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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 02/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 255/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
10/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1858/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 1
e pubblicata il 26/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B100201 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1603/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti: L'APPELLANTE: Voglia l'On. Le Commissione di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia – Sezione staccata di Brescia –: In via preliminare: - dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti prodotti per la prima volta con l'atto introduttivo, in palese violazione dell'art. 32, comma 2, D.P.R. n. 600/1973. In via principale: - in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la totale legittimità dell'avviso di accertamento in oggetto;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione di quelle del procedimento di mediazione.
L'APPELLATO: Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, previa acquisizione del fascicolo di I° grado: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello formulato dall'Ufficio per mancanza/genericità dei motivi specifici di impugnazione;
- nel merito: rigettare i motivi di appello formulati dall'Ufficio in quanto manifestamente infondati e, per l'effetto, confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9H01B100201/2022 relativo all'anno di imposta 2016; - in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, titolare della ditta individuale Società_1 di Resistente_1, ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Brescia relativamente a IVA per l'anno 2016.
La vertenza concerne il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, in quanto riferiti a fatture emesse da Società_3 S.r.l., considerate soggettivamente inesistenti.
In sede di ricorso il contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impositivo. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa impositiva negando la natura di “cartiera” del fornitore, dotato di organizzazione e dipendenti. In ogni caso, l'Ufficio non avrebbe dimostrato la colpevole partecipazione della parte all'asserita frode.
La Corte di Giustizia di primo grado di Brescia ha accolto il ricorso, con condanna dell'Ufficio a rifondere le spese di lite per 1.500,00 Euro. Il primo giudice premetteva che l'avviso di accertamento è validamente motivato per relationem. Premetteva altresì l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla contribuente in sede contenziosa, dato che l'invito a comparire nella fase contenziosa recava la richiesta di produrre documenti di natura extra contabile senza una loro precisa indicazione. Nel merito riteneva provato che Società_2 S.n.c. non era una cartiera a tutti gli effetti;
comunque il ricorrente aveva dimostrato la propria buona fede, mentre l'Ufficio non aveva dimostrato la consapevolezza del contribuente di essere coinvolto in una evasione dell'imposta. Aggiungeva che in tal senso si sono già pronunciati i giudici di primo e secondo grado per l'anno 2015.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia richiamando la giurisprudenza secondo la quale sussiste “un dovere giuridico” di assicurarsi di non concludere negozi con soggetti che ordiscono frodi IVA. La buona fede del contribuente deve essere esclusa quando l'Ufficio provi, anche mediante presunzioni, la conoscenza della frode o la sua conoscibilità facendo uso dell'ordinaria diligenza richiesta in ambito professionale. Nel merito, nega l'operatività di Società_3 S.r.l. Ribadisce l'inammissibilità ex art. 32 comma 4 DPR 600/1973 della produzione in giudizio da parte del contribuente del contratto di locazione e delle fotografie non esibiti in sede di contraddittorio, a fronte della richiesta formulata in quella sede di produrre “ogni altra documentazione” utile. In ogni caso, il contratto di locazione non dimostra l'effettivo svolgimento dell'attività presso il capannone e le fotografie non escludono la soggettiva inesistenza delle fatture. Rileva inoltre che il processo verbale di constatazione dà atto soltanto di “un'attività minima”, tra l'altro differente da quella di commercializzazione del ferro. Considera inattendibili le dichiarazioni della parte circa i rapporti intercorsi con il legale rappresentante di Società_3 S.r.l., trattandosi di mero prestanome privo di competenze imprenditoriali, ed evidenzia la genericità dei documenti di trasporto. In base al principio del doppio binario, ritiene altresì irrilevante l'archiviazione del procedimento penale a carico del fornitore. Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate da parte contribuente in primo grado, replica che l'avviso di accertamento è validamente motivato per relationem all'annotazione di polizia giudiziaria, della quale riporta gli elementi essenziali, precisando che l'attività di controllo nei confronti del fornitore ha riguardato anche il 2016 e non solo gli anni precedenti. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga integralmente confermato il proprio operato, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio il contribuente eccependo l'inammissibilità dell'appello, che non conterrebbe specifici motivi di impugnazione. In ogni caso, insiste per l'ammissibilità della documentazione prodotta in primo grado, in quanto pervenuta successivamente alla richiesta dell'Ufficio, avendola rinvenuta presso terzi soggetti a seguito di apposite indagini. Evidenzia che il contratto di locazione del capannone è registrato presso l'Agenzia delle Entrate ed era documento già nella disponibilità dell'Ufficio, come pure le fotografie scattate da Nominativo_1, in quanto destinatario di analogo avviso di accertamento. Afferma che l'inutilizzabilità ex art. 32 DPR 600/1973 presuppone una specifica richiesta, come stabilito dalla sentenza
395/2024 di secondo grado relativa all'anno di imposta 2015, favorevole alla parte anche nel merito. Richiama inoltre le sentenze definitive relative ad altri contribuenti che hanno intrattenuto i rapporti con il medesimo fornitore e considera rilevante anche il provvedimento di archiviazione emesso nel procedimento penale a carico del rappresentante legale della Società_3 S.r.l. Chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio riguarda la detraibilità ai fini IVA da parte della ditta individuale Società_1 di Resistente_1 di fatture relative a forniture effettivamente realizzate ed entrate nella disponibilità della parte, ma delle quali è contestata la provenienza. Si verte pertanto di fatture soggettivamente inesistenti, fattispecie che presuppone da un lato l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa destinataria delle fatture e, dall'altro, “la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture” (per tutte: Cass. Civ., Sez. Trib., 29467/2008).
In relazione all'IVA, nel tempo la Corte di Cassazione si è adeguata alla giurisprudenza comunitaria giungendo ad affermare il principio per il quale "l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente” (Cass. Civ., Sez. VI, 3144/2022; idem: Cass. Civ., Sez. Trib., 2910/2022). Laddove
“l'Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14102/2024). Fermo restando che per la Corte di Giustizia UE non si può “esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA” verifichi che l'emittente della fattura “abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA” (sentenza 21.06.2012 dalla Corte di Giustizia UE nelle cause C-80/11 e C-142/11); inoltre, “non si può esigere dal contribuente che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l'amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare (CGUE, 1 dicembre 2022, Aquila Part Prod Com, C-512/21, punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C-289/22, punto 70)” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14102/2024).
Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria non ha dimostrato la falsità soggettiva delle fatture in contestazione e comunque la consapevolezza della parte di partecipare a un sistema creato ai danni delle pretese erariali, avendo anzi parte contribuente prodotto risultanze di segno contrario. Dal punto di vista delle produzioni istruttorie, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione formulata dall'Ufficio atta a sostenere l'inutilizzabilità della documentazione depositata dal contribuente in sede contenziosa. L'applicazione delle preclusioni previste dall'art. 32 DPR 600/1973 presuppone che in sede amministrativa sia stata rivolta dall'Agenzia delle Entrate una specifica richiesta di produzione di un determinato documento, non essendo sufficiente l'invito generico a esibire la documentazione contabile ed extracontabile: l'omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa “solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. 27/12/2016, n. 27069; Cass., 21/03/2018, n. 7011; Cass. 21/06/2019, n. 16725), non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto (Cass. 12/04/2017, n. 9487). Nello stesso senso, con riferimento al caso specifico del contraddittorio preventivo preceduto dall'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, è stato ritenuto che l'inottemperanza del contribuente, a seguito dell'invio del questionario, comporti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4, l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass. 22/06/2018, n. 16548)” (Cass. Civ., 15600/2020).
Nel caso di specie, l'invito a comparire riporta la richiesta a produrre – tra l'altro - “ogni altro documento, anche di natura extracontabile, utile a provare l'effettività dei rapporti intercorsi con la suddetta società (contratti, scambio di e-mail, etc.)” e dunque non reca una richiesta di documentazione “specifica”, in assenza della quale non è configurabile un rifiuto. Oltre a tutto, in sede contenziosa è stato prodotto il contratto di locazione relativo all'immobile nella disponibilità di Società_3 S.r.l., da questa stipulato con un terzo soggetto, del quale Resistente_1 non era parte e che ben poteva non possedere al momento dell'invito a comparire. Analoghe considerazioni valgono per le fotografie riferite all'accertamento emesso nei confronti di altro terzo, Nominativo_1.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti emerge che Società_3 S.n.c. non era una “cartiera” a tutti gli effetti. Lo stesso processo verbale di constatazione emesso nei suoi confronti il 12.06.2019 dà atto che la società disponeva di “un capannone e tre locali ad uso ufficio” e che nel capannone erano presenti tra l'altro materiale ferroso, attrezzature, due furgoni. La società risultava anche dotata di cinque dipendenti, compresa una dipendente amministrativa. Deve pertanto riconoscersi l'esistenza di una struttura imprenditoriale. Del resto, il p.v.c. ritiene che “si possa presumere un'attività minima”, pur ritenendo non dimostrato lo svolgimento dell'attività "nei volumi dichiarati”. Se ne evince che la stessa Amministrazione Finanziaria presuppone l'esercizio di un'attività effettiva, pur se non nei “volumi dichiarati”, e non è provato che le prestazioni fatturate nei confronti della ditta individuale Società_1 di Resistente_1 non rientrino tra quelle svolte effettivamente. La disponibilità da parte del fornitore di un capannone in locazione e l'esercizio di attività al suo interno sono stati dimostrati anche dal contribuente mediante la già citata produzione sia del relativo contratto di locazione, sia delle fotografie dei locali con al loro interno del materiale. A fronte di tale allegazione, è indimostrato l'assunto dell'Amministrazione Finanziaria secondo il quale alla stipulazione del contratto di locazione (regolarmente registrato) “è ben possibile” che non “sia mai seguita l'esecuzione”. In ogni caso, risultando il fornitore essere dotato – almeno all'apparenza – di un capannone e di personale, una sua eventuale natura di “cartiera” non sarebbe stata riscontrabile dalla società appellata, pur utilizzando la prescritta diligenza, richiamandosi sul punto la giurisprudenza sopra citata. Ed ancora, ulteriore elemento a sostegno delle argomentazioni del contribuente – seppure si tratti di elemento meramente indiziario, alla luce del principio del doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario – è rappresentato dal provvedimento di assoluzione pronunciato in sede penale nel procedimento a carico del legale rappresentante del fornitore Società_3 S.n.c.
Per tutte tali ragioni, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna dell'Ufficio appellante alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado liquidate complessivamente in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Brescia, 10 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN CI AT VO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
10/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 10/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1858/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella N. 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 185/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BRESCIA sez. 1
e pubblicata il 26/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01B100201 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1603/2025 depositato il
14/07/2025
Richieste delle parti: L'APPELLANTE: Voglia l'On. Le Commissione di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia – Sezione staccata di Brescia –: In via preliminare: - dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti prodotti per la prima volta con l'atto introduttivo, in palese violazione dell'art. 32, comma 2, D.P.R. n. 600/1973. In via principale: - in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la totale legittimità dell'avviso di accertamento in oggetto;
- condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio di primo e secondo grado, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione di quelle del procedimento di mediazione.
L'APPELLATO: Voglia codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, previa acquisizione del fascicolo di I° grado: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello formulato dall'Ufficio per mancanza/genericità dei motivi specifici di impugnazione;
- nel merito: rigettare i motivi di appello formulati dall'Ufficio in quanto manifestamente infondati e, per l'effetto, confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9H01B100201/2022 relativo all'anno di imposta 2016; - in ogni caso con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1, titolare della ditta individuale Società_1 di Resistente_1, ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Brescia relativamente a IVA per l'anno 2016.
La vertenza concerne il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, in quanto riferiti a fatture emesse da Società_3 S.r.l., considerate soggettivamente inesistenti.
In sede di ricorso il contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impositivo. Nel merito, sosteneva l'infondatezza della pretesa impositiva negando la natura di “cartiera” del fornitore, dotato di organizzazione e dipendenti. In ogni caso, l'Ufficio non avrebbe dimostrato la colpevole partecipazione della parte all'asserita frode.
La Corte di Giustizia di primo grado di Brescia ha accolto il ricorso, con condanna dell'Ufficio a rifondere le spese di lite per 1.500,00 Euro. Il primo giudice premetteva che l'avviso di accertamento è validamente motivato per relationem. Premetteva altresì l'utilizzabilità della documentazione prodotta dalla contribuente in sede contenziosa, dato che l'invito a comparire nella fase contenziosa recava la richiesta di produrre documenti di natura extra contabile senza una loro precisa indicazione. Nel merito riteneva provato che Società_2 S.n.c. non era una cartiera a tutti gli effetti;
comunque il ricorrente aveva dimostrato la propria buona fede, mentre l'Ufficio non aveva dimostrato la consapevolezza del contribuente di essere coinvolto in una evasione dell'imposta. Aggiungeva che in tal senso si sono già pronunciati i giudici di primo e secondo grado per l'anno 2015.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brescia richiamando la giurisprudenza secondo la quale sussiste “un dovere giuridico” di assicurarsi di non concludere negozi con soggetti che ordiscono frodi IVA. La buona fede del contribuente deve essere esclusa quando l'Ufficio provi, anche mediante presunzioni, la conoscenza della frode o la sua conoscibilità facendo uso dell'ordinaria diligenza richiesta in ambito professionale. Nel merito, nega l'operatività di Società_3 S.r.l. Ribadisce l'inammissibilità ex art. 32 comma 4 DPR 600/1973 della produzione in giudizio da parte del contribuente del contratto di locazione e delle fotografie non esibiti in sede di contraddittorio, a fronte della richiesta formulata in quella sede di produrre “ogni altra documentazione” utile. In ogni caso, il contratto di locazione non dimostra l'effettivo svolgimento dell'attività presso il capannone e le fotografie non escludono la soggettiva inesistenza delle fatture. Rileva inoltre che il processo verbale di constatazione dà atto soltanto di “un'attività minima”, tra l'altro differente da quella di commercializzazione del ferro. Considera inattendibili le dichiarazioni della parte circa i rapporti intercorsi con il legale rappresentante di Società_3 S.r.l., trattandosi di mero prestanome privo di competenze imprenditoriali, ed evidenzia la genericità dei documenti di trasporto. In base al principio del doppio binario, ritiene altresì irrilevante l'archiviazione del procedimento penale a carico del fornitore. Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate da parte contribuente in primo grado, replica che l'avviso di accertamento è validamente motivato per relationem all'annotazione di polizia giudiziaria, della quale riporta gli elementi essenziali, precisando che l'attività di controllo nei confronti del fornitore ha riguardato anche il 2016 e non solo gli anni precedenti. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga integralmente confermato il proprio operato, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio il contribuente eccependo l'inammissibilità dell'appello, che non conterrebbe specifici motivi di impugnazione. In ogni caso, insiste per l'ammissibilità della documentazione prodotta in primo grado, in quanto pervenuta successivamente alla richiesta dell'Ufficio, avendola rinvenuta presso terzi soggetti a seguito di apposite indagini. Evidenzia che il contratto di locazione del capannone è registrato presso l'Agenzia delle Entrate ed era documento già nella disponibilità dell'Ufficio, come pure le fotografie scattate da Nominativo_1, in quanto destinatario di analogo avviso di accertamento. Afferma che l'inutilizzabilità ex art. 32 DPR 600/1973 presuppone una specifica richiesta, come stabilito dalla sentenza
395/2024 di secondo grado relativa all'anno di imposta 2015, favorevole alla parte anche nel merito. Richiama inoltre le sentenze definitive relative ad altri contribuenti che hanno intrattenuto i rapporti con il medesimo fornitore e considera rilevante anche il provvedimento di archiviazione emesso nel procedimento penale a carico del rappresentante legale della Società_3 S.r.l. Chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio riguarda la detraibilità ai fini IVA da parte della ditta individuale Società_1 di Resistente_1 di fatture relative a forniture effettivamente realizzate ed entrate nella disponibilità della parte, ma delle quali è contestata la provenienza. Si verte pertanto di fatture soggettivamente inesistenti, fattispecie che presuppone da un lato l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa destinataria delle fatture e, dall'altro, “la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture” (per tutte: Cass. Civ., Sez. Trib., 29467/2008).
In relazione all'IVA, nel tempo la Corte di Cassazione si è adeguata alla giurisprudenza comunitaria giungendo ad affermare il principio per il quale "l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente” (Cass. Civ., Sez. VI, 3144/2022; idem: Cass. Civ., Sez. Trib., 2910/2022). Laddove
“l'Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14102/2024). Fermo restando che per la Corte di Giustizia UE non si può “esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA” verifichi che l'emittente della fattura “abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA” (sentenza 21.06.2012 dalla Corte di Giustizia UE nelle cause C-80/11 e C-142/11); inoltre, “non si può esigere dal contribuente che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l'amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare (CGUE, 1 dicembre 2022, Aquila Part Prod Com, C-512/21, punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A.T.S. 2003, C-289/22, punto 70)” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14102/2024).
Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria non ha dimostrato la falsità soggettiva delle fatture in contestazione e comunque la consapevolezza della parte di partecipare a un sistema creato ai danni delle pretese erariali, avendo anzi parte contribuente prodotto risultanze di segno contrario. Dal punto di vista delle produzioni istruttorie, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione formulata dall'Ufficio atta a sostenere l'inutilizzabilità della documentazione depositata dal contribuente in sede contenziosa. L'applicazione delle preclusioni previste dall'art. 32 DPR 600/1973 presuppone che in sede amministrativa sia stata rivolta dall'Agenzia delle Entrate una specifica richiesta di produzione di un determinato documento, non essendo sufficiente l'invito generico a esibire la documentazione contabile ed extracontabile: l'omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa “solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza (Cass. 27/12/2016, n. 27069; Cass., 21/03/2018, n. 7011; Cass. 21/06/2019, n. 16725), non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto (Cass. 12/04/2017, n. 9487). Nello stesso senso, con riferimento al caso specifico del contraddittorio preventivo preceduto dall'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, è stato ritenuto che l'inottemperanza del contribuente, a seguito dell'invio del questionario, comporti, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4, l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost. (Cass. 22/06/2018, n. 16548)” (Cass. Civ., 15600/2020).
Nel caso di specie, l'invito a comparire riporta la richiesta a produrre – tra l'altro - “ogni altro documento, anche di natura extracontabile, utile a provare l'effettività dei rapporti intercorsi con la suddetta società (contratti, scambio di e-mail, etc.)” e dunque non reca una richiesta di documentazione “specifica”, in assenza della quale non è configurabile un rifiuto. Oltre a tutto, in sede contenziosa è stato prodotto il contratto di locazione relativo all'immobile nella disponibilità di Società_3 S.r.l., da questa stipulato con un terzo soggetto, del quale Resistente_1 non era parte e che ben poteva non possedere al momento dell'invito a comparire. Analoghe considerazioni valgono per le fotografie riferite all'accertamento emesso nei confronti di altro terzo, Nominativo_1.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti emerge che Società_3 S.n.c. non era una “cartiera” a tutti gli effetti. Lo stesso processo verbale di constatazione emesso nei suoi confronti il 12.06.2019 dà atto che la società disponeva di “un capannone e tre locali ad uso ufficio” e che nel capannone erano presenti tra l'altro materiale ferroso, attrezzature, due furgoni. La società risultava anche dotata di cinque dipendenti, compresa una dipendente amministrativa. Deve pertanto riconoscersi l'esistenza di una struttura imprenditoriale. Del resto, il p.v.c. ritiene che “si possa presumere un'attività minima”, pur ritenendo non dimostrato lo svolgimento dell'attività "nei volumi dichiarati”. Se ne evince che la stessa Amministrazione Finanziaria presuppone l'esercizio di un'attività effettiva, pur se non nei “volumi dichiarati”, e non è provato che le prestazioni fatturate nei confronti della ditta individuale Società_1 di Resistente_1 non rientrino tra quelle svolte effettivamente. La disponibilità da parte del fornitore di un capannone in locazione e l'esercizio di attività al suo interno sono stati dimostrati anche dal contribuente mediante la già citata produzione sia del relativo contratto di locazione, sia delle fotografie dei locali con al loro interno del materiale. A fronte di tale allegazione, è indimostrato l'assunto dell'Amministrazione Finanziaria secondo il quale alla stipulazione del contratto di locazione (regolarmente registrato) “è ben possibile” che non “sia mai seguita l'esecuzione”. In ogni caso, risultando il fornitore essere dotato – almeno all'apparenza – di un capannone e di personale, una sua eventuale natura di “cartiera” non sarebbe stata riscontrabile dalla società appellata, pur utilizzando la prescritta diligenza, richiamandosi sul punto la giurisprudenza sopra citata. Ed ancora, ulteriore elemento a sostegno delle argomentazioni del contribuente – seppure si tratti di elemento meramente indiziario, alla luce del principio del doppio binario tra giudizio penale e giudizio tributario – è rappresentato dal provvedimento di assoluzione pronunciato in sede penale nel procedimento a carico del legale rappresentante del fornitore Società_3 S.n.c.
Per tutte tali ragioni, l'appello dell'Agenzia delle Entrate deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992, alla soccombenza segue la condanna dell'Ufficio appellante alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.800,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio e conferma integralmente la sentenza impugnata. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese del grado liquidate complessivamente in Euro 1.800,00 oltre accessori di legge.
Brescia, 10 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
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