per la fattura n.
V226208263, € 25.218,32 per la fattura n. V226245813, € 1.104,71 per la fattura n. V226297170 ed €
1.323,42 per la fattura n. V226306559, € 146,56 per la fattura n. V236022845, € 99,71 per la fattura n.
V236051720, € 70,60 per la fattura n. V236051727, € 16,04 per la fattura n. V236091094, € 31,82 per la fattura n. V236091100, € 607,08 per la fattura n. V236146850 ed € 31,82 per la fattura n.
V236146857.
La fornitura è stata attivata in data 16.03.2022 con prima fattura nel successivo mese di aprile 2022.
Quanto alla lamentata eccessiva sproporzione delle somme rispetto al consumo effettivo si osserva quanto segue, si tratta di contestazione relativa alla attività del distributore (terzo chiamato in causa) e non anche del fornitore.
Come noto, con l'entrata in vigore del d.lgs. 79/99 e del d.l. 73/07, convertito con modificazioni nella l. 125/07, si è avuto, invero, in attuazione delle disposizioni comunitarie (in particolare delle
Direttive 1996/92/CE e 2003/54/CE), un riassetto del mercato dell'energia elettrica, nonché la completa liberalizzazione dello stesso, che ha comportato la separazione giuridica tra le attività di produzione,
trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Il settore di tale mercato è,
in sostanza, composto dalle seguenti attività: a) Produzione, ovvero la generazione di energia attraverso le centrali. Tale attività viene svolta dalle Imprese in forma libera;
b) Trasmissione e Dispacciamento
dell'energia sulla rete interconnessa ad alta tensione. Tale attività è riservata allo Stato ed è esercitata dalla Società concessionaria per legge del Servizio, ovvero Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA,
interamente controllata dal Ministero dell'Economia; c) Distribuzione dell'energia elettrica, che è il trasporto e la trasformazione di energia sulle reti di distribuzione a media e bassa tensione ai Clienti
Finali con i relativi servizi di misurazione e consegna dell'energia; d) Vendita che consiste nella stipula dei contratti con la pattuizione di un determinato prezzo e che viene esercitata dai Venditori i quali provvedono anche a stipulare con il Distributore il contratto di dispacciamento e trasporto per conto del pagina 3 di 7 Cliente finale.
Mentre l'attività di vendita viene esercitata da innumerevoli Società operanti sul mercato, quella relativa al servizio di distribuzione dell'energia viene svolta in via esclusiva dal “Distributore” (che nella zona oggetto dei fatti di causa, è ), il quale gestisce la connessione alla rete Controparte_2
elettrica dei siti e degli impianti degli utenti ed ogni attività ad essa inerente e conseguente, quale
Concessionario Statale di detto servizio (si v. D.Lgs. 79/99 e D.M. 13.10.03 cit.). Va evidenziato come, oltre alle disposizioni sopra richiamate il settore sia, disciplinato dalle norme regolamentari emanate dall'Arera, l'Autorità per l'Energia Elettrica che integrano, in maniera dettagliata, tutta la materia de qua. Per quanto riguarda il Distributore si richiama, in particolare, il quadro normativo delineato dal TIME (Testo Integrato Misura Elettrica) 2012-2015 / 2016-2019 /2020-2023, oltre che la deliberazione 348/2007 dell' e delle successive deliberazioni del 2011, che affidano al CP_4
Distributore anche la titolarità del Servizio di Misura, nei punti di connessione alla rete di distribuzione. Precisa l'articolo 2 del TIME, come detto Servizio di Misura si articoli nelle seguenti attività: installazione e manutenzione dei misuratori;
raccolta delle misure dell'energia elettrica;
validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica. Secondo la citata normativa è, quindi, il
Distributore (nel caso del rapporto dedotto in giudizio che provvede alla Controparte_2
distribuzione dell'energia, alla lettura del contatore nel singolo punto di prelievo di cui è titolare,
all'accertamento di eventuali irregolarità e/o manomissioni e si occupa della relativa trasmissione dei dati attinenti al consumo al Venditore. Come precisato tutte le suddette attività sono svolte dal
Distributore in Concessione dello Stato ed integrano, pertanto, un Pubblico Servizio che viene effettuato dal Distributore medesimo rivestendo un ruolo sostanzialmente neutro e super partes, al primario fine di assicurare un paritario e non discriminatorio trattamento del Servizio medesimo agli
Utenti.
Il Distributore ha comprovato come i dati di consumo trasmessi ad , relativamente Controparte_1
al periodo di somministrazione 16.03.22 – 31.03.23, per quanto riguarda il pod n. IT001E97944539, e pagina 4 di 7 al periodo 27/12/2022- 31/03/2023, per quanto riguarda il pod IT001E97944525, siano corretti ed effettivi. Sul punto sono stati prodotti in atti i rapporti di verifica di entrambi i pod. In ordine alla efficacia probatoria della documentazione prodotta dal distributore è sufficiente rilevare trattandosi di attività espressione di una Pubblica Funzione detto accertamento è assistito da pubblica fede. Come
affermato anche da ultimo dalla Suprema Corte, con sent. n. 7075 del 12.03.2020 (ed anche da giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Roma sent.n.10332 del 28/06/2023) “……. Va ricordato che ai
fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o
di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma
giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma
ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della
pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o
da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni
pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare)
la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in
via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma
che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Fatte tali
premesse, non v'è dubbio che l'attività del dipendente dell' rientrante tra gli organismi erogatori CP_3
di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica -….. rientrano tra quelle del pubblico
ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi
accertato”. Ed ancora “ Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la
natura di Pubblico Servizio al dipendente addetto al controllo …del contatore poiché tali operazioni
non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione
e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio
dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dal Distributore atteso che si tratta di un pagina 5 di 7 mercato regolamentato nell'interesse pubblico. Al rapporto di verifica … deve quindi attribuirsi fede
privilegiata trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di Pubblico Servizio. I verbali redatti
dai funzionari hanno valore probatorio sull'an e sul quantum debeatur . Il verbale di verifica redatto
dai verificatori nell'esercizio del loro specifico compito ha rilevanza probatoria propria di un atto
formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla
documentazione dei pubblici ufficiali “ ( Trib. Napoli n. 1240/22 del 04/02/2022 e Cass Pen.7576
/2020).
Peraltro a fronte di tale documentazione, non sussiste alcuna prova diversa e/o contraria offerta da parte opponente. Né sussiste contestazione alcuna sui documenti offerti dalle controparti.
Quanto alla seconda eccezione di parte opponente (riferita alla attività del venditore – opposto) in ordine alla violazione del canone di buona fede per non avere rinegoziato il contratto a causa della pandemia da Covid19, è sufficiente rilevare che a) la fornitura è stata attivata in data 16.3.2022 (e sul punto non vi è contestazione) e quindi ben oltre il periodo cd. Covid;
b) nessuna richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali risulta avanzata da parte opponente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro società benefit, nonché Parte_2 Controparte_1
nei confronti di , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto e del terzo chiamato, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 5950.00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Catania, 3 ottobre 2025
Il Giudice Istruttore
dott. OR IN
pagina 7 di 7
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
OR IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13419/23 R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. all'udienza di decisione del 10 settembre 2025; promossa da
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ) elettiv.te domiciliato in Milano P.IVA_1
Via Cornalia n. 19 presso lo studio dell'Avv. Serafino Zacchei, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione unitamente e disgiuntamente all'Avv. Gianluca Spigarelli;
opponente,
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in Napoli P.IVA_2
Via Petrarca n. 93 presso lo studio dell'Avv. Isabella Calzolari, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
opposta;
nonché nei confronti di
pagina 1 di 7
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in Roma P.IVA_3
Via Settembrini n. 24 presso lo studio dell'Avv. Brbara Balboni, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in causa;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 4014/23.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2023 conveniva Parte_2
in giudizio innanzi questo Tribunale società benefit chiedendo che fosse revocato e/o Controparte_1
annullato il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale in favore dell'opposto in data 27.10.2023 e notificato il 2.11.2023 di € 50502.66 per mancato pagamento di alcune fatture in favore di CP_3
per somministrazione di energia elettrica.
[...]
Contestava la debenza della somma ingiunta deducendo che si trattava di somme sproporzionate rispetto l'effettivo sonumo e lamentando una condotta non conforme alla buona fede contrattuale da parte dell'opposta.
Si costituiva l'opposta contestando le deduzioni dell'opponente, rilevando di essere solo il fornitore e non anche il distributore. Chiedeva di chiamare in causa quest'ultimo.
Si costitutiva contestando la sussistenza di alcuna sua responsabilità. Controparte_2
Veniva quindi concessi i termini ex art. 189 c.p.c. ed all'udienza del 10.09.2025 la causa veniva posta in decisione.
Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 L'opposizione è infondata.
Il credito è costituito dall'importo complessivo di € 50.502,66, di cui € 21.852,58 per la fattura n.
V226208263, € 25.218,32 per la fattura n. V226245813, € 1.104,71 per la fattura n. V226297170 ed €
1.323,42 per la fattura n. V226306559, € 146,56 per la fattura n. V236022845, € 99,71 per la fattura n.
V236051720, € 70,60 per la fattura n. V236051727, € 16,04 per la fattura n. V236091094, € 31,82 per la fattura n. V236091100, € 607,08 per la fattura n. V236146850 ed € 31,82 per la fattura n.
V236146857.
La fornitura è stata attivata in data 16.03.2022 con prima fattura nel successivo mese di aprile 2022.
Quanto alla lamentata eccessiva sproporzione delle somme rispetto al consumo effettivo si osserva quanto segue, si tratta di contestazione relativa alla attività del distributore (terzo chiamato in causa) e non anche del fornitore.
Come noto, con l'entrata in vigore del d.lgs. 79/99 e del d.l. 73/07, convertito con modificazioni nella l. 125/07, si è avuto, invero, in attuazione delle disposizioni comunitarie (in particolare delle
Direttive 1996/92/CE e 2003/54/CE), un riassetto del mercato dell'energia elettrica, nonché la completa liberalizzazione dello stesso, che ha comportato la separazione giuridica tra le attività di produzione,
trasmissione, dispacciamento, distribuzione e vendita dell'energia elettrica. Il settore di tale mercato è,
in sostanza, composto dalle seguenti attività: a) Produzione, ovvero la generazione di energia attraverso le centrali. Tale attività viene svolta dalle Imprese in forma libera;
b) Trasmissione e Dispacciamento
dell'energia sulla rete interconnessa ad alta tensione. Tale attività è riservata allo Stato ed è esercitata dalla Società concessionaria per legge del Servizio, ovvero Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA,
interamente controllata dal Ministero dell'Economia; c) Distribuzione dell'energia elettrica, che è il trasporto e la trasformazione di energia sulle reti di distribuzione a media e bassa tensione ai Clienti
Finali con i relativi servizi di misurazione e consegna dell'energia; d) Vendita che consiste nella stipula dei contratti con la pattuizione di un determinato prezzo e che viene esercitata dai Venditori i quali provvedono anche a stipulare con il Distributore il contratto di dispacciamento e trasporto per conto del pagina 3 di 7 Cliente finale.
Mentre l'attività di vendita viene esercitata da innumerevoli Società operanti sul mercato, quella relativa al servizio di distribuzione dell'energia viene svolta in via esclusiva dal “Distributore” (che nella zona oggetto dei fatti di causa, è ), il quale gestisce la connessione alla rete Controparte_2
elettrica dei siti e degli impianti degli utenti ed ogni attività ad essa inerente e conseguente, quale
Concessionario Statale di detto servizio (si v. D.Lgs. 79/99 e D.M. 13.10.03 cit.). Va evidenziato come, oltre alle disposizioni sopra richiamate il settore sia, disciplinato dalle norme regolamentari emanate dall'Arera, l'Autorità per l'Energia Elettrica che integrano, in maniera dettagliata, tutta la materia de qua. Per quanto riguarda il Distributore si richiama, in particolare, il quadro normativo delineato dal TIME (Testo Integrato Misura Elettrica) 2012-2015 / 2016-2019 /2020-2023, oltre che la deliberazione 348/2007 dell' e delle successive deliberazioni del 2011, che affidano al CP_4
Distributore anche la titolarità del Servizio di Misura, nei punti di connessione alla rete di distribuzione. Precisa l'articolo 2 del TIME, come detto Servizio di Misura si articoli nelle seguenti attività: installazione e manutenzione dei misuratori;
raccolta delle misure dell'energia elettrica;
validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica. Secondo la citata normativa è, quindi, il
Distributore (nel caso del rapporto dedotto in giudizio che provvede alla Controparte_2
distribuzione dell'energia, alla lettura del contatore nel singolo punto di prelievo di cui è titolare,
all'accertamento di eventuali irregolarità e/o manomissioni e si occupa della relativa trasmissione dei dati attinenti al consumo al Venditore. Come precisato tutte le suddette attività sono svolte dal
Distributore in Concessione dello Stato ed integrano, pertanto, un Pubblico Servizio che viene effettuato dal Distributore medesimo rivestendo un ruolo sostanzialmente neutro e super partes, al primario fine di assicurare un paritario e non discriminatorio trattamento del Servizio medesimo agli
Utenti.
Il Distributore ha comprovato come i dati di consumo trasmessi ad , relativamente Controparte_1
al periodo di somministrazione 16.03.22 – 31.03.23, per quanto riguarda il pod n. IT001E97944539, e pagina 4 di 7 al periodo 27/12/2022- 31/03/2023, per quanto riguarda il pod IT001E97944525, siano corretti ed effettivi. Sul punto sono stati prodotti in atti i rapporti di verifica di entrambi i pod. In ordine alla efficacia probatoria della documentazione prodotta dal distributore è sufficiente rilevare trattandosi di attività espressione di una Pubblica Funzione detto accertamento è assistito da pubblica fede. Come
affermato anche da ultimo dalla Suprema Corte, con sent. n. 7075 del 12.03.2020 (ed anche da giurisprudenza di merito cfr. Tribunale Roma sent.n.10332 del 28/06/2023) “……. Va ricordato che ai
fini della determinazione dei requisiti necessari per la assunzione della qualità di pubblico ufficiale o
di pubblico servizio, sin dalla entrata in vigore della L. 26 aprile 1990 n. 86, non ha rilievo la forma
giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico o del diritto privato, ma
ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle della
pubblica amministrazione. La funzione è pubblica quando è disciplinata da norme di diritto pubblico o
da atti autoritativi (art. 357, comma 2). E' noto poi che, nell'ambito dei soggetti che svolgono funzioni
pubbliche, la qualifica di pubblico ufficiale è riservata a coloro che formano (o concorrono a formare)
la volontà della pubblica amministrazione o a coloro che svolgono tale attività per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge, in
via residuale (art. 358 c.p.), a coloro che non svolgano pubbliche funzioni nei sensi ora precisati, ma
che non curino neppure mansioni di ordine e non prestino opera semplicemente materiale. Fatte tali
premesse, non v'è dubbio che l'attività del dipendente dell' rientrante tra gli organismi erogatori CP_3
di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica -….. rientrano tra quelle del pubblico
ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi
accertato”. Ed ancora “ Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità va riconosciuta la
natura di Pubblico Servizio al dipendente addetto al controllo …del contatore poiché tali operazioni
non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione
e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio
dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dal Distributore atteso che si tratta di un pagina 5 di 7 mercato regolamentato nell'interesse pubblico. Al rapporto di verifica … deve quindi attribuirsi fede
privilegiata trattandosi di accertamenti eseguiti da incaricati di Pubblico Servizio. I verbali redatti
dai funzionari hanno valore probatorio sull'an e sul quantum debeatur . Il verbale di verifica redatto
dai verificatori nell'esercizio del loro specifico compito ha rilevanza probatoria propria di un atto
formato da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio di una funzione specificamente diretta alla
documentazione dei pubblici ufficiali “ ( Trib. Napoli n. 1240/22 del 04/02/2022 e Cass Pen.7576
/2020).
Peraltro a fronte di tale documentazione, non sussiste alcuna prova diversa e/o contraria offerta da parte opponente. Né sussiste contestazione alcuna sui documenti offerti dalle controparti.
Quanto alla seconda eccezione di parte opponente (riferita alla attività del venditore – opposto) in ordine alla violazione del canone di buona fede per non avere rinegoziato il contratto a causa della pandemia da Covid19, è sufficiente rilevare che a) la fornitura è stata attivata in data 16.3.2022 (e sul punto non vi è contestazione) e quindi ben oltre il periodo cd. Covid;
b) nessuna richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali risulta avanzata da parte opponente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da contro società benefit, nonché Parte_2 Controparte_1
nei confronti di , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_2
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposto e del terzo chiamato, liquidate – per ciascuna parte - in complessivi € 5950.00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
pagina 6 di 7 Catania, 3 ottobre 2025
Il Giudice Istruttore
dott. OR IN
pagina 7 di 7