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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2351/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI AL Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2351/2025 promosso da: ato ad Ancona il 27.04.1979, rappresentato e difeso dall'avv. CAMILLETTI Parte_1
DANIELA;
e nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LUCIANI Controparte_1
CRISTIANO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “a) La minore continuerà a vivere con la madre Sig.ra Per_1 Controparte_1 nel domicilio dove ha sempre vissuto in Ancona Via Levi n. 12.
b) Le parti convengono che, stante la grave e insanabile conflittualità tra i genitori che potenzialmente potrebbe recare pregiudizio alla figlia e, stante la circostanza che la madre si è sempre occupata della minore, crescendola, accudendola e prendendo le decisioni necessarie in via esclusiva, entrambi i genitori concordano per l'affido esclusivo della minore alla madre Per_1 [...]
CP_1
1 c) Tale concorde decisione non implica l'esclusione del padre dalla vita della minore ma, Per_1 esclusivamente, una forma agevolata per la madre convivente nell'assumere le decisioni per la minore.
d) Il padre manterrà comunque il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia e manterrà tale diritto nel prendere le decisioni di maggiore interesse per la figlia, anche Per_1 di natura economica, che andranno adottate congiuntamente tra i genitori.
e) La minore potrà recarsi e stare con il padre quando vorrà compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e con le esigenze lavorative del genitore.
f) Durante la settimana il padre lavora imbarcato in mare e pertanto potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati (dal sabato recandosi a prenderla all'uscita di scuola sino alle 19 della domenica, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna).
g) Nel periodo estivo la figlia trascorrerà una settimana con il padre, il quale comunicherà tali date entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
h) Nel periodo delle festività Natalizie, coincidenti con quelle scolastiche, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni consecutivi, in modo tale che il giorno di Natale e quello dell'ultimo dell'anno siano trascorsi da questa ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
i) Durante le festività pasquali, coincidenti con i giorni di sospensione della scuola, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni consecutivi, in modo tale che il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta siano trascorsi da questa ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
Quanto alle lettere g), h) e i) - relative alla regolamentazione dei tempi di vista durante i periodi di festività -, anche in tal caso tali visite saranno subordinate al consenso della minore:
j) A seguito di intese tra le parti, per il periodo compreso dalla nascita di avvenuta in data 28 Per_1 gennaio 2011 sino al 28 gennaio 2025 il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 la somma di importo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00 euro) a titolo di rimborso Controparte_1 della quota parte a lui spettante per il mantenimento ordinario e straordinario della minore e Per_1 di ogni e qualunque somma per la stessa dovuta dal padre.
k) L'importo di cui sopra verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: quanto ad € 1.000,00 mediante bonifico bancario da effettuarsi alla sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente intestato alla Sig.ra avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN Controparte_1
[...] –Banca Poste Italiane Spa. Mentre la somma residua di importo pari ad € 19.000,00 (diciannovemila/00 euro) verrà corrisposta con rate mensili mediante bonifici bancari di importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello della sottoscrizione del presente accordo sul medesimo conto corrente su indicato sino all'integrale soddisfo. Resta salva la facoltà del Sig. Pt_1
2 di corrispondere somme di importo anche superiore che, naturalmente, di volta in volta, Pt_1 verranno poste in detrazione sul residuo ancora dovuto sino all'integrale soddisfo della somma come sopra determinata.
l) La somma di cui sopra di importo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00 euro), per il titolo dovuto, nonché, le modalità di corresponsione è stata determinata tra le parti odierne ricorrenti in via transattiva, pro bono pacis, con pieno spirito conciliativo avendo concorde interesse, attraverso reciproche concessioni, a determinare forme e modi per una mutua soddisfazione degli interessi coinvolti, naturalmente, nel primario e superiore interesse della minore come sopra descritto. Per_1
Naturalmente, resta inteso che, soltanto a seguito del puntuale ed integrale pagamento della somma come sopra determinata e nelle modalità indicate, le reciproche pretese ed interessi potranno dirsi definitivamente tacitati tra le parti e queste ultime non avranno reciprocamente più nulla a pretendere peril titolo e per il periodo di cui al punto j). Dunque, l'accordo transattivo sottoscritto in data 06/03/2025è da intendersi non novativo.
m) Il Sig. si impegna inoltre a corrispondere alla Sig.ra a far data Parte_1 Controparte_1 dal mese di febbraio 2025 compreso, la somma di importo pari ad € 300,00 (trecento/00 euro) mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore da corrispondere entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...] avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...] –Banca CP_1
Poste Italiane Spa.
n) Le spese di straordinaria amministrazione relative alla minore saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. A scanso di qualsivoglia equivoco, si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo distrettuale del 10 luglio 2024 dei Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Ancona, allegato al presente accordo.
o) La sig.ra e il sig. fermo restando ed a condizione dell'esatto Controparte_1 Parte_1 adempimento dell'accordo raggiunto e delle condizioni che precedono, dichiarano di aver regolato bonariamente e di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale ed economica tra gli stessi sussistente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale ragione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia , nata fuori dal Per_1 matrimonio il 28.01.2011.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3 Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero che ha espresso parere favorevole.
Con decreto del 7.10.2025, il giudice relatore ha convocato le parti per ottenere chiarimenti in ordine alla disciplina delle modalità di visita padre-minore, alla luce del fatto che quest'ultima non ha rapporti con il padre da molto tempo
All'udienza del 6.11.2025, le parti, dopo aver confermato l'assenza di rapporti tra il padre e la minore, hanno modificato il ricorso precisando che, quanto alle lettere g), h) e i) - relative alla regolamentazione dei tempi di vista durante i periodi di festività -, anche in tal caso tali visite saranno subordinate al consenso della minore.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra indicate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
AN IL VI AL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa VI AL Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa AN IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 2351/2025 promosso da: ato ad Ancona il 27.04.1979, rappresentato e difeso dall'avv. CAMILLETTI Parte_1
DANIELA;
e nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. LUCIANI Controparte_1
CRISTIANO;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “a) La minore continuerà a vivere con la madre Sig.ra Per_1 Controparte_1 nel domicilio dove ha sempre vissuto in Ancona Via Levi n. 12.
b) Le parti convengono che, stante la grave e insanabile conflittualità tra i genitori che potenzialmente potrebbe recare pregiudizio alla figlia e, stante la circostanza che la madre si è sempre occupata della minore, crescendola, accudendola e prendendo le decisioni necessarie in via esclusiva, entrambi i genitori concordano per l'affido esclusivo della minore alla madre Per_1 [...]
CP_1
1 c) Tale concorde decisione non implica l'esclusione del padre dalla vita della minore ma, Per_1 esclusivamente, una forma agevolata per la madre convivente nell'assumere le decisioni per la minore.
d) Il padre manterrà comunque il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia e manterrà tale diritto nel prendere le decisioni di maggiore interesse per la figlia, anche Per_1 di natura economica, che andranno adottate congiuntamente tra i genitori.
e) La minore potrà recarsi e stare con il padre quando vorrà compatibilmente con le proprie esigenze scolastiche e con le esigenze lavorative del genitore.
f) Durante la settimana il padre lavora imbarcato in mare e pertanto potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati (dal sabato recandosi a prenderla all'uscita di scuola sino alle 19 della domenica, quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna).
g) Nel periodo estivo la figlia trascorrerà una settimana con il padre, il quale comunicherà tali date entro la fine del mese di maggio di ciascun anno.
h) Nel periodo delle festività Natalizie, coincidenti con quelle scolastiche, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni consecutivi, in modo tale che il giorno di Natale e quello dell'ultimo dell'anno siano trascorsi da questa ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
i) Durante le festività pasquali, coincidenti con i giorni di sospensione della scuola, il padre potrà tenere con sé la figlia per due giorni consecutivi, in modo tale che il giorno di Pasqua e quello di
Pasquetta siano trascorsi da questa ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
Quanto alle lettere g), h) e i) - relative alla regolamentazione dei tempi di vista durante i periodi di festività -, anche in tal caso tali visite saranno subordinate al consenso della minore:
j) A seguito di intese tra le parti, per il periodo compreso dalla nascita di avvenuta in data 28 Per_1 gennaio 2011 sino al 28 gennaio 2025 il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra Parte_1 la somma di importo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00 euro) a titolo di rimborso Controparte_1 della quota parte a lui spettante per il mantenimento ordinario e straordinario della minore e Per_1 di ogni e qualunque somma per la stessa dovuta dal padre.
k) L'importo di cui sopra verrà corrisposto secondo le seguenti modalità: quanto ad € 1.000,00 mediante bonifico bancario da effettuarsi alla sottoscrizione del presente accordo sul conto corrente intestato alla Sig.ra avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN Controparte_1
[...] –Banca Poste Italiane Spa. Mentre la somma residua di importo pari ad € 19.000,00 (diciannovemila/00 euro) verrà corrisposta con rate mensili mediante bonifici bancari di importo pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese successivo a quello della sottoscrizione del presente accordo sul medesimo conto corrente su indicato sino all'integrale soddisfo. Resta salva la facoltà del Sig. Pt_1
2 di corrispondere somme di importo anche superiore che, naturalmente, di volta in volta, Pt_1 verranno poste in detrazione sul residuo ancora dovuto sino all'integrale soddisfo della somma come sopra determinata.
l) La somma di cui sopra di importo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00 euro), per il titolo dovuto, nonché, le modalità di corresponsione è stata determinata tra le parti odierne ricorrenti in via transattiva, pro bono pacis, con pieno spirito conciliativo avendo concorde interesse, attraverso reciproche concessioni, a determinare forme e modi per una mutua soddisfazione degli interessi coinvolti, naturalmente, nel primario e superiore interesse della minore come sopra descritto. Per_1
Naturalmente, resta inteso che, soltanto a seguito del puntuale ed integrale pagamento della somma come sopra determinata e nelle modalità indicate, le reciproche pretese ed interessi potranno dirsi definitivamente tacitati tra le parti e queste ultime non avranno reciprocamente più nulla a pretendere peril titolo e per il periodo di cui al punto j). Dunque, l'accordo transattivo sottoscritto in data 06/03/2025è da intendersi non novativo.
m) Il Sig. si impegna inoltre a corrispondere alla Sig.ra a far data Parte_1 Controparte_1 dal mese di febbraio 2025 compreso, la somma di importo pari ad € 300,00 (trecento/00 euro) mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore da corrispondere entro il Per_1 giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra
[...] avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...] –Banca CP_1
Poste Italiane Spa.
n) Le spese di straordinaria amministrazione relative alla minore saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno. A scanso di qualsivoglia equivoco, si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo distrettuale del 10 luglio 2024 dei Tribunali del Distretto della Corte di Appello di Ancona, allegato al presente accordo.
o) La sig.ra e il sig. fermo restando ed a condizione dell'esatto Controparte_1 Parte_1 adempimento dell'accordo raggiunto e delle condizioni che precedono, dichiarano di aver regolato bonariamente e di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale ed economica tra gli stessi sussistente e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tale ragione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno chiesto di Parte_1 Controparte_1 disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento della figlia , nata fuori dal Per_1 matrimonio il 28.01.2011.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3 Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al pubblico ministero che ha espresso parere favorevole.
Con decreto del 7.10.2025, il giudice relatore ha convocato le parti per ottenere chiarimenti in ordine alla disciplina delle modalità di visita padre-minore, alla luce del fatto che quest'ultima non ha rapporti con il padre da molto tempo
All'udienza del 6.11.2025, le parti, dopo aver confermato l'assenza di rapporti tra il padre e la minore, hanno modificato il ricorso precisando che, quanto alle lettere g), h) e i) - relative alla regolamentazione dei tempi di vista durante i periodi di festività -, anche in tal caso tali visite saranno subordinate al consenso della minore.
Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni sopra indicate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.11.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
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