TAR Torino, sez. III, sentenza breve 27/03/2026, n. 743
TAR
Sentenza breve 27 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 2, 3, 6 e 19 della legge 241/1990, degli artt. 45 e 49-ter del d.lgs. 259/2003

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, affermando che, decorsi trenta giorni dalla presentazione della SCIA senza che l'amministrazione avesse comunicato un provvedimento inibitorio o conformativo, l'attività si intende assentita per silentium. L'intervento successivo del Comune è stato considerato illegittimo in quanto non rispettoso delle procedure di autotutela previste dalla legge.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli art. 3, 6 e 21-quater della legge 241/1990

    Il motivo è assorbito dal primo motivo di ricorso.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3 e 97 Cost; degli artt. 3 e 6 della legge 241/1990. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza

    Il motivo è assorbito dal primo motivo di ricorso.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che l'atto impugnato ha violato l'art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e l'art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990, confermando l'inefficacia del provvedimento di sospensione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza breve 27/03/2026, n. 743
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 743
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo