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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 782/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo il 10/03/2018 al n. 782/2018
R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Venosa (PZ) n. 85/2017, depositata e pubblicata in data 06/11/2017;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._3 in atti, dall'Avv. Carmine Grieco, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Marconi n. 62;
APPELLANTI
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in atti, dall'Avv. Donato Mancusi, elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) alla Via Bagno n. 30;
APPELLATA
NONCHÉ incorporata da Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/07/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
1 Proc. n. 782/2018 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, , Parte_1
e interponeva gravame avverso Parte_2 Parte_3 alla sentenza del Giudice di Pace di Venosa (PZ) n. 85/2017, depositata e pubblicata in data 06/11/2017, con la quale il primo giudice, nel delibare sui giudizi riuniti rispettivamente proposti dagli appellanti, aveva: 1) dichiarato improponibile la domanda di;
2) accolto solo in Parte_1 parte le domande proposte da e Parte_2 Parte_3 condannando in solido la società (in qualità di Controparte_4 mandataria della e Controparte_5 Controparte_6 al pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_2
2.761,62, oltre interessi, e in favore di € 1.919,62, oltre Parte_3 interessi;
3) compensato le spese di giudizio;
4) posto a carico della e della le spese di C.T.U. Controparte_4 Controparte_7
1.1. Questa la ricostruzione dei fatti di causa per come veicolata dagli appellanti:
a) , con citazione del 28/03/2013, aveva convenuto in giudizio, Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005, la Controparte_7
e per la condanna al pagamento della somma di € Controparte_6
4.200,00 per i danni fisici subiti a causa del sinistro occorso in data
13/12/2012, allorquando, mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del veicolo Fiat Fiorino assicurato con la di proprietà e Controparte_8 condotto da , quest'ultimo tamponava il veicolo Controparte_6
VR TI di proprietà e condotto da . Parte_2
In tale giudizio si era costituita la eccependo, tra l'altro, la Controparte_7 improponibilità della domanda per omesso invio, da parte dell'attore, della raccomandata alla compagnia assicuratrice del veicolo condotto da
; Parte_2
b) con citazione del 24/06/2013, aveva convenuto, ai Parte_3 sensi dell'art. 144 del D.lgs. 209/2005, la e Controparte_7 CP_6 per la condanna al risarcimento dei danni fisici subiti a causa del
[...] medesimo sinistro, nell'ambito del quale si trovava a bordo, quale trasportata, dell'autovettura VR TI di proprietà e condotta da
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, che veniva tamponata dal veicolo condotto da Parte_2 [...]
. CP_6
In quel giudizio si era costituiva la e Interveniva la Controparte_7
dichiarandosi mandataria della prima;
Controparte_2
c) , con citazione del 21/05/2013, aveva convenuto, Parte_2 ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 209/2005, la e Controparte_7 [...] per la condanna al risarcimento dei danni fisici e CP_6 patrimoniali subiti a causa del medesimo sinistro, nell'ambito del quale si trovava a bordo, quale conducente proprietaria, dell'autovettura VR
TI, che veniva tamponata dal veicolo condotto da CP_6
[...]
In tale giudizio si costituiva la sola . CP_2
Riuniti i giudizi, venivano espletate prove testimoniali e CTU medico legale, e all'esito la causa veniva definita con la sentenza impugnata in questa sede.
1.2. Venivano articolati i motivi d'appello che di seguito si riassumono:
a) “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”: il primo giudice avrebbe errato nel ridurre l'importo del danno subito dall'autovettura di proprietà di , riducendo il risarcimento sulla base di un importo Parte_2
(€ 264,00) in realtà mai incassato dalla danneggiata e contravvenendo alle risultanze documentali e testimoniali (fattura di riparazione confermata in via testimoniale dal suo autore); con riferimento ai danni azionati da e il primo giudice avrebbe altresì Parte_2 Parte_3 errato nel recepire, o quantomeno non rinnovare, la CTU medico-legale, con la quale erano state immotivatamente espunte voci di spese mediche documentate;
avrebbe, ancora, errato nel non quantificare l'importo del danno biologico in applicazione delle Tabelle di Milano, errando anche nel non liquidare il danno morale;
quanto alla posizione di , errata Parte_1 sarebbe stata la declaratoria di improponibilità della domanda, per essersi in realtà concretizzati tutti i requisiti di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private;
b) “Violazione dell'art. 9 co. 1 D.P.R. 254/2016”: la Controparte_7 avrebbe contravvenuto agli obblighi contrattuali di correttezza e buona
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fede, non fornendo la migliore prestazione del servizio (di assistenza informativa tecnica) funzionale alla realizzazione del diritto espressamente previsto dal contratto (compilazione e integrazione della richiesta di risarcimento);
c) “Violazione dell'art. 100 c.p.c.”: nell'intervenire volontariamente in due dei tre giudizi riuniti, la sarebbe, in realtà, stata Controparte_4 sprovvista di interesse ad agire e legittimazione passiva, posto che le azioni introdotte da e erano state proposte ai sensi dell'art. Parte_2 Pt_3
144 del Codice delle Assicurazioni, e non già ai sensi dell'art. 149;
d) “Violazione dell'art. 105 c.p.c.”: l'intervento della CP_2 sarebbe stato, per le ragioni di cui sopra, da dichiararsi inammissibile;
e) “Difetto di mandato e di rappresentanza della e nullità ed CP_2 inefficacia della sua costituzione”: nel fascicolo di parte della società intervenuta difetterebbe una valida procura alle liti;
f) “Compensi e spese”: la compensazione delle spese di lite, nonostante la
(pur parziale) soccombenza dei convenuti, sarebbe illegittima.
1.3. Sulla scorta di tali motivi, gli appellanti rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza … così provvedendo:
Dichiarare e riconoscere i danni subiti dal veicolo TI VR … pari a
€. 1.809,07, conseguentemente condannare la alla Controparte_9 residuale somma pari a € 1.073,07 in favore di , oltre Parte_2 interessi e rivalutazione a far tempo dalla data del sinistro al soddisfo;
2) Riconoscere e dichiarare l'ammissibilità della domanda proposta da
; conseguentemente sulla scorta della C.T.P. redatta dal Dr. Parte_1
, condannare la nella Persona_1 Controparte_10 sua qualità e per il suo titolo come per legge al risarcimento danni pari a
€. 3.380,69, come da calcolo che si produce, estratto dal sito Avv.
Andreani;
3) Per i danni fisici subiti dalle due appellanti e Parte_2
, riconoscere le risultanze peritali dei Dr. Parte_3 [...]
e con tutte le conseguenze di legge e, quindi, a Per_2 Persona_3 favore della Sig.ra la somma residuale pari a €. Parte_2
4.974,71.
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Mentre a favore di la residuale somma di €. 7.139,88; Parte_3
4) In via istruttoria, disporsi il rinnovo della C.T.U. con un medico legale
e Ortopedico, ed in caso di mancato accoglimento accogliere i calcoli che si producono, tratti dal sito Studio Andreani, e sviluppati sulle risultanze peritale della C.T.U. Dott.ssa e conseguentemente in Persona_4 riforma della impugnata sentenza, condannare in solido gli appellanti, ognuno nella loro qualità e per il loro titolo come per legge, alla rifusione per i danni fisici così quantificati:
A favore di la residuale somma pari a €. 655,25 Parte_2 oltre la somma residuale dei danni subiti dal suo veicolo, e quindi la somma complessiva di €. 1.728,32. A favore di la Parte_3 residuale somma di €. 593,35, per entrambe oltre interessi e rivalutazione come per legge a far tempio dalla data del sinistro al soddisfo, o in quelle somme che l'On.le Tribunale riterrà in sua giustizia;
5) Dichiarare inammissibile la costituzione volontaria della
[...]
. CP_2
Vittoria di spese forfettarie e quelle stragiudiziale, compensi, ed accessori, del presente procedimento, anche quelle di primo grado come per legge, da distrarsi direttamente al sottoscritto procuratore ANTISTATARIO”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto la compagnia assicurativa che eccepiva Controparte_10
l'improponibilità dell'atto di appello proposto da e Parte_2 nei propri confronti (sull'assunto per cui le predette, in Parte_3 primo grado, avrebbero articolato le rispettive pretese soltanto nei confronti di soggetto peraltro condannato dal primo giudice) e Controparte_11 deducendo l'infondatezza dell'appello proposto da , perciò Parte_1 concludendo come di seguito: “1) In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello così come proposto da Parte_2
e nei confronti di per i motivi
[...] Parte_3 Controparte_7 di cui in premessa, rigettando in ogni caso gli stessi con ogni statuizione in ordine alle spese di giudizio;
2) sempre In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso atto di appello ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 3)
In via principale: rigettare l'appello promosso da la sentenza Parte_1
n. 85/2017 del 06/11/2017 resa al Giudice di Pace di Venosa Dott. Michele
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, depositata in pari data, con la condanna dell'appellante alle spese CP_12 di giudizio. Ci si oppone sin da ora ad ogni richiesta istruttoria ed in particolare ci si oppone alla richiesta CTU medica per essere tale richiesta assolutamente inammissibile.”
Non si costituivano in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, gli altri appellati e Controparte_6 [...]
di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia. Controparte_2
3. La causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 02/07/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, è anzitutto il caso di rilevare che, contrariamente a quanto assunto dall'appellata l'appello – anche Controparte_1 con riguardo alla posizione di e Parte_2 Parte_3 si palesa ammissibile e proponibile.
Queste ultime, infatti, come si desume dai rispettivi atti introduttivi dei giudizi di primo grado (poi riuniti), hanno ab origine indirizzato la loro pretesa nei confronti della società (oltre che nei confronti Controparte_7 di ), quale assicuratrice del veicolo responsabile del Controparte_6 sinistro, pertanto incardinando una domanda riconducibile al disposto di cui all'art. 144 del D.lgs. 209/2005, secondo cui “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.”
Tale linea difensiva non è mutata all'esito della riunione dei giudizi, e anzi la condotta processuale tenuta dagli odierni appellanti (che hanno reiteratamente contestato la validità dell'intervento della CP_2
avalla l'anzidetta qualificazione della domanda.
[...]
Né si pongono ostacoli a che la terza trasportata (nel caso specifico Pt_3
possa esperire, in luogo dell'azione prevista dall'art. 141
[...]
Cod.Ass.ni, quella di cui all'art. 144 dell'anzidetto codice.
È ampiamente consolidato, infatti, il principio per cui, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, “il terzo trasportato può
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cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito” (cfr. ” Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n.
21021; in senso conforme anche la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza
09/09/2025 n. 24840).
5. Chiarita l'ammissibilità del gravame, dipartendo dall'analisi delle doglianze articolate nell'interesse di , occorre anzitutto Parte_1 premettere che la domanda da egli articolata in primo grado è riconducibile allo schema di cui all'art. 141 Cod. Ass.ni.
Tale norma, per quanto qui di interesse, subordina il risarcimento alla procedura prevista dall'art. 148 (il quale codifica il contenuto minimo che deve rivestire la richiesta risarcitoria, onde consentire all'assicurazione di formulare un'offerta) e ai termini di cui all'art. 145.
5.1. Orbene, pare doversi ricavare, dalla lettura della motivazione del provvedimento qui impugnato (e tale lettura è anche quella propugnata dagli appellanti e dall'assicurazione appellata), che la domanda incardinata da sia stata dichiarata improcedibile perché non corredata Parte_1 dalla “richiesta stragiudiziale di risarcimento nei confronti dell'impresa del responsabile civile” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata), ciò che evoca il disposto di cui al comma secondo dell'art. 145 del D.lgs. 209/2005, secondo il quale “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art.
149, l'azione per il risarcimento dei danni […], il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e
150”.
Ebbene, la disposizione si palesa del tutto inconferente al caso di specie, in quanto l'onere in parola (dell'inoltro di raccomandata, per conoscenza, all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, che nel caso di
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specie sarebbe la ) è testualmente subordinato al “caso in cui CP_2 si applichi la procedura di cui all'art. 149”, disposizione che regola la
(diversa e affatto sovrapponibile) ipotesi di sinistro in cui si siano verificati danni ai “veicoli coinvolti o ai loro conducenti”, offrendo, pertanto, una perimetrazione soggettiva che non coincide con il caso di specie, in cui il danneggiato è terzo trasportato.
Ne deriva che – non essendo evincibili, né essendo state in alcun modo eccepite – la domanda introdotta in primo grado da doveva Parte_1 ritenersi procedibile e, pertanto, esaminata nel merito.
Del resto, è stato recentemente precisato (si veda Cass. sentenza del 12 dicembre 2024 n. 32152, in motivazione, con sottolineatura dello scrivente), che “nel combinato disposto degli artt. 145 e 148 c.ass. la giurisprudenza di legittimità ha individuato “un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.” (Cass., Sez.
3, Sentenza n. 1829 del 25/01/2018, in motivazione). Conseguentemente, la proponibilità della domanda risarcitoria è subordinata alla trasmissione di una richiesta contenente gli elementi, indicati nell'art. 148 c.ass., sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (presupposto formale), e alla collaborazione, improntata ai canoni di correttezza e buona fede, del danneggiato con l'assicuratore della r.c.a., sì da consentirgli nella fase stragiudiziale di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e di formulare una proposta conciliativa potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (requisito sostanziale)”.
Dipoi, nel valorizzare in concreto e sul profilo sostanziale la funzione propria della norma in commento (in una logica aderente al principio di raggiungimento dello scopo), la giurisprudenza di legittimità ha
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propugnato una lettura della norma volta a ritenere che “[…] la richiesta del danneggiato è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021).
Sulla scorta di tali, consolidate, affermazioni della giurisprudenza si ricava, nel caso di specie, che l'istanza stragiudiziale azionata dal era Pt_1 idonea a svolgere la sua funzione (ovvero mettere l'assicurazione nella condizione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta), posto che, quantunque un'offerta non sia stata formulata, il relativo iter è senz'altro stato avviato, avendo la compagnia assicurativa sottoposto l'appellante a visita medica specialistica.
Ne deriva la fondatezza dell'appello in parte qua, e la necessità che la sentenza impugnata sia riformata dichiarando procedibile la domanda introdotta da , la quale, in forza dell'effetto devolutivo proprio Parte_1 del presente mezzo di impugnazione, impone al Tribunale il relativo vaglio di merito.
5.2. A tale fine, è agevole rilevare come le circostanze del sinistro per cui
è causa siano rimaste accertate all'esito dell'istruttoria di primo grado, la quale, per quanto qui di rilievo, ha confermato la presenza dell'appellante sul veicolo incidentato e la ricorrenza, ai suoi danni, di un nocumento di tipo non patrimoniale (biologico).
Del resto, il riparto probatorio codificato dal citato art. 141 Cod. Ass.ni onera l'attore della mera dimostrazione del sinistro, del fatto che egli fosse presente sul veicolo coinvolto e che il sinistro coinvolgesse almeno due veicoli, oltre ovviamente alla prova del danno (v. Cassazione civile, sez.
III, 10/01/2024 n. 1044; Tribunale Rimini, sez. I, 03/08/2023 n. 767), spettando invece al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di circostanze del tutto incompatibili con il verificarsi dell'incidente, ovvero l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.
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Orbene, posto che, come premesso poc'anzi, le circostanze del sinistro sono del tutto conclamate, e non è in discussione la presenza del danneggiato su uno dei (due) veicoli coinvolti, deve ritenersi sussistente
l'an debeatur.
Il quantum debeatur può, parimenti, dirsi provato attraverso la CTU medico-legale espletata in primo grado, che ha riscontrato e quantificato il danno biologico subito dall'istante.
A tal riguardo, non è censurabile la scelta, operata dal primo giudice, di effettuare un accertamento tecnico, posto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Orbene, l'espletata CTU (le cui risultanze sono condivise dal Tribunale in quanto puntualmente e congruamente motivate) ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 2% l'invalidità temporanea in giorni
37, di cui 7 gg. di I.T.T. (al 100%), 15 gg. di I.T.P. al 50% e 15 gg. di I.T.P. al 25%, quantificando le spese sanitarie in € 270,00.
Al fine di tradurre in termini monetari il pregiudizio subito, vertendo la controversia sul risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità
(non superiori al 9%) derivanti da sinistro conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 (che ha abrogato la previgente L. 57/2001), la relativa liquidazione deve operarsi per mezzo non già delle Tabelle meneghine (come pure paventato dall'appellante), bensì della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 cit., per come aggiornata con l'ultimo D.M.
18/07/2025, e ciò in quanto, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
Ciò posto, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni
48), in base alle menzionate tabelle va riconosciuta all'appellante Pt_1 la complessiva somma di € 2.742,07, così composta:
Danno biologico permanente € 1.716,78
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Invalidità temporanea totale € 393,26
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68
Totale danno biologico temporaneo € 1.025,29
TOTALE GENERALE: € 2.742,07
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 2.742,07), devalutata alla data del sinistro (13/12/2012)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13/12/2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Può, altresì, riconoscersi l'importo di € 270,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche), oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Al pagamento di tali somme, in favore dell'appellante, vanno condannata l'assicurazione appellata in ragione della Controparte_5 sua qualità di assicuratrice del veicolo vettore.
6. Passando all'esame delle doglianze articolate nell'interesse di
, deve anzitutto accogliersi il motivo d'appello volto Parte_2
a conseguire un maggior risarcimento del danno all'autovettura.
A tal proposito, questo Tribunale non ignora, ma anzi condivide, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non costituisce di per sé prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
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2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ciò posto, nel caso di specie il preventivo della riparazione, oltre a trovare conferma da parte del suo autore in sede testimoniale, risulta intrinsecamente coerente con i danni riportati dal veicolo – con riferimento ai quali la documentazione fotografica acclusa agli atti consente il riscontro di effettività e congruità con il narrato attoreo – e, in ogni caso, non risulta essere stata oggetto di una contestazione puntuale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) da parte della compagnia assicurativa oggi appellata, la cui linea difensiva si è articolata esclusivamente sulla contestazione, in linea di principio, della valenza probatoria della perizia stragiudiziale, senza offrire una puntuale contestazione, tuttavia, alla congruità dell'importo o delle lavorazioni eseguite (v. Corte appello
Milano sez. II, 18/05/2021 n.1574, secondo cui, nella controversia relativa alla determinazione del quantum di un risarcimento danni, il preventivo redatto da soggetto estraneo al giudizio, pur non avendo valore probatorio qualora non venga confermato in sede giudiziaria, può assumere comunque valore probatorio diretto in assenza di specifica contestazione dell'entità del danno da parte del presunto danneggiante).
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello sul punto, deve riconoscersi che l'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale è pari ad € 1.809,07, per cui deve condannarsi la compagnia assicurativa al Controparte_7 pagamento dell'importo di € 1.073,07, pari alla differenza tra il danno
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effettivo e quanto attribuito all'appellante dalla sentenza impugnata, oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
La condanna dell'appellata al pagamento dell'importo Controparte_7 differenziale si giustifica poiché, da un lato, è nei confronti di tale soggetto giuridico che è stata espressamente indirizzata la domanda (sia in primo grado che nel presente giudizio), dall'altro lato non è stata oggetto di esplicita impugnazione la condanna indirizzata, dal primo giudice, nei confronti della e pertanto il relativo Controparte_2 dispositivo non può essere oggetto, nella presente sede, di modifica.
7. Quanto alla lamentata erroneità della liquidazione del danno non patrimoniale, ribadendosi anche qui la piena utilizzabilità dell'espletata
CTU, e rammentandosi la necessaria applicazione della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, per come aggiornata con l'ultimo D.M. 18/07/2025, si riscontra che, per i danni subiti da (1% di danno biologico, 8 gg. di Parte_2
I.T.P. al 75% e 30 gg. di I.T.P. al 50%), avente 42 anni al momento del sinistro, sono liquidabili le seguenti somme:
Danno biologico permanente € 809,26
Invalidità temporanea parziale al 75% € 337,08
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 1.179,78
TOTALE GENERALE: € 1.989,04
Operata la decurtazione di quanto già riconosciuto dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 1.659,66) si perviene all'importo di € 329,38 (€ 1.989,04 - € 1.659,66), al cui pagamento va condannata la Controparte_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 329,38), devalutata alla data del sinistro (13/12/2012)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13/12/2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da
13 Proc. n. 782/2018 R.G.
tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Nulla quanto alle spese mediche, già riconosciute e liquidate in primo grado.
8. Analogo ragionamento può essere traslato con riguardo alla posizione di anch'essa dolentesi dell'errata liquidazione del Parte_3 danno non patrimoniale.
Orbene, considerato che la CTU medico-legale ha riconosciuto un danno biologico dell'1%, 8 giorni di I.T.P. al 75% e 30 giorni di I.T.P. 50%, considerata l'età al momento del sinistro (anni 19), in applicazione delle più volte citate tabelle delle micropermanenti deve riconoscersi la somma seguente:
Danno biologico permanente € 920,05
Invalidità temporanea parziale al 75% € 337,08
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 1.179,78
TOTALE GENERALE: € 2.099,83
Operata la decurtazione di quanto già riconosciuto dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 1.517,70) si perviene all'importo di € 582,13 (€ 2.099,83 - € 1.517,70), al cui pagamento va condannata la Controparte_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 582,13), devalutata alla data del sinistro (13/12/2012)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13/12/2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Nulla quanto alle spese mediche, già riconosciute e liquidate in primo grado.
9. Non può, invece, accogliersi l'istanza di riforma della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto il danno morale.
14 Proc. n. 782/2018 R.G.
Premesso, infatti, che il danno morale conseguente alle lesioni dovute a sinistro stradale, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito
(Tribunale, Potenza sez. I, 22/02/2023, n. 194), e tale principio opera a maggior ragione nel caso di lesioni micropermanenti, per le quali non sempre vi è un ulteriore danno da ristorare (Corte appello Perugia sez. I,
01/03/2023, n.151; Cassazione civile , sez. III , 13/01/2016 , n. 339), nel caso di specie tale dimostrazione è del tutto mancata, non avendo gli istanti offerto alcun elemento (anche presuntivo) a cui ancorare tale pregiudizio, anche considerata l'esiguità del danno biologico riscontrato.
10. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che va disposta la condanna, a carico della al pagamento delle seguenti somme: in Controparte_1 favore di , degli importi di € 2.742,07 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale ed € 270,00 a titolo di danno patrimoniale;
in favore di
, degli importi di € 1.073,07 a titolo di danno Parte_2 patrimoniale ed € 329,38 a titolo di danno non patrimoniale;
Pt_3 dell'importo di € 582,13 a titolo di danno non patrimoniale.
[...]
Il tutto oltre rivalutazione e interessi come precisato in parte motiva.
11. Quanto alle spese di lite, la complessiva valutazione dell'esito della controversia, che ha visto l'accoglimento soltanto parziale delle pretese attoree, induce alla compensazione di esse per entrambi i gradi di giudizio, fermo quanto disposto dal primo giudice circa il pagamento delle spese di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 782/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme: in favore di , degli importi Parte_1 di € 2.742,07 a titolo di danno non patrimoniale ed € 270,00 a titolo di danno patrimoniale;
in favore di , degli importi di € Parte_2
15 Proc. n. 782/2018 R.G.
1.073,07 a titolo di danno patrimoniale ed € 329,38 a titolo di danno non patrimoniale;
dell'importo di € 582,13 a titolo di danno Parte_3 non patrimoniale. Il tutto oltre rivalutazione e interessi come precisato in parte motiva.
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
3) conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
Così deciso in Potenza, lì 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
16
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice d'appello, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al ruolo il 10/03/2018 al n. 782/2018
R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Venosa (PZ) n. 85/2017, depositata e pubblicata in data 06/11/2017;
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._3 in atti, dall'Avv. Carmine Grieco, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Rionero in Vulture (PZ) alla Via Marconi n. 62;
APPELLANTI
E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 in atti, dall'Avv. Donato Mancusi, elettivamente domiciliata in Melfi (PZ) alla Via Bagno n. 30;
APPELLATA
NONCHÉ incorporata da Controparte_2 [...]
, in persona del l.r.p.t.; Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 02/07/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
1 Proc. n. 782/2018 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, , Parte_1
e interponeva gravame avverso Parte_2 Parte_3 alla sentenza del Giudice di Pace di Venosa (PZ) n. 85/2017, depositata e pubblicata in data 06/11/2017, con la quale il primo giudice, nel delibare sui giudizi riuniti rispettivamente proposti dagli appellanti, aveva: 1) dichiarato improponibile la domanda di;
2) accolto solo in Parte_1 parte le domande proposte da e Parte_2 Parte_3 condannando in solido la società (in qualità di Controparte_4 mandataria della e Controparte_5 Controparte_6 al pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_2
2.761,62, oltre interessi, e in favore di € 1.919,62, oltre Parte_3 interessi;
3) compensato le spese di giudizio;
4) posto a carico della e della le spese di C.T.U. Controparte_4 Controparte_7
1.1. Questa la ricostruzione dei fatti di causa per come veicolata dagli appellanti:
a) , con citazione del 28/03/2013, aveva convenuto in giudizio, Parte_1 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 del D.lgs. 209/2005, la Controparte_7
e per la condanna al pagamento della somma di € Controparte_6
4.200,00 per i danni fisici subiti a causa del sinistro occorso in data
13/12/2012, allorquando, mentre si trovava in qualità di trasportato a bordo del veicolo Fiat Fiorino assicurato con la di proprietà e Controparte_8 condotto da , quest'ultimo tamponava il veicolo Controparte_6
VR TI di proprietà e condotto da . Parte_2
In tale giudizio si era costituita la eccependo, tra l'altro, la Controparte_7 improponibilità della domanda per omesso invio, da parte dell'attore, della raccomandata alla compagnia assicuratrice del veicolo condotto da
; Parte_2
b) con citazione del 24/06/2013, aveva convenuto, ai Parte_3 sensi dell'art. 144 del D.lgs. 209/2005, la e Controparte_7 CP_6 per la condanna al risarcimento dei danni fisici subiti a causa del
[...] medesimo sinistro, nell'ambito del quale si trovava a bordo, quale trasportata, dell'autovettura VR TI di proprietà e condotta da
2 Proc. n. 782/2018 R.G.
, che veniva tamponata dal veicolo condotto da Parte_2 [...]
. CP_6
In quel giudizio si era costituiva la e Interveniva la Controparte_7
dichiarandosi mandataria della prima;
Controparte_2
c) , con citazione del 21/05/2013, aveva convenuto, Parte_2 ai sensi dell'art. 144 del D.lgs. 209/2005, la e Controparte_7 [...] per la condanna al risarcimento dei danni fisici e CP_6 patrimoniali subiti a causa del medesimo sinistro, nell'ambito del quale si trovava a bordo, quale conducente proprietaria, dell'autovettura VR
TI, che veniva tamponata dal veicolo condotto da CP_6
[...]
In tale giudizio si costituiva la sola . CP_2
Riuniti i giudizi, venivano espletate prove testimoniali e CTU medico legale, e all'esito la causa veniva definita con la sentenza impugnata in questa sede.
1.2. Venivano articolati i motivi d'appello che di seguito si riassumono:
a) “Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie”: il primo giudice avrebbe errato nel ridurre l'importo del danno subito dall'autovettura di proprietà di , riducendo il risarcimento sulla base di un importo Parte_2
(€ 264,00) in realtà mai incassato dalla danneggiata e contravvenendo alle risultanze documentali e testimoniali (fattura di riparazione confermata in via testimoniale dal suo autore); con riferimento ai danni azionati da e il primo giudice avrebbe altresì Parte_2 Parte_3 errato nel recepire, o quantomeno non rinnovare, la CTU medico-legale, con la quale erano state immotivatamente espunte voci di spese mediche documentate;
avrebbe, ancora, errato nel non quantificare l'importo del danno biologico in applicazione delle Tabelle di Milano, errando anche nel non liquidare il danno morale;
quanto alla posizione di , errata Parte_1 sarebbe stata la declaratoria di improponibilità della domanda, per essersi in realtà concretizzati tutti i requisiti di cui agli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni Private;
b) “Violazione dell'art. 9 co. 1 D.P.R. 254/2016”: la Controparte_7 avrebbe contravvenuto agli obblighi contrattuali di correttezza e buona
3 Proc. n. 782/2018 R.G.
fede, non fornendo la migliore prestazione del servizio (di assistenza informativa tecnica) funzionale alla realizzazione del diritto espressamente previsto dal contratto (compilazione e integrazione della richiesta di risarcimento);
c) “Violazione dell'art. 100 c.p.c.”: nell'intervenire volontariamente in due dei tre giudizi riuniti, la sarebbe, in realtà, stata Controparte_4 sprovvista di interesse ad agire e legittimazione passiva, posto che le azioni introdotte da e erano state proposte ai sensi dell'art. Parte_2 Pt_3
144 del Codice delle Assicurazioni, e non già ai sensi dell'art. 149;
d) “Violazione dell'art. 105 c.p.c.”: l'intervento della CP_2 sarebbe stato, per le ragioni di cui sopra, da dichiararsi inammissibile;
e) “Difetto di mandato e di rappresentanza della e nullità ed CP_2 inefficacia della sua costituzione”: nel fascicolo di parte della società intervenuta difetterebbe una valida procura alle liti;
f) “Compensi e spese”: la compensazione delle spese di lite, nonostante la
(pur parziale) soccombenza dei convenuti, sarebbe illegittima.
1.3. Sulla scorta di tali motivi, gli appellanti rassegnavano le seguenti conclusioni: “1) Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza … così provvedendo:
Dichiarare e riconoscere i danni subiti dal veicolo TI VR … pari a
€. 1.809,07, conseguentemente condannare la alla Controparte_9 residuale somma pari a € 1.073,07 in favore di , oltre Parte_2 interessi e rivalutazione a far tempo dalla data del sinistro al soddisfo;
2) Riconoscere e dichiarare l'ammissibilità della domanda proposta da
; conseguentemente sulla scorta della C.T.P. redatta dal Dr. Parte_1
, condannare la nella Persona_1 Controparte_10 sua qualità e per il suo titolo come per legge al risarcimento danni pari a
€. 3.380,69, come da calcolo che si produce, estratto dal sito Avv.
Andreani;
3) Per i danni fisici subiti dalle due appellanti e Parte_2
, riconoscere le risultanze peritali dei Dr. Parte_3 [...]
e con tutte le conseguenze di legge e, quindi, a Per_2 Persona_3 favore della Sig.ra la somma residuale pari a €. Parte_2
4.974,71.
4 Proc. n. 782/2018 R.G.
Mentre a favore di la residuale somma di €. 7.139,88; Parte_3
4) In via istruttoria, disporsi il rinnovo della C.T.U. con un medico legale
e Ortopedico, ed in caso di mancato accoglimento accogliere i calcoli che si producono, tratti dal sito Studio Andreani, e sviluppati sulle risultanze peritale della C.T.U. Dott.ssa e conseguentemente in Persona_4 riforma della impugnata sentenza, condannare in solido gli appellanti, ognuno nella loro qualità e per il loro titolo come per legge, alla rifusione per i danni fisici così quantificati:
A favore di la residuale somma pari a €. 655,25 Parte_2 oltre la somma residuale dei danni subiti dal suo veicolo, e quindi la somma complessiva di €. 1.728,32. A favore di la Parte_3 residuale somma di €. 593,35, per entrambe oltre interessi e rivalutazione come per legge a far tempio dalla data del sinistro al soddisfo, o in quelle somme che l'On.le Tribunale riterrà in sua giustizia;
5) Dichiarare inammissibile la costituzione volontaria della
[...]
. CP_2
Vittoria di spese forfettarie e quelle stragiudiziale, compensi, ed accessori, del presente procedimento, anche quelle di primo grado come per legge, da distrarsi direttamente al sottoscritto procuratore ANTISTATARIO”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio soltanto la compagnia assicurativa che eccepiva Controparte_10
l'improponibilità dell'atto di appello proposto da e Parte_2 nei propri confronti (sull'assunto per cui le predette, in Parte_3 primo grado, avrebbero articolato le rispettive pretese soltanto nei confronti di soggetto peraltro condannato dal primo giudice) e Controparte_11 deducendo l'infondatezza dell'appello proposto da , perciò Parte_1 concludendo come di seguito: “1) In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello così come proposto da Parte_2
e nei confronti di per i motivi
[...] Parte_3 Controparte_7 di cui in premessa, rigettando in ogni caso gli stessi con ogni statuizione in ordine alle spese di giudizio;
2) sempre In via preliminare: dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso atto di appello ai sensi dell'art. 324 c.p.c. 3)
In via principale: rigettare l'appello promosso da la sentenza Parte_1
n. 85/2017 del 06/11/2017 resa al Giudice di Pace di Venosa Dott. Michele
5 Proc. n. 782/2018 R.G.
, depositata in pari data, con la condanna dell'appellante alle spese CP_12 di giudizio. Ci si oppone sin da ora ad ogni richiesta istruttoria ed in particolare ci si oppone alla richiesta CTU medica per essere tale richiesta assolutamente inammissibile.”
Non si costituivano in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, gli altri appellati e Controparte_6 [...]
di cui, pertanto, va dichiarata la contumacia. Controparte_2
3. La causa, non necessitando di attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 02/07/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, è anzitutto il caso di rilevare che, contrariamente a quanto assunto dall'appellata l'appello – anche Controparte_1 con riguardo alla posizione di e Parte_2 Parte_3 si palesa ammissibile e proponibile.
Queste ultime, infatti, come si desume dai rispettivi atti introduttivi dei giudizi di primo grado (poi riuniti), hanno ab origine indirizzato la loro pretesa nei confronti della società (oltre che nei confronti Controparte_7 di ), quale assicuratrice del veicolo responsabile del Controparte_6 sinistro, pertanto incardinando una domanda riconducibile al disposto di cui all'art. 144 del D.lgs. 209/2005, secondo cui “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.”
Tale linea difensiva non è mutata all'esito della riunione dei giudizi, e anzi la condotta processuale tenuta dagli odierni appellanti (che hanno reiteratamente contestato la validità dell'intervento della CP_2
avalla l'anzidetta qualificazione della domanda.
[...]
Né si pongono ostacoli a che la terza trasportata (nel caso specifico Pt_3
possa esperire, in luogo dell'azione prevista dall'art. 141
[...]
Cod.Ass.ni, quella di cui all'art. 144 dell'anzidetto codice.
È ampiamente consolidato, infatti, il principio per cui, in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, “il terzo trasportato può
6 Proc. n. 782/2018 R.G.
cumulativamente proporre, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs., avendo il legislatore previsto una tutela rafforzata per il terzo trasportato che trova fonte direttamente nella legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti, salvo il limite del sinistro cagionato da caso fortuito” (cfr. ” Cass. Sez. 3, ord. 26 luglio 2024, n.
21021; in senso conforme anche la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza
09/09/2025 n. 24840).
5. Chiarita l'ammissibilità del gravame, dipartendo dall'analisi delle doglianze articolate nell'interesse di , occorre anzitutto Parte_1 premettere che la domanda da egli articolata in primo grado è riconducibile allo schema di cui all'art. 141 Cod. Ass.ni.
Tale norma, per quanto qui di interesse, subordina il risarcimento alla procedura prevista dall'art. 148 (il quale codifica il contenuto minimo che deve rivestire la richiesta risarcitoria, onde consentire all'assicurazione di formulare un'offerta) e ai termini di cui all'art. 145.
5.1. Orbene, pare doversi ricavare, dalla lettura della motivazione del provvedimento qui impugnato (e tale lettura è anche quella propugnata dagli appellanti e dall'assicurazione appellata), che la domanda incardinata da sia stata dichiarata improcedibile perché non corredata Parte_1 dalla “richiesta stragiudiziale di risarcimento nei confronti dell'impresa del responsabile civile” (cfr. pag. 6 sentenza impugnata), ciò che evoca il disposto di cui al comma secondo dell'art. 145 del D.lgs. 209/2005, secondo il quale “Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art.
149, l'azione per il risarcimento dei danni […], il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e
150”.
Ebbene, la disposizione si palesa del tutto inconferente al caso di specie, in quanto l'onere in parola (dell'inoltro di raccomandata, per conoscenza, all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, che nel caso di
7 Proc. n. 782/2018 R.G.
specie sarebbe la ) è testualmente subordinato al “caso in cui CP_2 si applichi la procedura di cui all'art. 149”, disposizione che regola la
(diversa e affatto sovrapponibile) ipotesi di sinistro in cui si siano verificati danni ai “veicoli coinvolti o ai loro conducenti”, offrendo, pertanto, una perimetrazione soggettiva che non coincide con il caso di specie, in cui il danneggiato è terzo trasportato.
Ne deriva che – non essendo evincibili, né essendo state in alcun modo eccepite – la domanda introdotta in primo grado da doveva Parte_1 ritenersi procedibile e, pertanto, esaminata nel merito.
Del resto, è stato recentemente precisato (si veda Cass. sentenza del 12 dicembre 2024 n. 32152, in motivazione, con sottolineatura dello scrivente), che “nel combinato disposto degli artt. 145 e 148 c.ass. la giurisprudenza di legittimità ha individuato “un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità “di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari” (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma – soprattutto – al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.” (Cass., Sez.
3, Sentenza n. 1829 del 25/01/2018, in motivazione). Conseguentemente, la proponibilità della domanda risarcitoria è subordinata alla trasmissione di una richiesta contenente gli elementi, indicati nell'art. 148 c.ass., sufficienti a permettere all'assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta” (presupposto formale), e alla collaborazione, improntata ai canoni di correttezza e buona fede, del danneggiato con l'assicuratore della r.c.a., sì da consentirgli nella fase stragiudiziale di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno e di formulare una proposta conciliativa potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (requisito sostanziale)”.
Dipoi, nel valorizzare in concreto e sul profilo sostanziale la funzione propria della norma in commento (in una logica aderente al principio di raggiungimento dello scopo), la giurisprudenza di legittimità ha
8 Proc. n. 782/2018 R.G.
propugnato una lettura della norma volta a ritenere che “[…] la richiesta del danneggiato è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore” (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021).
Sulla scorta di tali, consolidate, affermazioni della giurisprudenza si ricava, nel caso di specie, che l'istanza stragiudiziale azionata dal era Pt_1 idonea a svolgere la sua funzione (ovvero mettere l'assicurazione nella condizione di accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta), posto che, quantunque un'offerta non sia stata formulata, il relativo iter è senz'altro stato avviato, avendo la compagnia assicurativa sottoposto l'appellante a visita medica specialistica.
Ne deriva la fondatezza dell'appello in parte qua, e la necessità che la sentenza impugnata sia riformata dichiarando procedibile la domanda introdotta da , la quale, in forza dell'effetto devolutivo proprio Parte_1 del presente mezzo di impugnazione, impone al Tribunale il relativo vaglio di merito.
5.2. A tale fine, è agevole rilevare come le circostanze del sinistro per cui
è causa siano rimaste accertate all'esito dell'istruttoria di primo grado, la quale, per quanto qui di rilievo, ha confermato la presenza dell'appellante sul veicolo incidentato e la ricorrenza, ai suoi danni, di un nocumento di tipo non patrimoniale (biologico).
Del resto, il riparto probatorio codificato dal citato art. 141 Cod. Ass.ni onera l'attore della mera dimostrazione del sinistro, del fatto che egli fosse presente sul veicolo coinvolto e che il sinistro coinvolgesse almeno due veicoli, oltre ovviamente alla prova del danno (v. Cassazione civile, sez.
III, 10/01/2024 n. 1044; Tribunale Rimini, sez. I, 03/08/2023 n. 767), spettando invece al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di circostanze del tutto incompatibili con il verificarsi dell'incidente, ovvero l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione.
9 Proc. n. 782/2018 R.G.
Orbene, posto che, come premesso poc'anzi, le circostanze del sinistro sono del tutto conclamate, e non è in discussione la presenza del danneggiato su uno dei (due) veicoli coinvolti, deve ritenersi sussistente
l'an debeatur.
Il quantum debeatur può, parimenti, dirsi provato attraverso la CTU medico-legale espletata in primo grado, che ha riscontrato e quantificato il danno biologico subito dall'istante.
A tal riguardo, non è censurabile la scelta, operata dal primo giudice, di effettuare un accertamento tecnico, posto che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Orbene, l'espletata CTU (le cui risultanze sono condivise dal Tribunale in quanto puntualmente e congruamente motivate) ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 2% l'invalidità temporanea in giorni
37, di cui 7 gg. di I.T.T. (al 100%), 15 gg. di I.T.P. al 50% e 15 gg. di I.T.P. al 25%, quantificando le spese sanitarie in € 270,00.
Al fine di tradurre in termini monetari il pregiudizio subito, vertendo la controversia sul risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità
(non superiori al 9%) derivanti da sinistro conseguenti alla circolazione di veicoli a motore, in applicazione dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209 (che ha abrogato la previgente L. 57/2001), la relativa liquidazione deve operarsi per mezzo non già delle Tabelle meneghine (come pure paventato dall'appellante), bensì della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 cit., per come aggiornata con l'ultimo D.M.
18/07/2025, e ciò in quanto, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito (in tal senso Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19229 del 15/06/2022).
Ciò posto, considerata l'età del danneggiato al momento del sinistro (anni
48), in base alle menzionate tabelle va riconosciuta all'appellante Pt_1 la complessiva somma di € 2.742,07, così composta:
Danno biologico permanente € 1.716,78
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Invalidità temporanea totale € 393,26
Invalidità temporanea parziale al 50% € 421,35
Invalidità temporanea parziale al 25% € 210,68
Totale danno biologico temporaneo € 1.025,29
TOTALE GENERALE: € 2.742,07
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 2.742,07), devalutata alla data del sinistro (13/12/2012)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13/12/2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Può, altresì, riconoscersi l'importo di € 270,00 a titolo di danno patrimoniale (spese mediche), oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Al pagamento di tali somme, in favore dell'appellante, vanno condannata l'assicurazione appellata in ragione della Controparte_5 sua qualità di assicuratrice del veicolo vettore.
6. Passando all'esame delle doglianze articolate nell'interesse di
, deve anzitutto accogliersi il motivo d'appello volto Parte_2
a conseguire un maggior risarcimento del danno all'autovettura.
A tal proposito, questo Tribunale non ignora, ma anzi condivide, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non costituisce di per sé prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 15176 del 2015 e Corte di cassazione n. 3293 del 2018 in tema di efficacia probatoria della fattura commerciale e Corte di cassazione n. 11765 del
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2013 e Corte di cassazione n. 26693 del 2013 in tema di efficacia probatoria del preventivo di spesa).
Si è, inoltre, soggiunto che, quantunque di norma il preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo e in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, lo stesso può però assurgere a idonea dimostrazione del nocumento quando corroborato da ulteriori elementi, quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, le fotografie dello stesso (Cass. sent. n. 26693/2013) ovvero quando non risulti puntualmente e specificamente contestato dalla parte avversa (Cass. sent. n. 27624 del 03/12/2020), sulla quale tale onere ricade ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ciò posto, nel caso di specie il preventivo della riparazione, oltre a trovare conferma da parte del suo autore in sede testimoniale, risulta intrinsecamente coerente con i danni riportati dal veicolo – con riferimento ai quali la documentazione fotografica acclusa agli atti consente il riscontro di effettività e congruità con il narrato attoreo – e, in ogni caso, non risulta essere stata oggetto di una contestazione puntuale (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c.) da parte della compagnia assicurativa oggi appellata, la cui linea difensiva si è articolata esclusivamente sulla contestazione, in linea di principio, della valenza probatoria della perizia stragiudiziale, senza offrire una puntuale contestazione, tuttavia, alla congruità dell'importo o delle lavorazioni eseguite (v. Corte appello
Milano sez. II, 18/05/2021 n.1574, secondo cui, nella controversia relativa alla determinazione del quantum di un risarcimento danni, il preventivo redatto da soggetto estraneo al giudizio, pur non avendo valore probatorio qualora non venga confermato in sede giudiziaria, può assumere comunque valore probatorio diretto in assenza di specifica contestazione dell'entità del danno da parte del presunto danneggiante).
Ne deriva che, in accoglimento dell'appello sul punto, deve riconoscersi che l'importo dovuto a titolo di danno patrimoniale è pari ad € 1.809,07, per cui deve condannarsi la compagnia assicurativa al Controparte_7 pagamento dell'importo di € 1.073,07, pari alla differenza tra il danno
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effettivo e quanto attribuito all'appellante dalla sentenza impugnata, oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
La condanna dell'appellata al pagamento dell'importo Controparte_7 differenziale si giustifica poiché, da un lato, è nei confronti di tale soggetto giuridico che è stata espressamente indirizzata la domanda (sia in primo grado che nel presente giudizio), dall'altro lato non è stata oggetto di esplicita impugnazione la condanna indirizzata, dal primo giudice, nei confronti della e pertanto il relativo Controparte_2 dispositivo non può essere oggetto, nella presente sede, di modifica.
7. Quanto alla lamentata erroneità della liquidazione del danno non patrimoniale, ribadendosi anche qui la piena utilizzabilità dell'espletata
CTU, e rammentandosi la necessaria applicazione della Tabella delle micropermanenti di cui al co. 4 dell'art. 139 del D.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209, per come aggiornata con l'ultimo D.M. 18/07/2025, si riscontra che, per i danni subiti da (1% di danno biologico, 8 gg. di Parte_2
I.T.P. al 75% e 30 gg. di I.T.P. al 50%), avente 42 anni al momento del sinistro, sono liquidabili le seguenti somme:
Danno biologico permanente € 809,26
Invalidità temporanea parziale al 75% € 337,08
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 1.179,78
TOTALE GENERALE: € 1.989,04
Operata la decurtazione di quanto già riconosciuto dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 1.659,66) si perviene all'importo di € 329,38 (€ 1.989,04 - € 1.659,66), al cui pagamento va condannata la Controparte_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 329,38), devalutata alla data del sinistro (13/12/2012)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13/12/2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da
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tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Nulla quanto alle spese mediche, già riconosciute e liquidate in primo grado.
8. Analogo ragionamento può essere traslato con riguardo alla posizione di anch'essa dolentesi dell'errata liquidazione del Parte_3 danno non patrimoniale.
Orbene, considerato che la CTU medico-legale ha riconosciuto un danno biologico dell'1%, 8 giorni di I.T.P. al 75% e 30 giorni di I.T.P. 50%, considerata l'età al momento del sinistro (anni 19), in applicazione delle più volte citate tabelle delle micropermanenti deve riconoscersi la somma seguente:
Danno biologico permanente € 920,05
Invalidità temporanea parziale al 75% € 337,08
Invalidità temporanea parziale al 50% € 842,70
Totale danno biologico temporaneo € 1.179,78
TOTALE GENERALE: € 2.099,83
Operata la decurtazione di quanto già riconosciuto dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (€ 1.517,70) si perviene all'importo di € 582,13 (€ 2.099,83 - € 1.517,70), al cui pagamento va condannata la Controparte_1
Quanto al danno per ritardato pagamento, trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta (€ 582,13), devalutata alla data del sinistro (13/12/2012)
e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 13/12/2012 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data sono dovuti i soli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Nulla quanto alle spese mediche, già riconosciute e liquidate in primo grado.
9. Non può, invece, accogliersi l'istanza di riforma della sentenza impugnata laddove non ha riconosciuto il danno morale.
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Premesso, infatti, che il danno morale conseguente alle lesioni dovute a sinistro stradale, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito
(Tribunale, Potenza sez. I, 22/02/2023, n. 194), e tale principio opera a maggior ragione nel caso di lesioni micropermanenti, per le quali non sempre vi è un ulteriore danno da ristorare (Corte appello Perugia sez. I,
01/03/2023, n.151; Cassazione civile , sez. III , 13/01/2016 , n. 339), nel caso di specie tale dimostrazione è del tutto mancata, non avendo gli istanti offerto alcun elemento (anche presuntivo) a cui ancorare tale pregiudizio, anche considerata l'esiguità del danno biologico riscontrato.
10. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nel senso che va disposta la condanna, a carico della al pagamento delle seguenti somme: in Controparte_1 favore di , degli importi di € 2.742,07 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale ed € 270,00 a titolo di danno patrimoniale;
in favore di
, degli importi di € 1.073,07 a titolo di danno Parte_2 patrimoniale ed € 329,38 a titolo di danno non patrimoniale;
Pt_3 dell'importo di € 582,13 a titolo di danno non patrimoniale.
[...]
Il tutto oltre rivalutazione e interessi come precisato in parte motiva.
11. Quanto alle spese di lite, la complessiva valutazione dell'esito della controversia, che ha visto l'accoglimento soltanto parziale delle pretese attoree, induce alla compensazione di esse per entrambi i gradi di giudizio, fermo quanto disposto dal primo giudice circa il pagamento delle spese di
CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 782/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la al Controparte_1 pagamento delle seguenti somme: in favore di , degli importi Parte_1 di € 2.742,07 a titolo di danno non patrimoniale ed € 270,00 a titolo di danno patrimoniale;
in favore di , degli importi di € Parte_2
15 Proc. n. 782/2018 R.G.
1.073,07 a titolo di danno patrimoniale ed € 329,38 a titolo di danno non patrimoniale;
dell'importo di € 582,13 a titolo di danno Parte_3 non patrimoniale. Il tutto oltre rivalutazione e interessi come precisato in parte motiva.
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio tra le parti;
3) conferma l'impugnata sentenza nelle restanti statuizioni.
Così deciso in Potenza, lì 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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