Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 274
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti prodromici

    La Corte ha rigettato la doglianza, ritenendo che le cartelle di pagamento, prodromiche all'atto impugnato, risultino regolarmente notificate, non impugnate e quindi definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che, con riferimento ai crediti tributari, non siano decorsi i termini di prescrizione dalla data delle notifiche delle cartelle o delle successive intimazioni.

  • Rigettato
    Omissione intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. 602/1973

    La Corte ha rigettato la doglianza, poiché l'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare di garanzia e non un atto di espropriazione forzata, per cui non è necessaria la notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/73.

  • Rigettato
    Difetto assoluto di motivazione del preavviso

    La Corte ha rigettato la doglianza, ritenendo che il preavviso sia correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, i quali sono da considerarsi conosciuti o conoscibili dalla parte.

  • Rigettato
    Illegittimità del preavviso per bene in comproprietà con soggetto estraneo

    La Corte ha rigettato la doglianza, precisando che l'ipoteca potrà essere iscritta limitatamente alla quota di proprietà della ricorrente.

  • Accolto
    Sospensione cautelare

    La Corte ha accolto l'istanza di sospensione cautelare, limitatamente alle somme correlate a tributi rientranti nella propria giurisdizione.

  • Rigettato
    Nel merito: illegittimità e nullità del preavviso e dell'azionata pretesa impositiva

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, confermando la legittimità dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Cancellazione delle partite di debito

    La Corte ha rigettato il ricorso nel merito, confermando la legittimità dell'atto impugnato.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione per contributi previdenziali

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in favore del Giudice ordinario per i crediti relativi a contributi previdenziali, in quanto di natura non tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 274
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 274
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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