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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 16/02/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SCIAVICCO CARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Belluno
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 18663 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 23/01/2026. 2
Richieste delle parti:
per entrambe come in atti, rimettendosi al Giudice in ordine alla liquidazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la Società Ric._1
S.p.A con sede legale in Milano, ha proposto impugnazione contro il provvedimento prot. n.
18663, notificato il 15 luglio 2025, con il quale la Provincia di Belluno ha rifiutato, negando la propria competenza in materia, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da Ricorrente_1 S.p.A con istanza notificata a mezzo pec in data 3 luglio 2025.
Si tratta, in particolare, dell'imposta riscossa titolo di rivalsa e successivamente versata, nella misura di complessivi € 482,88, in relazione a forniture di energia elettrica effettuate a favore del
Società_1cliente negli anni 2010 e 2011 presso punti di consegna ubicati nel territorio della provincia di Belluno e che la fornitrice, a seguito dell'illegittimità del tributo per contrasto con la normativa europea, è stata successivamente condannata a restituire in forza della sentenza del
Tribunale di Milano n. 1808/2025, pubbl. il 03/03/2025, RG n. 23523/2023, passata in giudicato in data 7 aprile 2025, alla quale è stata poi data ottemperanza.
Si è costituita la Provincia di Belluno, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, con richiamo a precedenti decisioni di questa stessa CGT, nonché la parziale prescrizione del diritto al rimborso, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.
Chiamata alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, tenutasi mediante collegamento a distanza, la controversia è stata in quella sede trattenuta in decisione, con successivo deposito del dispositivo nel termine di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
* * *
Dev'essere affrontata, in via preliminare ed assorbente, la questione relativa alla legittimazione passiva della Provincia di Belluno rispetto al rapporto tributario da cui trae origine il diritto al rimborso affermato dalla ricorrente.
Come ormai noto, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, cpc, la Sezione Tributaria della
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21883, del 2 agosto 2024, ha enunciato il principio secondo cui la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l.
n. 511 del 1988, convertito con modificazioni dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia 3
elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Dopo aver ripercorso in motivazione la vicenda relativa a detto tributo, dapprima disapplicato dalla giurisprudenza e quindi abolito dal legislatore per contrasto con la normativa europea
(Direttiva 2008/118/CE, armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica) che ammetteva un prelievo aggiuntivo solo in funzione di una determinata finalità specifica (riduzione dei costi ambientali legati al consumo di energia elettrica o promozione della coesione territoriale e sociale)
e non - come in realtà avvenuto - per scopo di finanziamento degli Enti locali, la S.C. ne ha affermato la natura statale, avendo le Province esercitato una competenza meramente attuativa, assimilabile ad una funzione di tesoreria, che non può pertanto assurgere a titolo di una responsabilità obbligatoria passiva.
Ne discende, sulla base di tale indirizzo (al pari di ogni precedente giurisprudenziale interno, non vincolante salvo il giudizio a quo, ma tendenzialmente stabile in virtù della rafforzata funzione nomofilattica attribuita dalla legge al rinvio pregiudiziale), come la odierna parte resistente risulti priva della legittimazione passiva riguardo all'oggetto del contendere.
Poiché, come precisato dalla giurisprudenza, allorquando le parti controvertano sull'effettiva titolarità in capo al convenuto della situazione dedotta in giudizio (derivante, in questo caso, dalla natura erariale oppure locale del tributo), la relativa questione attiene propriamente al merito della controversia (cfr. Cass., Sez. 3^, sent. n. 20819, del 26 settembre 2006) e tenuto conto del carattere impugnatorio del giudizio tributario, avente ad oggetto uno degli atti indicati dall'art. 19,
d.lgs. 546/1992 (estensivamente interpretato), la carenza di legittimazione della parte resistente si traduce formalmente, dal punto di vista processuale, in un motivo di rigetto del ricorso piuttosto che in una causa di estromissione dal giudizio.
Essendosi entrambe le parti rimesse alla valutazione di questa CGT in ordine alla liquidazione delle spese, si ritiene di disporre l'integrale compensazione delle stesse, in considerazione della modesta entità della pretesa oggetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Belluno, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026 1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
SCIAVICCO CARLO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Belluno
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 18663 ADDIZIONALE PROVINCIALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 23/01/2026. 2
Richieste delle parti:
per entrambe come in atti, rimettendosi al Giudice in ordine alla liquidazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso avanti a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, la Società Ric._1
S.p.A con sede legale in Milano, ha proposto impugnazione contro il provvedimento prot. n.
18663, notificato il 15 luglio 2025, con il quale la Provincia di Belluno ha rifiutato, negando la propria competenza in materia, il rimborso dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica chiesto da Ricorrente_1 S.p.A con istanza notificata a mezzo pec in data 3 luglio 2025.
Si tratta, in particolare, dell'imposta riscossa titolo di rivalsa e successivamente versata, nella misura di complessivi € 482,88, in relazione a forniture di energia elettrica effettuate a favore del
Società_1cliente negli anni 2010 e 2011 presso punti di consegna ubicati nel territorio della provincia di Belluno e che la fornitrice, a seguito dell'illegittimità del tributo per contrasto con la normativa europea, è stata successivamente condannata a restituire in forza della sentenza del
Tribunale di Milano n. 1808/2025, pubbl. il 03/03/2025, RG n. 23523/2023, passata in giudicato in data 7 aprile 2025, alla quale è stata poi data ottemperanza.
Si è costituita la Provincia di Belluno, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, con richiamo a precedenti decisioni di questa stessa CGT, nonché la parziale prescrizione del diritto al rimborso, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso.
Chiamata alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, tenutasi mediante collegamento a distanza, la controversia è stata in quella sede trattenuta in decisione, con successivo deposito del dispositivo nel termine di cui all'art. 35, comma 1, d.lgs. 546/1992.
* * *
Dev'essere affrontata, in via preliminare ed assorbente, la questione relativa alla legittimazione passiva della Provincia di Belluno rispetto al rapporto tributario da cui trae origine il diritto al rimborso affermato dalla ricorrente.
Come ormai noto, a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, cpc, la Sezione Tributaria della
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21883, del 2 agosto 2024, ha enunciato il principio secondo cui la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6, del d.l.
n. 511 del 1988, convertito con modificazioni dalla l. n. 20 del 1989, per forniture di energia 3
elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW, spetta in via esclusiva all'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
Dopo aver ripercorso in motivazione la vicenda relativa a detto tributo, dapprima disapplicato dalla giurisprudenza e quindi abolito dal legislatore per contrasto con la normativa europea
(Direttiva 2008/118/CE, armonizzatrice delle accise sull'energia elettrica) che ammetteva un prelievo aggiuntivo solo in funzione di una determinata finalità specifica (riduzione dei costi ambientali legati al consumo di energia elettrica o promozione della coesione territoriale e sociale)
e non - come in realtà avvenuto - per scopo di finanziamento degli Enti locali, la S.C. ne ha affermato la natura statale, avendo le Province esercitato una competenza meramente attuativa, assimilabile ad una funzione di tesoreria, che non può pertanto assurgere a titolo di una responsabilità obbligatoria passiva.
Ne discende, sulla base di tale indirizzo (al pari di ogni precedente giurisprudenziale interno, non vincolante salvo il giudizio a quo, ma tendenzialmente stabile in virtù della rafforzata funzione nomofilattica attribuita dalla legge al rinvio pregiudiziale), come la odierna parte resistente risulti priva della legittimazione passiva riguardo all'oggetto del contendere.
Poiché, come precisato dalla giurisprudenza, allorquando le parti controvertano sull'effettiva titolarità in capo al convenuto della situazione dedotta in giudizio (derivante, in questo caso, dalla natura erariale oppure locale del tributo), la relativa questione attiene propriamente al merito della controversia (cfr. Cass., Sez. 3^, sent. n. 20819, del 26 settembre 2006) e tenuto conto del carattere impugnatorio del giudizio tributario, avente ad oggetto uno degli atti indicati dall'art. 19,
d.lgs. 546/1992 (estensivamente interpretato), la carenza di legittimazione della parte resistente si traduce formalmente, dal punto di vista processuale, in un motivo di rigetto del ricorso piuttosto che in una causa di estromissione dal giudizio.
Essendosi entrambe le parti rimesse alla valutazione di questa CGT in ordine alla liquidazione delle spese, si ritiene di disporre l'integrale compensazione delle stesse, in considerazione della modesta entità della pretesa oggetto della controversia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso;
compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Belluno, 20 gennaio 2026
Il Giudice monocratico