Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 27/03/2026, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00743/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2026, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello n. 5;
contro
Comune di Sagliano Micca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Enoch, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Comune di Sagliano Micca ha sospeso la SCIA presentata da -OMISSIS-per la modifica tecnologica della stazione radio base-OMISSIS- esistente in -OMISSIS-, nel sito individuato al catasto terreni al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-; b) del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale il Comune di Sagliano Micca ha sostanzialmente confermato la predetta sospensione; c) di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sagliano Micca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. AL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il -OMISSIS- -OMISSIS-. ha presentato al Comune di Sagliano Micca e ad ARPA un’istanza per la realizzazione di una stazione radio base (composta da palo e antenne) in via -OMISSIS-, nel sito individuato al catasto terreni al foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-.
Il -OMISSIS- ARPA ha emesso parere favorevole.
Il titolo autorizzativo si è perfezionato per silenzio assenso.
-OMISSIS-. ha quindi presentato comunicazione di inizio lavori (CIL) il-OMISSIS-, ha gettato il plinto il-OMISSIS- e ha montato il palo il-OMISSIS-.
Nel frattempo, però, il proprietario del più ampio terreno su cui veniva realizzata la stazione radio base (-OMISSIS- S.r.l.) aveva richiesto un permesso di costruire per il “ completamento lavori per livellamento piazzale e realizzazione nuova recinzione ” (al foglio -OMISSIS- e al foglio -OMISSIS-) e il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire n. -OMISSIS-.
In relazione a quest’ultimo intervento, ARPA, il -OMISSIS-, ha disposto il sequestro dell’area, convalidato il -OMISSIS- dal GIP di Biella; in particolare, ARPA ha rilevato, nel terreno riportato nell’area in esame, la presenza di amianto derivante da tremolite di origine naturale e non antropica, nonché la presenza di rifiuti interrati composti principalmente da terre e rocce da scavo e materiale edile.
Con ordinanza del -OMISSIS-, il Comune ha disposto il “ ripristino dello stato dei luoghi e/o dell’area secondo quanto definito dal permesso di costruire n° -OMISSIS-, una volta ottenuto il dissequestro della stessa, il tutto conformemente agli interventi che verranno stabiliti dalle autorità competenti ”.
Il -OMISSIS- la Procura della Repubblica, disponendo il dissequestro parziale dell’area, ha autorizzato l’accesso di -OMISSIS-. per il completamento delle attività di installazione del proprio impianto di telefonia mobile ubicato nel terreno in parola.
Il -OMISSIS- la Procura della Repubblica ha confermato l’autorizzazione a -OMISSIS-. ad accedere al sito per il completamento delle opere infrastrutturali.
Il -OMISSIS- l’infrastruttura è stata quindi collaudata.
In data -OMISSIS- la società ricorrente ha trasmesso una SCIA al Comune di Sagliano Micca e ad ARPA Piemonte ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, per l’inserimento di sei antenne e due parabole sull’infrastruttura esistente, autorizzata e collaudata di -OMISSIS-., al fine di potenziare il servizio con tecnologia 4G.
Nell’attestare la ricevuta di protocollazione della SCIA di -OMISSIS-, della “ Pratica S.U.A.P. n. -OMISSIS- ” e nel curarne la trasmissione ad ARPA e al Comune di Sagliano Micca per l’espressione dei relativi pareri di competenza, il SUAP Biellese con nota prot. n. -OMISSIS- ha precisato che “ I termini per la conclusione del procedimento sono interrotti fino all’ottenimento dei pareri e le autorizzazioni necessarie per l’espletamento della pratica ”.
Il -OMISSIS- ARPA ha rilasciato parere favorevole.
In data -OMISSIS-, il Comune di Sagliano Micca ha sospeso la SCIA in attesa di integrazione istruttoria fino a che non sarà dimostrato, “ dal punto di vista tecnico, tanto in riferimento alla base su cui poggia la relativa piattaforma, quanto in riferimento agli scavi adiacenti e/o viciniori che dovranno essere eseguiti, che il piano di bonifica dell’area sulla quale sorge il traliccio non avrà interferenze con il mantenimento e l’utilizzo del traliccio stesso, che potrà essere utilizzato a fini di supporto senza rischio di impianti radioelettrici ”.
In particolare, il Comune, a sostegno della richiesta di integrazione istruttoria e nelle more della sospensione della SCIA, ha osservato che: “- l’area su cui insiste l’antenna … è oggetto di ordinanza del Sindaco del Comune di Sagliano Micca n.-OMISSIS-, contenente ordine di bonifica; - l’esecuzione della bonifica comporterà la necessaria rimozione del materiale di risulta utilizzato in luogo della necessaria terra da riporto … per il sopralzo dell’intera area di riferimento per un’altezza media di 3 metri; - ad oggi nonostante il tempo trascorso e l’intervenuto dissequestro dell’area non risulta che la proprietà abbia provveduto alla presentazione di piano di bonifica, la cui realizzazione non è allo stato possibile escludere possa interferire con l’attuale posizionamento dell’antenna ”.
Il -OMISSIS-, -OMISSIS-ha presentato le proprie osservazioni, motivando le ragioni tecniche dell’assenza di rischio per i propri apparati tecnologici da montare sulla infrastruttura e di rischio per quest’ultima, derivanti dalle attività di rimozione del terreno riportato e allegando a sostegno la relazione geologica e geotecnica del dott. -OMISSIS-.
Il -OMISSIS- il Comune ha ribadito “ la necessità di dar corso alla bonifica dei terreni prima di qualsivoglia utilizzo degli stessi in modo incompatibile con la bonifica stessa ”.
Il -OMISSIS- -OMISSIS-ha acquisito un’ulteriore relazione (dell’ing. -OMISSIS-), la quale ha confermato la relazione del dott. -OMISSIS-.
Nulla ha più replicato formalmente il Comune.
La società ricorrente in data 2-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
I. “ Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 2, 3, 6 e 19 della legge 241/1990, degli artt. 45 e 49-ter del d.lgs. 259/2003 ”; in particolare, la ricorrente deduce che l’atto impugnato è stato notificato il -OMISSIS-, quando però, dalla presentazione della SCIA, avvenuta il -OMISSIS-, erano già decorsi trenta giorni entro i quali, ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6- bis , della legge n. 241/1990, l’amministrazione avrebbe potuto sospendere il procedimento per l’acquisizione di documentazione e comunque per inibire l’attività; decorso il predetto termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’amministrazione sarebbe potuta intervenire solamente in presenza delle condizioni previste dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990; conseguentemente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione delle norme menzionate e, in ogni caso, inefficace ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8- bis della legge n. 241/1990;
II. “ Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli art. 3, 6 e 21-quater della legge 241/1990 ”; segnatamente, la società ricorrente deduce che la sospensione sarebbe erronea e illegittima, in quanto disposta a tempo sostanzialmente indeterminato (in violazione dell’art. 21- quater della legge n. 241/1990), in particolare non avendo il proprietario del terreno ( id est ,-OMISSIS- S.r.l.) presentato alcun progetto di rimozione del materiale di risulta;
III. “ Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza ”; nel merito, ad avviso della ricorrente, la sospensione sarebbe erronea e illegittima, perché non considera che la rimozione del terreno di riporto riguarderebbe al più uno strato sovrastante a quello della fondazione della infrastruttura, come da relazione tecnica trasmessa da -OMISSIS-al Comune, e perché l’intervento oggetto della SCIA riguarda solamente l’inserimento di un apparato di antenne sulla stessa, assentita nel 2019 dal Comune e completata previo nulla osta della Procura della Repubblica, a seguito dell’intervenuto dissequestro dell’area.
Il Comune di Sagliano Micca si è costituito in giudizio per resistere al ricorso; l’amministrazione, in particolare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al SUAP Biellese al quale spetterebbe la legittimazione passiva in sede giurisdizionale, giusta giurisprudenza richiamata ( id est , T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 3 novembre 2005, n. 504).
All’udienza camerale del giorno 25 marzo 2026 il Collegio ha dato avviso in ordine alla possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
Preliminarmente occorre procedere all’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente.
Il ricorso si appalesa ammissibile, poiché il contraddittorio risulta integro, essendo stato correttamente circoscritto al Comune di Sagliano Micca, titolare ex lege di specifiche competenze in ordine alla SCIA presentata ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, come si evince già dal primo comma della disposizione citata. Il SUAP, che riunisce numerosi Comuni del Biellese, risulta invece sprovvisto di attribuzioni finalizzate all’emanazione di atti aventi rilevanza giuridica esterna nel procedimento in esame. Pertanto, non sussisteva l’onere di notificare il ricorso al SUAP, che non rappresenta “ l’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato ”, alla quale, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. il ricorso deve essere notificato a pena di decadenza (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 15 febbraio 2022, n. 299).
Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso risulta fondato per le ragioni appresso indicate, dal momento che le censure articolate con il primo motivo di ricorso, da considerarsi assorbenti, colgono nel segno.
Il -OMISSIS-, -OMISSIS-ha presentato una SCIA ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003, a mente del quale: “ 1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l’interessato trasmette all’ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell’impianto … 2. Contestualmente, copia della segnalazione è trasmessa ” all’ARPA “ per il rilascio del parere di competenza … 3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2 ” l’ARPA “ rilasci un parere negativo, l’ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’art. 19 della legge 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi ”.
Una volta decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 19, comma 6- bis , della legge n. 241/1990 – termine entro il quale l’Amministrazione è tenuta a comunicare al richiedente, sussistendone i presupposti, un provvedimento inibitorio o conformativo – l’attività oggetto della segnalazione presentata dall’interessato deve intendersi assentita per silentium (in tal senso si veda, ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 13 febbraio 2026, n. 218). Quindi, una volta intervenuto il consolidamento della SCIA, l’ente locale non può intervenire successivamente e pronunciarsi, se non con il rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l’esercizio del potere di autotutela (cfr. coordinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 21- nonies L. n. 241 del 1990; cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 6 dicembre 2024, n. 2402).
Nel caso di specie, nei trenta giorni successivi alla presentazione della SCIA ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 (ovvero entro il 28 dicembre 2025), non è intervenuta alcuna richiesta di integrazione della documentazione, né è stata avanzata dall’amministrazione alcuna contestazione di sorta, essendo anzi intervenuto (il -OMISSIS-) il parere favorevole di ARPA a consentire l’attivazione dell’impianto.
Solamente il -OMISSIS-, il Comune ha richiesto la trasmissione di documentazione, nel frattempo sospendendo il procedimento.
Tale iniziativa è, però, illegittima perché, a quella data, l’amministrazione sarebbe potuta intervenire esclusivamente in presenza delle condizioni previste dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, ossia previa individuazione di una pretesa illegittimità dell’iniziativa di -OMISSIS-, modulazione dell’interesse pubblico sottostante all’esercizio dell’autotutela e suo bilanciamento con l’interesse dell’operatore ad avviare un’attività qualificata di interesse generale (art. 3 del d.lgs. n. 259/2003), il tutto all’interno di un procedimento in contraddittorio.
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio in ragione della pretesa irrilevanza del dedotto termine di trenta giorni, stante il fatto che in data 4 dicembre 2025 era stata comunicata a -OMISSIS-la nota del SUAP Biellese, con la quale, oltre ad attestare la ricezione della SCIA del -OMISSIS-, si precisava che “ I termini per la conclusione del procedimento sono interrotti fino all’ottenimento dei pareri e le autorizzazioni necessarie per l’espletamento della pratica ”. Al riguardo giova osservare che la sospensione del procedimento costituisce una misura soprassessoria di salvaguardia atipica, in quanto tale inammissibile, poiché non espressamente prevista dalla legge. Infatti, in ragione del principio di tipicità degli atti amministrativi, il potere di sospensione del procedimento ha natura derogatoria e può essere attivato solo laddove previsto dalla legge, sicché la P.A., a fronte della presentazione di una SCIA, sussistendone i presupposti, deve esercitare i poteri inibitori o conformativi nel termine previsto dalla legge. Il termine in questione, peraltro, non è quello di sessanta giorni erroneamente indicato nell’atto del SUAP Biellese del 4 dicembre 2025, non rilevando la mancata impugnazione dello stesso in considerazione della sua natura di atto endoprocedimentale.
A ciò va aggiunto che, pur volendo fare applicazione della regola secondo cui la qualificazione di un atto amministrativo deve essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti, e non anche del nomen iuris assegnatogli dall’autorità emanante, nel caso di specie non sussistono i presupposti per la riqualificazione del provvedimento di “ sospensione della pratica per integrazione istruttoria ” in atto di autotutela ex art. 21- nonies L. n. 241 del 1990 (astrattamente idoneo a superare il termine su indicato), difettando gli elementi fondanti il relativo potere; il provvedimento infatti si limita sospendere la pratica per integrazione istruttoria idonea a dimostrare che il piano di bonifica dell’area sulla quale sorge il traliccio oggetto di SCIA non avrà interferenze con il mantenimento e l’utilizzo del traliccio stesso, senza enunciare le prevalenti ragioni di interesse pubblico concrete e attuali, diverse da quelle orientate al mero ripristino della legalità violata, che depongono per la sua adozione e senza operare, in contraddittorio, alcun bilanciamento con gli interessi di cui la ricorrente è portatrice.
L’atto impugnato deve essere, quindi, annullato perché ha imposto un’attività istruttoria a -OMISSIS-, quando la fattispecie descritta dall’art. 45 del d.lgs. n. 259/2003 si era già perfezionata nel senso di consentire l’intervento e, comunque, quando l’Amministrazione, per contrastarla, avrebbe dovuto attenersi ai termini e alle condizioni previsti dagli artt. 19 e 21- nonies della legge n. 241/1990.
L’atto impugnato ha anche violato l’art. 49- ter del d.lgs. n. 259/2003, per il quale “ Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ” e lo stesso art. 2, comma 8- bis , L. n. 241/1990, a mente del quale “ i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività …, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ”.
Per quanto precede, previo assorbimento degli ulteriori motivi di impugnazione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, accertato il consolidamento della SCIA, deve essere dichiarata l’inefficacia, ai sensi dell’art. 49- ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8- bis , della legge n. 241/1990, della nota prot. n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, oggetto del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Sagliano Micca a rifondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori di legge, ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le società menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente
AL CA, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL CA | OS PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.