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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4930 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9760/2021 R.G., promossa
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. PETRALIA C.F._1
VINCENZO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. DI RE C.F._2
RI ZI, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.07.2021 ha Parte_1
adito questo Tribunale chiedendo di pronunziare della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 09.09.1993 con trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Controparte_1
di Catania, Anno 1993, Atto n. 780, Parte II, Serie A, Uff. 1, e di porre in capo al sig. l'obbligo di corrisponderle a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di euro
650,00 complessivi.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusta decreto di omologa n.525/2014 del 20.06.2014 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, nel contestare le avverse richieste e deduzioni, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG (la quale si Per_1
è laureata e ha la piena capacità di rendersi autonoma economicamente); in subordine, di riconoscere alla stessa un assegno di mantenimento nella misura di euro 100,00 mensili;
ha altresì chiesto il riconoscimento per la IG di un mantenimento di euro 100,00 Per_2
mensili, sino a che la stessa reperisca un lavoro e comunque sino all'età
di 25 anni;
infine, rispetto al figlio si è mostrato disponibile a Per_3
contribuire con la somma di euro 100,00 mensili (precisando che lo stesso è disabile e percepisce una pensione mensile d'invalidità civile al 100%). Ha, in conclusione, chiesto di statuire l'assegno di mantenimento in favore dei tre figli economicamente non autosufficienti nella misura non superiore ad euro 300,00 (100,00 per ogni figlio), aumentandolo ad euro 150,00 per i due figli seppur maggiorenni, nell'ipotesi in cui venisse accolta la domanda di revoca dell'assegno in favore di . Per_1
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
2 merita accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data
dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 525/201 del 20.06.2014 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e
3 irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che le parti all'udienza del 24/09/2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data 23.09.2025 in forza del quale hanno concordato quanto segue:
“A) Rispetto alla IG , le parti concordano che sia Per_1
prevista una forma di mantenimento economica in favore della stessa
a carico del padre nella misura di € 150,00 esclusivamente per il periodo dal 21/7/2021 al 21/7/2023;
B) In favore del figlio (gravemente invalido) in ragione Per_3
della sua indipendenza economica discendente dall'assegno di invalidità e di accompagnamento, interamente gestiti e percepiti dalla
madre, le parti concordano che nessun'altra forma di mantenimento sin dalla domanda introduttiva del giudizio (21/7/2021) sia dovuta dal
padre, rimanendo ferme e valide le somme eventualmente incassate a
tale titolo dalla madre. Il padre in ogni caso è tenuto a contribuire esclusivamente alle spese straordinarie nella misura del 50%, che
siano concordate tra le parti e allorché il figlio non abbia provviste per farvi. fronte autonomamente.
C) Quanto alla IG , oggi di anni 24, non avendo la stessa Per_2
proseguito gli studi universitari, ma non essendo economicamente
autosufficiente, le parti concordano a carico del padre un assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00 dalla data del deposito della domanda (21/7/2021) sino al raggiungimento dell'indipendenza
economica ed in ogni caso non oltre il 21/07/2027, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra le parti.
D) La misura del mantenimento a carico del padre è stata determinata tenendo in considerazione che lo stesso è disoccupato da
Gennaio 2022, senza essere riuscito più a trovare altra occupazione lavorativa”.
4 Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9760/2021 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in Catania in data 09/09/1993, trascritto nel Registro di Stato
[...]
Civile del Comune di Catania al N. 780, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno
1993, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9760/2021 R.G., promossa
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. PETRALIA C.F._1
VINCENZO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. DI RE C.F._2
RI ZI, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.07.2021 ha Parte_1
adito questo Tribunale chiedendo di pronunziare della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Catania il 09.09.1993 con trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune Controparte_1
di Catania, Anno 1993, Atto n. 780, Parte II, Serie A, Uff. 1, e di porre in capo al sig. l'obbligo di corrisponderle a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei figli un assegno mensile di euro
650,00 complessivi.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusta decreto di omologa n.525/2014 del 20.06.2014 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al
Presidente i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma, nel contestare le avverse richieste e deduzioni, ha chiesto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della IG (la quale si Per_1
è laureata e ha la piena capacità di rendersi autonoma economicamente); in subordine, di riconoscere alla stessa un assegno di mantenimento nella misura di euro 100,00 mensili;
ha altresì chiesto il riconoscimento per la IG di un mantenimento di euro 100,00 Per_2
mensili, sino a che la stessa reperisca un lavoro e comunque sino all'età
di 25 anni;
infine, rispetto al figlio si è mostrato disponibile a Per_3
contribuire con la somma di euro 100,00 mensili (precisando che lo stesso è disabile e percepisce una pensione mensile d'invalidità civile al 100%). Ha, in conclusione, chiesto di statuire l'assegno di mantenimento in favore dei tre figli economicamente non autosufficienti nella misura non superiore ad euro 300,00 (100,00 per ogni figlio), aumentandolo ad euro 150,00 per i due figli seppur maggiorenni, nell'ipotesi in cui venisse accolta la domanda di revoca dell'assegno in favore di . Per_1
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Controparte_1
2 merita accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […]
2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data
dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 525/201 del 20.06.2014 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e
3 irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, si dà atto che le parti all'udienza del 24/09/2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio conformemente all'accordo sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori e depositato in data 23.09.2025 in forza del quale hanno concordato quanto segue:
“A) Rispetto alla IG , le parti concordano che sia Per_1
prevista una forma di mantenimento economica in favore della stessa
a carico del padre nella misura di € 150,00 esclusivamente per il periodo dal 21/7/2021 al 21/7/2023;
B) In favore del figlio (gravemente invalido) in ragione Per_3
della sua indipendenza economica discendente dall'assegno di invalidità e di accompagnamento, interamente gestiti e percepiti dalla
madre, le parti concordano che nessun'altra forma di mantenimento sin dalla domanda introduttiva del giudizio (21/7/2021) sia dovuta dal
padre, rimanendo ferme e valide le somme eventualmente incassate a
tale titolo dalla madre. Il padre in ogni caso è tenuto a contribuire esclusivamente alle spese straordinarie nella misura del 50%, che
siano concordate tra le parti e allorché il figlio non abbia provviste per farvi. fronte autonomamente.
C) Quanto alla IG , oggi di anni 24, non avendo la stessa Per_2
proseguito gli studi universitari, ma non essendo economicamente
autosufficiente, le parti concordano a carico del padre un assegno di mantenimento in suo favore di € 200,00 dalla data del deposito della domanda (21/7/2021) sino al raggiungimento dell'indipendenza
economica ed in ogni caso non oltre il 21/07/2027, oltre il 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente tra le parti.
D) La misura del mantenimento a carico del padre è stata determinata tenendo in considerazione che lo stesso è disoccupato da
Gennaio 2022, senza essere riuscito più a trovare altra occupazione lavorativa”.
4 Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9760/2021 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in Catania in data 09/09/1993, trascritto nel Registro di Stato
[...]
Civile del Comune di Catania al N. 780, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno
1993, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato
civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 03/10/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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