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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 274/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL DANIELE, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1542/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000826000 DIR. CAMERALI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000826000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000826000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000826000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 23/06/2025 e depositato in data 17/07/2025 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI (ADER), avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29776202500000826000, fascicolo n. 2025/3878, notificata in data 30/04/2025, per una pretesa complessiva di € 70.667,23 fondata su 47 cartelle ed avvisi di addebito sottostanti, con esclusione dall'impugnazione di alcune cartelle e ruoli relativi a bollo auto (a seguito di adesione alla misura agevolativa “straccia-bollo”).
Parte ricorrente eccepisce:
● l'illegittimità e nullità del preavviso per la mancata notifica degli atti prodromici, e l'illegittimità della loro eventuale procedura di notificazione;
● la prescrizione dei crediti azionati (5 anni per i tributi erariali e diritti camerali, 3 anni per la tassa automobilistica;
5 anni ex L. 335/1995 per i contributi previdenziali);
● il vizio della procedura di riscossione per omissione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R.
602/1973, essendo trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle;
● il difetto assoluto di motivazione del preavviso, privo di informazioni in ordine ai fatti generatori dell'obbligazione tributaria, agli estremi degli atti impositivi presupposti, nonché alle specifiche circostanze che avrebbero determinato la formazione del ruolo, in violazione dei principi di legalità, trasparenza e diritto di difesa;
● l'illegittimità del preavviso perché riferito ad un bene immobiliare in comproprietà con soggetto (coniuge) del tutto estraneo all'obbligazione tributaria gravante sulla ricorrente.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di iscrizione di ipoteca documento n. 29776202500000826000, atteso che nella fattispecie ricorrono in modo evidente sia il requisito del 'fumus boni iuris' – posto che la pretesa creditoria appare priva di fondamento per difetto di notifica degli atti prodromici e conseguente impossibilità per la ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa – sia il requisito del 'periculum in mora', evidenziato dall'elevato importo oggetto di esecuzione e dalle precarie condizioni economiche della ricorrente, tali da determinare gravi e irreparabili danni patrimoniali e personali in caso di esecuzione dell'atto; a ciò si aggiunga che il bene oggetto di eventuale ipoteca è di proprietà non solo della ricorrente, ma anche del di lei marito, il quale è soggetto totalmente estraneo rispetto al debito contestato alla sig.ra Ricorrente_1; 2. nel merito, dichiarare la illegittimità e la nullità del preavviso di iscrizione di ipoteca impugnato e, dunque, dell'azionata pretesa impositiva per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, annullare il suddetto provvedimento e dichiarare la somma di cui al ricorso non dovuta;
3. ordinare all'ente convenuto di provvedere alla cancellazione delle partite di debito a carico della sig.ra Ricorrente_1 ; con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore per avere anticipato le prime e mai riscossi i secondi.
All'udienza del 15/09/2025 la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, limitatamente alle somme correlate a tributi rientranti nella propria giurisdizione accoglie l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
In data 27/10/2025 ER deposita documentazione (relate di notifica) e procura alle liti.
In data 29/10/2025 parte ricorrente deposita ricevute di versamento delle tasse automobilistiche.
Con controdeduzioni depositate in data 31/10/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate RI (ADER), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto, con richiesta di rigetto alla luce dei motivi che verranno esposti nel prosieguo.
Con memorie illustrative depositate in data 04/11/2025 ADER contesta integralmente le eccezioni della ricorrente, rilevando:
● in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.lgs. 546/92, in quanto mancherebbe la prova della data di notifica del preavviso di ipoteca;
● in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione agli avvisi di addebito INPS per contributi previdenziali, ritenendosi competente il Giudice del Lavoro;
● in via preliminare la inammissibilità ricorso per violazione del disposto dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs.
546/92, eccependo la ricorrente anche la presunta omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle sottese al preavviso di ipoteca impugnato, atti la cui notifica è stata curata dall'Ente impositore, non evocato in giudizio;
● la inammissibilità per tardività, stante la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, di cui dettaglia le modalità (posta, PEC, CCIAA); la mancata tempestiva impugnazione ha determinato la definitività dei crediti e l'inammissibilità di ogni eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle iscrizioni a ruolo;
● l'esigibilità dei crediti, stante l'insussistenza della prescrizione, anche tenuto conto delle sospensioni di cui alla L. n. 147 del 2013 co. 623 ed alla normativa emergenziale dettata al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-19 ex D.L. n. 18/2020;
● l'insussistenza di un obbligo normativo che preveda la notifica dell'atto ex art. 50 D.P.R. 602/76 quale requisito legittimante l'avvio delle procedure esecutive nell'ipotesi in cui sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle azionate, in quanto nel caso in esame il preavviso di iscrizione ipotecaria non costituisce atto di esecuzione;
● la pretestuosità ed infondatezza dell'eccepito difetto di motivazione, tenuto conto del contenuto dell'atto, nonché della sua natura di misura cautelare;
● l'assenza di specifica indicazione dell'immobile sul quale avverrà eventualmente l'iscrizione.
Conclude perché la Corte voglia revocare la sospensione cautelare concessa con ordinanza del 15.09.2025; in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione in parte qua del Giudice Tributario in favore del G.d.
L.; nel merito rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e non provato;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con memorie illustrative depositate in data 06/11/2025 parte ricorrente eccepisce che ER ha depositato documentazione omettendo di fornire, nelle proprie controdeduzioni, una motivazione puntuale e una chiara illustrazione del contenuto, della rilevanza e delle ragioni per cui tali allegati dovrebbero essere considerati ai fini del presente giudizio, e non fornisce la prova che le notifiche abbiano effettivamente raggiunto il destinatario, né che quest'ultimo abbia avuto concreta conoscenza degli atti;
insiste nelle richieste di cui al ricorso introduttivo nonché nell'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore.
Con ordinanza del 17/11/2025 la Corte, rilevato che il ricorso introduttivo depositato in atti non è corredato da documentazione comprovante la data di notifica dell'atto impugnato, necessaria al fine di valutare la tempestività del ricorso, vista l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.lgs. n. 546/92 rilevata da
ADER nelle memorie di replica del 04/11/2025, dispone che la ricorrente documenti la data di notifica del provvedimento impugnato, anche tramite interrogazione del servizio postale, e rinvia a nuovo ruolo.
In data 19/12/2025 parte ricorrente deposita notifica a mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Con memorie illustrative depositate in data 30/01/2026 parte ricorrente rileva, quanto al presunto difetto di giurisdizione, la natura unitaria e non scindibile della controversia, ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, stante la prova della data di notifica dell'atto impugnato depositata da parte ricorrente, data di cui peraltro ER era perfettamente a conoscenza, avendo direttamente provveduto quale mittente alla notifica a mezzo Pec dall'indirizzo notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it.
Va altresì dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice ordinario
- avanti il quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge - in ordine ai crediti relativi a contributi previdenziali recati dagli avvisi di addebito posti a base dell'atto impugnato, il cui ente impositore è costituito dall'Inps sede di Ragusa (si veda elenco al punto seguente).
Tali avvisi attengono difatti a crediti di natura non tributaria, che esorbitano dall'ambito giurisdizionale attribuito alle Corti di Giustizia Tributarie dall'art. 2 del D.lgs. 546/92, dal momento che “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro” (Cass. Sentenza n. 14077 del 22/05/2023).
■ Quanto alle cartelle di pagamento oggetto di contestazione, prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va rigettata la doglianza relativa alla loro mancata notifica, risultando le stesse regolarmente notificate, non impugnate e dunque definitive;
numerose cartelle sono state altresì seguite dalla notifica di intimazioni di pagamento, parimenti non impugnate ed oramai definitive.
Le notifiche risultano effettuate come da prospetto riepilogativo che segue (comprendente per chiarezza espositiva tutti gli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria):
1. cartella n. 29720120001166943000 per IV, notificata il 17.04.2012 con consegna alla madre, seguita da intimazione n. 297 2023 90020540 72/000 notificata via Pec il 14/03/2023;
2. cartella n. 29720120022118126000 per IV, notificata il 20.02.2013, seguita da intimazione n. 297 2023
90056655 10/000 notificata via Pec il 20/07/2023;
3. cartella n. 29720130006095320000 per IV e Tarsu, notificata il 04.07.2013 con consegna alla madre, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
4. cartella n. 29720140000925008000 per diritti camerali, notificata il 21.08.2014 a mezzo racc. a.r. con consegna a familiare convivente, seguita da intimazione n. 297 2024 90096103 09/000 notificata via Pec il
15/10/2024;
5. cartella n. 29720160014044640000 per IV, notificata il 06.10.2016 via Pec con deposito e invio di comunicazione, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
6. cartella n. 29720160016717174000 per diritti camerali, notificata il 02.03.2017 via Pec con deposito e invio di comunicazione, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
7. cartella n. 29720170001134809000 per IV, notificata il 03.04.2017 via Pec con deposito e invio di comunicazione, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
8. cartella n. 29720170002282042000 per IV, notificata il 08.05.2017 via Pec con deposito e invio di comunicazione, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
9. cartella n. 29720170006449250000 per tasse automobilistiche, notificata il 08.01.2018 per compiuta giacenza, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
10. cartella n. 29720180001444924000 per IV, notificata il 13.04.2018 via Pec;
11. cartella n. 29720190000148664000 per IV, notificata il 01.03.2019 via Pec;
12. cartella n. 29720190001897468000 per RP, notificata il 02.05.2019 via Pec;
13. cartella n. 29720190002949479000 per diritti camerali, notificata il 20.05.2019 via Pec;
14. cartella n. 29720200009892219000 per IV, Imu e tasse automobilistiche (non oggetto di impugnazione), notificata il 08.11.2022 via Pec;
15. cartella n. 29720210000786181000 per diritti camerali, notificata il 16.11.2022 via Pec;
16. cartella n. 29720210004872020000 per tasse automobilistiche, notificata il 16.11.2022 via Pec;
17. cartella n. 29720210007375336000 per adeguamento studi settore, notificata il 26.01.2023 via Pec;
18. cartella n. 29720210013135773000 per tasse auto, notificata il 16.12.2022, NON IMPUGNATA;
19. cartella n. 29720210019158234000 per tasse auto, notificata il 02.02.2023, NON IMPUGNATA;
20. cartella n. 29720220009712144000 per tasse auto, notificata il 10.11.2022, NON IMPUGNATA;
21. cartella n. 29720220016983027000 per diritti camerali, notificata il 13.01.2023 via Pec;
22. cartella n. 29720230002459339000 per RP ed IV, notificata il 14.03.2023 via Pec;
23. cartella n. 29720230004176607000 per IV, notificata il 20.04.2023 via Pec;
24. cartella n. 29720230005663286000 per IV, notificata il 23.06.2023 via Pec;
25. cartella n. 29720230013347720000 per tasse auto, notificata il 03.07.2023, NON IMPUGNATA;
26. cartella n. 29720230015963949000 per RP, notificata il 21.09.2023 via Pec;
27. cartella n. 29720230020011065000 per diritti camerali, notificata il 29.01.2024 via Pec;
28. cartella n. 29720240001726238000 per IV, notificata il 13.03.2024 via Pec;
29. cartella n. 29720240004624707000 per IV, notificata il 29.03.2024 via Pec;
30. cartella n. 29720240006011114000 per IV, notificata il 23.04.2024 via Pec;
31. cartella n. 29720240012298520000 per tasse auto, notificata il 29.04.2024, NON IMPUGNATA;
32. cartella n. 29720240017603762000 per diritto camerali, notificata il 22.07.2024 via Pec;
33. cartella n. 29720240020463516000 per diritto camerali, notificata il 21.10.2024 via Pec;
34. cartella n. 29720240023681922000 per IV, notificata il 15.01.2025 via Pec;
35. cartella n. 29720240030799856000 per tasse auto, notificata il 21.01.2025, NON IMPUGNATA;
36. cartella n. 29720250002066475000 per IV, notificata il 28.01.2025 via Pec;
37. avviso di addebito n. 59720160002132139000, notificato il 01.12.2016; CONTRIBUTI
38. avviso di addebito n. 59720170001369219000, notificato il 13.11.2017; CONTRIBUTI
39. avviso di addebito n. 59720180001185929000, notificato il 12.07.2018; CONTRIBUTI
40. avviso di addebito n. 59720180003031975000, notificato il 17.01.2019; CONTRIBUTI
41. avviso di addebito n. 59720190001262231000, notificato il 24.07.2019; CONTRIBUTI
42. avviso di addebito n. 59720190002352755000, notificato il 22.12.2019; CONTRIBUTI
43. avviso di addebito n. 59720210001165250000, notificato il 08.12.2021; CONTRIBUTI
44. avviso di addebito n. 59720220000778673000, notificato il 21.07.2022; CONTRIBUTI
45. avviso di addebito n. 59720220002666371000, notificato il 25.01.2023; CONTRIBUTI
46. avviso di addebito n. 59720230001742018000, notificato il 17.12.2023; CONTRIBUTI
47. avviso di addebito n. 59720240001523750000, notificato il 05.11.2024; CONTRIBUTI
■ Va rigettata l'eccezione di prescrizione atteso che, con riferimento ai crediti tributari recati dalle suddette cartelle, dalla data delle rispettive notifiche (o di notifica di successive intimazioni come riportato) alla data di notifica dell'atto impugnato non sono decorsi i termini di prescrizione (decennale per i tributi erariali, quinquennale per diritti camerali e tributi locali, triennale per le tasse auto) previsti dalla legge, anche senza tener conto della sospensione dei termini prevista dalla disciplina emergenziale a seguito dell'epidemia di
Covid-19.
■ Va rigettata la doglianza relativa alla omissione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. 602/1973, tenuto conto che l'iscrizione ipotecaria è una mera misura cautelare di garanzia del credito, mentre l'art. 50 comma 2° del D.P.R. 602/73 si riferisce alla fase successiva della espropriazione forzata del bene;
invero
“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024).
■ Va altresì rigettata la doglianza relativa al difetto di motivazione del preavviso, poiché “Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili,
e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (Cass. Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017).
■ Va infine rigettata la doglianza relativa all'illegittimità del preavviso perché riferito ad un bene immobiliare in comproprietà con soggetto estraneo all'obbligazione tributaria. Invero l'atto impugnato precisa che potrà essere iscritta ipoteca “sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”; non vengono pertanto indicati i beni immobili, per i quali comunque l'ipoteca potrà essere iscritta limitatamente alla quota di proprietà.
■ Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate RI.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL DANIELE, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1542/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000826000 DIR. CAMERALI
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000826000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000826000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29776202500000826000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 23/06/2025 e depositato in data 17/07/2025 Ricorrente_1, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI (ADER), avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29776202500000826000, fascicolo n. 2025/3878, notificata in data 30/04/2025, per una pretesa complessiva di € 70.667,23 fondata su 47 cartelle ed avvisi di addebito sottostanti, con esclusione dall'impugnazione di alcune cartelle e ruoli relativi a bollo auto (a seguito di adesione alla misura agevolativa “straccia-bollo”).
Parte ricorrente eccepisce:
● l'illegittimità e nullità del preavviso per la mancata notifica degli atti prodromici, e l'illegittimità della loro eventuale procedura di notificazione;
● la prescrizione dei crediti azionati (5 anni per i tributi erariali e diritti camerali, 3 anni per la tassa automobilistica;
5 anni ex L. 335/1995 per i contributi previdenziali);
● il vizio della procedura di riscossione per omissione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R.
602/1973, essendo trascorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle;
● il difetto assoluto di motivazione del preavviso, privo di informazioni in ordine ai fatti generatori dell'obbligazione tributaria, agli estremi degli atti impositivi presupposti, nonché alle specifiche circostanze che avrebbero determinato la formazione del ruolo, in violazione dei principi di legalità, trasparenza e diritto di difesa;
● l'illegittimità del preavviso perché riferito ad un bene immobiliare in comproprietà con soggetto (coniuge) del tutto estraneo all'obbligazione tributaria gravante sulla ricorrente.
Conclude perché la Corte voglia in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del preavviso di iscrizione di ipoteca documento n. 29776202500000826000, atteso che nella fattispecie ricorrono in modo evidente sia il requisito del 'fumus boni iuris' – posto che la pretesa creditoria appare priva di fondamento per difetto di notifica degli atti prodromici e conseguente impossibilità per la ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa – sia il requisito del 'periculum in mora', evidenziato dall'elevato importo oggetto di esecuzione e dalle precarie condizioni economiche della ricorrente, tali da determinare gravi e irreparabili danni patrimoniali e personali in caso di esecuzione dell'atto; a ciò si aggiunga che il bene oggetto di eventuale ipoteca è di proprietà non solo della ricorrente, ma anche del di lei marito, il quale è soggetto totalmente estraneo rispetto al debito contestato alla sig.ra Ricorrente_1; 2. nel merito, dichiarare la illegittimità e la nullità del preavviso di iscrizione di ipoteca impugnato e, dunque, dell'azionata pretesa impositiva per tutti i motivi esposti;
per l'effetto, annullare il suddetto provvedimento e dichiarare la somma di cui al ricorso non dovuta;
3. ordinare all'ente convenuto di provvedere alla cancellazione delle partite di debito a carico della sig.ra Ricorrente_1 ; con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del procuratore per avere anticipato le prime e mai riscossi i secondi.
All'udienza del 15/09/2025 la Corte, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, limitatamente alle somme correlate a tributi rientranti nella propria giurisdizione accoglie l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
In data 27/10/2025 ER deposita documentazione (relate di notifica) e procura alle liti.
In data 29/10/2025 parte ricorrente deposita ricevute di versamento delle tasse automobilistiche.
Con controdeduzioni depositate in data 31/10/2025 si costituisce l'Agenzia delle Entrate RI (ADER), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto, con richiesta di rigetto alla luce dei motivi che verranno esposti nel prosieguo.
Con memorie illustrative depositate in data 04/11/2025 ADER contesta integralmente le eccezioni della ricorrente, rilevando:
● in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 21 D.lgs. 546/92, in quanto mancherebbe la prova della data di notifica del preavviso di ipoteca;
● in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice Tributario in relazione agli avvisi di addebito INPS per contributi previdenziali, ritenendosi competente il Giudice del Lavoro;
● in via preliminare la inammissibilità ricorso per violazione del disposto dell'art. 14 comma 6 bis D.Lgs.
546/92, eccependo la ricorrente anche la presunta omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici alle cartelle sottese al preavviso di ipoteca impugnato, atti la cui notifica è stata curata dall'Ente impositore, non evocato in giudizio;
● la inammissibilità per tardività, stante la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi, di cui dettaglia le modalità (posta, PEC, CCIAA); la mancata tempestiva impugnazione ha determinato la definitività dei crediti e l'inammissibilità di ogni eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale delle iscrizioni a ruolo;
● l'esigibilità dei crediti, stante l'insussistenza della prescrizione, anche tenuto conto delle sospensioni di cui alla L. n. 147 del 2013 co. 623 ed alla normativa emergenziale dettata al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-19 ex D.L. n. 18/2020;
● l'insussistenza di un obbligo normativo che preveda la notifica dell'atto ex art. 50 D.P.R. 602/76 quale requisito legittimante l'avvio delle procedure esecutive nell'ipotesi in cui sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle azionate, in quanto nel caso in esame il preavviso di iscrizione ipotecaria non costituisce atto di esecuzione;
● la pretestuosità ed infondatezza dell'eccepito difetto di motivazione, tenuto conto del contenuto dell'atto, nonché della sua natura di misura cautelare;
● l'assenza di specifica indicazione dell'immobile sul quale avverrà eventualmente l'iscrizione.
Conclude perché la Corte voglia revocare la sospensione cautelare concessa con ordinanza del 15.09.2025; in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione in parte qua del Giudice Tributario in favore del G.d.
L.; nel merito rigettare il ricorso proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e in diritto e non provato;
con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con memorie illustrative depositate in data 06/11/2025 parte ricorrente eccepisce che ER ha depositato documentazione omettendo di fornire, nelle proprie controdeduzioni, una motivazione puntuale e una chiara illustrazione del contenuto, della rilevanza e delle ragioni per cui tali allegati dovrebbero essere considerati ai fini del presente giudizio, e non fornisce la prova che le notifiche abbiano effettivamente raggiunto il destinatario, né che quest'ultimo abbia avuto concreta conoscenza degli atti;
insiste nelle richieste di cui al ricorso introduttivo nonché nell'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore.
Con ordinanza del 17/11/2025 la Corte, rilevato che il ricorso introduttivo depositato in atti non è corredato da documentazione comprovante la data di notifica dell'atto impugnato, necessaria al fine di valutare la tempestività del ricorso, vista l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 21 D.lgs. n. 546/92 rilevata da
ADER nelle memorie di replica del 04/11/2025, dispone che la ricorrente documenti la data di notifica del provvedimento impugnato, anche tramite interrogazione del servizio postale, e rinvia a nuovo ruolo.
In data 19/12/2025 parte ricorrente deposita notifica a mezzo pec della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Con memorie illustrative depositate in data 30/01/2026 parte ricorrente rileva, quanto al presunto difetto di giurisdizione, la natura unitaria e non scindibile della controversia, ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
■ Preliminarmente va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, stante la prova della data di notifica dell'atto impugnato depositata da parte ricorrente, data di cui peraltro ER era perfettamente a conoscenza, avendo direttamente provveduto quale mittente alla notifica a mezzo Pec dall'indirizzo notifica.acc.sicilia@pec. agenziariscossione.gov.it.
Va altresì dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice ordinario
- avanti il quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge - in ordine ai crediti relativi a contributi previdenziali recati dagli avvisi di addebito posti a base dell'atto impugnato, il cui ente impositore è costituito dall'Inps sede di Ragusa (si veda elenco al punto seguente).
Tali avvisi attengono difatti a crediti di natura non tributaria, che esorbitano dall'ambito giurisdizionale attribuito alle Corti di Giustizia Tributarie dall'art. 2 del D.lgs. 546/92, dal momento che “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro” (Cass. Sentenza n. 14077 del 22/05/2023).
■ Quanto alle cartelle di pagamento oggetto di contestazione, prodromiche alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, va rigettata la doglianza relativa alla loro mancata notifica, risultando le stesse regolarmente notificate, non impugnate e dunque definitive;
numerose cartelle sono state altresì seguite dalla notifica di intimazioni di pagamento, parimenti non impugnate ed oramai definitive.
Le notifiche risultano effettuate come da prospetto riepilogativo che segue (comprendente per chiarezza espositiva tutti gli atti presupposti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria):
1. cartella n. 29720120001166943000 per IV, notificata il 17.04.2012 con consegna alla madre, seguita da intimazione n. 297 2023 90020540 72/000 notificata via Pec il 14/03/2023;
2. cartella n. 29720120022118126000 per IV, notificata il 20.02.2013, seguita da intimazione n. 297 2023
90056655 10/000 notificata via Pec il 20/07/2023;
3. cartella n. 29720130006095320000 per IV e Tarsu, notificata il 04.07.2013 con consegna alla madre, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
4. cartella n. 29720140000925008000 per diritti camerali, notificata il 21.08.2014 a mezzo racc. a.r. con consegna a familiare convivente, seguita da intimazione n. 297 2024 90096103 09/000 notificata via Pec il
15/10/2024;
5. cartella n. 29720160014044640000 per IV, notificata il 06.10.2016 via Pec con deposito e invio di comunicazione, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
6. cartella n. 29720160016717174000 per diritti camerali, notificata il 02.03.2017 via Pec con deposito e invio di comunicazione, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
7. cartella n. 29720170001134809000 per IV, notificata il 03.04.2017 via Pec con deposito e invio di comunicazione, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
8. cartella n. 29720170002282042000 per IV, notificata il 08.05.2017 via Pec con deposito e invio di comunicazione, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
9. cartella n. 29720170006449250000 per tasse automobilistiche, notificata il 08.01.2018 per compiuta giacenza, seguita da intimazione n. 297 2022 90052430 80/000 notificata via Pec il 12/12/2022;
10. cartella n. 29720180001444924000 per IV, notificata il 13.04.2018 via Pec;
11. cartella n. 29720190000148664000 per IV, notificata il 01.03.2019 via Pec;
12. cartella n. 29720190001897468000 per RP, notificata il 02.05.2019 via Pec;
13. cartella n. 29720190002949479000 per diritti camerali, notificata il 20.05.2019 via Pec;
14. cartella n. 29720200009892219000 per IV, Imu e tasse automobilistiche (non oggetto di impugnazione), notificata il 08.11.2022 via Pec;
15. cartella n. 29720210000786181000 per diritti camerali, notificata il 16.11.2022 via Pec;
16. cartella n. 29720210004872020000 per tasse automobilistiche, notificata il 16.11.2022 via Pec;
17. cartella n. 29720210007375336000 per adeguamento studi settore, notificata il 26.01.2023 via Pec;
18. cartella n. 29720210013135773000 per tasse auto, notificata il 16.12.2022, NON IMPUGNATA;
19. cartella n. 29720210019158234000 per tasse auto, notificata il 02.02.2023, NON IMPUGNATA;
20. cartella n. 29720220009712144000 per tasse auto, notificata il 10.11.2022, NON IMPUGNATA;
21. cartella n. 29720220016983027000 per diritti camerali, notificata il 13.01.2023 via Pec;
22. cartella n. 29720230002459339000 per RP ed IV, notificata il 14.03.2023 via Pec;
23. cartella n. 29720230004176607000 per IV, notificata il 20.04.2023 via Pec;
24. cartella n. 29720230005663286000 per IV, notificata il 23.06.2023 via Pec;
25. cartella n. 29720230013347720000 per tasse auto, notificata il 03.07.2023, NON IMPUGNATA;
26. cartella n. 29720230015963949000 per RP, notificata il 21.09.2023 via Pec;
27. cartella n. 29720230020011065000 per diritti camerali, notificata il 29.01.2024 via Pec;
28. cartella n. 29720240001726238000 per IV, notificata il 13.03.2024 via Pec;
29. cartella n. 29720240004624707000 per IV, notificata il 29.03.2024 via Pec;
30. cartella n. 29720240006011114000 per IV, notificata il 23.04.2024 via Pec;
31. cartella n. 29720240012298520000 per tasse auto, notificata il 29.04.2024, NON IMPUGNATA;
32. cartella n. 29720240017603762000 per diritto camerali, notificata il 22.07.2024 via Pec;
33. cartella n. 29720240020463516000 per diritto camerali, notificata il 21.10.2024 via Pec;
34. cartella n. 29720240023681922000 per IV, notificata il 15.01.2025 via Pec;
35. cartella n. 29720240030799856000 per tasse auto, notificata il 21.01.2025, NON IMPUGNATA;
36. cartella n. 29720250002066475000 per IV, notificata il 28.01.2025 via Pec;
37. avviso di addebito n. 59720160002132139000, notificato il 01.12.2016; CONTRIBUTI
38. avviso di addebito n. 59720170001369219000, notificato il 13.11.2017; CONTRIBUTI
39. avviso di addebito n. 59720180001185929000, notificato il 12.07.2018; CONTRIBUTI
40. avviso di addebito n. 59720180003031975000, notificato il 17.01.2019; CONTRIBUTI
41. avviso di addebito n. 59720190001262231000, notificato il 24.07.2019; CONTRIBUTI
42. avviso di addebito n. 59720190002352755000, notificato il 22.12.2019; CONTRIBUTI
43. avviso di addebito n. 59720210001165250000, notificato il 08.12.2021; CONTRIBUTI
44. avviso di addebito n. 59720220000778673000, notificato il 21.07.2022; CONTRIBUTI
45. avviso di addebito n. 59720220002666371000, notificato il 25.01.2023; CONTRIBUTI
46. avviso di addebito n. 59720230001742018000, notificato il 17.12.2023; CONTRIBUTI
47. avviso di addebito n. 59720240001523750000, notificato il 05.11.2024; CONTRIBUTI
■ Va rigettata l'eccezione di prescrizione atteso che, con riferimento ai crediti tributari recati dalle suddette cartelle, dalla data delle rispettive notifiche (o di notifica di successive intimazioni come riportato) alla data di notifica dell'atto impugnato non sono decorsi i termini di prescrizione (decennale per i tributi erariali, quinquennale per diritti camerali e tributi locali, triennale per le tasse auto) previsti dalla legge, anche senza tener conto della sospensione dei termini prevista dalla disciplina emergenziale a seguito dell'epidemia di
Covid-19.
■ Va rigettata la doglianza relativa alla omissione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, D.P.R. 602/1973, tenuto conto che l'iscrizione ipotecaria è una mera misura cautelare di garanzia del credito, mentre l'art. 50 comma 2° del D.P.R. 602/73 si riferisce alla fase successiva della espropriazione forzata del bene;
invero
“L'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. Ordinanza n. 9817 del 11/04/2024).
■ Va altresì rigettata la doglianza relativa al difetto di motivazione del preavviso, poiché “Il preavviso di fermo amministrativo, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili,
e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato” (Cass. Ordinanza n. 22018 del 21/09/2017).
■ Va infine rigettata la doglianza relativa all'illegittimità del preavviso perché riferito ad un bene immobiliare in comproprietà con soggetto estraneo all'obbligazione tributaria. Invero l'atto impugnato precisa che potrà essere iscritta ipoteca “sulla quota dei diritti relativi al bene/i rinvenuto/i in sede di accesso agli uffici preposti, ex articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”; non vengono pertanto indicati i beni immobili, per i quali comunque l'ipoteca potrà essere iscritta limitatamente alla quota di proprietà.
■ Per quanto sopra, stante l'infondatezza dei rilievi mossi dalla ricorrente, è da confermarsi la legittimità dell'atto impugnato, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla tariffa professionale di riferimento, al valore della controversia e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in
€ 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate RI.